Articolo 4 della Legge 6 ottobre 1998, n. 353
Articolo 3Articolo 5
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29 ottobre 1998
Art. 4. 1. Alle operazioni liquidatorie provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 4:
- La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , detta disposizioni in materia di soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1998