Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
È qualificabile appello il gravame proposto dall'imputato avverso la sentenza, pronunciata dal giudice di pace, di condanna a pena pecuniaria - ancorché l'art. 37 D.Lgs. n.274 del 2000 ne preveda l'appellabilità solo nel caso in cui sia impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno - in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione contro la condanna penale previsto dall'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2006, n. 33545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33545 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1517
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 41653/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI MA, parte civile;
in proc. pen. a carico di:
TO GI, n. a Milazzo il 21 novembre 1971;
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto depositata l'11 maggio 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto GI OR dall'imputazione di minaccia ai danni di MA AI, così accoglimento l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del locale giudice di pace. Ricorre per Cassazione la parte civile MA AI e propone quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il tribunale abbia di considerare le memorie presentate dalla parte civile per resistere al ricorso per cassazione proposto da OR GI contestualmente all'appello e poi convertito anch'esso in appello. Si duole altresì che il tribunale abbia omesso di disporre la riunione dei due procedimenti, benché il fascicolo del ricorso poi convertito fosse stato unito agli atti dell'appello. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto da GI OR, lamentando che il tribunale abbia omesso di pronunciarsi su tale eccezione.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione della responsabilità dell'imputato, lamentando che sia stata giustificata con il dubbio un'assoluzione piena.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia illegittimamente assegnato maggior credito alle dichiarazioni rese dal teste Fori nelle indagini preliminari piuttosto che a quelle rese in dibattimento, peraltro corroborata da riscontri. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lettera c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti il ricorrente non precisa quali sono le difese esposte nella memoria di cui il tribunale non avrebbe tenuto conto;
ne' chiarisce quale pregiudizio abbia subito per la mancata considerazione da parte del tribunale del ricorso dell'imputato convertito in appello. Il secondo motivo è infondato, perché, come risulta dall'ordinanza di conversione in appello del ricorso per cassazione proposto da GI OR, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, "quantunque il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 preveda che la sentenza del Giudice di pace di condanna a pena pecuniaria è appellabile solo nel caso in cui venga impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, deve tuttavia ritenersi che il gravame contro il provvedimento sia l'appello qualora la sentenza, anche indipendentemente da una specifica impugnazione circa il risarcimento conseguente alla condanna, contenga statuizioni civili, atteso l'effetto estensivo dell'impugnazione contro la condanna penale previsto dall'art. 574 c.p.p., comma 4" (Cass., sez. 5^, 20 dicembre 2005, Cendron, m. 233405). Il terzo e il quarto motivo del ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza, perché il giudice del merito è pervenuto a una conclusione dubitativa circa la responsabilità di OR GI per una valutazione di scarsa attendibilità dell'unico teste d'accusa, il quale nelle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti, legittimamente contestategli nel corso dell'esame, non aveva riferito le frasi minacciose ricordate poi a distanza di anni durante l'escussione dibattimentale. Nè il dubbio espresso dal giudice del merito in motivazione poteva avere riscontri in dispositivo, posto che la formula dubitativa di assoluzione è stata da tempo abolita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2006