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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
153/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. MA NO Presidente
Dott. Ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. IO LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, difesa dagli avv.ti Ugo ed Controparte_1
AR RA, OV AT e IE AN per mandato allegato alla citazione di appello ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 maggio 2025.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Controparte_2
NT IO EG, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via preliminare, ove ritenuto, disporre la sospensione del presente giudizio, R.G. n. 153/2025, in attesa della definizione del proponendo giudizio in relazione alle domande formulate n el procedimento di mediazione n. 2025-2439, instaurato
1 dall'esponente, nei confronti dell'odierna appellata, nanti l'Organismo di Mediazione
- in via principale e nel Controparte_3 merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 256/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, Sezione III Civile, Giudice
Dott.ssa Alessandra Mainella, nell'ambito del giudizio N.G.R. 10634/2022, depositata in cancelleria in data 30.01.2025, notificata il
3.02.2025, accogliere tutte le conclusioni ava nzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1.
Accertare e dichiarare l'inesistenza delle pretese di parte attrice, stante l'infondatezza dei diritti vantati e delle limitazioni avanzate;
2. Accertare e dichiarare come irrituale la mediazione obbligatoria esperita e contestualmente non valutare negativamente la condotta di parte convenuta ai fini processuali;
3. Accertare ex art.
913 c.c. l'esistenza ultra cinquantennale della tubazione di scolo delle acque meteoriche e nello specifico dichiarare come il fondo inferiore sia ex lege soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente;
4. Dichiarare la perfetta localizzazione delle tubazioni del gas sui terreni e contestualmente accertare la perfetta corrispondenza dei confini con gli accordi pregressi tra le parti, a seguito delle testimonianze istruttorie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata: “In via preliminare non si accetta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove avanzate con comparsa del
2 27.05.2025 e con note di udienza del 15.07.2025 da dichiararsi inammissibili. Sempre in via preliminare si chiede respingersi tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto tardive ed inammissibili e comunque ininfluenti.
Nel merito voglia la Corte Ecc.ma adita: - respingere il proposto appello in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ed infondato con integrale conferma della sentenza impugnata;
- dichiarare che la parte appellante ha agito in giudizio con malafede e temerarietà condannandola ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa nell'importo di € 10.000,00 o in quella diversa meglio ritenuta;
- vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Controparte_2
Tribunale di Genova, ed ha Controparte_1 sostenuto:
• di essere proprietaria di alcuni terreni, confinanti con la proprietà della sig.ra ; CP_1
• che la convenuta, nel dare esecuzione a taluni lavori di ristrutturazione della sua proprietà, aveva modificato i confini esistenti tra la proprietà attrice, identificata con i mapp. 2352 e 2152 del fg. 6 e la proprietà , identificata con il mapp. CP_1
2006, spostando la recinzione in alcuni punti di oltre un metro e mezzo;
• che l'attrice consentito alla convenuta di installare solo a titolo precario una tubazione di adduzione del gas attraverso il terreno mapp. 817
3 del fg. 6 di sua proprietà, in attesa che fosse realizzata una conduttura stabile attraverso i terreni di proprietà della controparte;
• che la convenuta aveva posto in opera un grosso condizionatore d'aria ed un'antenna parabolica per la televisione sul lastrico solare di copertura della cucina attorea;
• che, inoltre, la sua proprietà scaricava le acque piovane provenienti da una tettoia da lei installata sopra la porta di accesso al piano del fabbricato di sua proprietà;
• che la sig.ra era passata diverse volte CP_1 abusivamente nella sua proprietà;
L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo di accertare i confini tra le parti condannando la controparte alla restituzione della porzione di cui si era appropriata;
di condannare la controparte a cessare il transito nella sua proprietà; di condannarla a rimuovere tutti i manufatti realizzati dalla sig.ra sul lastrico solare;
di CP_1 condannare la controparte a non scaricare le acque sul lastrico solare di sua proprietà; di condannarla a rimuovere le tubazioni installate sulla proprietà attorea.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto CP_1 di respingere le domande proposte dalla controparte e di accertare ex art. 913 c.c.
l'esistenza ultra cinquantennale della tubazione di scolo delle acque meteoriche e che il fondo inferiore era ex lege soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente;
ha, poi, chiesto di dichiarare la perfetta localizzazione delle tubazioni del gas sui terreni e
4 contestualmente accertare la perfetta corrispondenza dei confini con gli accordi pregressi tra le parti, a seguito delle testimonianze istruttorie.
La causa, istruita a mezzo di ctu e di prove documentali, è stata decisa con la sentenza n. 256 del 30 gennaio 2025, che ha così statuito in dispositivo: “accerta che il confine tra i terreni di parte attrice mapp. 2352 e 2152 del fg. 6 e il terreno di parte convenuta mapp. 2006 dello stesso foglio è quello di cui all'atto di divisione del 1934
e al frazionamento Prot. n. 68 del 1936, come determinato dal CTU con supplemento di perizia del
20.04.2024 e nell'allegato alla relazione del CTU, con linea tratteggiata di colore verde, nonché materializzato con striscia bianco/rossa sul posto.
