Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna, deve qualificarsi come appello e non come ricorso per cassazione, in virtù dell'estensione del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen., il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di paceIlaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2005, n. 45296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45296 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 07/07/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1628
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 8380/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 23/12/2003 da:
NI EF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13 novembre 2003 del Giudice di Pace della Spezia;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Visti i motivi aggiunti depositati nell'interesse del ricorrente;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Francesco Mauro IACOVIELLO, che ha chiesto la conversione del ricorso in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace della Spezia dichiarava IA EF colpevole del reato di ingiuria, danneggiamento e manaccia nei confronti di RI SI e lo condannava alla pena di euro 1000,00 di ammenda nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile liquidati in euro 545,00, oltre interessi di legge, ed ulteriori consequenziali statuizioni.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il IA ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo alle ragioni di censura indicate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), con riferimento ad asserite irregolarità processuali verificatesi nel corso del giudizio.
Il secondo motivo denuncia identico vizio in relazione all'art. 111 Cost. e 178 c.p.p., lett. c), sul rilievo che, nonostante l'assenza dell'imputato legittimamente impedito il giudicante aveva ammesso con ordinanza la costituzione della parte civile.
Il terzo motivo denuncia identico vizio, in relazione all'art. 78 c.p.p., sul rilievo che la costituzione di parte civile sarebbe invalida per difetto dei presupposti di legge.
Il quarto denuncia identico vizio con riferimento all'art. 82 c.p.p., comma 2, sul rilievo della mancata dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile, in quanto la stessa, nel corso dell'ultima udienza dibattimentale, non aveva provveduto al deposito di comparsa conclusionale.
Il quinto motivo prospetta identica doglianza con riferimento all'art. 520 c.p.p. e 120 c.p., sul rilievo dell'asserita irrituale contestazione del reato di danneggiamento.
Il sesto motivo deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), ed D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 lett. a), con riferimento all'erronea condanna all'ammenda, ove invece i delitti contestati erano delitti. Il settimo motivo denuncia identico vizio in relazione agli artt. 120 c.p., segg., ancora con riferimento al contestato danneggiamento, sul rilievo che, nell'atto di denuncia-querela della persona offesa non era contenuto riferimento alcuno al danneggiamento. L'ottavo motivo denuncia carenza assoluta e totale della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. lett. e), sul rilievo del difetto motivazionale in ordine al profilo di penale responsabilità di esso istante.
2. - All'esame delle anzidette censure è pregiudiziale un rilievo di rito.
Ed infatti, a mente del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, la sentenza del Giudice di pace che applichi una pena pecuniaria è suscettiva di appello nel caso in cui venga impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. In virtù del combinato disposto di tale norma speciale e di quella generale racchiusa nell'art. 574 c.p.p., comma 4, (secondo cui l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato) deve ritenersi che, di regola, anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna, la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, contenente anche statuizioni civili, sia suscettiva di appello, proprio in virtù dell'automatica estensione di cui al menzionato art. 574 c.p.p., comma quarto. Resta, ovviamente, salva la possibilità per l'imputato di proporre ricorso per Cassazione, a norma del menzionato art. 37, comma 2, della legge istitutiva del giudice di pace, ma nella fattispecie specifica (condanna anche alle statuizioni civili) il ricorso per Cassazione deve considerarsi mero ricorso immediato o per saltum, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3, come tale soggetto alla disciplina generale e dunque ai limiti da essa previsti (esclusione dei casi d'impugnazione previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e).
Orbene, come è fatto palese dalla stessa intestazione di uno dei motivi d'impugnazione, riguardante il vizio motivazionale di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), alcune censure proposte nel ricorso si sostanziano di meri rilievi critici al percorso motivazionale della decisione impugnata, con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, introducendo, così, una doglianza non deducibile, per quanto si è detto, con il ricorso immediato per Cassazione.
Nondimeno, in ipotesi siffatta, la stessa norma di rito impone che si faccia luogo alla conversione del ricorso proposto in appello. Ed a tale incombente occorre, quindi, provvedere, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale della Spezia.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005