Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Giudice di pace, quantunque l'art. 37 D.Lgs. n.274 del 2000 preveda che la sentenza del Giudice di pace di condanna a pena pecuniaria è appellabile solo nel caso in cui venga impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, deve tuttavia ritenersi che il gravame contro il provvedimento sia l'appello qualora la sentenza, anche indipendentemente da una specifica impugnazione circa il risarcimento conseguente alla condanna, contenga statuizioni civili, atteso l'effetto estensivo dell'impugnazione contro la condanna penale previsto dall'art. 574 comma quarto cod. proc. pen. (Conforme a sent. n. 5126, 5131e 8089 del 2006, non massimate)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2005, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/12/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2560
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 047000/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN UI N. IL 08/10/1948;
avverso SENTENZA del 27/07/2004 GIUDICE DI PACE di AGORDO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. F.P. Iacoviello che ha chiesto convertirsi in appello il ricorso;
udito il difensore avv. Favino F., che si è associato alle richieste del p.g. osserva.
FATTO E DIRITTO
ND DO è stato condannato dal G.d.P. di Agordo alla pena della multa di euro 51 (oltre risarcimento danni alla P.C.) perché riconosciuto colpevole del delitto ex art. 612 c.p. nei confronti di RL EM.
Ricorre per Cassazione l'interessato, articolando 10 censure:
1) inosservanza di norma processuale penale (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, in quanto la teste RL, non citata tempestivamente dal
P.M. non avrebbe potuto essere ascoltata. In realtà ella fu esaminata ex art. 507 c.p.p. dal G.d.P., ma prima degli altri testi e dunque in violazione della lettera e della ratio della norma), 2) mancanza di motivazione in ordine alla ammissione della P.O., atteso che la relativa ordinanza si limita a prendere atto dell'eccezione difensiva e immotivatamente ammette la prova ex art. 507 c.p.p.. Inoltre in sentenza si legge che la responsabilità di ND è stata desunta anche dalle sue stesse dichiarazioni e da quelle del fratello ND ST. Non si comprende dunque perché fosse assolutamente necessario ascoltare la RL, se il convincimento poteva essere desunto aliunde, 3) violazione dell'art. 199 c.p.p., in quanto il fratello dell'imputato è stato ascoltato senza avvertimento della facoltà di astenersi, 4) violazione dell'art. 78 c.p.p. in quanto la costituzione di P.C. è avvenuta con atto che non reca riferimento alcuno alla ragioni che giustificano la domanda, 5) mancanza di motivazione ed abnormità del provvedimento ammissivo della costituzione di P.C., atteso che il Giudice ha accolto la richiesta solo per quanto riguarda i pretesi danni morali, ma senza motivazione alcuna, 6) mancanza di motivazione per quanto riguarda la quantificazione della pena, fissata nei massimo, 7) per la omessa concessione delle attenuanti generiche, 8) e in ordine alla improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, 9) erronea applicazione dell'art. 544 c.p.p.,
avendo il G.d.P. indicato, senza alcun fondamento il termine di gg. 40 per il deposito ella sentenza, 10) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione dal momento che il giudicante, come premesso, ha utilizzato anche le dichiarazioni dell'imputato e del fratello, ma completamente travisandole.
Tanto premesso, osserva la Corte che il ricorso va convertito in appello;
gli atti vanno trasmessi al Giudice di secondo grado. È stato infatti già ritenuto (da ultimo sez. quinta sent. n. 42207, dep. 23.11.2005, ric. Sferruzza, in corso di massimazione), che, benché il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37 preveda esplicitamente che la sentenza del G.d.P., che applichi pena pecuniaria, sia suscettiva di appello solo nel caso in cui venga impugnato il capo relativo alla condanna - anche generica - al risarcimento del danno, deve, tuttavia, ritenersi che, anche indipendentemente da una specifica impugnazione sulle statuizioni civili conseguenti alla pronunzia di condanna, detta sentenza, se contiene anche statuizioni civili, sia impugnabile in appello. Ciò in virtù dell'automatica estensione prevista dal comma quarto dell'art. 574 c.p.p.. Invero il predetto art. 37, letto unitamente al ricordato art. 574 c.p.p. (che, come è noto, al comma 4, prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronunzia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronunzia di condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali, se tale pronunzia dipende dal capo o dal punto impugnato), comporta automatica estensione, con la conseguenza di rendere appellabile anche la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, se accompagnata, come nel caso in esame, da statuizioni civili, (va da sè che resta possibile per l'imputato sempre il ricorso per saltum, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, soggetto alla disciplina generale e ai limiti da essa previsti). Giudice di appello è il Tribunale di Belluno.
P.Q.M.
la Corte, convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Belluno.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006