Condanna pertanto a restituire Controparte_1
a il tratto di terreno da lei Controparte_2 occupato;
dichiara che sulla striscia di terreno larga 1,50 mt posta sui lati nord e ovest della casa di proprietà attorea non esiste alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà di parte convenuta. Condanna pertanto parte convenuta a cessare il transito su tale striscia di terreno;
- condanna la convenuta all'eliminazione dello scarico delle acque piovane e della relativa tubatura;
- dichiara che sul mapp. 817 del fg. 6 di proprietà attrice non grava servitù di passaggio di tubature a favore delle proprietà di parte convenuta. Condanna conseguentemente la convenuta a rimuovere la tubatura installata sul terreno stesso e a provvedere alla rimessa in pristino;
- rigetta la domanda attorea di condanna
5 di parte convenuta alla rimozione dei manufatti
(macchinario di condizionamento dell'area e parabola televisiva) installati sul lastrico;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. e di risarcimento del danno;
- condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dei ¾ delle Controparte_2 spese di lite che si liquidano in € 8.145,00 per compensi professionali ed € 1.775,42 per esborsi
(oltre oneri di legge quanto all'importo di €
1.230,42), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando il residuo ¼; - pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di ”. Controparte_1
Il Tribunale ha così motivato:
• in relazione alla domanda ex art. 950 c.c. , relativa al confine tra il terreno mapp. 2352 e 2152 del foglio 6 dell'attrice e il terreno mapp. 2006 dello stesso foglio di proprietà della convenuta, la sentenza ha sostenuto che il confine tra i fondi risultava dal frazionamento sottoscritto da tutte le parti al momento della divisione del 5.11.1934 , stipulato tra i rispettivi danti causa delle parti;
eventuali accordi successivi intercorsi tra le parti diretti a modificare tali confini sarebbero stati nulli, per violazione dell'art. 1350 c.c.;
• in merito alla domanda ex art. 949 c.c. relativa alla servitù di passo, asseritamente gravante sul fondo attoreo, la sentenza ha escluso che la parte convenuta avesse dato prova dell'esistenza di un simile diritto;
• in merito allo scarico di acque sul lastrico solare, la sentenza, dopo aver dato atto che il lastrico era di proprietà dell'attrice e non condominiale, come
6 risultava dall'atto di divisione del 1934, ha, poi, escluso che esistesse un titolo che legittimasse tale scarico, tanto più che parte convenuta non aveva avanzato domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dell'intervenuto acquisto della servitù per usucapione;
• in merito alla negatoria servitutis relativa al terreno mapp. 817, la sentenza ha escluso che la parte convenuta avesse dato prova dell'esistenza di un diritto a mantenere nel sottosuolo le tubazioni di gas, non avendo neppure proposto domanda di usucapione ed ha, quindi, accolto la domanda proposta.
2 Il giudizio di appello
La sig.ra ha impugnato la sentenza in CP_1 questione ed ha chiesto, in riforma del provvedimento, di accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_2 chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di respingere l'appello e di confermare la sentenza di primo grado. La stessa ha, poi, insistito per la richiesta di condanna della controparte ex art. 96
c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la sig.ra ha CP_1 chiesto di rideterminare i confini tra le rispettive proprietà. Nel corso del giudizio di primo grado, era stata disposta prima una ctu e, poi, una sua integrazione. Il Tribunale aveva dato rilievo alla
7 seconda ctu, non considerando che questa si fondava su una planimetria, risalente al 1934, che lo stesso ctu aveva indicato come inattendibile.
Dal 1934 al 2022 la proprietà era rimasta intonsa ed invariata, senza limitazione e/o contestazione alcuna e corrispondeva ai confini rilevati dalla prima perizia depositata, che aveva riconosciuto la legittimità dell'attuale stato di fatto.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra CP_1 ha impugnato il capo della sentenza che aveva negato l'esistenza di un diritto di servitù di passo a favore del fondo appellante , in quanto “il
Giudicante afferma come non vi fosse una prova concreta sull'esistenza di tale fascia di terreno.
Orbene, non si comprende cosa avrebbe dovuto contestare parte convenuta se non la perfetta esistenza di tale passaggio, visto che lo stesso, come riferisce sempre lo stesso Giudicante, era nei titoli originari e pertanto correttamente esercitato, mai contestato nel tempo. Si ritiene viceversa come fosse il titolo originario stesso a dimostrare come parte convenuta sia dalla parte del corretto utilizzo nel tempo;
oltretutto nemmeno il CTU si è pronunciato in tale caso e come tale nulla veniva contestato”.
Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato il capo della sentenza che aveva negato l'esistenza di un diritto di servitù a mantenere nel fondo della appellata la conduttura del gas metano. Secondo
l'appellante, in particolare, il Tribunale non aveva considerato, da un lato, che le tubazioni erano state ivi posizionate in accordo con i proprietari e, dall'altro, che tale tubazione serviva altre
8 proprietà, oltre a quella della parte convenuta.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui essa aveva escluso la condominialità del lastrico solare, non considerando quanto riferito dallo stesso ctu, secondo cui “dalla lettura si evince che non sussiste un diritto di proprietà esclusiva a favore dei dante causa di una delle due parti e di conseguenza il manufatto è da considerarsi una parte comune del fabbricato. Vedasi in particolare pag 13 lett. e) dell'atto di notarile del 1934 e art 9 lett f) dell'atto notarile del 1977”.
4 L'istanza di sospensione
La parte appellante ha chiesto di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.
L'eccezione va respinta.
Nessuna norma consente la sospensione di un giudizio quando la causa pregiudicante non sia ancora iniziata (nella specie, risulta promossa solo istanza di mediazione) .
