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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 965/2022 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 15 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. BUFALINI MAURIZIO Parte_1 Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Bufalini si riporta al ricorso ed alle note conclusive depositate in telematico ed insiste nell'accoglimento delle domande come precisate con le note finali, conformemente alle risultanze della espletata CTU contabile.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUFALINI Parte_1 C.F._1 MAURIZIO e dell'avv. LOMBARDI DEBORAH, con elezione di domicilio in PIAZZA DEI SALTERELLI 1 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. BUFALINI MAURIZIO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato, prof.ssa PALMESANO FILOMENA PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.05.2022, l'insegnante ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stata assunta a tempo indeterminato come docente di scuola elementare, con decorrenza giuridica dal 1.09.1997 ed economica dal 15.09.1997, e di avere effettuato il passaggio di ruolo alla scuola media secondaria in data 1.09.2012, superando l'anno di prova il
31.08.2013;
b) che il (oggi ) provvedeva alla Controparte_2 Controparte_3 ricostruzione di carriera, utilizzando la procedura della c.d. temporizzazione (v. doc. n. 1 e 2, ovvero i decreti n. 40 e 41 del 17.11.2014);
c) di avere chiesto, con comunicazione del 9.02.2017, la rettifica della ricostruzione di carriera operata dal resistente, atteso che il trattamento per lei più favorevole era quello della CP_1 ricostruzione, anziché quello della temporizzazione (v. doc. n. 3);
d) che il D.S. dell' negava la richiesta correzione, ritenendo più Controparte_4 favorevole il calcolo effettuato tramite il sistema informativo del MIUR (SIDI), che prevedeva la temporizzazione (v. doc. n. 4);
2 e) di avere diffidato nuovamente l' con comunicazione del 3.12.2021, Controparte_4 ad effettuare il riallineamento della carriera, ai sensi dell'art. 4, comma 3, DPR 399 del
23.08.1988 (v. doc. n. 5 e 6);
f) di avere rinunciato, con comunicazione del 13.02.2022, alla temporizzazione, optando per la ricostruzione di carriera, mediante il calcolo dell'intero servizio prestato nel ruolo di provenienza (v. doc. n. 7 e 9);
g) che, ciò nonostante, la scuola di titolarità non provvedeva alla nuova ricostruzione di carriera (v. doc. n. 8).
Pertanto, deducendo il suo diritto alla ricostruzione di carriera, attraverso l'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, e l'illegittimità del metodo della c.d. temporizzazione, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa al riconoscimento dell'intero servizio prestato nella scuola primaria statale prima del Pt_1 passaggio di ruolo alla scuola secondaria, senza l'applicazione del criterio della temporizzazione;
2) dichiarare l'illegittimità e disapplicare il decreto 40/41 del 17.11.2014 dell' Controparte_5 di ricostruzione della carriera effettuata con il criterio della cd. temporizzazione;
[...]
3) condannare conseguentemente il , in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, al riconoscimento dell'anzianità di servizio calcolata secondo il sistema della ricostruzione di carriera in luogo di quello della temporizzazione con obbligo di adottare tutti gli atti necessari in virtù di suddetto riconoscimento;
4) condannare conseguentemente il al Controparte_2 pagamento a favore della ricorrente delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera valutando per intero nel nuovo ruolo il servizio prestato nella scuola di provenienza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo”.
Vittoria di Spese e compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dei difensori.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_3 prescrizione quinquennale (con decorrenza dalla data di notifica del ricorso, avvenuta il 7.07.2022) dei diritti azionati dalla docente e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, attesa la correttezza del criterio della temporizzazione utilizzato per effettuare la ricostruzione di carriera della docente, a seguito di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore (passaggio verticale); con vittoria di spese.
