Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
L'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato lo stesso imputato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile è qualificabile, ove con essa venga contestato il giudizio di responsabilità, come appello e non come ricorso per cassazione, alla luce del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2004, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
M
S Udienza pubblica del 25-11-04
SENTENZA N.
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V
N. 2.4103/03 1 349 /0 5 REGISTRO GENERALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. FR Providenti Presidente
1. Dott. Giorgio Lattanzi Consigliere
Pierfrancesco Marini2. "
3. " Giuliana Ferrua "
4. " Giuseppe Sica "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IS TO nato il [...]
avverso la sentenza emessa il 3-12-02 dal Giudice di pace di Torino.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Antonio Gialanella che ha concluso per la conversione del ricorso in appello.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione.
Con sentenza 4-12-02 il Giudice di pace di Torino dichiarava IS TO responsabile di ingiuria ex artt. 594 c. 1 e 2 c.p. nei confronti di AS AC FR: con
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Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo plurime violazioni della legge processuale nonché vizio di motivazione in punto responsabilità.
La Corte osserva.
La sentenza impugnata è appellabile ex art. 37 c. 2 DL 274/00: invero detta norma prevede la possibilità di appello dell'imputato anche per le pronunce del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria per l'ipotesi in cui egli impugni anche il capo relativo alle disposizioni civili;
orbene, poiché nel caso in cui vi sia contestazione di responsabilità l'impugnazione ex art. 574 c. 3 c.p.p. si estende automaticamente a detto capo, deve ritenersi realizzata l'ipotesi contemplata dalla sopracitata disposizione.
Tanto puntualizzato, posto che il gravame de quo neppure può essere considerato ricorso per saltum perché avanzato anche per vizio motivazionale, s'impone la conversione dello stesso in appello, con trasmissione degli atti alla competente Corte il relativo giudizio.per
P.Q.M.
La Corte,
converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di
Torino per il relativo giudizio.
Roma, 25-11-04.
Il Presidente
Il Cons. est.
Gi ft DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 19 6N. 2:05Voi
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise