Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter, comma primo, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui non prevede, per l'operatività della confisca per equivalente, l'elemento della sproporzione ingiustificata tra beni e reddito del condannato, e nella parte in cui non prescrive che la prova certa in ordine alla liceità del bene, entrato nel patrimonio del condannato in epoca antecedente alla commissione del reato, sia di ostacolo al sequestro ed alla confisca.
Nel caso in cui il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge che ha previsto per detto reato l'applicazione della confisca per equivalente, questa misura può riguardare esclusivamente le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge stessa.
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- 1. Condanna ex 231/2001 per illecito dell’enteMaurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 24 marzo 2009
- 2. Responsabilità persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31988 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 14/06/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1092
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 009009/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
TA OC IO, n. a Lecce il 14/08/1954;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 11 febbraio 2005;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Giannone Maurizio, che, in sostituzione dell'avv. Gaito Alfredo, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con istanza in data 7 dicembre 2004 la difesa di TA OC IO, indagato per i reati di cui agli artt. 416, 110 c.p., art.61 c.p., n. 7 e 640 bis c.p., in una vicenda di finanziamenti agevolati ai sensi della L. n. 488 del 1992 a favore di alcune società, chiedeva la revoca del sequestro preventivo per equivalente disposto sui beni immobili dello stesso TA ex artt. 640 quater e 322 ter c.p. e 321 c.p.p., con la concentrazione e la riduzione del vincolo reale sui beni mobili e immobili delle società Che.Vin s.p.a., Nature s.r.l., Ichem s.r.l. e Metallurgica Mediterranea, sia perché sufficienti a cautelare le somme finanziate sia perché l'entità del sequestro avrebbe dovuto essere limitata solo alle somme percepite in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n.300 del 29 settembre 2000, introduttiva nel nostro ordinamento della particolare ipotesi di confisca prevista dagli artt. 640 quater e 322 ter c.p..
Il g.i.p. del Tribunale di Lecce, al quale era stata trasmessa la richiesta dal p.m. ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3, respingeva la richiesta stessa, con ordinanza in data 27 dicembre 2004, per le considerazioni che, da un lato, il sequestro per equivalente era stato disposto per l'oggettiva impossibilità di individuare la sorte delle somme erogate ai sensi della L. n. 488 del 1992, dall'altro lato, il reato di truffa contestato doveva considerarsi a consumazione prolungata, e come tale imponeva la valutazione unitaria del danno.
A seguito di appello, il Tribunale di Lecce, all'udienza dell'11 febbraio 2005, confermava la predetta ordinanza, osservando che, se è fuori di dubbio che gli indagati abbiano fraudolentemente conseguito, con il contributo causale di ciascuno alla condotta illecita, pubbliche erogazioni per un valore complessivo di Euro 9.258.994,81, difetta negli atti la prova che le predette somme siano effettivamente confluite in beni mobili o immobili di pertinenza delle società agevolate (Nature, Ichem e Metallurgica Mediterranea), sicché sarebbe impossibile individuare il profitto del reato in contestazione con la conseguente legittimità del disposto sequestro per equivalente sui beni personali dell'indagato.
Quanto alla richiesta di riduzione della somma da cautelare, il Tribunale osservava che, ferma la necessità di effettuare una valutazione unitaria del danno, la confisca per equivalente ha una natura sanzionatoria, costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, così che il sequestro prescinde da qualsiasi collegamento eziologico tra beni confiscabili e specifico reato contestato;
aggiungeva che, in ragione del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, ciascun concorrente risponde dell'evento delittuoso nella sua globalità.
