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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1723/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in XXVII Luglio 34 is. 195, C.F._1
Messina, Italia, presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FAZIO MARCO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 31/10/2022 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento;
che visitata in data 29.11.2022 era stata riconosciuta invalida grave al 100%, senza diritto alla richiesta prestazione assistenziale;
che pertanto aveva depositato in data 08/05/2023 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n RG. 1420/2023); che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott. aveva confermato il parere reso dalla Commissione Persona_1
medica . CP_1
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 25/07/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo rinnovo del CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente le patologie da Parte_1
cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida al 100% con necessità di assistenza continua in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana con decorrenza dalla data del
18/07/2024 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad
2 un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalida nella misura del 100% Parte_1
con necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere dalla data del
18/07/2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa ed a quella del deposito del ricorso per ATP, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
3 Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 05/06/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalida nella misura del 100% con Parte_1
necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere dalla data del 18/07/2024;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24/06/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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