Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
È ammissibile l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunziata dal giudice di pace, qualora con la stessa sentenza egli sia stato altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili e non abbia specificamente impugnato il relativo capo della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2009, n. 9725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9725 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/02/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 329
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 038742/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NS MA TE N. IL 29/12/1960;
avverso SENTENZA del 09/01/2008 GIUDICE DI PACE di LOCRI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor FRATICELLI Mario, che ha concluso per annullamento senza rinvio.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AL AR RE con sentenza emessa dal Giudice di pace di Locri del 9 gennaio 2008 è stata condannata per i reati di ingiurie e minacce in danno di OS SC, EN CA e OS DA alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili. Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputata, ma il Tribunale di Locri, con ordinanza del 31 ottobre 2008, rilevato che non vi era specifica impugnazione sui capi civili della sentenza, disponeva la conversione della impugnazione in ricorso per cassazione con conseguente trasmissione degli atti a questa Corte. La decisione del Tribunale non è corretta.
Infatti secondo il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 274, art. 37, comma 1, in vigore dal 2 gennaio 2002, l'imputato è legittimato a proporre appello, anziché ricorso per cassazione, in caso di condanna alla sola pena pecuniaria - e, quindi, perfino se la sanzione irrogata sia quella dell'ammenda, in virtù di una scelta legislativa difforme da quella adottata nel procedimento ordinario dall'art. 593 c.p.p., suggerita evidentemente dalla esigenza di compensare la maggiore semplicità e speditezza del rito con la garanzia offerta da un doppio grado di merito - allorché impugni il capo relativo alla condanna, anche se generica, al risarcimento del danno. Elementari considerazioni di ordine logico, avvalorate dalla particolare formula usata dal legislatore, che reputa sufficiente a legittimare la proposizione dell'appello anche una generica statuizione di condanna al risarcimento del danno, impongono di ritenere la detta impugnazione implicitamente contenuta in quella che investe la pronuncia sul punto della responsabilità penale, dal cui accertamento scaturisce ai sensi dell'art. 185 c.p. l'obbligo del colpevole alle restituzioni o al risarcimento del danno (in tal senso vedi Cass., Sez. 7^, 31 marzo 2005, Longone). D'altra parte la appellabilità della sentenza quale diretta conseguenza della condanna al risarcimento del danno, anche in forma generica, è stata più volte affermata dalla Suprema Corte (vedi ad esempio Cass. Sez. 5^, 15 ottobre 2001, n. 41136, Soglio;
Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2000, n. 13129, Calabrese;
Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2006 - 10 aprile 2006, n. 12609, in CED 234544), e discende dal principio di carattere generale espresso dall'art. 574 c.p.p., comma 4, che non vi è ragione per contraddire quando si tratti della impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace.
La Corte ha, infatti, sempre ribadito che vi è una stretta connessione tra condanna penale e condanna al risarcimento del danno e ha posto solo limiti diretti ad impedire che, una volta impugnata la sentenza con riferimento alla affermazione della responsabilità penale per un suo capo, si pretenda di far valere vizi interni riguardanti le statuizioni civili non denunciati con la impugnazione (così Cass. Sez. 6^, 16 gennaio 2002, n. 10373, Gionta). Tenuto conto di tale indirizzo giurisprudenziale non vi è dubbio che nel caso di specie l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace era ammissibile essendovi stata condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno, statuizione direttamente conseguente alla condanna penale, non apparendo rilevante il fatto che l'impugnante non avesse chiaramente manifestato la volontà di impugnare anche il capo della sentenza relativo alla condanna al risarcimento del danno. Le pur interessanti osservazioni del Tribunale non sono tali da determinare un mutamento di questo ormai pressoché consolidato indirizzo giurisprudenziale.
Per le ragioni indicate la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Locri in diversa composizione per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Locri per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009