Propone ricorso per cassazione il difensore di TA, deducendo:
a) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)): il ricorrente osserva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può avere per oggetto non solo i beni che il soggetto agente apprende per effetto diretto ed immediato dell'illecito, bensì anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività, così che avrebbero potuto essere sottoposti a sequestro preventivo non solamente il denaro erogato dallo Stato a titolo di contributo alle società di cui trattasi, bensì anche i beni, mobili e immobili, che con quel denaro siano stati, anche indirettamente acquistati e, in generale, il patrimonio delle società nelle quali il denaro stesso sia confluito e si sia confuso;
nè potrebbe farsi carico alla difesa di fornire la prova che i beni delle società medesime siano stati effettivamente acquisiti con somme provenienti dalle erogazioni statali, essendo, invece, compito dell'accusa dimostrare l'impossibilità del preventivo sequestro anche del profitto mediato del reato;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 322 ter e 640 c.p.: il ricorrente sostiene che l'art. 322 ter, limitando l'applicazione della misura di sicurezza al solo "prezzo" del reato, escluderebbe che la confisca per equivalente possa applicarsi all'ipotesi di truffa aggravata, che contempla solo il profitto del reato e non anche il prezzo;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al combinato disposto degli artt. 81, 640 bis c.p. e della L. n. 300 del 2000, art. 15 nonché illogicità della motivazione: ad avviso del difensore ricorrente nel caso di specie non sarebbe configurabile un unico reato, bensì una pluralità di eventi dannosi, ciascuno dei quali consumatosi nel momento e nel luogo dell'erogazione, cioè nel momento e nel luogo in cui sono state accreditate alle tre società le rate in cui si articolava il contributo riconosciuto con decreto ministeriale, con la conseguenza che il sequestro non potrebbe colpire beni di valore corrispondente alle rate del finanziamento riscosse in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della confisca. Altro difensore del TA ha depositato note illustrative sostenendo la erroneità della tesi che anche per il reato di cui all'art. 640 bis c.p., di cui alla contestazione, sia possibile ricorrere alla confisca per equivalente, e alla sua anticipazione in forma di sequestro, per un valore corrispondente al profitto illecitamente conseguito, poiché il rinvio contenuto nell'art. 640 quater c.p. alla disciplina della confisca prevista con riferimento ai delitti dei pubblici ufficiali deve intendersi limitato, per quanto concerne la confisca per equivalente ed il relativo sequestro cautelare, con riferimento ai beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al "prezzo" del reato e non anche al "profitto". Anche ammesso che sia possibile la confisca per equivalente, il difensore afferma che l'effettiva impossibilità di rinvenire, interamente o parzialmente, il profitto, anche mediato, dell'illecito deve essere oggetto di previo indispensabile accertamento e non considerata presunta sulla base di fisiologiche difficoltà insite in tale tipologia di verifica.
Lo stesso difensore osserva ancora che, per quanto l'art. 322 ter c.p., comma 1, non faccia alcun riferimento al requisito di pertinenzialità, assoggettando al vincolo di indisponibilità qualsiasi bene compreso nel patrimonio dell'indagato, non potrebbe legittimamente prescindersi da una verifica in ordine all'illecita, quanto meno presunta, provenienza del bene, presunzione che potrebbe ritenersi accettabilmente formata, come risulta dal raffronto con la disciplina della confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies solo nell'ipotesi in cui il patrimonio dell'indagato risultasse costituito in epoca successiva alla consumazione del reato ovvero qualora fosse accertata una palese sproporzione fra i beni realmente posseduti ed i redditi di provenienza lecita. Qualora l'art. 322 ter c.p., comma 1, fosse interpretato nel senso di escludere il nesso di derivazione tra i beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il reato contestato, ritenendo che unico presupposto della confisca per equivalente sia rappresentato dall'impossibilità di procedere alla confisca diretta, sarebbe ineludibile la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.. Con nota illustrativa in data successiva, lo stesso difensore prende atto della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite del 25 ottobre 2005, la quale ha ammesso che la confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato possa e debba essere disposta anche nel caso di condanna per il delitto di cui all'art.640 bis c.p., ma ribadisce la sua tesi interpretativa che si baserebbe sulla lettera e sul sistema della legge, poiché è solo per una specifica ipotesi di reato, quella disciplinata dall'art. 321 c.p. ovvero solo con riferimento al corruttore che il legislatore ha contemplato espressamente la possibilità di confiscare il valore corrispondente al profitto del reato;
