Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile - qualora non sia espressamente impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace - il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12609 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/03/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 372
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 017943/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN FR, N. IL 19/07/1941;
avverso ORDINANZA del 10/03/2005 TRIBUNALE di RIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMATO ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G.: annullamento s.r.;
Letta la memoria della p. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
NT FR ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Rieti ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace, che lo condannava alla pena della multa, per la mancata impugnazione del capo contenente le statuizioni civili. Il ricorrente deduce violazione di legge.
Il ricorso è fondato.
Il dettato del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1, 2^ parte, va coordinato con quello dell'art. 574 c.p.p., comam 4, (applicabile anche nel procedimenti davanti al Giudice di pace, D.Lgs. cit., ex art. 2, secondo il quale "l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (sez. 5^, 18/11/2004, n. 2270, Linale;
id. 18.11.2004, n. 2271, Tarlarini).
L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rieti per il giudizio d'appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rieti per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006