Sentenza 24 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2004, n. 9931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9931 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO CE - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GL ZO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6542/01 del Giudice di pace di BARI, depositata il 27/12/01 - R.G.N. 5248/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 28/01/04 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Bari ha condannato il Ministero delle finanze (in seguito, dell'economia e delle finanze) al pagamento di L.
1.561.798 in favore di AG CE, componente di commissione tributaria, ritenendo che, per l'attività di giudice tributario svolta nel mese di gennaio 2001, fosse rispondente all'equità l'erogazione di una somma pari a quella spettante a titolo di indennità giudiziaria ai magistrati pubblici dipendenti. La sentenza ha anche affermato che la controversia era di valore inferiore ai 2.000.000 di lire, restando ininfluente sul valore della causa l'accertamento pregiudiziale alla statuizione di condanna, e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dell'amministrazione per l'accertamento negativo della spettanza dell'indennità ai giudici tributali, rigettando "in subordine l'eccezione riconvenzionale di mero accertamento". La cassazione della sentenza è domandata dall'amministrazione con ricorso per quattro motivi.
CE AG è intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte rileva che non sono prospettabili dubbi inerenti all'ammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione (art. 365 c.p.c.). L'Avvocatura dello Stato si è avvalsa dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione del ricorso per Cassazione, e in calce a tale atto, sottoscritto dall'avvocato estensore, è stata apposta la dicitura "il suesteso atto, teletrasmesso a norma dell'art. 7, comma 3, l. 15 ottobre 1986 n. 664, viene sottoscritto dall'avvocato ricevente", cosicché, anche se fosse indecifrabile la firma di quest'ultimo, l'apposizione della stessa subito dopo la dicitura sopra indicata e l'applicazione a margine del timbro dell'Avvocatura sono sufficienti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, a comprovare la reale provenienza della sigla da un legale dell'ufficio (Cass. 7420/2001).
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 7, 14 e 38 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. perché la domanda di condanna era stata proposta come consequenziale al chiesto accertamento, con efficacia di giudicato, della spettanza del diritto al maggiore compenso quale giudice tributario e dunque esulava dall'ambito della competenza del giudice di pace, atteso che l'indennità giudiziaria era determinata dalla legge in misura annuale, da corrispondere in rate mensili.
3. Il motivo è privo di fondamento.
A norma dell'art. 10 del codice di rito, il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e, nel caso in esame, è fuori discussione che tale domanda concerneva non l'indennità giudiziaria di cui alla legge n. 27 del 1981 - si premetteva anzi espressamente che il beneficio previsto dalla legge non concerneva il rapporto di servizio dei giudici onorati, quali sono i componenti delle commissioni tributarie - ma il pagamento di una somma per le funzioni di giudice onorario svolte nel mese di gennaio 2001, solo parametrata nel quantum alla predetta indennità.
4. Nè sarebbe utilmente invocatale il disposto dell'art. 34 c.p.c., secondo il quale il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, in nessun modo essendo possibile ritenere che la questione se i funzionari onorari abbiano titolo a pretendere compensi diversi e ulteriori rispetto a quelli stabiliti da norme e determinazioni amministrative, sia una pregiudiziale in senso tecnico giuridico. Basti osservare, al riguardo, che detta questione manca di una propria autonomia, tale da consentire su di essa l'instaurazione di una distinta ed autonoma controversia, ma costituisce elemento del fatto costitutivo del diritto azionato dall'attore, nel senso che inerisce strettamente e inscindibilmente al fatto stesso (Cass. 3071/1974, 2402/1980; 5086/1993; Cass. s.u. 10904/1998).
Va fatta, quindi, applicazione del principio di diritto secondo il quale, ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore, non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (Cass. 4638/2002).
5. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 7, 9, 34, 35 e 36 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. quanto alla statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, proposta per l'accertamento che non spettava, per l'intero periodo del servizio prestato come giudice tributario, l'indennità giudiziaria.
6. Anche questo motivo è infondato.
Riprendendo le considerazioni già svolte nell'esame del primo motivo, oggetto del giudizio non era la spettanza dell'indennità giudiziaria, ma la pretesa ad un trattamento economico equiparato, sotto il profilo prospettato, a quello dei giudici professionali secondo principi equitativi.