si tratterebbe di un'ipotesi eccezionale, insuscettibile di trovare applicazione per analogia in altre e diverse fattispecie criminose, compresa la truffa aggravata. Comunque, ad avviso del difensore, la quaestio iuris decisa dalla Corte di legittimità avrebbe lasciato irrisolta l'ulteriore problematica consistente nella necessità di accertare una seppur minima consequenzialità fra reato e beni patrimoniali oggetto di sequestro. La speciale ipotesi di confisca, proprio per la capacità che la connota di aggredire (anche) beni di provenienza lecita, richiederebbe lo svolgimento di puntigliose e complete indagini, che sarebbero totalmente mancanti nella specie, volte ad accertare, in primo luogo, l'effettiva impossibilità di rinvenire, interamente o parzialmente, il prezzo o il profitto del reato non solo immediato, bensì tenendo in considerazione anche tutte le modifiche che il provento può aver subito e verificando se ed in quale maniera quelle somme di denaro siano state impiegate e/o trasformate;
in secondo luogo, la necessaria equivalenza fra profitto o prezzo del reato e beni, di qualunque natura siano, di fatto sequestrati, con l'ulteriore impegno, in caso di vicende caratterizzate, come nello specifico, da una pluralità di coimputati, di individuare il quantum di denaro illecitamente lucrato da ciascuno di essi, non potendosi fare ricorso ad solidarietà passiva di stampo civilistico estranea alla disciplina della confisca di valore. Nel caso di specie dalle perizie estimative versate in atti emergerebbe una sproporzione fra quello che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe stato il profitto del reato e i beni oggetti di cautela, in cui sono compresi anche beni personali ereditati mortis causa sia dal TA che dalla moglie, nonché beni acquistati in tempi non sospetti dalla Italinvest s.r.l. con risparmi e denari ricevuti in eredità. Il difensore da atto che i terreni e i fabbricati di proprietà della Chevin s.p.a. e della Nature s.r.l. sono stati dissequestrati con provvedimento del g.i.p. presso il Tribunale di Lecce in data 30 giugno 2005 su istanza avanzata dal curatore del fallimento delle stesse società, avendo il g.i.p.
ritenuto che
la finalità della confisca penale sia analoga alla funzione svolta dal fallimento, idonea, pertanto, a far venir meno lo stesso motivo della cautela provvisoria. Tale dissequestro non muterebbe i termini del problema, anzi confermerebbe la sufficienza dei beni dissequestrati nell'ambito della procedura concorsuale a soddisfare i diritti dei creditori. Il difensore, infine, ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter c.p., comma 1, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost., laddove non prevede per l'operatività della confisca per equivalente, raffrontata, anche, con la disciplina della confisca di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito con L. 7 agosto 1992, n. 356, la sproporzione tra beni e reddito non giustificata dal condannato ovvero anche qualora sussistano prove certe in ordine alla liceità del bene, entrato a far parte del patrimonio dell'imputato in epoca antecedente alla data di commissione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
Deve preliminarmente essere rigettato il motivo di ricorso, con il quale si deduce la inapplicabilità nella fattispecie in esame dell'istituto della confisca per equivalente, che avrebbe riguardo soltanto all'ipotesi in cui il bene oggetto della confisca sia corrispondente al valore del prezzo del reato e non anche del profitto. Sul punto, infatti, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, formulando il principio, dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, secondo il quale "il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art.640 quater c.p. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter c.p." (Sez. un., 25 ottobre 2005, n. 41936, Muci, riv. 232164). Manifestamente infondata è, poi, la dedotta questione di legittimità costituzionale. Occorre considerare che l'istituto della confisca per equivalente trova la sua origine in molteplici atti internazionali, nei quali ha assunto la funzione di neutralizzazione di ogni vantaggio economico derivante da attività criminose. Già la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, imponeva agli Stati l'introduzione dell'obbligo di confisca di qualsiasi bene proveniente direttamente o indirettamente dal reato o, anche, in alternativa, di beni di valore equivalente. La convenzione n. 141 del 1990 del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, al rintracciamento, al sequestro o alla confisca dei proventi di reato, aperta alla firma a Strasburgo l'8 novembre 1990, riproduce gli stessi concetti, precisando, all'art. 13, che l'ordine di confisca di valore verrebbe a tradursi in una sorta di pena pecuniaria, consistendo "nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi", che, laddove non adempiuto, può essere eseguito dallo Stato "tramite qualsiasi bene appartenente a tale persona, indipendentemente dal fatto che sia stato conseguito legalmente o illegalmente". Una particolare citazione, per la diretta incidenza sul processo di riforma interno del sistema di confisca italiano, va fatta della convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, aperta alla firma a Parigi dall'Ocse il 17 dicembre 1997, che all'art. 3, par. 3, ha previsto che ciascuna parte adotti le misure necessarie affinché la "tangente" ed i "proventi derivanti dalla corruzione" di un pubblico ufficiale straniero, o "i beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi", siano soggetti a sequestro e a confisca o comunque a sanzioni pecuniarie di analogo effetto.
