Articolo 10 della Legge 16 aprile 1973, n. 181
Articolo 9
Versione
27 maggio 1973
Art. 10.
All'atto dell'entrata in vigore della presente legge restano in carica, anche se scaduti, gli organi direttivi previsti dallo statuto vigente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, n. 1158 .
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione in carica provvedera' a predisporre il nuovo statuto; e, appena questo sara' stato approvato dal Ministero della pubblica istruzione, si provvedera' alla costituzione di nuovi organi di governo dell'universita'.

Entrata in vigore il 27 maggio 1973