La domanda riconvenzionale, quindi, non era dipendente, a norma dell'art. 36 c.p.c., dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da altro già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, cosicché esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti le condizioni per applicare le disposizioni dell'art. 34 c.c., mentre, per gli aspetti effettivamente connessi con la pretesa azionata, la stessa domanda non andava al di là della mera difesa.
7. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. dell'art. 142 recte: 132 n. 4 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., perché la decisione secondo equità era stata fondata sulla mera affermazione della gravosità e specificità della prestazione giurisdizionale, senza alcuna considerazione delle caratteristiche del rapporto di servizio dei funzionari onorari in genere e dei giudici tributari in specie, ricavabili dalle norme costituzionali come interpretate da numerose pronunce della Corte costituzionale.
8. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 81, 97 e 108 Cost. in relazione all'art. 360, n. 3 e 4 c.p.c., perché l'ordinamento non consente di riconoscere obblighi pecuniari a carico delle pubbliche amministrazioni non previste dalla legge e dunque esclude la materia dall'ambito dei giudizi equitativi, operando oltretutto la riserva assoluta di legge in materia di stato giuridico ed economico dei giudici.
9. All'esame specifico di questi due motivi vanno premesse alcune considerazioni.
La controversia è stata proposta da cittadino nominato componente di commissione tributaria ai sensi delle disposizioni del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nomina che non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego (art. 11, comma 4), cosicché si è in presenza di rapporto di servizio onorario per l'esercizio di una funzione giurisdizionale.
La Corte costituzionale - ordinanze nn. 379, 515 e 594 del 1989, ordinanza n. 57 del 1990 e n. 272/1999 - ha precisato che i compensi dei componenti le commissioni tributarie, come degli altri giudici onorari, non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell'art. 108 della Costituzione, e la loro misura è inidonea ad incidere sull'indipendenza del giudice;
che le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza, in quanto il compenso per i secondi è previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria, e quindi non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi;
che la disciplina del contenzioso tributario di cui all'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ha previsto per i componenti le commissioni tributarie compensi fissi - determinati e rideterminabili con decreto ministeriale - e ancora compensi aggiuntivi che tengono conto della specifica attività in concreto da essi svolta;
che rientra esclusivamente nel magistero del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l'opera da essi prestata.
In linea con questi principi e in relazione alle pretese analoghe avanzate da cittadini investiti delle funzioni onorarie di giudice di pace, la giurisprudenza di questa Corte ha espresso il principio secondo il quale la disciplina dei compensi per il giudice di pace è dettata esclusivamente dalle fonti che specificatamente li contemplano, dovendosi escludere ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa e dovendosi, in particolare, escludere l'estensibilità ai giudici di pace di indennità (nella specie, quella di cui all'art. 3 legge n. 27 del 1981 come interpretato dall'art. 1 legge n. 425 del 1984) previste per i giudici togati, che svolgono professionalmente e "in via esclusiva" funzioni giurisdizionali ed il cui trattamento economico è articolato su parametri affatto differenti (Cass. 1622/2001;
13784/2001; 16/2002; 2287/2002).
10. Nella fattispecie, peraltro, la sentenza impugnata non dubita, conformemente alla prospettazione della parte istante, che al trattamento economico denominato "indennità giudiziaria" i giudici onorari in genere, e i componenti delle commissioni tributarie in specie, non possono vantare alcun diritto sulla base dell'ordinamento giuridico. La somma rivendicata è stata attribuita al richiedente in nome dell'equità, nell'assunto che l'esercizio di funzioni giurisdizionali meritasse di essere compensata con somme di danaro corrispondenti all'indennità prevista dalla legge per i giudici professionali e correlate alla specificità dell'esercizio di funzioni giurisdizionali.
La decisione della controversia pone, quindi, la questione se la regola del giudizio equitativo affidato al giudice di pace possa contraddire, non, genericamente, norme giuridiche, ma, in via immediata e diretta, il complessivo assetto degli interessi in conflitto determinato dalla scelta politica del legislatore, ritenuta, appunto, non conforme all'equità.