L'Unione europea ha dato un impulso decisivo all'uniformità delle legislazioni dei vari Stati dell'Unione stessa in relazione all'istituto della confisca "per equivalente": dapprima, l'azione comune sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ( 98/6 99/GAI) del 3 dicembre 1998, che ha impegnato gli Stati membri alla adozione "congiunta" nei rispettivi ordinamenti di entrambi i sistemi di confisca (con la facoltà opzionale di escludere la confisca di valore nei casi di minor importanza); poi con la decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (2001/ 500/GAI) del 26 giugno 2001, che ha conferito una veste più vincolante agli impegni assunti dagli Stati membri con l'azione comune, stabilendo, tra l'altro, che ciascuno Stato membro dovesse adottare, entro il 31 dicembre 2002, le misure necessarie (definite "pene sostitutive per il valore in causa" dall'art. 3), per consentire, almeno nei casi di non rintracciabilità dei proventi di reato, la confisca dei beni di valore ad essi equivalente;
alla data del 6 maggio 2004, nonostante la precisa scadenza fissata dalla decisione quadro, veniva constatato dalla Commissione europea che la maggior parte degli Stati - tra i quali l'Italia - non avevano dato completa attuazione alla citata disposizione e ciò giustificò un ulteriore intervento normativo da parte del Consiglio dell'Unione europea con la decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2005/ 212/GAI) del 24 febbraio 2005, nella quale si prevedeva, all'art. 2 l'adozione da parte di ciascuno Stato membro, entro il 15 marzo 2007, delle "misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi".
La legislazione italiana non è stata certamente tra le prime ad adeguarsi alle norme internazionali in tema di confisca di valore, essendosi mantenuto per lungo tempo l'istituto della confisca negli stretti limiti dell'art. 240 c.p., che presuppone che il bene da sottoporre ad ablazione sia proprio quello acquisito attraverso l'attività criminosa. Un primo allargamento dell'oggetto della confisca si ebbe con la previsione dell'art. 416 bis c.p., u.c. introdotto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, laddove prevede la confisca di beni costituenti l'"impiego" del prezzo, prodotto o profitto del reato, sul presupposto sempre del nesso pertinenziale tra il bene e il reato (disposizione ripresa dall'art. 270 bis c.p., introdotto dal D.L. 18 ottobre 2001, n. 324, convertito con L. 15 dicembre 2001, n. 438). La confisca per valore è stata prevista per la prima volta, nell'ordinamento italiano, nell'art. 735 bis c.p.p., introdotto a seguito della ratifica, con L. 9 agosto 1993, n. 328, della sopra citata convezione di Strasburgo n. 141 del 1990, limitandosi, peraltro, a disciplinare la esecuzione della confisca di valore in sede di cooperazione giudiziaria passiva.
Una speciale disciplina della confisca per valore è stata dettata in tema di usura dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, con la previsione che la misura ablatoria potesse estendersi a "somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi, o degli altri vantaggi o compensi usurari". Ma soltanto con la normativa della legge 29 settembre 2000, n. 300, che ha introdotto gli artt. 322 ter e 644 quater c.p., ratificando molteplici convenzioni internazionali, il legislatore italiano si è allineato, sia pure con riferimento ad un ristretto numero di reati, ai dettati internazionali in tema di confisca.