Con le note depositate in data 1.07.2025, parte ricorrente ha così precisato le proprie conclusioni:
“Voglia il TRIBUNALE DI FIRENZE - GIUDICE DEL LAVORO, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa al riconoscimento dell'intero servizio prestato nella scuola Pt_1
3 primaria statale prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria, senza l'applicazione del criterio della temporizzazione;
2) dichiarare l'illegittimità e disapplicare il decreto 40/41 del 17.11.2014 dell' di ricostruzione della carriera effettuata con il criterio Controparte_5 della cd. temporizzazione;
3) condannare conseguentemente il Controparte_3
, in persona del Ministro pro tempore, al riconoscimento dell'anzianità di servizio
[...] calcolata secondo il sistema della ricostruzione di carriera in luogo di quello della temporizzazione con obbligo di adottare tutti gli atti necessari in virtù di suddetto riconoscimento;
4) condannare conseguentemente il , in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma di €. 33.026,67 quanto accertato come dovuto dalla CTU espletata in corso di causa per differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera valutando per intero nel nuovo ruolo il servizio prestato nella scuola di provenienza, oppure quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, ed oltre a contributi previdenziali di legge. Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 ivi compresi il rimborso delle spese di CTU e di CTP, con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. Deborah Lombardi che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso gli Onorari”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata dalle parti e con una CTU contabile (depositata in data 11.11.2024), e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che: “5. la complessa vicenda dei passaggi di ruolo (da inferiore a superiore) e della valutazione del relativo servizio ai fini dell'anzianità è stata oggetto, nel tempo, di plurimi interventi legislativi;
già con il d.P.R. 31 maggio
1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) si era previsto, all'art. 83 (Passaggio ad altro ruolo) che: «In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera». La norma è stata, poi, superata dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che, all'art. 485, comma 1 (Personale docente) ha così stabilito: «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e
4 pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo […]»; il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 345
(Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado) ha, quindi, introdotto il meccanismo della temporizzazione e del divieto di cumulo) prevedendo, all'art. 6, che: «Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio.
La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme»; è, poi, intervenuto il d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) che, all'art. 3 comma 4, ha stabilito che: «4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed in quelle successive» ed al successivo art. 4, comma 3, che: «3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e
5 collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali» ed al comma 4 che: «4. Per il personale che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988» ed ancora al comma 8 che: «8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale» ed al comma 9 che: «9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica»;
6. alla luce della indicata normativa, in termini generali, in caso di passaggio di ruolo tra il profilo della scuola primaria a quello della scuola secondaria - sia di primo che di secondo grado - per determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico - nel profilo di
“destinazione” - occorre distinguere due distinti momenti: - all'atto dell'immissione in ruolo, sia l'anzianità sia il trattamento economico vanno determinati con il meccanismo della temporizzazione
(ciò vale anche per il pregresso servizio in ruolo presso scuola di grado inferiore); - alla conferma in ruolo, dopo il superamento del periodo di prova, l'eventuale servizio antecedente all'immissione in ruolo sarà oggetto di “ricostruzione di carriera” (quindi ciò vale, in sostanza, per il periodo di prova);
7. occorre, allora, individuare gli elementi differenziali tra temporizzazione e ricostruzione della carriera;
7.1. il principio su cui si basa la temporizzazione, consolidato non solo sula base di disposizioni legislative, ma anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, prevede che il personale statale che passa da un ruolo ad un altro, non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza;
il meccanismo, introdotto dall'art. 6 d.P.R. n. 354 del 1983 poi recepito dal d.P.R. n. 399/1988, costituisce un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera che consiste, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito;
in sostanza, in caso di passaggio di profilo
(da inferiore a superiore), occorre: - determinare il “valore economico” della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della
6 stessa qualifica di provenienza;
- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, determinando così lo “stipendio ad personam”; - effettuare l'inquadramento nel nuovo ruolo con l'anzianità corrispondente all'importo dello stipendio “ad personam” ed attribuire la
“classe stipendiale” immediatamente inferiore allo stipendio “ad personam” (così che quest'ultimo viene a definire la differenza tra lo stipendio “ad personam” e lo stipendio della classe immediatamente inferiore); - trasformare l'assegno “ad personam” - attraverso un calcolo matematico - in “anzianità aggiuntiva” sulla medesima classe stipendiale;
7.2. quanto alla ricostruzione di carriera: - i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;