5 I confini
Il primo motivo di appello è infondato.
Oggetto del contendere sono i confini tra il terreno mapp. 2006 (di proprietà dell'appellante) e quello mapp. 2352 (di proprietà dell'appellata).
Originariamente, come si evince dalla ctu , i due terreni costituivano il mapp. 291 e furono poi frazionati con atto prot n 68 del 1936, per dare attuazione al rogito di divisione del 1934.
La ctu ha determinato i confini, nella prima relazione, avendo riguardo alle planimetrie catastali più recenti e, nella seconda, avendo riguardo al frazionamento sottoscritto dalle parti
9 adottato in attuazione della divisione del 1934.
Quest'ultima soluzione, recepita dalla sentenza di primo grado, è, a giudizio del collegio, quella corretta.
Secondo la giurisprudenza, la situazione di fatto o possessoria è ininfluente nell'azione di regolamento di confini.
L'art. 950 c.c. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria d'importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali;
“tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi co ntenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà”; “Nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente” (Cass.
12322/20; in termini analoghi, si vedano Cass.
15304/06; Cass. 8327/97; Cass. 2204/97; Cass.
1446/96; Cass. 7081/95; Cass. 7498/94 ).
10 Dagli atti emerge che tra i danti causa delle parti odierne fu sottoscritto un atto di frazionamento, alla base della voltura del 1936.
Tale atto di frazionamento fu richiamato nell'atto di divisione (pag. 12 della prod. 1 di parte appellata di primo grado). Solo in conclusionale e, quindi, tardivamente, l'appellante ha contestato l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui tale atto di frazionamento era contestuale alla divisione.
Secondo la sig.ra , l'atto di frazionamento in CP_1 questione sarebbe inutilizzabile, ai fini della determinazione dei confini, in quanto le misurazioni presenti in tale atto (in particolare la lunghezza del fronte nord del fabbricato mappale
290, era stata indicata 16.00 m, mentre in realtà misura 16.35 m.) ed il manufatto mapp. 1630 non risultavano correttamente rappresentate.
Tuttavia, il ctu, ascoltato a chiarimenti all'udienza del 14 febbraio 2024, ha sostenuto che
“Materialmente può essere tracciato e rappresentato anche il confine di cui all'atto di divisione del 1934. La tolleranza di 35 cm tra la misura rilevata e quella riportata sul frazionamento del 1934 andrà proporzionata in modo matematico tra le due proprietà per individuare il confine in modo tale che il confine venga posto a 10,22 mt dallo spigolo est e a 6,13 mt dallo spigolo ovest”.
Pur con tutti i limiti del caso, tra le due alternative (determinazione dei confini secondo la planimetria attuale e determinazione secondo il frazionamento degli anni '30) è quest'ultima la
11 soluzione più convincente. Infatti, bisogna ricostruire la volontà delle parti interessate ai fini dell'identificazione dell'oggetto della divisione al momento in cui questa fu effettuata. Non è dubbio che il secondo criterio è quello che più risponde all'esigenza di indagare la comune intenzione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 1362 c.c.
L'applicazione delle attuali planimetrie catastali, infatti, ne prescinde chiaramente.
Secondo la giurisprudenza, “i tipi di frazionamento, se assunti, come nella specie, quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegati, sono da considerarsi non semplici dati catastali bensì fonte di tali dati, in quanto espressione della volontà dei contraenti circa
l'oggetto del negozio traslativo” (Cass. 578/71 e
Cass. 2215/68). Anche Cass. 2204/97 ha evidenziato che eventuali inesattezze nell'atto di frazionamento non impediscono a questo di assolvere un ruolo principe nell'identificazione dei confini.
6 La servitù di passo sulla striscia di terreno, larga ml 1,50, posta sui lati nord ed ovest del fabbricato di cui al mapp. 290.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha negato l'esistenza di un diritto di servitù di passo a carico della proprietà appellata, così motivando il rigetto: “… la proprietà attorea dei terreni di cui trattasi e della striscia di mt 1,50 neppure è contestata da parte convenuta la quale sostiene l'esistenza di una servitù di passaggio a favore dei suoi fondi di cui non ha tuttavia fornito alcuna prova. Va dunque
12 dichiarata l'inesistenza a carico della striscia di terreno larga mt. 1,50 posta sui lati nord ed ovest della casa paterna e sull'adiacente terreno attoreo di alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà mapp. 290 e 2006 di parte convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima a cessare il transito su tale striscia di terreno…”.
Il motivo di appello è stato così formulato : “il
Giudicante afferma come non vi fosse una prova concreta sull'esistenza di tale fascia di terreno.
Orbene, non si comprende cosa avrebbe dovuto contestare parte convenuta se non la perfetta esistenza di tale passaggio, visto che lo stesso, come riferisce sempre lo stesso Giudicante, era nei titoli originari e pertanto correttamente esercitato, mai contestato nel tempo. Si ritiene viceversa come fosse il titolo originario stesso a dimostrare come parte convenuta sia dalla parte del corretto utilizzo nel tempo;
oltretutto nemmeno il CTU si è pronunciato in tale caso e come tale nulla veniva contestato”.
Dal confronto tra motivazione della sentenza e censure mosse si evince che queste ultime non offrono alcun motivo per controargomentare rispetto a quanto scritto nella sentenza.