Alla luce della citata normativa internazionale, è chiaro che soltanto la lesione di diritti costituzionali inviolabili potrebbe giustificare un dubbio di illegittimità costituzionale. Altre considerazioni occorre premettere al rigetto delle eccezioni di illegittimità costituzionale per manifesta infondatezza. La confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, così da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura amministrativa. Ciò che, pertanto, deve essere presa in considerazione non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge (Corte Cost. 1961 n. 29; Id. 1964, n. 46). La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già chiarito, sulla base di tale premessa, che la confisca per equivalente, essendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, viene ad assumere un carattere preminentemente sanzionatorio (Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2004, n. 15445, Napoletano, riv. 228750; Sez. Un. N. 41936 del 2005 cit.).
Emerge, pertanto, evidente la diversità di finalità e presupposti della confisca in esame rispetto a quella prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies richiamato dal ricorrente per dedurne l'applicabilità di canoni ermeneutici in assenza dei quali sarebbero violati i principi costituzionali invocati. Quest'ultimo istituto è conforme ad una fondamentale scelta di politica criminale del legislatore, operata con l'individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti: la ragionevolezza in sè della presunzione (Corte Cost. ord. n. 18 del 1996) trova base nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza e sul presupposto di un accertamento da parte del giudice della sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato: ciò che rileva dunque è il nesso che si stabilisce tra il patrimonio
"ingiustificato" e la persona nei confronti della quale sia stata pronunciata condanna o disposta l'applicazione della pena, con la finalità di prevenire attività illecite svolte nell'ambito di rapporti economici privati e pubblici.
Con riferimento alla confisca di cui agli artt. 322 ter e 640 quater c.p., la finalità non è di prevenzione, ma preminentemente sanzionatoria, e il presupposto non è e non può essere una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica, in quanto la misura della sanzione è esattamente corrispondente al profitto o al prezzo del reato, quale risulta dal contenuto dell'accertamento giudiziale concernente lo specifico reato.
Nessun contrasto può, dunque, ravvisarsi con l'art. 3 Cost., trattandosi di discipline diverse di fattispecie aventi finalità e presupposti diversi. Neppure sussiste alcuna violazione dell'art. 42 Cost. che riconosce e garantisce la proprietà privata rimettendo alla legge la determinazione dei "limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale": la dissuasione, perseguita non irragionevolmente dal legislatore attraverso la minaccia sanzionatoria, che prescinde da qualsiasi nesso di derivazione tra i beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il reato consumato, assolve appunto ad una funzione sociale che è a fondamento dei limiti che il legislatore stesso può imporre.
Non si vede, poi, come possa parlarsi di una violazione del diritto di difesa, posto che questo ha modo di dispiegarsi pienamente nel processo con riferimento alla sussistenza del profitto o del prezzo del reato, e la confisca per equivalente non è altro che la conseguenza della pronuncia di condanna e di un necessario e preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile: accertamento che è riservato al giudice di merito e che, in quanto espletato e motivato, non è sindacabile in questa sede di legittimità.
In base a tale ultima argomentazione deve essere respinto il motivo di ricorso con il quale si lamenta che non siano stati sottoposti a sequestro preventivo i beni, mobili e immobili, acquistati anche indirettamente con il denaro erogato dallo Stato a titolo di contributo. I giudici di merito, infatti, hanno dato atto della oggettiva impossibilità di individuare la sorte delle somme erogate ai sensi della L. n. 488 del 1992. Le Sezioni Unite hanno puntualizzato che per "profitto del reato" si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, di "diretta derivazione causale dall'attività del reo", dovendosi evitare un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato (Sez. Un. 24 maggio 2004, n. 29951, Curatela fall. In proc. Lucarelli;
Sez. Un. n. 41936 del 2005 cit.). La possibilità teorica di individuare la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, quale presupposto del sequestro preventivo e della successiva confisca (Cass. Sez. 21 ottobre 1994 - 25 gennaio 1995, n. 4114, Giacalone, riv. 200855, citata dal ricorrente), implica che tale trasformazione abbia i caratteri della certezza e della esatta corrispondenza di valori. D'altro canto, se gli accertamenti effettuati dal giudice abbiano avuto esito negativo, rientra nei compiti della difesa, senza alcuna inversione dell'onere della prova, di fornire gli elementi (che sono certamente in suo possesso) relativi alla tracciabilità del profitto, elementi che non devono consistere in indicazioni generiche, le quali certamente non possono essere poste a base di una censura di legittimità, che, comunque, a fronte di una motivazione sia pure scarna, sarebbe inammissibile, poiché l'art. 325 c.p. espressamente limita la ricorribilità per Cassazione alla sola violazione di legge, con esclusione, quindi, del sindacato dei vizi della motivazione ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Neppure è accoglibile la censura del ricorrente in merito alla necessità di individuare il quantum di denaro illecitamente lucrato da ciascuno dei concorrenti nel reato, poiché questa Suprema Corte ha già chiarito che è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena;
dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale (Sez. Un. 41936 del 2005 cit.; Sez. 5^, 16 gennaio 2004, n. 15445, Napolitano, riv. 228750). Fondato è, invece, il motivo di ricorso con il quale si lamenta che il sequestro abbia colpito beni di valore corrispondente alle rate del finanziamento riscosse in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge (29 settembre 2000, n. 300, G.U. 25 ottobre 2000, n. 250), che ha introdotto l'istituto della confisca per equivalente con riferimento al reato contestato.
