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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/08/2025, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Roma
Sezione Famiglia, Persone e Immigrazione
N. R.G. 321/2022
La Corte di Appello, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tilocca -Presidente
dott. Chiara Giammarco - Giudice
dott. Marco Ulzega - Giudice rel.
All'esito della camera di consiglio del 8.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al NRG. 321 /2022, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 PartitaIVA_1
LANZILAO MARCO ed elettivamente domiciliato in VIALE ANGELICO 38
ROMA come da procura in atti
Appellante in riassunzione contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Nonché
Procuratore Generale della Repubblica di Roma Intervenuto per legge
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte attrice:
In via principale: accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32 co. 1 lett. a del
D. Lgs. 25/2008, riconoscere al sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 Parte_1 comma 10 del D. Lgs. 25/2008 lo status di rifugiato ovvero di persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria, con ogni conseguenza di legge;
In subordine: accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32 comma 3 del D.
Lgs. 25/2008, concedere al ricorrente il permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario.
FATTO
aveva presentato domanda di protezione internazionale e la Parte_1
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Roma, con provvedimento del 24.06.2015, notificatogli il 21.09.2015, aveva rigettato la domanda. Contro il provvedimento amministrativo egli aveva proposto ricorso con atto depositato il 29.09.2015 davanti al Tribunale di Roma che con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e depositata il 24.05.2017 aveva rigettato il ricorso e compensato le spese. aveva proposto appello e la Corte di Parte_1
Appello di Roma, con la sentenza depositata il 05.06.2019, aveva rigettato l'appello e compensato le spese. Proposto ricorso di legittimità da la Corte di Parte_1
Cassazione, con la ordinanza depositata il 19.10.2021, aveva accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza di appello e rinviato anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. ha Parte_1 riassunto il giudizio con atto di citazione per la udienza del 30.05.2022 chiedendo nel merito riconoscersi in suo favore la protezione sussidiaria ed in subordine la protezione umanitaria. Con ordinanza in data 13.7.2023 è stata dichiarata la contumacia dell'Amministrazione convenuta non costituita in giudizio;
con la stessa
Pag. 2 di 10 ordinanza è stata disposta la acquisizione del verbale di audizione del richiedente asilo davanti alla Commissione territoriale di Roma. Con atto in data 01.06.2022 il
P.G. ha espresso parere contrario alle istanze dell'appellante in riassunzione. La causa è stata riservata in decisione alla udienza del 08.05.2025, trattata con modalità cartolari;
l'appellante in riassunzione ha depositato preventivamente note scritte in data 05.05.2025 con le quali ha richiamato quanto dedotto con l'atto di citazione in riassunzione ed ha chiesto che la causa fosse assunta in decisione con accoglimento della domanda.
DIRITTO
Con l'ordinanza di rinvio del 19-10-2022 la Suprema Corte ha affermato che
“L'attuale ricorrente aveva in realtà, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, indicato, nel gravame proposto avverso la ordinanza del giudice di primo grado, le ragioni della contestazione di quel provvedimento, anche con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici richiesti in via gradata rispetto alla protezione sussidiaria, e facendo, in particolare, presente che il Tribunale aveva errato nel considerare il rientro in Patria del ricorrente come privo di pericoli per il richiedente”.
Risulta in effetti, dall'atto di citazione in appello avverso l'ordinanza del giudice di primo grado che egli aveva dichiarato di aver lasciato il Gambia, suo paese di origine, poiché temeva di essere arrestato per aver contratto un debito a seguito dell'acquisto di un'imbarcazione per poter andare a pescare e vendere il pesce.
L'appellante ha poi sufficientemente descritto, citando le relative COI, la situazione politica e sociale del suo paese d'origine: ha affermato come l'abuso di potere delle forze armate gambiane sia circostanza indiscussa e di conseguenza la sua condanna per il mancato pagamento del debito non potrebbe essere revocata.
Ciò posto si deve verificare se le attuali condizioni del Gambia impongano il riconoscimento della protezione sussidiaria ex artt. 2, co.1, lett. g) e 14 del d.lgs.
251/2007, con particolare riferimento alla sussistenza di fatti pregiudizievoli per
Pag. 3 di 10 l'appellante; in ottemperanza a quanto affermato dalla Suprema Corte, tale indagine deve essere condotta sulla base delle specifiche fonti accertate.
