Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, è qualificabile appello e non ricorso per cassazione l'impugnazione - proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria - qualora venga contestato il giudizio di responsabilità, in virtù dell'estensione del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen., il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2006, n. 9777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9777 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 15/02/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 316
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 013791/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NC, N. IL 20/09/1949;
avverso SENTENZA del 07/02/2005 GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per la conversione della impugnazione in appello.
FATTO E DIRITTO
ZU AN propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Campobasso in data 7 febbraio 2005 con la quale è stata condannata alla pena di duecento Euro di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, in riferimento alla imputazione di ingiuria commessa il 1 febbraio 2004. La ricorrente deduce:
- violazione di legge per non avere, il giudice, riconosciuto l'esimente di cui all'art. art. 599 c.p.p., comma 2;
- manifesta illogicità della motivazione perché non sarebbe stato dato il giusto risalto alla deposizione della testimonianza del proprio coniuge e non sarebbe stato colto il contrasto esistente nelle dichiarazione dei due testi ritenuti dal giudice attendibili. Osserva preliminarmente la Corte che, in base ad un orientamento largamente accreditato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso in esame deve essere convertito in appello.
Infatti, posto che l'art. 574 cod. proc. pen. prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna, deve ritenersi che l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria, ove con essa venga contestato il giudizio di responsabilità, si estenda anche contro le conseguenti statuizioni civili.
In base a tale rilievo deve ritenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, che la parte la quale abbia formulato contro la sentenza del giudice di pace censure anche di merito, abbia inteso proporre un appello ed in tale mezzo di gravame va qualificato il ricorso, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso.
L'art. 569 c.p.p., del resto, porta alle medesime conclusioni laddove prevede che il ricorso per Cassazione proposto avverso una sentenza appellabile, con deduzione di censure ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) da luogo alla necessaria conversione in appello.
P.Q.M.
Qualificata la impugnazione come appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Campobasso per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2006