Il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., tenuto conto che è pacifico in causa che la striscia menzionata nell'atto di divisione del 1934 fu assegnata al lotto
1 di cui divenne titolare il dante causa dell'odierna appellata, . Parte CP_4 appellante avrebbe dovuto specificare perché
l'affermazione del Tribunale secondo cui non c'era
13 prova di alcun titolo costitutivo della servitù era erronea, indicando, chiaramente qual era la fonte di tale diritto. Le integrazioni contenute sul punto nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e nelle comparse conclusionali (secondo cui la negatoria servitutis proposta dalla controparte avrebbe dovuto essere respinta, dal momento che la striscia di terreno era di proprietà dell'appellante) sono tardive e di esse non può tenersi conto.
7 la servitù di gasdotto sul mapp. 817
Il terzo motivo di appello è infondato.
Infatti, se anche le tubazioni che adducono il gas furono posizionate per accordo tra le parti, egualmente tale accordo non avrebbe avuto efficacia costitutiva del relativo diritto reale, in quanto il contratto sarebbe nullo ex art. 1350 e
1418 c.c. Un accordo orale avrebbe potuto portare solo alla costituzione di un diritto obbligatorio di natura precaria. Solo in sede di comparsa conclusionale, la parte appellante ha sostenuto che il Giudice avrebbe dovuto accertare l'intervenuta usucapione del relativo diritto.
Trattasi di affermazione che, per la sua tardività, non può essere presa in considerazione , tenuto conto del fatto che su tale tematica il Tribunale si era già pronunciato (“…in difetto di una domanda colta a far accertare la costituzione di una servitù per usucapione, è privo di rilievo il fatto che la detta si trova interrata nella posizione attuale da oltre cinquant'anni…).
Quanto, invece, al fatto che le tubazioni che la sentenza impugnata ha ordinato di rimuovere servirebbero anche proprietà di terzi non
14 direttamente citati in giudizio, i cui diritti sarebbero pregiudicati nel caso di conferma del provvedimento di rimozione delle tubazioni
(circostanza, questa, che sembra trovare conferma nelle pagg. 6 e 7 della prima ctu di primo grado), si osserva che era onere della parte indicare chi erano eventuali terzi coinvolti , al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio e dimostrare quanto sostenuto (Cass. 19400/19), tanto più considerato che la circostanza è stata contestata dall'appellato; l'eccezione, per la sua genericità non può, dunque , essere presa in considerazione;
in ogni caso, l'eventuale coinvolgimento di questi potrà essere fatto valere in fase esecutiva o in sede di opposizione di terzo.
8 La condominialità del lastrico solare
La sentenza ha escluso l'esistenza di una simile servitù, sostenendo, che “il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo
l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane , può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc”.
Il Tribunale ha, poi, aggiunto che “La condominialità del lastrico è esclusa dall'atto di divisione del 1934 che assegna la porzione immobiliare destinata a cucina – e la sua copertura
– all'attrice, circostanza confermata dal fatto che al dante causa di era Controparte_1 consentito di “accedere al terrazzino soprastante
l'attuale sua abitazione attraverso il lastrico solare
15 di copertura del vano cucina, assegnato alla condividente . Per_1
Sul punto, l'appellante ha lamentato che il
Tribunale aveva sbagliato a sostenere la non condominialità del lastrico, disattendendo la ctu, che aveva, invece, concluso in tali termini.
Anche l'ultimo motivo è inammissibile.
In primo luogo, si evidenzia che non esiste alcuna norma che imponga al Giudice di adeguarsi a quanto indicato dal ctu (ex plurimis Cass.
30733/17), tanto meno quando si tratti di valutazioni giuridiche. Il motivo di appello, per come formulato, è, quindi, privo di una indicazione della violazione di legge denunciata.
In secondo luogo, l'affermazione contenuta nella sentenza in merito alla non condominialità del lastrico era strumentale al rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento di una servitù di scolo;
se anche fosse stata affermata la condominialità del lastrico, ciò non avrebbe comunque consentito tout court di riconoscere il diritto del fondo superiore a scaricare acque sul lastrico medesimo, dovendo tale condotta giustificarsi ai sensi dell'art. 1102 c.c. o, comunque, sulla base di un titolo costit utivo della servitù di cui non c'è prova. Nessuna parte ha richiesto una statuizione, con efficacia di giudicato, in merito alla proprietà del lastrico.
Non si vede, quindi, qual è l'interesse e la rilevanza del motivo di appello, in difetto di una specifica domanda sul punto.
9 La condanna ex art. 96 c.p.c.
Infine, deve essere respinta la domanda di parte
16 appellata volta ad ottenere la condanna ex art. 96
c.p.c. La domanda, in assenza di appello incidentale, deve ritenersi riferita al giudizio di impugnazione.
Quanto meno la soluzione in merito alla determinazione dei confini è tutt'altro che pacifica, ragion per cui il motivo deve essere respinto.
10 le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore indeterminabile complessità bassa sulla base dei parametri medi, salvo che per l'istruttoria.
PQM
Respinge l'appello proposto da Controparte_1
e conferma la sentenza del Tribunale di Genova n.