Dopo 22 anni di dominio sempre più autoritario, il presidente è stato Pt_2 sconfitto e il presidente è entrato in carica nel gennaio 2017. Il clima CP_2 dei diritti umani in Gambia è migliorato drammaticamente quando il nuovo presidente, , e il suo governo hanno preso provvedimenti per CP_2 invertire l'eredità del governo autoritario e abusivo dell'ex presidente
[...]
Il nuovo presidente ha promesso di rendere il paese la “capitale dei diritti Per_1 umani in Africa”. Come prima cosa ha rilasciato decine di prigionieri politici…
Anche se ultimamente la situazione politica e sociale è migliorata, il Gambia resta un paese poverissimo… (Progetto Melting Pot Europa, Il Gambia, 21-2-2019, sito web).
Il nuovo esecutivo si è impegnato a emendare una serie di leggi repressive e a riformare le forze di sicurezza. Sono state intraprese alcune iniziative per l'avvio di un processo di giustizia transizionale. In seguito alla mediazione dei leader regionali e alla minaccia di un intervento militare da parte dell' l'ex-presidente CP_3 CP_4 ha accettato i risultati delle elezioni presidenziali di dicembre 2016 e il 21
[...] gennaio ha lasciato il Gambia per ritirarsi in Guinea Equatoriale…. CP_2 si è insediato alla presidenza del Gambia nella capitale del Senegal, Dakar, il 19 gennaio…. (amnesty.it/rapporti-annuali_ Gambia Rapporto annuale 2017-2018).
La situazione relativa alla libertà religiosa in Gambia è significativamente migliorata durante il periodo preso in esame da questo Rapporto. Ad esempio, nel gennaio
2017 il nuovo presidente, , ha annullato la decisione del suo CP_2 predecessore, il dittatore di lunga data , di trasformare il Gambia in CP_4 una Repubblica islamica…. Il neo presidente -[ ]- ha poi annunciato il CP_2 ritorno alla comunità del Commonwealth che il Paese aveva lasciato nel 2013, ed ha anche rovesciato la decisione di di ritirarsi dalla Corte penale Pt_2 internazionale…. Le relazioni interreligiose in questo Paese a maggioranza islamica
Pag. 4 di 10 sono sempre state buone…(Aiuto alla Chiesa che Soffre… Svizzera Liechtenstein, libertà religiosa nel mondo: Gambia 2018, sito web).
Si sono registrati progressi nell'accertamento delle responsabilità per i crimini commessi sotto l'ex presidente . Ad aprile, l'Assemblea Nazionale ha CP_4 approvato il disegno di legge sul Meccanismo Speciale di Responsabilità, la
Commissione per la Verità, la Riconciliazione e la Riparazione (TRRC) e il disegno di legge sull'Ufficio del Procuratore Speciale, che istituisce l'ufficio del procuratore speciale. Entrambi i disegni di legge hanno gettato le basi per il perseguimento dei casi di gravi violazioni dei diritti umani identificati nel Rapporto della TRRC. Il 15 dicembre, l'Autorità dei Capi di Stato e di Governo della CEDEAO ha approvato lo statuto del "Tribunale Speciale per il Gambia", un tribunale ibrido con personale gambiano e internazionale, e il mandato di perseguire i crimini contro l'umanità, la tortura e altri gravi crimini commessi durante il regime di A maggio, la Pt_2
Corte Penale Federale svizzera ha condannato ex ministro degli Persona_2
Interni, a 20 anni di carcere per crimini contro l'umanità. Ad agosto la Corte di giustizia della CEDEAO ha emesso una sentenza che obbliga il governo del Ghana
a divulgare informazioni cruciali relative alla tortura e all'uccisione di cittadini dell'Africa occidentale in Gambia nel 2005. Il Gambia Center for Victims of Human
Rights Violations ha espresso frustrazione per la mancanza di esperti forensi in grado di identificare i corpi riesumati nel 2019 delle vittime del colpo di stato dell'11 novembre 1994, tra le altre vittime. Ad agosto è stato arrestato un ex generale e presunto membro dei “junglers”, un'unità paramilitare sospettata di esecuzioni extragiudiziali sotto il governo di (La situazione dei diritti umani nel CP_4 mondo – Gambia 2024; . Controparte_5
Per la sicurezza in Gambia sono responsabili le forze armate gambiane (GAF), che si occupano della difesa esterna e della sicurezza marittima. Inoltre, sono coinvolte nella lotta contro il traffico di esseri umani e assistono le autorità civili in situazioni di emergenza e disastri naturali. Le GAF partecipano anche a missioni di pace delle
Pag. 5 di 10 Nazioni Unite. Dalla fine degli anni '90, hanno preso parte a oltre 10 missioni di pace, inviando circa 4.000 soldati. Sebbene la Gambia sia considerata relativamente tranquilla rispetto ad altri paesi della regione, sul suo territorio sono presenti le forze armate internazionali africane ECOMIG (ECOWAS Mission in The Gambia).
