Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12609
CASS
Sentenza 2 marzo 2006

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È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile - qualora non sia espressamente impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace - il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12609
Data del deposito : 2 marzo 2006

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