256 del 30 gennaio 2025;
Condanna a rifondere a Controparte_1 le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, spese che liquida in euro 8.469,00 per compensi oltre spese generali al 15% , e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 7 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
IO LO MA NO
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. MA NO Presidente
Dott. Ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. IO LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, difesa dagli avv.ti Ugo ed Controparte_1
AR RA, OV AT e IE AN per mandato allegato alla citazione di appello ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 maggio 2025.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Controparte_2
NT IO EG, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via preliminare, ove ritenuto, disporre la sospensione del presente giudizio, R.G. n. 153/2025, in attesa della definizione del proponendo giudizio in relazione alle domande formulate n el procedimento di mediazione n. 2025-2439, instaurato
1 dall'esponente, nei confronti dell'odierna appellata, nanti l'Organismo di Mediazione
- in via principale e nel Controparte_3 merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 256/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, Sezione III Civile, Giudice
Dott.ssa Alessandra Mainella, nell'ambito del giudizio N.G.R. 10634/2022, depositata in cancelleria in data 30.01.2025, notificata il
3.02.2025, accogliere tutte le conclusioni ava nzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1.
Accertare e dichiarare l'inesistenza delle pretese di parte attrice, stante l'infondatezza dei diritti vantati e delle limitazioni avanzate;
2. Accertare e dichiarare come irrituale la mediazione obbligatoria esperita e contestualmente non valutare negativamente la condotta di parte convenuta ai fini processuali;
3. Accertare ex art.
913 c.c. l'esistenza ultra cinquantennale della tubazione di scolo delle acque meteoriche e nello specifico dichiarare come il fondo inferiore sia ex lege soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente;
4. Dichiarare la perfetta localizzazione delle tubazioni del gas sui terreni e contestualmente accertare la perfetta corrispondenza dei confini con gli accordi pregressi tra le parti, a seguito delle testimonianze istruttorie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata: “In via preliminare non si accetta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove avanzate con comparsa del
2 27.05.2025 e con note di udienza del 15.07.2025 da dichiararsi inammissibili. Sempre in via preliminare si chiede respingersi tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto tardive ed inammissibili e comunque ininfluenti.
Nel merito voglia la Corte Ecc.ma adita: - respingere il proposto appello in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ed infondato con integrale conferma della sentenza impugnata;
- dichiarare che la parte appellante ha agito in giudizio con malafede e temerarietà condannandola ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa nell'importo di € 10.000,00 o in quella diversa meglio ritenuta;
- vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Controparte_2
Tribunale di Genova, ed ha Controparte_1 sostenuto:
• di essere proprietaria di alcuni terreni, confinanti con la proprietà della sig.ra ; CP_1
• che la convenuta, nel dare esecuzione a taluni lavori di ristrutturazione della sua proprietà, aveva modificato i confini esistenti tra la proprietà attrice, identificata con i mapp. 2352 e 2152 del fg. 6 e la proprietà , identificata con il mapp. CP_1
2006, spostando la recinzione in alcuni punti di oltre un metro e mezzo;
• che l'attrice consentito alla convenuta di installare solo a titolo precario una tubazione di adduzione del gas attraverso il terreno mapp. 817
3 del fg. 6 di sua proprietà, in attesa che fosse realizzata una conduttura stabile attraverso i terreni di proprietà della controparte;
• che la convenuta aveva posto in opera un grosso condizionatore d'aria ed un'antenna parabolica per la televisione sul lastrico solare di copertura della cucina attorea;
• che, inoltre, la sua proprietà scaricava le acque piovane provenienti da una tettoia da lei installata sopra la porta di accesso al piano del fabbricato di sua proprietà;
• che la sig.ra era passata diverse volte CP_1 abusivamente nella sua proprietà;
L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo di accertare i confini tra le parti condannando la controparte alla restituzione della porzione di cui si era appropriata;
di condannare la controparte a cessare il transito nella sua proprietà; di condannarla a rimuovere tutti i manufatti realizzati dalla sig.ra sul lastrico solare;
di CP_1 condannare la controparte a non scaricare le acque sul lastrico solare di sua proprietà; di condannarla a rimuovere le tubazioni installate sulla proprietà attorea.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto CP_1 di respingere le domande proposte dalla controparte e di accertare ex art. 913 c.c.
l'esistenza ultra cinquantennale della tubazione di scolo delle acque meteoriche e che il fondo inferiore era ex lege soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente;
ha, poi, chiesto di dichiarare la perfetta localizzazione delle tubazioni del gas sui terreni e
4 contestualmente accertare la perfetta corrispondenza dei confini con gli accordi pregressi tra le parti, a seguito delle testimonianze istruttorie.
La causa, istruita a mezzo di ctu e di prove documentali, è stata decisa con la sentenza n. 256 del 30 gennaio 2025, che ha così statuito in dispositivo: “accerta che il confine tra i terreni di parte attrice mapp. 2352 e 2152 del fg. 6 e il terreno di parte convenuta mapp. 2006 dello stesso foglio è quello di cui all'atto di divisione del 1934
e al frazionamento Prot. n. 68 del 1936, come determinato dal CTU con supplemento di perizia del
20.04.2024 e nell'allegato alla relazione del CTU, con linea tratteggiata di colore verde, nonché materializzato con striscia bianco/rossa sul posto.
