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1 gennaio 2006
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27 febbraio 2011
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14 settembre 2016
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Art. 37. Cessazione dell'attivita' 1. ((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato)) che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al ((AgID)) e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro ((prestatore)) o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un ((prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell'attivita' del ((prestatore di cui al comma 1)) tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
4-bis. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, ((un prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso ((AgID)) che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.
(( 4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio. ))
2. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro ((prestatore)) o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un ((prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell'attivita' del ((prestatore di cui al comma 1)) tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
4-bis. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, ((un prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso ((AgID)) che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.
(( 4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio. ))
Commentari • 32
- 1. Coronavirus: d.l. 9/2020 su udienze penali e colloqui in carcerehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
1. Segnaliamo ai lettori l'adozione da parte del Governo, in sede di decretazione d'urgenza, di alcune norme che intervengono sulla disciplina del processo penale e dei colloqui in carcere alla luce della attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 (malattia infettiva causata dal “nuovo coronavirus”). L'ambito di applicazione delle norme è perlopiù limitato, dal punto di vista territoriale, alle aree del Paese più direttamente colpite (la c.d. zona rossa)[1], ma come vedremo alcuni effetti potranno prodursi su più vasta scala. Come noto, per contrastare la diffusione del virus è stato inizialmente emanato il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, con cui si è prevista una serie di misure per il …
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Giurisprudenza • 303
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/06/2025, n. 5656Provvedimento: Pubblicato il 30/06/2025 N. 05656/2025REG.PROV.COLL. N. 07115/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7115 del 2021, proposto da -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alle procedure CIG 6518258CA7, 65183432CF, 65183654F6, 6518377EDA, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli 15; contro ON Spa, in persona del legale …Leggi di più...
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