- il restante servizio - oltre i 4 anni - viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici;
l'1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici;
7.3. ciò detto, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera (art. 6, d.P.R. n. 345/1983);
7.4. secondo quanto previsto dalla sopra indicata normativa, occorrerà determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico, confrontando i due istituti - temporizzazione e ricostruzione di carriera – e scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo;
non è dunque possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera;
è necessaria una verifica caso per caso perché occorre mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni - temporizzazione e ricostruzione di carriera -, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto dell'anzianità” (Cass. S.L. ord. n. 20960/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, in adesione al suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
è stata disposta, con ordinanza del 12.03.2024, CTU contabile con il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa (in particolare, i decreti di ricostruzione della carriera n. 40 e 41 del
17.11.2014, nonché la relazione di parte di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente) e tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 485, comma 1, Dlgs 297/1994, del DPR 345/1983 (art. 6) e del
DPR 399/1988, individui il CTU il trattamento in concreto più favorevole per la ricorrente, confrontando i due istituti della temporizzazione e della ricostruzione di carriera, con riferimento sia all'aspetto economico, che all'aspetto dell'anzianità, alla data della decorrenza economica del ruolo, considerando, ulteriormente, che i benefici connessi alla ricostruzione di carriera non sono cumulabili con quelli derivanti dalla temporizzazione (v. D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 10, corrispondente alla disposizione di cui al D.P.R. n. 345 del 1983, art. 6, comma 4) (v. Cass. S.L. sent. n. 20960/2023 del 18.07.2023)”.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della disposta CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, tanto da potere essere posta a
7 fondamento della presente decisione, avendo il CTU compiutamente ed esaurientemente risposto alle osservazioni formulate da parte resistente, non avendo, invece, il CT di parte ricorrente sostanzialmente formulato osservazioni alla CTU.
In particolare, la CTU, dopo avere esaminato le previsioni degli artt. 485, comma 1, D.lgs. 297/1994, 6
DPR 345/1983 e del DPR 399/1988, ha quantificato il percepito con il metodo della temporizzazione, ha simulato quanto la ricorrente avrebbe percepito se le fosse stato applicato, al momento del passaggio di ruolo, il metodo della ricostruzione di carriera e ha confrontato il percepito con il metodo della temporizzazione con la simulazione di quanto la ricorrente avrebbe percepito con il metodo della ricostruzione di carriera, accertando che il metodo della ricostruzione di carriera risulta quello in concreto più favorevole per la ricorrente;
si vedano, in particolare, le pagg. n.
5-10 della relazione, laddove l'ausiliaria ha accertato, con l'applicazione del metodo della ricostruzione di carriera, una differenza retributiva di euro 30.892,78 lordi, con collocazione della docente nella fascia 21-28 anni dal settembre 2016; peraltro, la stessa parte resistente, nelle proprie osservazioni, ha confermato che, con l'applicazione del metodo della ricostruzione della carriera, sussistono differenze retributive a favore della ricorrente, pur non condividendo il quantum calcolato dalla CTU (senza, tuttavia, produrre un conteggio alternativo o indicare gli eventuali profili di erroneità del calcolo operato dalla CTU).
Pertanto, all'esito della svolta CTU, deve affermarsi che, alla data di decorrenza economica del ruolo, il trattamento più favorevole per la concreta situazione della ricorrente era costituito dal metodo della ricostruzione di carriera, anziché dal metodo della c.d. temporizzazione applicato dal CP_1 resistente.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'applicazione, alla data della decorrenza economica del ruolo, dell'istituto della ricostruzione di carriera, anziché di quello della temporizzazione, sia con riferimento al profilo della anzianità di servizio, che con riferimento al profilo del trattamento economico, in quanto trattamento in concreto più favorevole per la docente, con conseguente condanna del resistente al CP_1 pagamento, a favore della ricorrente, delle relative differenze retributive, quantificate dalla CTU in complessivi euro 30.892,78 lordi (calcolati dall'ausiliaria alla data del 31.12.2022), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, non potendosi, al contrario, pronunciare alcuna condanna con riferimento al TFS, essendo il rapporto di lavoro ancora in corso (e, dunque, il relativo credito inesigibile) ed essendo, in ogni caso, legittimato ad effettuare tale erogazione unicamente l' . CP_6
Si osserva, infine, che parte resistente è decaduta dall'eccezione di prescrizione quinquennale svolta in memoria di costituzione, essendosi tardivamente costituita in giudizio (infatti, a fronte di una prima
8 udienza fissata al 10.02.2023, risulta dallo storico del fascicolo telematico che parte resistente si sia costituita in giudizio soltanto in data 1.02.2023, mentre, ai fini della tempestività della costituzione, il resistente avrebbe dovuto costituirsi entro il 31.01.2023). CP_1
In ogni caso, parte ricorrente ha prodotto in giudizio due validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, costituiti dai doc. n. 3 (ricevuto il 9.02.2017) e 5 (ricevuto il 3.12.2021) del suo fascicolo di parte.