Condanna pertanto a restituire Controparte_1
a il tratto di terreno da lei Controparte_2 occupato;
dichiara che sulla striscia di terreno larga 1,50 mt posta sui lati nord e ovest della casa di proprietà attorea non esiste alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà di parte convenuta. Condanna pertanto parte convenuta a cessare il transito su tale striscia di terreno;
- condanna la convenuta all'eliminazione dello scarico delle acque piovane e della relativa tubatura;
- dichiara che sul mapp. 817 del fg. 6 di proprietà attrice non grava servitù di passaggio di tubature a favore delle proprietà di parte convenuta. Condanna conseguentemente la convenuta a rimuovere la tubatura installata sul terreno stesso e a provvedere alla rimessa in pristino;
- rigetta la domanda attorea di condanna
5 di parte convenuta alla rimozione dei manufatti
(macchinario di condizionamento dell'area e parabola televisiva) installati sul lastrico;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. e di risarcimento del danno;
- condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dei ¾ delle Controparte_2 spese di lite che si liquidano in € 8.145,00 per compensi professionali ed € 1.775,42 per esborsi
(oltre oneri di legge quanto all'importo di €
1.230,42), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando il residuo ¼; - pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di ”. Controparte_1
Il Tribunale ha così motivato:
• in relazione alla domanda ex art. 950 c.c. , relativa al confine tra il terreno mapp. 2352 e 2152 del foglio 6 dell'attrice e il terreno mapp. 2006 dello stesso foglio di proprietà della convenuta, la sentenza ha sostenuto che il confine tra i fondi risultava dal frazionamento sottoscritto da tutte le parti al momento della divisione del 5.11.1934 , stipulato tra i rispettivi danti causa delle parti;
eventuali accordi successivi intercorsi tra le parti diretti a modificare tali confini sarebbero stati nulli, per violazione dell'art. 1350 c.c.;
• in merito alla domanda ex art. 949 c.c. relativa alla servitù di passo, asseritamente gravante sul fondo attoreo, la sentenza ha escluso che la parte convenuta avesse dato prova dell'esistenza di un simile diritto;
• in merito allo scarico di acque sul lastrico solare, la sentenza, dopo aver dato atto che il lastrico era di proprietà dell'attrice e non condominiale, come
6 risultava dall'atto di divisione del 1934, ha, poi, escluso che esistesse un titolo che legittimasse tale scarico, tanto più che parte convenuta non aveva avanzato domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dell'intervenuto acquisto della servitù per usucapione;
• in merito alla negatoria servitutis relativa al terreno mapp. 817, la sentenza ha escluso che la parte convenuta avesse dato prova dell'esistenza di un diritto a mantenere nel sottosuolo le tubazioni di gas, non avendo neppure proposto domanda di usucapione ed ha, quindi, accolto la domanda proposta.
2 Il giudizio di appello
La sig.ra ha impugnato la sentenza in CP_1 questione ed ha chiesto, in riforma del provvedimento, di accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_2 chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di respingere l'appello e di confermare la sentenza di primo grado. La stessa ha, poi, insistito per la richiesta di condanna della controparte ex art. 96
c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la sig.ra ha CP_1 chiesto di rideterminare i confini tra le rispettive proprietà. Nel corso del giudizio di primo grado, era stata disposta prima una ctu e, poi, una sua integrazione. Il Tribunale aveva dato rilievo alla
7 seconda ctu, non considerando che questa si fondava su una planimetria, risalente al 1934, che lo stesso ctu aveva indicato come inattendibile.
Dal 1934 al 2022 la proprietà era rimasta intonsa ed invariata, senza limitazione e/o contestazione alcuna e corrispondeva ai confini rilevati dalla prima perizia depositata, che aveva riconosciuto la legittimità dell'attuale stato di fatto.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra CP_1 ha impugnato il capo della sentenza che aveva negato l'esistenza di un diritto di servitù di passo a favore del fondo appellante , in quanto “il
Giudicante afferma come non vi fosse una prova concreta sull'esistenza di tale fascia di terreno.
Orbene, non si comprende cosa avrebbe dovuto contestare parte convenuta se non la perfetta esistenza di tale passaggio, visto che lo stesso, come riferisce sempre lo stesso Giudicante, era nei titoli originari e pertanto correttamente esercitato, mai contestato nel tempo. Si ritiene viceversa come fosse il titolo originario stesso a dimostrare come parte convenuta sia dalla parte del corretto utilizzo nel tempo;
oltretutto nemmeno il CTU si è pronunciato in tale caso e come tale nulla veniva contestato”.
Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato il capo della sentenza che aveva negato l'esistenza di un diritto di servitù a mantenere nel fondo della appellata la conduttura del gas metano. Secondo
l'appellante, in particolare, il Tribunale non aveva considerato, da un lato, che le tubazioni erano state ivi posizionate in accordo con i proprietari e, dall'altro, che tale tubazione serviva altre
8 proprietà, oltre a quella della parte convenuta.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui essa aveva escluso la condominialità del lastrico solare, non considerando quanto riferito dallo stesso ctu, secondo cui “dalla lettura si evince che non sussiste un diritto di proprietà esclusiva a favore dei dante causa di una delle due parti e di conseguenza il manufatto è da considerarsi una parte comune del fabbricato. Vedasi in particolare pag 13 lett. e) dell'atto di notarile del 1934 e art 9 lett f) dell'atto notarile del 1977”.
4 L'istanza di sospensione
La parte appellante ha chiesto di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.
L'eccezione va respinta.
Nessuna norma consente la sospensione di un giudizio quando la causa pregiudicante non sia ancora iniziata (nella specie, risulta promossa solo istanza di mediazione) .