In altri termini, l'equità consentirebbe apprezzamenti della ragionevolezza del merito dell'opzione legislativa di soluzione di determinati conflitti di interesse, anche espressi in sistemi normativi complessi, con verifica di opportunità condotta alla stregua di un etereo parametro di equità e di giustizia, al cui fondo sta una composita selezione di valori non rientrante neppure nei poteri della Corte costituzionale (cfr. C. cost. 89/1996). 11. Una simile estensione del giudizio equitativo sembrerebbe legittimata dal principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Corte, a composizione di contrasto di giurisprudenza sulla questione, secondo cui, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in Cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, comma 1, numeri 1, 2 e 4, c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimità
costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. (Cass. s.u. 716/1999). L'equità travalicherebbe così i limiti derivanti dalla definizione di giustizia del caso particolare, rettificazione della legge, laddove questa si rivela insufficiente per il suo carattere universale, e corrispondenza a un sentimento di giustizia aderente alla natura del singolo rapporto, in modo da applicare con criterio di umanità e di sostanziale uguaglianza le disposizioni generali, e quindi rigide, della legge, adattando quest'ultima alle circostanze proprie dei concreti rapporti di fatto. Nel giudizio secondo equità il magistrato opererebbe, negli ambiti esclusi dal controllo della Corte di Cassazione, come se fosse legibus solutus, abilitato, quindi, a contestare qualunque scelta dell'ordinamento giuridico non espressa in norme di rango superiore a quelle ordinarie. 12. L'effettiva portata della decisione delle sezioni unite circa l'ambito del controllo sulle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità suscita dubbi e perplessità.
È sufficiente notare come la menzionata sentenza prenda le mosse, dichiarandone la condivisione, dalla precedente pronuncia delle stesse sezioni unite n. 14016 del 1991, il cui ragionamento si apre però con la considerazione, di ordine generale, che, in un ordinamento come l'attuale, fondato sul diritto scritto e su precisi vincoli dettati anche da norme Costituzionali, è nettamente da respingere la tesi di un giudizio di equità come giudizio non giuridico, basato sull'intuizione soggettiva del giudicante che trova nella propria coscienza la regola non scritta per risolvere il singolo caso, cosicché deve escludersi il carattere soggettivo e particolare della regola di equità (non preesistente alla materia esaminata, ma creata in funzione del caso singolo), e ritenuta, invece, l'equità racchiusa nell'ambito dei valori positivi formatisi nella società in generale o nella comunità a cui appartengono i litiganti, nel quale l'astratta portata della norma viene specificata e corretta perché quel caso concreto esige di venir giudicato alla luce di valori oggettivi e sociali, ancora non tradotti in norme giuridiche.
La stessa decisione si riferisce al pericolo che, tramite l'introduzione di regole di equità in tutti i momenti del giudizio (qualificazione del fatto e determinazione delle sue conseguenze) si mini alla base la certezza delle relazioni giuridiche e l'ordinamento - come in dottrina è stato detto - contraddica sè stesso, pericolo peraltro, avverte la sentenza, scongiurato dalla formula "osservando i principi regolatori della materia" (su questi stessi presupposti Cass. s.u. 10904/1998 aveva ritenuto che il limite doveva considerarsi implicitamente operante, anche dopo la soppressione della formula legislativa).
13. Non è però necessario procedere oltre nel discorso circa l'essenza del giudizio equitativo del giudice di pace, essendo sufficiente aver evidenziato che taluni limiti vadano necessariamente individuati.
Ciò in quanto, nella fattispecie, deve escludersi in radice che la causa potesse essere decisa secondo equità, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
La giurisprudenza della Corte si è già espressa nel senso che l'indisponibilità dei diritti dedotti in causa preclude il giudizio equitativo prescritto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., poiché la disposizione non può non essere letta in correlazione con quella di cui all'art. 114 c.p.c., secondo la quale in tanto il merito della causa è deciso secondo equità in quanto esso riguardi diritti disponibili delle parti che ne facciano concorde richiesta. La circostanza che la prima norma concerna tutte le cause di competenza del giudice di pace il cui valore non eccede i due milioni di lire (nella formulazione originaria della norma) e la seconda solo quelle di valore superiore per le quali il giudizio equitativo sia stato domandato, non giustifica una conclusione restrittiva, giacché se la ratto della prevista richiesta delle parti per le cause di valore superiore sta nella finalità di evitare che le regole di diritto possano essere disapplicate in controversie con più rilevanti implicazioni economiche, ed è dunque esclusiva di tali cause, la ratio del limite costituito dalla non indisponibilità del diritto non è in alcun modo collegata alle conseguenze economiche della decisione, ma alle ragioni della indisponibilità, quali che esse siano. È, dunque, indipendente dal valore della causa ed assume identica valenza in entrambe le ipotesi (Cass. 8375/2002). 14. Le ragioni che sostengono tale orientamento sono sicuramente persuasive.