È, infine, inammissibile, in quanto nuova, la domanda di condanna del resistente al CP_1 pagamento, a favore della ricorrente, della contribuzione di legge, formulata da parte ricorrente soltanto nelle note del 1.07.2025; in ogni caso, la stessa è infondata, non essendo la ricorrente legittimata a domandare la condanna di parte resistente al pagamento, a suo favore, della contribuzione previdenziale (essendo a ciò legittimato soltanto l ). CP_6
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria (si vedano, sul punto, le note del 1.07.2025).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.07.2025, devono essere definitivamente poste a carico del resistente. CP_1
Non possono, al contrario, essere poste a carico del resistente le spese di CTP, non essendo CP_1 state le stesse documentate da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione, alla data della decorrenza economica del ruolo, dell'istituto della ricostruzione di carriera, anziché di quello della c.d. temporizzazione, sia con riferimento al profilo della anzianità di servizio, che a quello del trattamento economico, in quanto trattamento in concreto più favorevole per la docente;
2) per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle CP_1 relative differenze retributive, quantificate, alla data del 31.12.2022, in complessivi euro
30.892,78, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.629,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a
9 IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
4) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.07.2025, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
10
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 965/2022 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 15 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. BUFALINI MAURIZIO Parte_1 Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Bufalini si riporta al ricorso ed alle note conclusive depositate in telematico ed insiste nell'accoglimento delle domande come precisate con le note finali, conformemente alle risultanze della espletata CTU contabile.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUFALINI Parte_1 C.F._1 MAURIZIO e dell'avv. LOMBARDI DEBORAH, con elezione di domicilio in PIAZZA DEI SALTERELLI 1 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. BUFALINI MAURIZIO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato, prof.ssa PALMESANO FILOMENA PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.05.2022, l'insegnante ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stata assunta a tempo indeterminato come docente di scuola elementare, con decorrenza giuridica dal 1.09.1997 ed economica dal 15.09.1997, e di avere effettuato il passaggio di ruolo alla scuola media secondaria in data 1.09.2012, superando l'anno di prova il
31.08.2013;
b) che il (oggi ) provvedeva alla Controparte_2 Controparte_3 ricostruzione di carriera, utilizzando la procedura della c.d. temporizzazione (v. doc. n. 1 e 2, ovvero i decreti n. 40 e 41 del 17.11.2014);
c) di avere chiesto, con comunicazione del 9.02.2017, la rettifica della ricostruzione di carriera operata dal resistente, atteso che il trattamento per lei più favorevole era quello della CP_1 ricostruzione, anziché quello della temporizzazione (v. doc. n. 3);
d) che il D.S. dell' negava la richiesta correzione, ritenendo più Controparte_4 favorevole il calcolo effettuato tramite il sistema informativo del MIUR (SIDI), che prevedeva la temporizzazione (v. doc. n. 4);
2 e) di avere diffidato nuovamente l' con comunicazione del 3.12.2021, Controparte_4 ad effettuare il riallineamento della carriera, ai sensi dell'art. 4, comma 3, DPR 399 del
23.08.1988 (v. doc. n. 5 e 6);
f) di avere rinunciato, con comunicazione del 13.02.2022, alla temporizzazione, optando per la ricostruzione di carriera, mediante il calcolo dell'intero servizio prestato nel ruolo di provenienza (v. doc. n. 7 e 9);
g) che, ciò nonostante, la scuola di titolarità non provvedeva alla nuova ricostruzione di carriera (v. doc. n. 8).
