Sentenza 5 dicembre 2008
Massime • 1
La parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, ferma restando la proponibilità del solo ricorso per cassazione, anche ai fini penali (art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000), qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice.
Commentario • 1
- 1. Richiede verifica sull'operato professionale legittima espressioni forti (Cass. 32407/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 4374
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 30073/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 5.4.2008 da:
Avv. Napoletano Lorenzo, difensore della parte civile IM BR;
avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 22 febbraio 2008:
nel procedimento penale a carico di:
LI UI, nato a [...] il [...];
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Meloni Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del P.M., LI UI era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Bassano del Grappa, del reato di cui all'art. 594 c.p., commi 1 e 4, perché offendeva l'onore e il decoro di IM BR alla presenza del medesimo e di più persone, profferendogli le seguenti espressioni "sei un drogato" "sei un mantenuto" "sei un fallito" "sei un piantagrane, maleducato" ed altro.
Con sentenza del 6 febbraio 2007, il Giudicante assolveva l'imputato dal reato in contestazione, riconoscendo l'esimente di cui all'art.599 c.p.. Pronunciando sull'appello proposto dalla parte civile, il Tribunale ne disponeva la conversione in ricorso per Cassazione, sul rilievo che il sistema normativo non consentisse l'appello alla parte civile, se non nell'ipotesi, insussistente nel caso di specie, di ricorso diretto della persona offesa, ai sensi del D.Lgs n. 274 del 2000, art. 21; di talché, all'infuori di tale ipotesi, il solo mezzo consentito alla parte civile era il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 2. Condannava, inoltre, la parte civile al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello nonché alla rifusione delle spese di patrocinio sopportate dal LI nello stesso giudizio.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore della parte civile ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo le ragioni di censura indicate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 592 c.p.p., sul rilievo dell'erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di patrocinio sostenute dall'imputato, consentita dal codice soltanto nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, in ragione del principio di soccombenza. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione sul punto. 2. - La vicenda in esame pone un pregiudiziale profilo problematico in rito, in tema di impugnabilità delle sentenze di proscioglimento, pronunciate dal giudice di pace in tema di ingiuria, da parte della persona offesa costituita parte civile.
In proposito, è decisiva la corretta individuazione del regime processuale intertemporale, considerato che la normativa codicistica ha subito, sul punto, significative modifiche ad opera della L. n. 46 del 2006, priva di norme di coordinamento con la speciale disciplina dettata dalla legge istitutiva del giudice di pace (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274), che, all'art. 38, riguarda espressamente il potere d'impugnazione della persona offesa nella sola ipotesi, però, in cui abbia proposto ricorso diretto, a mente del cit. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21. 3 - Orbene, nel precedente regime processuale, l'art.576 c.p.p. riconosceva alla parte civile facoltà di impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero e tale norma andava raccordata con quella contenuta nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, secondo cui il pubblico ministro poteva proporre appello contro le sentenze di condanna che applicassero una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con pena alternativa.
A seguito della devoluzione del reato di ingiuria alla competenza per materia del giudice di pace (ai sensi della menzionata normativa D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4), si è verificata la situazione seguente. L'art. 594 c.p., comma 1, prevedeva - per la forma semplice - la reclusione sino a sei mesi o la multa fino ad Euro 516,00, mentre il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 stabiliva che, in siffatta ipotesi di pena alternativa (non superiore nel massimo a sei mesi di reclusione), dovesse applicarsi la pena pecuniaria della specie corrispondente, da Euro 258,00 ad Euro 2582,00.
Di guisa che, per effetto del combinato disposto di tali norme, il reato in questione, devoluto alla competenza del giudice di pace, non poteva più ritenersi punito con pena alternativa, occorrendo riferirsi non già alla pena originariamente prevista dalla norma incriminatrice, ma a quella in concreto irrogabile dal giudice di pace. Pertanto, il mezzo di impugnazione esperibile dal PM avverso le sentenze di proscioglimento per l'ingiuria era il ricorso per Cassazione. Analogo mezzo era, quindi, esperibile dalla parte civile, tanto agli effetti della responsabilità penale che della responsabilità civile.
