Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
L'impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa non venga contestato esclusivamente la specie o l'entità della pena, deve essere qualificata come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2009, n. 23555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23555 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
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Миними
23555 /0 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Antonio Esposito - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 12.5.09 Dr. AN Bartolini - Consigliere R.G. N. 17508/06
Dr. Laurenza Nuzzo - Consigliere SENTENZA
N..... Dr. Antonio Manna - Consigliere rel.
Dr. Giovanni Diotallevi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OG LU, n. il 27.2.32, avverso la sentenza 2.2.06 del giudice di pace di Menfi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Carlo Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 2.2.06 il giudice di pace di Menfi condannava OG LU alla pena di euro 1.000,00 di multa per i delitti di danneggiamento ed ingiuria ed al risarcimento dei danni 1 da liquidarsi in separata sede in favore della
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costituita parte civile AN AN.
Tramite il proprio difensore la OG ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata pronuncia aveva apoditticamente ritenuto attendibile la deposizione della parte offesa
AN AN, malgrado elementi di segno contrario costituiti dal fatto che egli non aveva mostrato alla p.g. l'indumento imbrattato dalla ricorrente e che altra deposizione (teste Palermo) riferisse che le tracce di
b) violazione dell'art. 192 co. 2° c.p.p., perché a carico della OG sussistevano soltanto indizi non gravi né precisi e concordanti, considerato che dalle negazioni di responsabilità provenienti dalla ricorrente e dalla deposizione della teste EL non emergeva certezza alcuna dei fatti contestati.
1- Osserva la Corte che il ricorso, che sostanzialmente contiene mere censure in punto di fatto, va qualificato come appello ai sensi dell'art. 568 ult. co. c.p.p.
Si premetta che ai sensi dell'art. 2 del cit. d.lgs. n. 274/2000 nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto da detto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel c.p.p., fatte salve le esclusioni in esso elencate e fra le quali non rientra l'art. 574 co. 4° c.p.p.
Esso è applicabile anche nel giudizio davanti al giudice di pace, considerato che la sua estensione, ricavabile dal dato letterale dell'art. 2 d.lgs. n. 274/2000, non trova ostacolo nell'art. 37 co. 1°, seconda parte, stesso d.lgs.; né l'applicazione dell'art. 574 co. 3° svuota di significato l'art. 37 cit., in quanto restano inappellabili (e ricorribili solo per cassazione) tutte le condanne a sanzione pecuniaria, accompagnate da statuizioni civili, allorquando l'imputato intenda contestare soltanto la specie e/o l'entità della pena.
La soluzione qui accolta è in linea con giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Suprema Corte, la quale statuisce che il dettato dell'art. 37 co. 1°, seconda parte, d.lgs. n. 274/2000 va coordinato con quello dell'art. 574 co. 4°
c.p.p., in virtù del quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (v. Cass. Sez. II, ud. 21.1.2009,
Sidoli; Cass. Sez. V n. 33545 del 21.9.2006, dep. 5.10.2006; Cass. Sez. V n.
12609 del 2.3.2006, dep. 10.4.2006; Cass. n. 5098/2006; Cass. n. 19664/2005;
Cass. n. 45296/2005; Cass. n. 45277/2005; Cass. n. 45269/2005; Cass. n.
42207/2005; Cass. n. 19664/2005; Cass. n. 5128/2005; Cass. n. 1349/2005; Cass.
n. 2271/2004; Cass. n. 1349/2004). È pur vero (come sopra si è accennato) che talune pronunce di questa S.C. sono state di avviso contrario (cfr. Cass. Sez. V n. 19382 del 21.4.2005, dep.
20.5.2005; v. altresì, sia pure senza affrontare specificamente la questione del coordinamento del cit. art. 37 co. 1° d.lgs. n. 274/2000 con l'art. 574 co. 4° c.p.p.,
Cass. Sez. V n. 4886 del 16.12.2005, dep. 8.2.2006): in particolare, Cass. Sez. V
n. 39465 del 4.10.2005, dep. 27.10.2005, afferma che l'art. 574 co. 4° c.p.p. serba integra la propria valenza, atteso che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto (se del caso convertito in ricorso per cassazione), esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale.