Queste forze sono state dispiegate nel 2017 per ristabilire il governo democratico dopo che l'ex presidente ha rifiutato di lasciare il suo incarico. Dopo CP_4 le elezioni, su richiesta del nuovo presidente , sono rimaste in Gambia CP_2
(Security situation – Gambia, 2025, Dipartimento di Informazione sui Paesi di
Origine dell'Ufficio per gli Stranieri della Polonia, https://coi.euaa.europa.eu/administration/poland/PLib/313.pdf).
Sulla base di queste informazioni, si deve considerare che il Gambia è stato soggetto dal 1994 sino al gennaio al 2017 al regime instaurato da;
in questo CP_4 periodo le libertà democratiche ed i diritti dei cittadini sono stati fortemente compromessi ed il paese è stato governato da un potere dittatoriale che ha represso ogni forma di democrazia.
Oggi tuttavia la situazione politica, istituzionale e sociale del Gambia, è radicalmente cambiata, non essendo più al potere il presidente . Il contesto politico CP_4 ed istituzionale del Gambia è mutato, e non ricorrono più le condizioni di repressione dei diritti civili verificatesi al tempo del precedente regime autoritario.
Una volta restaurata in Gambia la democrazia, le tensioni pure esistenti nel Paese, quali la difficile e lunga transizione verso una compiuta forma di democrazia, le incertezze istituzionali del nuovo governo del Presidente , i tentativi CP_2 di colpo di stato, la diffusa povertà e la guerra civile ancora esistente nel vicino
Senegal, che interessa le aree limitrofe e confinanti del Gambia dove si trovano le basi militari delle forze insurrezionali della non mutano allo stato il CP_6 quadro di democrazia del Paese e non sovvertono il giudizio che il Paese non attraversa affatto una fase di guerra civile o di collasso delle proprie istituzioni.
Pag. 6 di 10 Si deve inoltre evidenziare che con il recente D.L. 158/2024, il Gambia è stato ricompreso nella lista dei paesi sicuri. Tale aggiornamento conferma il progresso della situazione sociopolitica del paese.
L'appellante in riassunzione non ha quindi, allo stato attuale, motivo di temere, nel caso ritorni in Gambia, di subire compromissione dei suoi diritti inviolabili ovvero trattamento inumano e degradante per ragioni di ordine politico, sociale;
non si ravvisa, allo stato attuale in quel Paese, la sussistenza di un conflitto armato interno o internazionale. Il Gambia ha raggiunto una forma di democrazia sin dal mese di gennaio 2017, sia pure sotto la sorveglianza delle forze dell' che è tuttora CP_3 persistente. Si deve quindi confermare il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.
L'appellante ha piuttosto prodotto in giudizio la seguente documentazione:
atto di partecipazione al Corso “Percorso cittadinanza – Comunicare il sociale –
Percorso salute”, rilasciato dalla Calcutta Onlus Odv, il 15/04/2021;
CP_ comunicazione UniLav al Ministero del Lavoro e Politiche sociali in data 09-
10-2020 circa il rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno quale bracciante Cont agricolo intrattenuto dall'appellante con la AVO. di Latina dal 06-10- CP_8
2020 al 31-05-2021;
Cont le buste paghe degli stipendi percepiti dalla AVO. per i mesi, CP_8 ininterrottamente da gennaio 2021 (netto euro 1.058) a maggio 2021 (netto euro
419);
comunicazione UniLav al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 31-
05-2023 circa la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno quale manovale edile intrattenuto dall'appellante con la di Controparte_10
Ciampino sino al 31-08-2023;
le buste paghe degli stipendi percepiti dalla per i mesi di Controparte_10 aprile (netto euro 1369) e maggio 2023 (netto euro 1772,70);
Pag. 7 di 10 comunicazione UniLav al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 05-
09-2023 circa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato e pieno a tempo indeterminato e pieno, quale manovale edile intrattenuto dall'appellante con la di Ciampino a far data Controparte_10 dall'01/09/2023;
le buste paghe degli stipendi percepiti dalla per i medi di Controparte_10 gennaio (netto euro 1599,15), febbraio (netto euro 1377,42) e marzo (netto euro
1397,27) 2025.
