Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2004, n. 1349
CASS
Sentenza 25 novembre 2004

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L'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato lo stesso imputato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile è qualificabile, ove con essa venga contestato il giudizio di responsabilità, come appello e non come ricorso per cassazione, alla luce del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2004, n. 1349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1349
    Data del deposito : 25 novembre 2004

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