Ma è proprio l'indubbia perdurante applicabilità dell'art. 574 co. 4° anche al ricorso per cassazione nei procedimenti per reati di competenza del g.d.p. ad indurre un'ingiustificata aporia di sistema se la norma si ritiene invece inapplicabile ove venga proposto l'appello.
Rafforza il giudizio di compatibilità fra la norma dell'art. 574 co. 4° c.p.p. e quella dell'art. 37 co. 1° cit. d.lgs. il rilievo che il sistema delineato dalla seconda
è inteso proprio ad assicurare, nell'ambito del procedimento davanti al g.d.p., un doppio grado di merito solo in caso di statuizioni civili conseguenti ad un'affermazione di penale responsabilità sanzionata con pena pecuniaria, in deroga a quanto avviene nell'ordinario processo penale, nel quale (secondo Cass.
Sez. III n. 27366 del 23.5.2001, dep. 6.7.2001) le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593 ult. co.
c.p.p., pur ove contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In altre parole, la finalità perseguita dal legislatore del 2000 è quella di differenziare l'ambito di appellabilità delle sentenze del g.d.p. rispetto a quanto avviene nel rito ordinario (diversamente, gli sarebbe bastato mantenere sic et simpliciter il regime di inappellabilità di cui all'art. 593 c.p.p.), per certi versi restringendolo (rendendo inappellabili le condanne alla sola multa), per altro ampliandolo (rendendo appellabili le condanne alla sola ammenda accompagnate da conseguenti statuizioni civili), in tal modo individuando il criterio identificativo del tipo di impugnazione in caso di pena pecuniaria (multa od ammenda) nell'essere o non la condanna accompagnata da statuizioni civili: non a 4
caso il procedimento penale innanzi al g.d.p. si caratterizza per l'inserimento di elementi misti che evocano più il rito civile che quello penale.
D'altro canto, ritenere che l'espressione che si legge nel co. 2° del cit. art. 37
("...se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno") renda la sentenza appellabile solo se l'impugnazione è espressamente estesa anche ai capi civili produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mo' di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico.
L'esito interpretativo invece qui condiviso e che conduce a ritenere appellabili tutte le sentenze del g.d.p. che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie (ove, s'intende, l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità) è avvalorato anche dalla motivazione di Corte cost. n. 426/2008, che nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 37 co. 1° cit.
d.lgs. in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dà atto che l'espressione “quelle che applicano la sola pena pecuniaria” che si legge nell'art. 17 co. 1° lett. n) della legge delega n. 468/99 si riferisce alle pronunce che rechino esclusivamente tale condanna, non accompagnata da statuizioni civili.
A ciò la Corte cost. perviene non solo in virtù del rilievo che la regola generale
- riguardo alle sentenze del g.d.p. - è quella dell'appellabilità, di guisa che le relative eccezioni sono di stretta interpretazione, ma anche in ragione della ratio legis come emergente dai lavori preparatori della legge delega e dalla relazione ministeriale al d.lgs. n. 274/2000, in cui la logica della semplificazione del rito
(anche sul versante delle impugnazioni) giustificata dal carattere delle competenze penali del g.d.p. (destinate ad esprimersi solo su reati espressivi di meri microconflitti interpersonali) e dalla minima afflittività delle sanzioni applicabili, cede il passo a fronte delle statuizioni civili, che possono avere ad oggetto anche somme largamente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del g.d.p. ed assolvono ad una funzione per certi versi sostitutiva della pena. 5
In conclusione, nel caso di specie, poiché l'odierna ricorrente ha contestato l'affermazione di responsabilità penale, il gravame deve intendersi automaticamente esteso ex art. 574 co. 4° c.p.p. anche al capo relativo alle statuizioni civili, per l'effetto non incontrando il divieto di appello nei termini sanciti dall'art. 37 co. 1°, seconda parte, d.lgs. n. 274/2000, come sopra interpretato.
Ne consegue la trasmissione degli atti ex art. 568 ult. co. c.p.p. al Tribunale di
Sciacca, competente per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Sciacca per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, in data 12.5.09.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Asposito Dr. Antonio Manna
Arlano Mamm
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
- 5 GTU 2009 IL CANCELLIEREE
Piara Esposito I