A sua volta, l'art. 38 della legge istitutiva del giudice di pace (secondo cui il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero) andava raccordato con la norma di cui all'art. 577 c.p.p., secondo cui la persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. La giurisprudenza di questa Corte aveva avuto modo di considerare che la previsione dell'art. 38 non aveva efficacia derogatoria, ma anzi estensiva rispetto alla disciplina generale di cui al menzionato art. 577 c.p.p., applicabile, dunque, anche alle ipotesi di citazione ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 (cfr. Cass. sez. 4, 14.2.2007, n. 15223, rv. 236169). La L. 20 febbraio 2006, n. 46, ha profondamente innovato tale regime processuale, abrogando, in primo luogo l'art. 577 c.p.p., e, poi, sopprimendo l'inciso .... e contro le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con pena alternativa, di cui al cit. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36 del giudice di pace. Per effetto della prima modifica,
la persona offesa costituita parte civile non ha più il potere di proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. E quanto al procedimento innanzi al giudice di pace, la modifica del cit. D.Lgs., art. 36 (la cui legittimità costituzionale è stata, di recente, riconosciuta dal giudice delle leggi con sentenza n. 298 del 9.7.2008) comporta che il pubblico ministero non ha più il potere di appellare le sentenze di proscioglimento. Ed in virtù del richiamo all'ambito dei poteri di impugnazione del pubblico ministero stabilito dal cit. D.Lgs. n. 274 del 2000, art.38, identica contrazione ha subito, di riflesso, la persona offesa che agisca in veste di accusatore privato, mediante ricorso immediato al giudice, di cui al cit. L. n. 274 del 2000, art. 21. In conclusione, allora, sia il pubblico ministero che la persona offesa possono proporre, secondo il novellato regime delle impugnazioni, soltanto ricorso per Cassazione.
Resta da considerare, nondimeno, se la limitazione, per la parte offesa, riguardi solo il profilo della responsabilità penale o anche quello della responsabilità civile. Il quesito interpretativo ha trovato appagante risposta nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, con l'affermazione di principio secondo cui, anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006 , art. 6 all'art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado, statuizione questa che vale anche per il procedimento innanzi al giudice di pace, come è dato intendere dalla motivazione della relativa pronuncia (Cass. Sez. Un. 29.3.2007, n. 27614, rv. 236539). Tale facoltà le deriva dalla regola generale dettata dall'art. 576 c.p.p., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento:
norma, certamente, applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art.
2. Da tale ricostruzione normativa ed esegetica emerge, allora, che la persona offesa, costituita parte civile, ha facoltà di proporre appello, sia pure ai soli fini della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace.
4. - L'ulteriore quesito dell'individuazione del regime intertemporale applicabile va risolto, in mancanza di normativa transitoria, sulla base del consueto parametro ermeneutico del tempus regit actum, individuando nella sentenza l'actus, il cui tempo è determinante ai fine della risoluzione del quesito anzidetto (cfr. Cass. Sez.Un. n. 27614/2007 cit). Orbene, la sentenza impugnata è successiva all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, che va, dunque, applicata al caso di specie. Per quanto sopra si è detto, la stessa pronuncia è suscettibile di appello ai soli effetti della responsabilità civile, peraltro espressamente reclamata dal IM nell'originario atto di appello, con la richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati ed alla rifusione delle spese. E sul gravame proposto nell'esercizio dell'opzione processuale spettante alla persona offesa (che ha presentato appello e non ricorso per Cassazione), il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, sia pure nei limiti anzidetti, in esito ad un procedimento nel corso del quale l'imputato avrebbe avuto modo di esercitare, compiutamente, il suo diritto di difesa in una fase di merito.
5. - Per quanto precede, l'impugnazione proposta va qualificata come appello, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Qualificata l'originaria impugnazione come appello, annulla la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 22.2.08 senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti a detto Tribunale per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009