La previsione di cui all'art. 113, secondo comma, c.p.c., secondo cui il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i 1.032,91 euro, corrispondenti a 2.000.000 di lire (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1 d.l. 18/2003, conv. in l. 63/2003, secondo cui il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile), deve necessariamente, proprio per effetto della soppressione del limite dei "principi generali della materia" e dell'obbligo del giudice di interpretare le norme in modo compatibile con i principi costituzionali, leggersi in correlazione con quella di cui al successivo art. 114. Quest'ultima norma, è vero, contempla l'esercizio del potere dispositivo delle parti (cfr. Cass. 11072/2001), la cui concorde determinazione, sempre che si versi in materia attribuita alla loro disponibilità, vale a sottrarre del tutto la controversia alle regole di giudizio desumibili dall'ordinamento giuridico.
Ma proprio perché esprime chiaramente il principio che la regola del giudizio equitativo non è compatibile con il carattere indisponibile delle situazioni dedotte in causa, deve necessariamente trovare applicazione anche per l'ipotesi in cui, per il modesto valore della controversia, è la legge a sottrarre la controversia all'applicazione delle norme di diritto. Evidentemente, un'espressa limitazione in questi sensi restava assorbita nel più ampio limite del rispetto dei principi generali della materia, ma, soppressa questa previsione, in forza del principio fondamentale per cui un ordinamento non può contraddire se stesso (si rinvia alle considerazioni di cui al punto n. 12), da una parte, determinando un assetto inderogabile di interessi, e dall'altra autorizzando un giudice alla creazione per il caso singolo di una regola che tale assetto contrasti, risulta obbligata la lettura dell'art. 113 c.p.c. nel senso dell'esclusione dall'ambito del giudizio equitativo delle situazioni sottratte alla disponibilità delle parti. 15. Sintomatico della doverosità di tale lettura della norma è il significato da riconoscere ad alcuni interventi del legislatore, in quanto diretti non ad estendere il controllo sul giudizio di equità del giudice di pace nella sua conformità all'ordinamento giuridico, ma a limitarne l'oggetto: ciò è avvenuto con il già menzionato intervento del 2003, in considerazione del rilievo non individuale di determinate controversie;
ma soprattutto era già avvenuto con la previsione di cui all'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1099, n. 507 che, integrando l'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981, ha espressamente disposto, a tanto sollecitato da un difforme orientamento giurisprudenziale (Cass. 5 dicembre 1998, n. 11107; Cass. 29 dicembre 1999, n. 777; Cass. 12 aprile 2000, n. 4630), che nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura.
16. Vanno ora precisati i motivi che inducono a qualificare non disponibile la situazione dedotta in giudizio.
È stato chiesto il riconoscimento di una ragione di credito nei confronti di una pubblica amministrazione (nella specie statale) sulla base di un rapporto di diritto pubblico, qual è certamente il rapporto di servizio onorario, che si costituisce necessariamente mediante il provvedimento autoritativo di nomina.
Pertanto, le obbligazioni nascenti a carico dell'amministrazione in virtù del detto rapporto non sono di diritto comune ma di diritto pubblico, nel senso che la loro fonte non è quella delle obbligazioni di diritto civile (art. 1173 c.c.) ma, necessariamente una legge in materia di diritto pubblico o un provvedimento amministrativo adottato sulla base della legge.
Simili obbligazioni attengono tutte a materia sottratta alla disponibilità delle parti, siccome l'amministrazione è chiamata soltanto a riconoscerle (mediante procedimenti e atti ricognitivi), ma è priva del potere di costituirle o di modificarne il contenuto (nel caso di specie, per es., non può dubitarsi che non era consentito al convenuto evitare il giudizio riconoscendo la pretesa azionata in via di composizione bonaria).
