Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di paceIlaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2017, n. 17784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17784 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
1 7784-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 12/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 67/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE IA LAPALORCIA N. 16834/2016 RI VESSICHELLI Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Qualeparte anand he proc. IS RI IA nato il [...] a [...] nei confronti di: PI RINNINA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/05/2015 del TRIBUNALE di ROVIGO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere RI VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI che ha concluso per в нашиитовый Udit i difensor Avv.; Carpawith us sest. ellan Marotta fur le Parkante;
aus Tucci un fost dell'an Zuppe for inputita 2 . RITENUTO IN FATTO Propone ricorso per cassazione IS IA RA, quale parte civile nel procedimento penale iscritto a carico di IS IAnnina. Quest'ultima era stata tratta a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Ficarolo per rispondere del reato di minacce in danno della prima, fatto risalente al 7 agosto 2011. Il giudice l'aveva condannata alla multa ed al risarcimento del danno morale liquidato in complessivi euro 1500. Il Tribunale di Rovigo, adito in appello dall'imputata, con sentenza del 13 maggio 2015 l'aveva invece assolta ritenendo insufficienti le prove raccolte dall'accusa e soprattutto non sufficientemente riscontrate le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituita parte civile. Deduce la ricorrente, con impugnazione dunque formulata ai soli effetti civili 1) la inammissibilità dell'appello, già rappresentata al Tribunale e da questo non ritenuta configurabile con ordinanza del 13 maggio 2015, impugnata unitamente la sentenza. Tale inammissibilità era stata ipotizzata dalla parte civile con riferimento al disposto dell'articolo 37 d. lgs. n. 274 del 2000, norma che prevede l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace che irroghino la sola pena pecuniaria nell'unico caso in cui sia contestualmente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. Nella specie quest'ultima circostanza non risultava integrata. La risposta data dal Tribunale, incentrata sulla operatività dell'articolo 574 comma quarto cpp, non sarebbe soddisfacente poiché tale norma non opererebbe in presenza della norma speciale sopra individuata e comunque non opererebbe perché l'allora appellante non aveva specificamente indicato il capo civile come oggetto di impugnazione;
2) l'erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, ingiustamente ritenute da considerare in maniera più rigorosa di M quelle di qualsiasi altro testimone. Oltretutto, il presupposto di fatto di tale considerazione sarebbe la situazione di conflitto fra le parti, evocata ma non provata dall'imputata, e comunque non accertata dal giudice dell'appello con il solo strumento sua disposizione e cioè la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Inoltre, del tutto ingiustificata, sarebbe la diffidenza mostrata dal giudice nei confronti delle dichiarazioni convergenti della sorella della persona offesa. 51 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Il giudice dell'appello ha basato la propria decisione รน principi giurisprudenziali assolutamente prevalenti, condivisibili e calzanti in relazione alla situazione di fatto, sostanziale e processuale, così come accertata. In ordine alla questione della pretesa inammissibilità dell'appello, il tribunale ha correttamente evocato non già un precedente isolato, come affermato dalla ricorrente, ma un principio largamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e cioè quello che, anche per l'appello contro sentenza del giudice di pace, fa leva sull' articolo 574, comma 4: precetto che espressamente stabilisce che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali quando questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 42779 del 23/09/2016 Rv. 267958; conformi: N. 1349 del 2004 Rv. 230205, N. 1349 del 2005 Rv. 230205, N. 2270 del 2005 Rv. 230429, N. 5128 del 2005 Rv. 233405, N. 19664 del 2005 Rv. 231499, N. 42207 del 2005 Rv. 232563, N. 45277 del 2005 Rv. 232814, N. 45296 del 2005 Rv. 232716, N. 5098 del 2006 Rv. 233599, N. 9777 del 2006 Rv. 232423, N. 12609 del 2006 Rv. 234544, N. 33545 del 2006 Rv. 235226, N. 38733 del 2008 Rv. 242024, N. 5576 del 2009 Rv. 243288, N. 7063 del 2009 Rv. 243234, N. 9725 del 2009 Rv. 242978, N. 18575 del 2009 Rv. 244543, N. 23555 del 2009 Rv. 244235, N. 41816 del 2009 Rv. 245454, N. 10344 del 2010 Rv. 246618, N. 20855 del 2011 Rv. 250395, N. 6952 del 2012 Rv. 252944, N. 7455 del 2014 Rv. 259625, N. 31678 del 22\05\2015, dep. 21\07\2015 Rv. 264561, N. 51123 del 2015 Rv. 266094, N. 5017 del 2016 Rv. 266059; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016 Rv. 267770; Sez. 5, n. 31619 del 01/04/2016, Rv. 267952). M Non si ignora che una recente sentenza della Cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 31190 del 17\04\2015 dep. 17\07\2015, Rv. 264544) ha concluso in modo diverso, richiamandosi a precedenti analoghi del 2005 ed essenzialmente affermando la natura speciale, derogativa e, dunque, prevalente dell'art. 37, d. lgs. n. 274 del 2000 come sopra illustrata. Tuttavia ritiene questo Collegio che l'indirizzo dominante sia sicuramente da ribadire, osservandosi che l'argomento fondante dell'orientamento contrario, e cioè la natura speciale e derogatoria dell'art. 37 d. lgs. n. 274 del 2000 rispetto alla norma dell'art. 574 comma 4 cpp, non sia condivisibile. Ed invero la interrelazione tra le norme procedurali del d.lgs. n. 74 del 2000 e quelle del codice di procedura penale è regolata dall'art. 2 del citato decreto 2 che fa convivere le due discipline e prevede la integrazione dei due ordini di precetti, quando la materia ("ciò") da ciascuno di essi regolata non