5 I confini
Il primo motivo di appello è infondato.
Oggetto del contendere sono i confini tra il terreno mapp. 2006 (di proprietà dell'appellante) e quello mapp. 2352 (di proprietà dell'appellata).
Originariamente, come si evince dalla ctu , i due terreni costituivano il mapp. 291 e furono poi frazionati con atto prot n 68 del 1936, per dare attuazione al rogito di divisione del 1934.
La ctu ha determinato i confini, nella prima relazione, avendo riguardo alle planimetrie catastali più recenti e, nella seconda, avendo riguardo al frazionamento sottoscritto dalle parti
9 adottato in attuazione della divisione del 1934.
Quest'ultima soluzione, recepita dalla sentenza di primo grado, è, a giudizio del collegio, quella corretta.
Secondo la giurisprudenza, la situazione di fatto o possessoria è ininfluente nell'azione di regolamento di confini.
L'art. 950 c.c. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria d'importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali;
“tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi co ntenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà”; “Nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente” (Cass.
12322/20; in termini analoghi, si vedano Cass.
15304/06; Cass. 8327/97; Cass. 2204/97; Cass.
1446/96; Cass. 7081/95; Cass. 7498/94 ).
10 Dagli atti emerge che tra i danti causa delle parti odierne fu sottoscritto un atto di frazionamento, alla base della voltura del 1936.
Tale atto di frazionamento fu richiamato nell'atto di divisione (pag. 12 della prod. 1 di parte appellata di primo grado). Solo in conclusionale e, quindi, tardivamente, l'appellante ha contestato l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui tale atto di frazionamento era contestuale alla divisione.
Secondo la sig.ra , l'atto di frazionamento in CP_1 questione sarebbe inutilizzabile, ai fini della determinazione dei confini, in quanto le misurazioni presenti in tale atto (in particolare la lunghezza del fronte nord del fabbricato mappale
290, era stata indicata 16.00 m, mentre in realtà misura 16.35 m.) ed il manufatto mapp. 1630 non risultavano correttamente rappresentate.
Tuttavia, il ctu, ascoltato a chiarimenti all'udienza del 14 febbraio 2024, ha sostenuto che
“Materialmente può essere tracciato e rappresentato anche il confine di cui all'atto di divisione del 1934. La tolleranza di 35 cm tra la misura rilevata e quella riportata sul frazionamento del 1934 andrà proporzionata in modo matematico tra le due proprietà per individuare il confine in modo tale che il confine venga posto a 10,22 mt dallo spigolo est e a 6,13 mt dallo spigolo ovest”.
Pur con tutti i limiti del caso, tra le due alternative (determinazione dei confini secondo la planimetria attuale e determinazione secondo il frazionamento degli anni '30) è quest'ultima la
11 soluzione più convincente. Infatti, bisogna ricostruire la volontà delle parti interessate ai fini dell'identificazione dell'oggetto della divisione al momento in cui questa fu effettuata. Non è dubbio che il secondo criterio è quello che più risponde all'esigenza di indagare la comune intenzione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 1362 c.c.
L'applicazione delle attuali planimetrie catastali, infatti, ne prescinde chiaramente.
Secondo la giurisprudenza, “i tipi di frazionamento, se assunti, come nella specie, quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegati, sono da considerarsi non semplici dati catastali bensì fonte di tali dati, in quanto espressione della volontà dei contraenti circa
l'oggetto del negozio traslativo” (Cass. 578/71 e
Cass. 2215/68). Anche Cass. 2204/97 ha evidenziato che eventuali inesattezze nell'atto di frazionamento non impediscono a questo di assolvere un ruolo principe nell'identificazione dei confini.
6 La servitù di passo sulla striscia di terreno, larga ml 1,50, posta sui lati nord ed ovest del fabbricato di cui al mapp. 290.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha negato l'esistenza di un diritto di servitù di passo a carico della proprietà appellata, così motivando il rigetto: “… la proprietà attorea dei terreni di cui trattasi e della striscia di mt 1,50 neppure è contestata da parte convenuta la quale sostiene l'esistenza di una servitù di passaggio a favore dei suoi fondi di cui non ha tuttavia fornito alcuna prova. Va dunque
12 dichiarata l'inesistenza a carico della striscia di terreno larga mt. 1,50 posta sui lati nord ed ovest della casa paterna e sull'adiacente terreno attoreo di alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà mapp. 290 e 2006 di parte convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima a cessare il transito su tale striscia di terreno…”.
Il motivo di appello è stato così formulato : “il
Giudicante afferma come non vi fosse una prova concreta sull'esistenza di tale fascia di terreno.
Orbene, non si comprende cosa avrebbe dovuto contestare parte convenuta se non la perfetta esistenza di tale passaggio, visto che lo stesso, come riferisce sempre lo stesso Giudicante, era nei titoli originari e pertanto correttamente esercitato, mai contestato nel tempo. Si ritiene viceversa come fosse il titolo originario stesso a dimostrare come parte convenuta sia dalla parte del corretto utilizzo nel tempo;
oltretutto nemmeno il CTU si è pronunciato in tale caso e come tale nulla veniva contestato”.
Dal confronto tra motivazione della sentenza e censure mosse si evince che queste ultime non offrono alcun motivo per controargomentare rispetto a quanto scritto nella sentenza.
