Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2005, n. 45296
CASS
Sentenza 7 luglio 2005

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Massime1

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna, deve qualificarsi come appello e non come ricorso per cassazione, in virtù dell'estensione del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen., il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Commentario1

  • 1A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di pace
    Ilaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2005, n. 45296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45296
Data del deposito : 7 luglio 2005

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