Pertanto, deducendo il suo diritto alla ricostruzione di carriera, attraverso l'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, e l'illegittimità del metodo della c.d. temporizzazione, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa al riconoscimento dell'intero servizio prestato nella scuola primaria statale prima del Pt_1 passaggio di ruolo alla scuola secondaria, senza l'applicazione del criterio della temporizzazione;
2) dichiarare l'illegittimità e disapplicare il decreto 40/41 del 17.11.2014 dell' Controparte_5 di ricostruzione della carriera effettuata con il criterio della cd. temporizzazione;
[...]
3) condannare conseguentemente il , in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, al riconoscimento dell'anzianità di servizio calcolata secondo il sistema della ricostruzione di carriera in luogo di quello della temporizzazione con obbligo di adottare tutti gli atti necessari in virtù di suddetto riconoscimento;
4) condannare conseguentemente il al Controparte_2 pagamento a favore della ricorrente delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera valutando per intero nel nuovo ruolo il servizio prestato nella scuola di provenienza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo”.
Vittoria di Spese e compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dei difensori.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_3 prescrizione quinquennale (con decorrenza dalla data di notifica del ricorso, avvenuta il 7.07.2022) dei diritti azionati dalla docente e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, attesa la correttezza del criterio della temporizzazione utilizzato per effettuare la ricostruzione di carriera della docente, a seguito di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore (passaggio verticale); con vittoria di spese.
Con le note depositate in data 1.07.2025, parte ricorrente ha così precisato le proprie conclusioni:
“Voglia il TRIBUNALE DI FIRENZE - GIUDICE DEL LAVORO, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa al riconoscimento dell'intero servizio prestato nella scuola Pt_1
3 primaria statale prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria, senza l'applicazione del criterio della temporizzazione;
2) dichiarare l'illegittimità e disapplicare il decreto 40/41 del 17.11.2014 dell' di ricostruzione della carriera effettuata con il criterio Controparte_5 della cd. temporizzazione;
3) condannare conseguentemente il Controparte_3
, in persona del Ministro pro tempore, al riconoscimento dell'anzianità di servizio
[...] calcolata secondo il sistema della ricostruzione di carriera in luogo di quello della temporizzazione con obbligo di adottare tutti gli atti necessari in virtù di suddetto riconoscimento;
4) condannare conseguentemente il , in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma di €. 33.026,67 quanto accertato come dovuto dalla CTU espletata in corso di causa per differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera valutando per intero nel nuovo ruolo il servizio prestato nella scuola di provenienza, oppure quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, ed oltre a contributi previdenziali di legge. Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 ivi compresi il rimborso delle spese di CTU e di CTP, con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. Deborah Lombardi che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso gli Onorari”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata dalle parti e con una CTU contabile (depositata in data 11.11.2024), e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che: “5. la complessa vicenda dei passaggi di ruolo (da inferiore a superiore) e della valutazione del relativo servizio ai fini dell'anzianità è stata oggetto, nel tempo, di plurimi interventi legislativi;
già con il d.P.R. 31 maggio
1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) si era previsto, all'art. 83 (Passaggio ad altro ruolo) che: «In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera». La norma è stata, poi, superata dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che, all'art. 485, comma 1 (Personale docente) ha così stabilito: «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e
4 pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo […]»; il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 345
(Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado) ha, quindi, introdotto il meccanismo della temporizzazione e del divieto di cumulo) prevedendo, all'art. 6, che: «Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio.
