Sentenza 20 giugno 2008
Massime • 1
È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione il gravame proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno, anche indipendentemente dalla specifica impugnazione della statuizione civile. (In motivazione, la S.C. ha affermato che resta ferma la possibilità per l'imputato di proporre ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. e nel rispetto dei limiti di cui al comma terzo di tale disposizione).
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2008, n. 38733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38733 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2911
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 8005/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 18.12.2008 da:
avv. ROTONDO Mario, difensore di:
CO LV, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del Giudice di pace di Rossano del 12 novembre 2007;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto la conversione del ricorso in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO LV era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Rossano, del reato di cui agli artt. 594 e 612 c.p., perché, profferendo nei confronti del Dott. ARENANTE Michele, Dirigente del Commissariato PS di Rossano, presente, espressioni verbali del tipo "io a te ti devo arrestare, prendete le manette che a quello 10 devo arrestare, ti arresto subito, vado dal Procuratore della Repubblica e tifacelo arrestare", lo minacciava di un ingiusto danno nonché ne offendeva l'onore ed il decoro;
con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, per aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace assolveva l'imputato dal reato di ingiuria, con formula perché il fatto non costituisce reato, mentre lo dichiarava colpevole del reato di cui all'art. 612 c.p. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di euro 51 di multa, oltre consequenziali statuizioni, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in complessivi Euro 700,00.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 337 c.p.p., per mancata ratifica della querela proposta.
11 secondo motivo deduce violazione dell'art. 124 c.p., in relazione all'art. 337 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per mancanza di tempestiva querela.
Il terzo motivo deduce difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla sussistenza del reato in questione,
dal quale l'imputato avrebbe dovuto essere assolto. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 157 c.p., segg., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), per mancato rilievo della prescrizione, previa dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche.
Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 649 c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per divieto del ne bis in idem, con riferimento ad altro procedimento a carico dello stesso ricorrente, per il quale era intervenuto decreto di archiviazione. 2. - All'esame delle anzidette censure è pregiudiziale un rilievo di rito.
Ed infatti, a mente del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, la sentenza del Giudice di pace che applichi una pena pecuniaria è suscettiva di appello nel caso in cui venga impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. In virtù del combinato disposto di tale norma speciale e di quella generale racchiusa nell'art. 574 c.p.p., comma 4, (secondo cui l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato) deve ritenersi che, di regola, anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna, la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, contenente anche statuizioni civili, sia suscettiva di appello, proprio in virtù dell'automatica estensione di cui al menzionato art. 574 c.p.p., comma 4. Resta, ovviamente, salva la possibilità per l'imputato di proporre ricorso per cassazione, a norma del menzionato art. 37, comma 2, della legge istitutiva del giudice di pace, ma nella fattispecie specifica (condanna anche alle statuizioni civili) il ricorso per cassazione deve considerarsi mero ricorso immediato o per saltum, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3, come tale soggetto alla disciplina generale e dunque ai limiti da essa previsti (esclusione dei casi d'impugnazione previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e).
Orbene, come è fatto palese dalla stessa intestazione dei motivi d'impugnazione, riguardante anche il vizio motivazionale di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), le censure proposte nel ricorso si sostanziano di meri rilievi critici al percorso motivazionale della decisione impugnata, con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, introducendo, così, una doglianza non deducibile, per quanto si è detto, con il ricorso immediato per cassazione.
Nondimeno, in ipotesi siffatta, la stessa norma di rito impone che si faccia luogo alla conversione del ricorso proposto in appello. Ed a tale incombente occorre, quindi, provvedere, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rossano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008