Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31988
CASS
Sentenza 14 giugno 2006

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter, comma primo, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui non prevede, per l'operatività della confisca per equivalente, l'elemento della sproporzione ingiustificata tra beni e reddito del condannato, e nella parte in cui non prescrive che la prova certa in ordine alla liceità del bene, entrato nel patrimonio del condannato in epoca antecedente alla commissione del reato, sia di ostacolo al sequestro ed alla confisca.

Nel caso in cui il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge che ha previsto per detto reato l'applicazione della confisca per equivalente, questa misura può riguardare esclusivamente le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge stessa.

Commentari2

  • 1Condanna ex 231/2001 per illecito dell’ente
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 24 marzo 2009

  • 2Responsabilità persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntivaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31988
Data del deposito : 14 giugno 2006

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