La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme»; è, poi, intervenuto il d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) che, all'art. 3 comma 4, ha stabilito che: «4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed in quelle successive» ed al successivo art. 4, comma 3, che: «3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e
5 collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali» ed al comma 4 che: «4. Per il personale che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988» ed ancora al comma 8 che: «8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale» ed al comma 9 che: «9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica»;
6. alla luce della indicata normativa, in termini generali, in caso di passaggio di ruolo tra il profilo della scuola primaria a quello della scuola secondaria - sia di primo che di secondo grado - per determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico - nel profilo di
“destinazione” - occorre distinguere due distinti momenti: - all'atto dell'immissione in ruolo, sia l'anzianità sia il trattamento economico vanno determinati con il meccanismo della temporizzazione
(ciò vale anche per il pregresso servizio in ruolo presso scuola di grado inferiore); - alla conferma in ruolo, dopo il superamento del periodo di prova, l'eventuale servizio antecedente all'immissione in ruolo sarà oggetto di “ricostruzione di carriera” (quindi ciò vale, in sostanza, per il periodo di prova);
7. occorre, allora, individuare gli elementi differenziali tra temporizzazione e ricostruzione della carriera;
7.1. il principio su cui si basa la temporizzazione, consolidato non solo sula base di disposizioni legislative, ma anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, prevede che il personale statale che passa da un ruolo ad un altro, non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza;
il meccanismo, introdotto dall'art. 6 d.P.R. n. 354 del 1983 poi recepito dal d.P.R. n. 399/1988, costituisce un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera che consiste, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito;
in sostanza, in caso di passaggio di profilo
(da inferiore a superiore), occorre: - determinare il “valore economico” della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della
6 stessa qualifica di provenienza;
- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, determinando così lo “stipendio ad personam”; - effettuare l'inquadramento nel nuovo ruolo con l'anzianità corrispondente all'importo dello stipendio “ad personam” ed attribuire la
“classe stipendiale” immediatamente inferiore allo stipendio “ad personam” (così che quest'ultimo viene a definire la differenza tra lo stipendio “ad personam” e lo stipendio della classe immediatamente inferiore); - trasformare l'assegno “ad personam” - attraverso un calcolo matematico - in “anzianità aggiuntiva” sulla medesima classe stipendiale;
7.2. quanto alla ricostruzione di carriera: - i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;
- il restante servizio - oltre i 4 anni - viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici;
l'1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici;
7.3. ciò detto, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera (art. 6, d.P.R. n. 345/1983);
7.4. secondo quanto previsto dalla sopra indicata normativa, occorrerà determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico, confrontando i due istituti - temporizzazione e ricostruzione di carriera – e scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo;
non è dunque possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera;
è necessaria una verifica caso per caso perché occorre mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni - temporizzazione e ricostruzione di carriera -, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto dell'anzianità” (Cass. S.L. ord. n. 20960/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, in adesione al suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
è stata disposta, con ordinanza del 12.03.2024, CTU contabile con il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa (in particolare, i decreti di ricostruzione della carriera n. 40 e 41 del
17.11.2014, nonché la relazione di parte di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente) e tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 485, comma 1, Dlgs 297/1994, del DPR 345/1983 (art. 6) e del
DPR 399/1988, individui il CTU il trattamento in concreto più favorevole per la ricorrente, confrontando i due istituti della temporizzazione e della ricostruzione di carriera, con riferimento sia all'aspetto economico, che all'aspetto dell'anzianità, alla data della decorrenza economica del ruolo, considerando, ulteriormente, che i benefici connessi alla ricostruzione di carriera non sono cumulabili con quelli derivanti dalla temporizzazione (v. D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 10, corrispondente alla disposizione di cui al D.P.R. n. 345 del 1983, art. 6, comma 4) (v. Cass. S.L. sent. n. 20960/2023 del 18.07.2023)”.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della disposta CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, tanto da potere essere posta a
7 fondamento della presente decisione, avendo il CTU compiutamente ed esaurientemente risposto alle osservazioni formulate da parte resistente, non avendo, invece, il CT di parte ricorrente sostanzialmente formulato osservazioni alla CTU.
