Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2009, n. 7063
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Sentenza 20 gennaio 2009

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L'impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa venga dedotto anche il vizio di motivazione in riferimento all'apprezzamento della prova, è qualificabile come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.

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  • 1La diffamazione richiede la prova della comunicazione a più persone e l’attendibilità delle dichiarazioni
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    Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2009, n. 7063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7063
Data del deposito : 20 gennaio 2009

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