TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/11/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PROC. N. 3230/2025 VG
Il Tribunale di Pordenone,
riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Rodolfo PICCIN presidente, relatore dott.ssa Maria Paola COSTA giudice dott. Francesco TONON giudice,
ha pronunciato la seguente sentenza
nel procedimento per l'adozione di persona maggiorenne di cui in epigrafe, promosso da:
nata in [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
cittadina italiana, residente in [...];
avente ad oggetto l'adozione di nata a [...] il Controparte_2
22.09.1992, C.F. ; CodiceFiscale_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per la ricorrente: voglia il tribunale, sentito il pubblico ministero ed espedito ogni necessario accertamento, pronunciare l'adozione di Controparte_2
da parte di con ogni conseguente provvedimento e con ordine al CP_1
competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere ad ogni relativo adempimento per il Pubblico Ministero: espresso il visto
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 agosto 2025 ha richiesto ex art. 291 c.c. l'adozione della CP_1
nipote ex sorore Controparte_2
Riferiva e documentava la ricorrente di essere avere tenuto con sé la l'adottanda quale figlia sin dalla di lei infanzia: nel corso di tale lasso di tempo si era sviluppato un importante rapporto affettivo tra la ricorrente e l'adottanda, a tutt'oggi assai legate fra se stesse e con la figlia dell'adottante.
All'udienza di comparizione del 21 ottobre 2025, l'adottante e l'adottanda manifestavano il consenso all'adozione, condividendone entrambe le ragioni come motivate in ricorso.
Inoltre coniuge di in considerazione del profondo affetto che CP_3 CP_1
esiste tra la moglie e l'adottanda, manifestava il pieno assenso all'adozione di quest'ultima da parte della di lui moglie;
figlia di manifestava anch'essa l'assenso Parte_1 CP_1
all'adozione di quest'ultima da parte della madre, essendo Controparte_2
stabilmente inserita nel nucleo familiare di e sì da considerare la prima CP_1 CP_3
quale sua madre.
infine, esprimeva il consenso anche per madre CP_3 Persona_1
naturale dell'adottanda, e per coniuge dell'adottanda, giusta Persona_2
procura speciale notarile tradotta e autenticata in atti, anche
La domanda di adozione è fondata: le interessate hanno, infatti, presentato i prescritti consensi e assensi di cui agli artt. 296, 297 c.c. dinanzi al presidente del tribunale.
Ricorrono inoltre gli ulteriori requisiti per l'accoglimento della domanda, avendo la ricorrente più
di 35 anni e superando di oltre 18 anni l'età dell'adottanda.
L'adozione conviene all'adottanda, tenuto conto del legame familiare e affettivo che da tempo unisce le parti e dall'armonia familiare instauratasi fra le stesse e il coniuge e la figlia dell'adottante..
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il tribunale di Pordenone
2 dispone l'adozione di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, da parte di nata in [...] il [...], CodiceFiscale_2 CP_1
C.F. , cittadina italiana, residente in [...]; C.F._1
nulla per le spese;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 341 c.c.
Pordenone, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il presidente relatore dott. Rodolfo Piccin
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PROC. N. 3230/2025 VG
Il Tribunale di Pordenone,
riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Rodolfo PICCIN presidente, relatore dott.ssa Maria Paola COSTA giudice dott. Francesco TONON giudice,
ha pronunciato la seguente sentenza
nel procedimento per l'adozione di persona maggiorenne di cui in epigrafe, promosso da:
nata in [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
cittadina italiana, residente in [...];
avente ad oggetto l'adozione di nata a [...] il Controparte_2
22.09.1992, C.F. ; CodiceFiscale_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per la ricorrente: voglia il tribunale, sentito il pubblico ministero ed espedito ogni necessario accertamento, pronunciare l'adozione di Controparte_2
da parte di con ogni conseguente provvedimento e con ordine al CP_1
competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere ad ogni relativo adempimento per il Pubblico Ministero: espresso il visto
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 agosto 2025 ha richiesto ex art. 291 c.c. l'adozione della CP_1
nipote ex sorore Controparte_2
Riferiva e documentava la ricorrente di essere avere tenuto con sé la l'adottanda quale figlia sin dalla di lei infanzia: nel corso di tale lasso di tempo si era sviluppato un importante rapporto affettivo tra la ricorrente e l'adottanda, a tutt'oggi assai legate fra se stesse e con la figlia dell'adottante.
All'udienza di comparizione del 21 ottobre 2025, l'adottante e l'adottanda manifestavano il consenso all'adozione, condividendone entrambe le ragioni come motivate in ricorso.
Inoltre coniuge di in considerazione del profondo affetto che CP_3 CP_1
esiste tra la moglie e l'adottanda, manifestava il pieno assenso all'adozione di quest'ultima da parte della di lui moglie;
figlia di manifestava anch'essa l'assenso Parte_1 CP_1
all'adozione di quest'ultima da parte della madre, essendo Controparte_2
stabilmente inserita nel nucleo familiare di e sì da considerare la prima CP_1 CP_3
quale sua madre.
infine, esprimeva il consenso anche per madre CP_3 Persona_1
naturale dell'adottanda, e per coniuge dell'adottanda, giusta Persona_2
procura speciale notarile tradotta e autenticata in atti, anche
La domanda di adozione è fondata: le interessate hanno, infatti, presentato i prescritti consensi e assensi di cui agli artt. 296, 297 c.c. dinanzi al presidente del tribunale.
Ricorrono inoltre gli ulteriori requisiti per l'accoglimento della domanda, avendo la ricorrente più
di 35 anni e superando di oltre 18 anni l'età dell'adottanda.
L'adozione conviene all'adottanda, tenuto conto del legame familiare e affettivo che da tempo unisce le parti e dall'armonia familiare instauratasi fra le stesse e il coniuge e la figlia dell'adottante..
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il tribunale di Pordenone
2 dispone l'adozione di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, da parte di nata in [...] il [...], CodiceFiscale_2 CP_1
C.F. , cittadina italiana, residente in [...]; C.F._1
nulla per le spese;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 341 c.c.
Pordenone, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il presidente relatore dott. Rodolfo Piccin
3