In particolare, la CTU, dopo avere esaminato le previsioni degli artt. 485, comma 1, D.lgs. 297/1994, 6
DPR 345/1983 e del DPR 399/1988, ha quantificato il percepito con il metodo della temporizzazione, ha simulato quanto la ricorrente avrebbe percepito se le fosse stato applicato, al momento del passaggio di ruolo, il metodo della ricostruzione di carriera e ha confrontato il percepito con il metodo della temporizzazione con la simulazione di quanto la ricorrente avrebbe percepito con il metodo della ricostruzione di carriera, accertando che il metodo della ricostruzione di carriera risulta quello in concreto più favorevole per la ricorrente;
si vedano, in particolare, le pagg. n.
5-10 della relazione, laddove l'ausiliaria ha accertato, con l'applicazione del metodo della ricostruzione di carriera, una differenza retributiva di euro 30.892,78 lordi, con collocazione della docente nella fascia 21-28 anni dal settembre 2016; peraltro, la stessa parte resistente, nelle proprie osservazioni, ha confermato che, con l'applicazione del metodo della ricostruzione della carriera, sussistono differenze retributive a favore della ricorrente, pur non condividendo il quantum calcolato dalla CTU (senza, tuttavia, produrre un conteggio alternativo o indicare gli eventuali profili di erroneità del calcolo operato dalla CTU).
Pertanto, all'esito della svolta CTU, deve affermarsi che, alla data di decorrenza economica del ruolo, il trattamento più favorevole per la concreta situazione della ricorrente era costituito dal metodo della ricostruzione di carriera, anziché dal metodo della c.d. temporizzazione applicato dal CP_1 resistente.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'applicazione, alla data della decorrenza economica del ruolo, dell'istituto della ricostruzione di carriera, anziché di quello della temporizzazione, sia con riferimento al profilo della anzianità di servizio, che con riferimento al profilo del trattamento economico, in quanto trattamento in concreto più favorevole per la docente, con conseguente condanna del resistente al CP_1 pagamento, a favore della ricorrente, delle relative differenze retributive, quantificate dalla CTU in complessivi euro 30.892,78 lordi (calcolati dall'ausiliaria alla data del 31.12.2022), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, non potendosi, al contrario, pronunciare alcuna condanna con riferimento al TFS, essendo il rapporto di lavoro ancora in corso (e, dunque, il relativo credito inesigibile) ed essendo, in ogni caso, legittimato ad effettuare tale erogazione unicamente l' . CP_6
Si osserva, infine, che parte resistente è decaduta dall'eccezione di prescrizione quinquennale svolta in memoria di costituzione, essendosi tardivamente costituita in giudizio (infatti, a fronte di una prima
8 udienza fissata al 10.02.2023, risulta dallo storico del fascicolo telematico che parte resistente si sia costituita in giudizio soltanto in data 1.02.2023, mentre, ai fini della tempestività della costituzione, il resistente avrebbe dovuto costituirsi entro il 31.01.2023). CP_1
In ogni caso, parte ricorrente ha prodotto in giudizio due validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, costituiti dai doc. n. 3 (ricevuto il 9.02.2017) e 5 (ricevuto il 3.12.2021) del suo fascicolo di parte.
È, infine, inammissibile, in quanto nuova, la domanda di condanna del resistente al CP_1 pagamento, a favore della ricorrente, della contribuzione di legge, formulata da parte ricorrente soltanto nelle note del 1.07.2025; in ogni caso, la stessa è infondata, non essendo la ricorrente legittimata a domandare la condanna di parte resistente al pagamento, a suo favore, della contribuzione previdenziale (essendo a ciò legittimato soltanto l ). CP_6
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria (si vedano, sul punto, le note del 1.07.2025).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.07.2025, devono essere definitivamente poste a carico del resistente. CP_1
Non possono, al contrario, essere poste a carico del resistente le spese di CTP, non essendo CP_1 state le stesse documentate da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione, alla data della decorrenza economica del ruolo, dell'istituto della ricostruzione di carriera, anziché di quello della c.d. temporizzazione, sia con riferimento al profilo della anzianità di servizio, che a quello del trattamento economico, in quanto trattamento in concreto più favorevole per la docente;
2) per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle CP_1 relative differenze retributive, quantificate, alla data del 31.12.2022, in complessivi euro
30.892,78, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.629,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a
9 IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
4) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.07.2025, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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