Può ritenersi, allora, che l'appellante in virtù dei rapporti di lavoro espletati, Cont dapprima presso la AVO. di Latina, poi presso la CP_8
[...] di Ciampino, quest'ultimo rapporto a tempo indeterminato e Controparte_10 tuttora in atto, beneficia di una sicura e lecita fonte di reddito.
Sussiste pertanto una vulnerabilità soggettiva dell'appellante, con riferimento specifico alla sua condizione lavorativa, nel senso che il concreto affidamento che gli deriva dal rapporto di lavoro da ultimo instaurato in Italia verso una stabile integrazione nel nostro Paese, e senza soluzione di continuità per non dover tornare in Gambia, deve poter trovare tutela. Grazie al rapporto a tempo indeterminato con l'impresa l'appellante beneficia di un lavoro, secondo le CP_10 Controparte_10 condizioni normative e retributive del CCNL di settore vigente in Italia, che dovrebbe abbandonare ove fosse costretto a tornare in Gambia.
Per questi motivi
si deve riconoscere in favore dell'appellante la condizione di vulnerabilità soggettiva propria della protezione umanitaria.
Deve pertanto accordarsi la protezione umanitaria di cui agli artt. 32, comma 3,
d.lgs. 28-1-2008 n. 25 e 5, comma 6, d.lgs. 25-7-1998 n. 286. Ritiene infatti questa
Corte di merito che le norme sulla protezione umanitaria, introdotte con il d.l. 4-10-
2018 n. 113 conv. nella l. 1-12-2018 n. 132, non si applicano alle domande di riconoscimento della protezione umanitaria proposte anteriormente alla entrata in
Pag. 8 di 10 vigore delle predette norme, cioè anteriormente al 5-10-2018 (Cass. n. 4890 del 19-
2-2019). E ciò con riferimento all'interpretazione delle norme di diritto sostanziale e relativa irretroattività ex art. 11 disp. prel. c.c., tenuto conto che il d.l. n.113/2018 non ha dettato norme transitorie inerenti ai giudizi in corso. Infatti, la sentenza, quando accoglie la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, è dichiarativa di uno “status” evidentemente già esistente in favore dell'istante quale già legislativamente disciplinato, con norme di legge primaria di diretta derivazione dai precetti costituzionali (art. 10 Cost.). Ritiene quindi questa Corte di merito che sussistono i presupposti per l'accertamento in favore dell'appellante dei requisiti per la protezione umanitaria, che preclude la espulsione e prevede l'accoglienza; essa dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno biennale (art. 1, comma 9, d.l. n.
113/2018); invero la Suprema Corte, con la sentenza n. 4890 del 2019, ha stabilito che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del
2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge. All'accertamento della sussistenza delle condizioni per la protezione umanitaria, seguirà dunque il provvedimento del competente Questore.
Pag. 9 di 10 In ragione dell'esito della lite si ritiene di compensare le spese del giudizio di primo grado, del precedente giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione;
con separato decreto si provvederà alla liquidazione delle spese del difensore, in quanto la parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, giudicando in sede di rinvio, dichiarata la contumacia del
[...]
in persona del Controparte_11
p.t., in parziale accoglimento dell'appello, rigettato nel resto, ed in parziale CP_12 riforma dell'ordinanza di primo grado appellata, confermata nel resto, così dispone:
1. riconosce in favore dell'appellante la protezione umanitaria;
Parte_1
2. accerta in favore dell'appellante la sussistenza dei presupposti per il Parte_1 riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, cui farà seguito il rilascio da parte del competente Questore di un permesso di soggiorno della durata di due anni contrassegnato con la dicitura
"casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado, del precedente giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio.