Sono principi e norme di rango costituzionale ad imporre che l'erogazione di risorse pubbliche avvenga sulla base di disposizioni di legge, come prescrive l'art. 81 Cost. direttamente per lo Stato e mediatamente per tutti i soggetti partecipanti alla c.d. finanza pubblica allargata;
l'erogazione è poi disciplinata in dettaglio dalle norme di contabilità di Stato e dai vari ordinamenti finanziari e contabili degli altri enti pubblici;
per tutti assume rilevo centrale il bilancio.
Di tanto non dubita la giurisprudenza della Corte allorché precisa che, pur sussistendo una tendenziale corrispondenza tra i "diritti indisponibili", cui fa riferimento la rubrica dell'art. 2968 c.c. e la "materia sottratta alla disponibilità delle parti", menzionata nel testo della citata disposizione, non vi è tra le due espressioni una coincidenza assoluta, talché, pur potendo esser disponibile il diritto colpito da decadenza, questa può essere prevista dalla legge a tutela di un interesse superiore rispetto a quello delle parti in contesa, ossia per regolare una materia sottratta alla loro disponibilità. E tale situazione riconosce, appunto, nella materia delle obbligazioni pubbliche, quali quelle inerenti alle erogazioni previdenziali, alle indennità espropriative, ai contratti di appalto di opera pubblica, ecc. (cfr. Cass. s.u. 3197/1989; Cass. 3171/1991;
8014/1997: 14893/2000; il citato precedente specifico 8375/2002 concerne, appunto, il caso di entrate comunali stabilite dalle norme di un regolamento, che era stato disapplicato in nome dell'equità). 17. Il complesso delle considerazioni svolte conduce, quindi, all'accoglimento del quarto motivo del ricorso, nella parte in cui sostiene che la controversia avrebbe potuto essere decisa solo secondo diritto.
La decisione su tale questione, logicamente pregiudiziale rispetto alle censure proposte con il terzo motivo, ne comporta l'assorbimento.
Non ha pregio la tesi, per più versi paradossale, secondo cui, proprio la constatata fondatezza della tesi giuridica, precluderebbe l'accoglimento del ricorso, perché si dovrebbe dichiarare l'inammissibilità del mezzo d'impugnazione esperito per essere la decisione suscettibile di impugnazione mediante appello. La giurisprudenza delle sezioni unite della Corte enuncia da tempo il principio secondo il quale l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, che resta sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione ammessa secondo il suddetto criterio (Cass., s.u., 932/1978; 4506/1978; 5096/1978;
2466/1986; 1914/1992; 3467/1994; 9287/1994; 1146/2000; in senso conforme la giurisprudenza di questa sezione: cfr. Cass. 6169/2000). In questo solco si inserisce la precisazione ulteriore che la qualificazione operata dal giudice determina l'ultrattività del rito ai fini della forma del gravame (Cass. s.u. 182/1999). Si tratta, del resto, dell'unica opzione interpretativa conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di cautelarsi proponendo due impugnazioni, nel dubbio sull'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo. Non può, quindi, per le ragioni esposte, condividersi la diversa soluzione che appare talvolta trasparire dal alcune massime di sezioni semplici della Corte, che sembrano escludere qualsiasi rilievo, ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, alle qualificazioni del rapporto controverso operate dal giudice di pace e all'essere stato, sulla base della qualificazione, il giudizio definito equitativamente (es. Cass. 11933/2002; 970/2003; 7293/2003). 18. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, perché, in violazione dell'art. 113 c.p.c., ha deciso secondo equità una controversia che poteva essere decisa solo secondo diritto.
La stessa controversia pone esclusivamente una questione di diritto, la cui soluzione discende dalle considerazioni già svolte ai punti n. 9 e n. 10, cosicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. con il rigetto della domanda di CE AG.
Si provvede a regolare le spese dell'intero giudizio a norma dell'art. 385, comma 2, c.p.c., con la condanna della parte soccombente al pagamento di quelle del giudizio di merito e del giudizio di Cassazione, liquidate nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie per quanto di ragione il quarto motivo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di AG CE e condanna il AG al rimborso delle spese del giudizio di merito, liquidate in E. 673,98, di cui E. 222,08 per diritti e E. 423,49 per onorari, e al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in E. 10,00 per spese e in E. 1.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004