Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di giudizio davanti al giudice di pace, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., è ammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria che contenga statuizioni civili, anche indipendentemente dall'espresso gravame contro queste ultime.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2009, n. 5576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5576 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 21/01/2009
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 239
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 33045/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID IC, n. il 28.5.27;
avverso la sentenza 17.6.04 del Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con sentenza 17.6.04 il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile l'appello interposto da ID IC contro la sentenza del giudice di pace di Cavalese con cui il ID era stato condannato ad Euro 300,00 di ammenda ed al pagamento di una provvisionale di Euro 400,00 in favore della costituita parte civile. Il motivo dell'inammissibilità era stato individuato nel rilievo che, mentre il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1, seconda parte, prevede che l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria purché impugni il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno, nel caso di specie l'imputato aveva impugnato il solo capo relativo alla responsabilità penale. Ricorreva personalmente il ID contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento perché l'impugnata pronuncia aveva trascurato che ex art. 574 c.p.p., comma 4 - applicabile ex del cit. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 anche nel procedimento davanti al giudice di pace - l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
2 - Il ricorso è fondato.
Ai sensi cit. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto da detto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel c.p.p., fatte salve le esclusioni in esso elencate e fra le quali non rientra l'art. 574 c.p.p., comma 4. Esso è applicabile anche nel giudizio davanti al giudice di pace, considerato che la sua estensione, ricavabile dal dato letterale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, non trova ostacolo in incompatibilità alcuna con il cit. D.Lgs., art. 37, comma 1, seconda parte;
ne' l'applicazione dell'art. 574 c.p.p., comma 3, svuota di significato il cit. D.Lgs., art. 37, in quanto restano inappellabili (e ricorribili solo per Cassazione) tutte le condanne a sanzione pecuniaria, accompagnate da statuizioni civili, allorquando l'imputato intenda contestare soltanto la specie e/o l'entità della pena.
La soluzione qui accolta è in linea con giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Suprema Corte, la quale statuisce che il dettato del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1, seconda parte, va coordinato con quello dell'art. 574 c.p.p., comma 4, in virtù del quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (v. Cass. Sez. 5, n. 33545 del 21.9.2006, dep. 5.10.2006; Cass. Sez. 5, n. 12609 del 2.3.2006, dep. 10.4.2006; Cass.n. 5098/2006; Cass. n. 19664/2005; Cass. N. 45296/2005; Cass. N.
45277/2005; Cass. n. 45269/2005; Cass. n. 42207/2005; Cass. n. 19664/2005; Cass. n. 5128/2005; Cass. n. 1349/2005; Cass. n. 2271/2004; Cass. n. 1349/2004). È pur vero (come sopra si è accennato) che talune pronunce di questa S.C. sono state di avviso contrario (cfr. Cass. Sez. 5 n. 19382 del 21.4.2005, dep. 20.5.2005; v. altresì, sia pure senza affrontare specificamente la questione del coordinamento del cit. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1 con l'art. 574 c.p.p., comma 4. Cass. Sez. 5 n. 4886 del 16.12.2005, dep. 8.2.2006): in particolare, Cass. Sez. 5 n. 39465 del 4.10.2005, dep. 27.10.2005, afferma che l'art. 574 c.p.p., comma 4 serba integra la propria valenza, atteso che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto (se del caso convertito in ricorso per Cassazione), esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale.
Ma è proprio l'indubbia perdurante applicabilità dell'art. 574 c.p.p., comma 4 anche al ricorso per Cassazione nei procedimenti per reati di competenza del g.d.p. ad indurre un'ingiustificata aporia di sistema se la norma si ritiene invece inapplicabile ove venga proposto l'appello.
Rafforza il giudizio di compatibilità fra la norma dell'art. 574 c.p.p., comma 4 e quella del cit. D.Lgs., art. 37, comma 1 il rilievo che il sistema delineato dalla seconda è inteso proprio ad assicurare, nell'ambito del procedimento davanti al g.d.p., un doppio grado di merito solo in caso di statuizioni civili conseguenti ad un'affermazione di penale responsabilità sanzionata con pena pecuniaria, in deroga a quanto avviene nell'ordinario processo penale, nel quale (secondo Cass. Sez. 3, n. 27366 del 23.5.2001, dep. 6.7.2001) le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., u.c., pur ove contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile. In altre parole, la finalità perseguita dal legislatore del 2000 è quella di differenziare l'ambito di appellabilità delle sentenze del g.d.p. rispetto a quanto avviene nel rito ordinario (diversamente, gli sarebbe bastato mantenere sic et simpliciter il regime di inappellabilità di cui all'art. 593 c.p.p.), per certi versi restringendolo (rendendo inappellabili le condanne alla sola multa), per altro ampliandolo (rendendo appellabili le condanne alla sola ammenda accompagnate da conseguenti statuizioni civili), in tal modo individuando il criterio identificativo del tipo di impugnazione in caso di pena pecuniaria (multa od ammenda) nell'essere o non la condanna accompagnata da statuizioni civili: non a caso il procedimento penale innanzi al g.d.p. si caratterizza per l'inserimento di elementi misti che evocano più il rito civile che quello penale.
3 - In conclusione, nel caso di specie, pacifico essendo che il ID aveva proposto appello contestando il capo relativo all'affermata sua responsabilità penale, il gravame doveva intendersi automaticamente esteso ex art. 574 c.p.p., comma 4 anche al capo relativo alle statuizioni civili, per l'effetto non incontrando più il divieto di appello nei termini sanciti dal D.Lgs. n. 2674 del 2000, art. 37, comma 1, seconda parte.
3 - Ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Trento per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Trento per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009