Sentenza 17 luglio 2009
Massime • 3
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, è valida la citazione a giudizio sottoscritta dal vice procuratore onorario delegato dal procuratore della Repubblica.
La persona offesa costituita parte civile, dopo la novella della legge n. 46 del 2006, che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., non può proporre impugnazione (nella specie, appello) agli effetti penali contro le sentenze emesse dal giudice di pace nei procedimenti relativi a reati di ingiuria e diffamazione.
In forza dell'art. 576 cod. proc. pen., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili.
Commentario • 1
- 1. Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace: rimessa la questione alle Sezioni Unitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2009, n. 35882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35882 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/07/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1562
Dott. BEVERE TO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo TO - Consigliere - N. 14265/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA QU N. IL 25/05/1971;
avverso SENTENZA del 13/03/2008 del TRIBUNALE di SAVONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE Andrea;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti al P.M..
OSSERVA
Il tribunale di Savona con sentenza 13.3.2008, in riforma della decisione del giudice di pace di Cairo Montenotte in data 28.9.2006, dichiarava - su appello della parte civile - RA AL responsabile del reato di ingiuria in danno di SI TO Luca, condannandolo alla pena della multa ed al risarcimento del danno a favore della parte civile, liquidato in Euro 1.000,00. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge.
Deduce, nel primo motivo, la nullità della citazione a giudizio davanti al giudice di pace per inosservanza della disposizione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 3, essendo stata la citazione sottoscritta da un Vice Procuratore Onorario e non dal Pubblico Ministero.
Sostiene, nel secondo motivo, che la sentenza è affetta da nullità in quanto il tribunale, in assenza di impugnazione da parte del P.M., non avrebbe dovuto pronunciare la condanna dell'imputato, aggiungendo che l'appello della parte civile doveva esser dichiarato inammissibile.
Assume, infine, che, in detta situazione, il giudice d'appello non avrebbe potuto liquidare una somma a titolo di risarcimento. Il primo motivo è destituito di fondamento.
Deve premettersi che la norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art.20, comma 3, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 144 del 2005, così dispone: "La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario".
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50 ("Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace") stabilisce che, in tali procedimenti, "le funzioni del pubblico ministero possono esser svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a)....................;
b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio".
Il quadro normativo di riferimento resta, quindi, completato dal precetto di cui al comma primo dell'art. 15 ("chiusura delle indagini preliminari"), secondo cui "... il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione". Ciò premesso, va osservato che - essendo l'esercizio dell'azione penale (con la formulazione dell'imputazione), funzione delegabile al V.P.O. - chiaramente lo stesso resta investito anche dell'attività di sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio. Il secondo motivo è fondato.
Deve premettersi che il procedimento davanti al giudice di pace era stato instaurato mediante "citazione a giudizio", ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20. Inoltre - come risulta dalla sentenza del tribunale - l'atto d'appello della parte civile - presentato successivamente all'abrogazione della norma di cui all'art. 577 c.p.p. - era stato proposto sia agli effetti penali che civili.
Premesso ciò, va osservato che, in applicazione della regola dettata dall'art. 576 c.p.p., valida anche per il procedimento davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, la persona offesa, costituita parte civile, può
proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza del giudice di pace. In tale situazione - non potendo il giudice di secondo grado pronunciare condanna penale dell'imputato - l'impugnata sentenza, limitatamente all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, deve essere annullata senza rinvio.
Il terzo motivo è destituito di fondamento e pertanto il ricorso, nel resto, deve esser rigettato.
La sentenza assolutoria del giudice di pace era stata appellata, dalla parte civile, anche agli effetti civili e pertanto legittimamente il tribunale - pervenuto, dopo approfondito esame delle emergenze processuali, al convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato - ha pronunciato condanna al risarcimento del danno, procedendo, quindi, alla liquidazione dello stesso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna penale. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009