È pacifico, nel caso di specie, che alcune rate del finanziamento agevolato illecitamente conseguito siano state percepite anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge. Ebbene, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, condivisa dal collegio, ha chiarito che il reato di truffa si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo assume per effetto degli artifici e raggiri l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso da parte del soggetto passivo e, quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso;
atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione (Sez. 5^, 30 marzo 1992, n. 7239, Topolini, riv. 190981; v. anche Sez. 2^, 27 febbraio 1979, n. 7339, Grande, riv. 142797; Sez. 1^, 21 maggio 1973, n. 947, Cuscito, riv. 124804).
Tale affermazione di principio deve essere correlata all'espresso disposto della L. n. 300 del 2000, art. 15 che esclude l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 322 ter c.p. ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa. La disposizione deve essere letta anche alla luce della natura giuridica della confisca per equivalente che, come si è detto, è essenzialmente sanzionatoria, di modo che essa non può applicarsi (art. 25 Cost., comma 2) alle violazioni commesse anteriormente alla sua previsione (argomenta anche dalle citate sentenze della Corte Costituzionale n. 29 del 1961, n. 46 del 1964). La sentenza (Sez. 2^, 20 dicembre 2005 - 30 gennaio 2006, n. 3615, D'Azzo, riv. 232956), citata dall'ordinanza impugnata a sostegno di una "valutazione unitaria del danno", la quale configura la truffa ai danni dello Stato, per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi erogati in ratei periodici, quale reato a consumazione prolungata, in realtà non contraddice la suddetta affermazione di principio, in quanto, con riferimento al D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità degli enti per fatti di reato, ritiene che integri la fattispecie criminosa di cui all'art.640 bis c.p. l'erogazione indebita successiva all'entrata in vigore del suddetto D.Lgs., aggiungendo che "a non diversa conclusione si perverrebbe ricorrendo alla configurazione alternativa del reato continuato, ove si ritenga che all'atto della percezione indebita della rata di mutuo l'agente reiteri la condotta truffaldina in tutte le sue componenti, incluso l'artificio o il raggiro;
impliciti nello sfruttare lo stato di ingannevole rappresentazione della realtà in cui tuttora versi il soggetto passivo: ricostruzione che implicherebbe, del pari, la punibilità del segmento autonomo della continuazione successivo all'introduzione della sanzione amministrativa a carico dell'ente di appartenenza". È evidente, peraltro, che, esclusa la applicabilità della confisca per equivalente in applicazione dei principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, rimane ferma la operatività, ove ne ricorrano i presupposti, della generale confisca di cui all'art. 240 c.p.. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame che faccia applicazione del seguente principio di diritto: "qualora il delitto di cui all'art.640 bis c.p. sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge che ha previsto in relazione ad esso la confisca per equivalente (art. 640 quater c.p.), ai fini dell'applicazione di tale misura deve tenersi conto esclusivamente delle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge stessa".
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2006