Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
È ammissibile l'appello dell'imputato nei confronti della sentenza di condanna a pena pecuniaria e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, emessa dal giudice di pace, a condizione che l'appello abbia ad oggetto anche i capi della sentenza da cui dipendono le statuizioni civili, tra cui è sempre compreso il capo che stabilisce la responsabilità penale.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2009, n. 18575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18575 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ESPOSITO NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1172
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 38501/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IO, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Ciampoli Luigi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 6 ottobre 2003 il giudice di pace di Cassino condannava NE NT, imputato del delitto di cui all'art. 636 c.p., alla pena di Euro 1.000,00 di multa oltre al risarcimento del danno da in favore della parte civile costituita LA ND. L'imputato proponeva appello, chiedendo di essere assolto poiché la "condotta doveva imputarsi al pastore che aveva la custodia del gregge". Con sentenza 6 giugno 2005 il Tribunale di Cassino dichiarava inammissibile l'appello ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37. Ricorre il NE, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche le sentenze del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria sono appellabili se nell'impugnazione venga coinvolta l'eventuale condanna irrogata in sede civile. In ogni caso, il ricorrente sottolinea che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'appello, ma solo ritenerne la conversione in ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.. La parte civile ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
L'art. 574 c.p.p. prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna. L'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria, ove con essa venga contestato il giudizio di responsabilità, si estende perciò, ex lega, anche contro le conseguenti statuizioni civili, pur se a queste ultime non vengano dedicati specifici motivi di gravame. In base a tale rilievo deve ritenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, che il condannato alla sola pena della multa e contestualmente al risarcimento del danno in favore della parte civile sia legittimato a proporre appello contro tutti i capi della sentenza, sempre che risultino coinvolti nell'impugnazione anche i capi dai quali dipende la condanna in sede civile. Tra questi ultimi è sempre compreso il capo della decisione che stabilisce la responsabilità penale dell'imputato.
Nel caso concreto, l'impugnazione del NE riguardava espressamente la declaratoria di responsabilità penale e si estendeva quindi con certezza alle statuizioni civili, sicché l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile, dovendo essere conosciuto nel merito.
L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Cassino per il giudizio d'appello.
Il giudice dell'impugnazione provvedere ai sensi dell'art. 541 c.p.p. anche per la presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino per il giudizio d'appello. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009