Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 42207
CASS
Sentenza 8 giugno 2005

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È qualificabile come appello, e non come ricorso per cassazione, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, contenente anche statuizioni civili e con la quale gli sia stata inflitta condanna alla sola pena pecuniaria, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - per il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato - anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 42207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42207
    Data del deposito : 8 giugno 2005

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