Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
L'impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa venga dedotto anche il vizio di motivazione in riferimento all'apprezzamento della prova, è qualificabile come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2009, n. 7063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7063 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/01/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 190
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 037450/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AR CE, N. IL 27/06/1935;
avverso SENTENZA del 23/05/2007 GIUDICE DI PACE di AVELLINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per: qualificata l'imp.ne come appello, trasmettersi gli atti al tribunale.
Udito, per la parte civile, l'Avv. RENZULLI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D'IA CO è stato condannato dal giudice di pace di Avellino per ingiuria alla pena della multa, oltre che il risarcimento del danno.
Il Tribunale, rilevato che col gravame l'imputato si era doluto unicamente delle statuizioni penali, trasmetteva gli atti a questa Corte, per la trattazione del ricorso.
La difesa deduce vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità e la commisurazione della pena, nonché il diniego dell'esimente di cui all'art. 599 c.p. e quella di cui al D.Lgs. n.274 del 2000, art. 34 (tenuità del fatto).
L'impugnazione dell'imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa venga dedotto anche il vizio di motivazione in riferimento all'apprezzamento della prova, è qualificabile come appello, sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 574 c.p.p., comma 4, nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna stessa (sez. 5, 18.11.04, n. 2271, Tarlarini;
id., 25.11.04, n. 1349, Parisi ed altro). L'impugnazione proposta va, dunque, qualificata come appello, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per il giudizio.
P.T.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009