Sentenza 8 giugno 2005
Massime • 1
È qualificabile come appello, e non come ricorso per cassazione, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, contenente anche statuizioni civili e con la quale gli sia stata inflitta condanna alla sola pena pecuniaria, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - per il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato - anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 42207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42207 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 08/06/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1354
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NI - Consigliere - N. 12180/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 20/02/2004 da:
RR NI, nato a [...] il [...] e da RR NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14.11.2003 del Giudice di pace di Cefalù;
Letti il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo NI BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Cefalù affermava la responsablità penale dei germani ER NI e NZ in ordine ai reati, loro ascritti in concorso, di ingiuria, minacce e lesioni personali in danno di SE ET (più, precisamente, ER NI era assolto da quest'ultima fattispecie delittuosa) e li condannava alla pena di euro 650 di multa ciascuno e lo ER NZ, per il reato di lesioni personali, anche all'ulteriore pena di euro 750 di multa. Condannava, inoltre, entrambi al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, liquidati equitativamente nella somma di euro mille, oltre consequenziali statuizioni. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell'art. 606, n. 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 192 dello stesso codice di rito, e 612 e 594 c.p., sul rilievo dell'insussistenza delle contestate ipotesi delittuose e dell'erronea valutazione delle emergenze processuali da parte del giudicante, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo denuncia violazione della stessa norma processuale in relazione all'art. 192 c.p.p. e 582 c.p., sotto il profilo dell'insufficienza del compendio motivazionale che aveva trascurato di considerare che l'imputato ER NZ era stato immobilizzato ed aggredito dalla stessa persona offesa e da un suo congiunto.
2. - All'esame delle anzidette censure è pregiudiziale un rilievo di rito.
Ed infatti, a mente dell'art. 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la sentenza del Giudice di pace che applichi una pena pecuniaria è suscettiva di appello nel caso in cui venga impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. In virtù del combinato disposto di tale norma speciale e di quella generale racchiusa nell'art. 574, comma quarto, del codice di rito (secondo cui l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato) deve ritenersi che, di regola, anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna, la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, contenente anche statuizioni civili, sia suscettiva di appello, proprio in virtù dell'automatica estensione di cui al menzionato art. 574, comma quarto.
Resta, ovviamente, salva la possibilità per l'imputato di proporre ricorso per cassazione, a norma del menzionato art. 37, comma secondo, della legge istitutiva del giudice di pace, ma nella fattispecie specifica (condanna anche alle statuizioni civili) il ricorso per cassazione deve considerarsi mero ricorso immediato o per saltum, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, c.p.p., come tale soggetto alla disciplina generale e dunque ai limiti da essa previsti (esclusione dei casi d'impugnazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. d) ed e).
Orbene, come è fatto palese dalla stessa intestazione dei motivi d'impugnazione, riguardante il vizio motivazionale di cui all'art. 606 lett. e), le censure proposte nel ricorso si sostanziano di meri rilievi critici al percorso motivazionale della decisione impugnata, con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, introducendo, così, una doglianza non deducibile, per quanto si è detto, con il ricorso immediato per Cassazione. Nondimeno, in ipotesi siffatta, la stessa norma di rito impone che si faccia luogo alla conversione del ricorso proposto in appello. Ed a tale incombente occorre, quindi, provvedere, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005