sia la stessa. E l'art. 574, comma 4, cpp, laddove afferma il principio della necessaria estensione dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale, anche alla pronuncia sui capi contenenti le statuizioni civili, alla condizione della dipendenza di questi ultimi dalla prima, pone un criterio interpretativo generale della volontà di impugnazione che trova pieno spazio operativo anche nella normativa speciale riguardante le impugnazioni delle sentenze del giudice di pace. Infatti, la norma dell'art 37, laddove risulta subordinare l'appellabilità, da parte dell'imputato, delle condanne a pena pecuniaria, al requisito della contestuale impugnazione del capo relativo al risarcimento del danno, di fatto non regola diversamente la stessa materia del precetto codicistico di cui sopra, ma pone un indice limitativo utilmente interpretabile alla luce del principio generale di cui all'articolo 574, comma 4, cpp. L'interpretazione, cioè, sarà quella per cui l'impugnazione su un capo o su un punto riguardante la responsabilità penale "dalla quale è dipesa" anche la statuizione conseguente sulla domanda civile, non può che riguardare e quindi - devolve anche quest'ultima, la quale vede messi in discussione i presupposti - normativi della propria esistenza, siccome fissati dall'articolo 538 cpp e 185 cp. In tal senso va riconosciuto che si estende, ex lege, a quest'ultima sicchè può anche riconoscersi che sia l'art. 574 comma 4, cpp, che l'art. 37, comma 1 d. lgs. n. 274\2000 disciplinano armonicamente il tema dell'ampiezza della devoluzione dipendente dalla impugnazione dell'imputato sul punto o capo relativo alla responsabilità. D'altra parte è innegabile che l'eventuale accoglimento dell'appello dell'imputato sulla responsabilità, con conseguente sua assoluzione comporterebbe l'automatica revoca delle statuizioni civili, così come la stessa че conseguenza deriva dal riconoscimento, in sede di impugnazione, che il reato per il quale era intervenuta condanna, sia stato, in ipotesi, nelle more ? dell'impugnazione, abrogato dal legislatore (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016 Rv. 267884). Anche nella sentenza delle Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012 Ud. (dep. 08/02/2013), Colucci, Rv. 254130 sul tema - diverso ma assimilabile a quello qui trattato della ampiezza del devoluto della impugnazione della PC contro sentenza di assoluzione, si pone in evidenza come la richiesta della stessa, di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma dalle disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. pen.. 3 Nè, in analoga prospettiva, si è mai dubitato, più in generale, che altra norma sulle impugnazioni, quale l'art. 576 cpp (che regola l'impugnazione della parte civile, agli effetti civili, anche nella forma dell'appello, contro sentenze di proscioglimento o capi civili della sentenza di condanna, come precisato da SSUU n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236539) incontri ostacoli alla applicazione anche nel procedimento dinanzi al Giudice di pace che, pure, dedica un autonomo capo alla materia delle impugnazioni (Sez. 5, Sentenza n. 23665 del 25/03/2005 Ud. (dep. 23/06/2005) Rv. 231900; Sez. 5, Sentenza n. 4695 del 05/12/2008 Ud. (dep. 03/02/2009) Rv. 242605; Sez. 5, Sentenza n. 35882 del 17/07/2009 Ud. (dep. 16/09/2009 ) Rv. 244919; Sez. 5, Sentenza n. 18252 del 07/01/2016 Ud. (dep. 02/05/2016 ) Rv. 267143). Può quindi osservarsi che il senso ultimo e residuo di un precetto quale l'art. 37 comma 1 d. lgs. n. 274 del 2000, alla luce dell'art. 574, comma 4, cpp, sia quello di far risaltare che, per contro, l'impugnazione proposta contro sentenza di condanna alla sola sanzione (pecuniaria) penale per il reato ( e dunque non contenente statuizioni civili), о esclusivamente contro il trattamento sanzionatorio inflitto dal GdP, oppure contro la decisione riguardante un reato diverso da quello che ha comportato il risarcimento del danno, non determinerebbe l'operatività del principio posto dall'articolo 574, comma quattro CPP e,di conseguenza, non consentirebbe di ritenere utilmente proposto appello avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria, agli effetti dell'art. 37 d. Igs. cit.. Deve ritenersi in conclusione infondato il primo motivo di ricorso. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. Sotto il profilo dei principi di diritto utilizzati dal giudice a quo, quello della necessità di una valutazione particolarmente rigorosa delle dichiarazioni della persona offesa, quando questa è costituita parte civile, costituisce un approdo oramai sicuro nella giurisprudenza di legittimità la quale lo espresso anche a Sezioni unite. La sentenza delle Sez. u. n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253214 ha ribadito tale orientamento costante osservando che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte 4 civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Le ulteriori doglianze afferiscono al merito il quale è devoluto ai primi 2 gradi di giudizio ed è insindacabile in sede di legittimità se la valutazione operata dal giudice a quo è completa e non manifestamente illogica. Nel caso di specie il Tribunale ha dato atto in maniera argomentata delle proprie perplessità nate dal confronto fra le opposte dichiarazioni dell'imputata e della persona offesa, necessariamente scaturenti da un quadro di contrapposizione e di conflitto, non risultando dedotta neppure del impugnante l'occasionalità dell'evento criminoso. Ha altresì argomentato in maniera logica, e dunque al di fuori dell'area della mera congettura, la scarsa credibilità attribuita ad altro teste della accusa il quale si era limitato riportarsi alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari.
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rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Move Vehull Così deciso il 12 gennaio 2017 il Consigliere estensore il Presidente فلتكن DRUGA IN CANCELLERIA APR 2017 ad IL FUNZION ARIO Carmy use зад uun 50