Il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., tenuto conto che è pacifico in causa che la striscia menzionata nell'atto di divisione del 1934 fu assegnata al lotto
1 di cui divenne titolare il dante causa dell'odierna appellata, . Parte CP_4 appellante avrebbe dovuto specificare perché
l'affermazione del Tribunale secondo cui non c'era
13 prova di alcun titolo costitutivo della servitù era erronea, indicando, chiaramente qual era la fonte di tale diritto. Le integrazioni contenute sul punto nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e nelle comparse conclusionali (secondo cui la negatoria servitutis proposta dalla controparte avrebbe dovuto essere respinta, dal momento che la striscia di terreno era di proprietà dell'appellante) sono tardive e di esse non può tenersi conto.
7 la servitù di gasdotto sul mapp. 817
Il terzo motivo di appello è infondato.
Infatti, se anche le tubazioni che adducono il gas furono posizionate per accordo tra le parti, egualmente tale accordo non avrebbe avuto efficacia costitutiva del relativo diritto reale, in quanto il contratto sarebbe nullo ex art. 1350 e
1418 c.c. Un accordo orale avrebbe potuto portare solo alla costituzione di un diritto obbligatorio di natura precaria. Solo in sede di comparsa conclusionale, la parte appellante ha sostenuto che il Giudice avrebbe dovuto accertare l'intervenuta usucapione del relativo diritto.
Trattasi di affermazione che, per la sua tardività, non può essere presa in considerazione , tenuto conto del fatto che su tale tematica il Tribunale si era già pronunciato (“…in difetto di una domanda colta a far accertare la costituzione di una servitù per usucapione, è privo di rilievo il fatto che la detta si trova interrata nella posizione attuale da oltre cinquant'anni…).
Quanto, invece, al fatto che le tubazioni che la sentenza impugnata ha ordinato di rimuovere servirebbero anche proprietà di terzi non
14 direttamente citati in giudizio, i cui diritti sarebbero pregiudicati nel caso di conferma del provvedimento di rimozione delle tubazioni
(circostanza, questa, che sembra trovare conferma nelle pagg. 6 e 7 della prima ctu di primo grado), si osserva che era onere della parte indicare chi erano eventuali terzi coinvolti , al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio e dimostrare quanto sostenuto (Cass. 19400/19), tanto più considerato che la circostanza è stata contestata dall'appellato; l'eccezione, per la sua genericità non può, dunque , essere presa in considerazione;
in ogni caso, l'eventuale coinvolgimento di questi potrà essere fatto valere in fase esecutiva o in sede di opposizione di terzo.
8 La condominialità del lastrico solare
La sentenza ha escluso l'esistenza di una simile servitù, sostenendo, che “il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo
l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane , può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc”.
Il Tribunale ha, poi, aggiunto che “La condominialità del lastrico è esclusa dall'atto di divisione del 1934 che assegna la porzione immobiliare destinata a cucina – e la sua copertura
– all'attrice, circostanza confermata dal fatto che al dante causa di era Controparte_1 consentito di “accedere al terrazzino soprastante
l'attuale sua abitazione attraverso il lastrico solare
15 di copertura del vano cucina, assegnato alla condividente . Per_1
Sul punto, l'appellante ha lamentato che il
Tribunale aveva sbagliato a sostenere la non condominialità del lastrico, disattendendo la ctu, che aveva, invece, concluso in tali termini.
Anche l'ultimo motivo è inammissibile.
In primo luogo, si evidenzia che non esiste alcuna norma che imponga al Giudice di adeguarsi a quanto indicato dal ctu (ex plurimis Cass.
30733/17), tanto meno quando si tratti di valutazioni giuridiche. Il motivo di appello, per come formulato, è, quindi, privo di una indicazione della violazione di legge denunciata.
In secondo luogo, l'affermazione contenuta nella sentenza in merito alla non condominialità del lastrico era strumentale al rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento di una servitù di scolo;
se anche fosse stata affermata la condominialità del lastrico, ciò non avrebbe comunque consentito tout court di riconoscere il diritto del fondo superiore a scaricare acque sul lastrico medesimo, dovendo tale condotta giustificarsi ai sensi dell'art. 1102 c.c. o, comunque, sulla base di un titolo costit utivo della servitù di cui non c'è prova. Nessuna parte ha richiesto una statuizione, con efficacia di giudicato, in merito alla proprietà del lastrico.
Non si vede, quindi, qual è l'interesse e la rilevanza del motivo di appello, in difetto di una specifica domanda sul punto.
9 La condanna ex art. 96 c.p.c.
Infine, deve essere respinta la domanda di parte
16 appellata volta ad ottenere la condanna ex art. 96
c.p.c. La domanda, in assenza di appello incidentale, deve ritenersi riferita al giudizio di impugnazione.
Quanto meno la soluzione in merito alla determinazione dei confini è tutt'altro che pacifica, ragion per cui il motivo deve essere respinto.
10 le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore indeterminabile complessità bassa sulla base dei parametri medi, salvo che per l'istruttoria.
PQM
Respinge l'appello proposto da Controparte_1
e conferma la sentenza del Tribunale di Genova n.
256 del 30 gennaio 2025;
Condanna a rifondere a Controparte_1 le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, spese che liquida in euro 8.469,00 per compensi oltre spese generali al 15% , e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 7 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
IO LO MA NO
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