Sentenza 23 settembre 2016
Massime • 1
È ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2016, n. 42779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42779 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
Testo completo
лс 42 7 7 9 / 1 6 Y REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2358 Dott. PIERO SAVANI - Presidente - Dott.sa SILVANA DE BERARDINIS Consigliere - UP - 23/09/2016 Dott.ssa GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - R.G.N. 11487/2016 Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI IO, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza del Tribunale di Avellino in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, emessa in data 17/09/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni De Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
udito per la parte civile l'Avv.to Antonio Rauzzino, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava inammissibile l'appello proposto da SI IO avverso la sentenza emessa in data 13/03/2013 dal Giudice di pace di Avellino, con cui il ricorrente era stato condannato a pena di 1 giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod. pen.; in Avellino, il 21/10/2009. 2.Con ricorso depositato il 24/11/2015 il SI IO, personalmente, ricorre per violazione di legge, ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 37 d. lgs. 74/2000 e 547, comma 4, cod. proc. pen., osservando come il giudice monocratico avesse affermato che l'appello era inammissibile in quanto non era stato operato alcun riferimento agli effetti civili della vicenda processuale, laddove la costante giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio secondo cui è ammissibile l'appello dell'imputato avverso sentenza del Giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, qualora con l'appello non venga contestata solo la specie o l'entità della pena, in quanto in virtù del coordinamento tra l'art. 37 del d. lgs. 74/2000 e l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., l'impugnazione avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti anche agli altri punti che dipendano dai primi, tra cui anche quello concernente la rifusione delle spese processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso ¡ punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, sentenza n. 5017 del 14/12/2015, El Hajji, Rv. 266059; Sez. 5, sentenza n. 31678 del 22/05/2015, Sekkari Larbi, Rv. 264561, oltre a numerosi precedenti ivi citati). 2 Nel caso in esame, infatti, la sentenza impugnata dà atto che era stata chiesta l'assoluzione in base alla ritenuta inattendibilità della persona offesa, quindi l'appello riguardava specificamente l'affermazione di penale responsabilità. Non ignora il Collegio che l'orientamento difforme da quello qui condiviso (e sostenuto a suo tempo da Sez. 5, n. 39465 del 04/10/2005 - dep. 27/10/2005, P.C. in proc. Santaniello, Rv. 232379 e da Sez. 5, n. 19382 del 21/04/2005 - dep. 20/05/2005, Di Giovanni ed altri, Rv. 231498) è stato di recente riproposto da Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015 - dep. 17/07/2015, Cerone, Rv. 264544, secondo cui "i due sistemi ordinamentali del giudice di pace e del codice di procedura penale [esprimono] assetti strutturalmente diversi e assimilabili solo nei ristretti ambiti e limiti previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 e della clausola limitativa imposta dal sintagma 'per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto' che vale ad escludere ogni contaminazione non voluta dei due sistemi", sicché tale clausola esclude che possa essere richiamata la regola di chiusura ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen.: di qui il principio di diritto in forza del quale è inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno. Tuttavia, come già ampiamente esplicitato da Sez. 5, sentenza n. 5017 del 14/12/2015, El Hajji, Rv. 266059, l'indirizzo seguito dalla sentenza appena richiamata, tuttavia, non può essere condiviso. Non è in discussione il rilievo delle peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace: invero, la giurisprudenza costituzionale ha rimarcato la riconducibilità di tale procedimento ad un "modello di giustizia caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale" (Corte cost., ord. n. 201 del 2004; conf. ord. n. 415 del 2005), un modello coerente con "esigenze di massima semplificazione" (Corte cost., ord. n. 349 del 2004). Tale rilievo, tuttavia, non può mettere in ombra il profilo essenziale dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice di pace così come configurato dal legislatore, un assetto delineato dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 426 del 2008: richiamato l'art. 17, comma 1, della legge delega n. 468 del 1999 e, in particolare, la lett. n) della disposizione (che stabilisce l'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria"), il giudice delle leggi ha sottolineato come dall'esame del testo della norma emerga 3 che "il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità. In un simile contesto, l'espressione 'quelle che applicano la sola pena pecuniaria', utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell'individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell'appello, è riferibile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno"; l'art. 37, comma 1, d. Igs. n. 274 del 2000, osserva ancora la Corte costituzionale, ha tratto origine, come si evince dalla relazione ministeriale al decreto legislativo, dalla "preoccupazione, espressa dalla Commissione giustizia del Senato in sede di parere allo schema di decreto e recepita dal legislatore delegato, in ordine al grado di afflittività delle pronunce sul danno, possibili 'per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile"". Fulcro dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delineata dal Capo VI del d. Igs. n. 274 del 2000 è, dunque, la portata generale attribuita anche in correlazione al grado di possibile afflittività delle statuizioni civili - alla previsione 4 dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace: rilievo, questo, la cui valenza sistematica conferma il necessario coordinamento (Sez. 5, n. 2270 del 18/11/2004 - dep. 25/01/2005, Linale ed altro, Rv. 230429) dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 con l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., non riconducibile ai limiti di applicabilità della disciplina codicistica previsti dall'art. 2 d. Igs. n. 274 cit., posto che il menzionato art. 37 non prevede alcuna disciplina di quello che la Relazione al progetto preliminare del codice di rito indicava come "effetto conseguenziale dell'impugnazione penale". Un effetto, quello ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen., che, può aggiungersi, esprime il legame logico-giuridico tra il capo della sentenza di condanna relativo all'affermazione di responsabilità penale e quello concernente l'azione civile: infatti, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare in tema di appello incidentale della parte civile, la parte della sentenza investita dell'appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile risulta logicamente collegata ai capi e ai punti oggetto dell'impugnazione principale dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale (Sez. 3, n. 10308 del 03/08/1999 - dep. 31/08/1999, Protti, Rv. 214271; conf.: Sez. 4, n. 17560 del 02/02/2010 - dep. 07/05/2010, Garbetti, Rv. 247322). Del resto, come questa Corte ha già rilevato, ritenere che la formulazione dell'art. 37, comma 2, d. Lgs. n. 274 del 2000 renda appellabile la sentenza solo se l'impugnazione è espressamente rivolta anche ai capi civili "produrrebbe la 4 singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mò di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico" (Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010 - dep. 16/03/2010, Gerratana, Rv. 246618; conf. Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015 - dep. 21/07/2015, Sekkari Larbi, Rv. 264561). Ferma restando la possibilità per l'imputato di proporre ricorso per saltum, soggetto alla disciplina generale e ai limiti da essa previsti (Sez. 5, n. 5098 del 06/12/2005 - dep. 09/02/2006, Riggi ed altro, Rv. 233599) - ipotesi, questa, che non viene in rilievo nel caso di specie, in quanto l'imputato aveva proposto appello, deducendo, peraltro, anche vizi motivazionali deve pertanto ribadirsi la validità dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte. >> Il ricorso va, pertanto, accolto, e l'impugnata sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Avellino per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 23/09/2016 I Presidente Il Consigliere estensore Piero Savan Rossella Catena وصلنا Ramella Cateyछेक the BEFORITATA IN CANCELLERIA 10 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Lanzuise ащих 5