Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2009, n. 35882
CASS
Sentenza 17 luglio 2009

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Massime3

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, è valida la citazione a giudizio sottoscritta dal vice procuratore onorario delegato dal procuratore della Repubblica.

La persona offesa costituita parte civile, dopo la novella della legge n. 46 del 2006, che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., non può proporre impugnazione (nella specie, appello) agli effetti penali contro le sentenze emesse dal giudice di pace nei procedimenti relativi a reati di ingiuria e diffamazione.

In forza dell'art. 576 cod. proc. pen., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili.

Commentario1

  • 1Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace: rimessa la questione alle Sezioni Unite
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2009, n. 35882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35882
Data del deposito : 17 luglio 2009

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