Il Consigliere relatore
Dr. Marco Ulzega Il Presidente
Dr. Alberto Tilocca
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Roma
Sezione Famiglia, Persone e Immigrazione
N. R.G. 321/2022
La Corte di Appello, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tilocca -Presidente
dott. Chiara Giammarco - Giudice
dott. Marco Ulzega - Giudice rel.
All'esito della camera di consiglio del 8.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al NRG. 321 /2022, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 PartitaIVA_1
LANZILAO MARCO ed elettivamente domiciliato in VIALE ANGELICO 38
ROMA come da procura in atti
Appellante in riassunzione contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Nonché
Procuratore Generale della Repubblica di Roma Intervenuto per legge
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte attrice:
In via principale: accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32 co. 1 lett. a del
D. Lgs. 25/2008, riconoscere al sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 Parte_1 comma 10 del D. Lgs. 25/2008 lo status di rifugiato ovvero di persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria, con ogni conseguenza di legge;
In subordine: accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32 comma 3 del D.
Lgs. 25/2008, concedere al ricorrente il permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario.
FATTO
aveva presentato domanda di protezione internazionale e la Parte_1
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Roma, con provvedimento del 24.06.2015, notificatogli il 21.09.2015, aveva rigettato la domanda. Contro il provvedimento amministrativo egli aveva proposto ricorso con atto depositato il 29.09.2015 davanti al Tribunale di Roma che con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e depositata il 24.05.2017 aveva rigettato il ricorso e compensato le spese. aveva proposto appello e la Corte di Parte_1
Appello di Roma, con la sentenza depositata il 05.06.2019, aveva rigettato l'appello e compensato le spese. Proposto ricorso di legittimità da la Corte di Parte_1
Cassazione, con la ordinanza depositata il 19.10.2021, aveva accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza di appello e rinviato anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. ha Parte_1 riassunto il giudizio con atto di citazione per la udienza del 30.05.2022 chiedendo nel merito riconoscersi in suo favore la protezione sussidiaria ed in subordine la protezione umanitaria. Con ordinanza in data 13.7.2023 è stata dichiarata la contumacia dell'Amministrazione convenuta non costituita in giudizio;
con la stessa
Pag. 2 di 10 ordinanza è stata disposta la acquisizione del verbale di audizione del richiedente asilo davanti alla Commissione territoriale di Roma. Con atto in data 01.06.2022 il
P.G. ha espresso parere contrario alle istanze dell'appellante in riassunzione. La causa è stata riservata in decisione alla udienza del 08.05.2025, trattata con modalità cartolari;
l'appellante in riassunzione ha depositato preventivamente note scritte in data 05.05.2025 con le quali ha richiamato quanto dedotto con l'atto di citazione in riassunzione ed ha chiesto che la causa fosse assunta in decisione con accoglimento della domanda.
DIRITTO
Con l'ordinanza di rinvio del 19-10-2022 la Suprema Corte ha affermato che
“L'attuale ricorrente aveva in realtà, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, indicato, nel gravame proposto avverso la ordinanza del giudice di primo grado, le ragioni della contestazione di quel provvedimento, anche con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici richiesti in via gradata rispetto alla protezione sussidiaria, e facendo, in particolare, presente che il Tribunale aveva errato nel considerare il rientro in Patria del ricorrente come privo di pericoli per il richiedente”.
Risulta in effetti, dall'atto di citazione in appello avverso l'ordinanza del giudice di primo grado che egli aveva dichiarato di aver lasciato il Gambia, suo paese di origine, poiché temeva di essere arrestato per aver contratto un debito a seguito dell'acquisto di un'imbarcazione per poter andare a pescare e vendere il pesce.
L'appellante ha poi sufficientemente descritto, citando le relative COI, la situazione politica e sociale del suo paese d'origine: ha affermato come l'abuso di potere delle forze armate gambiane sia circostanza indiscussa e di conseguenza la sua condanna per il mancato pagamento del debito non potrebbe essere revocata.
Ciò posto si deve verificare se le attuali condizioni del Gambia impongano il riconoscimento della protezione sussidiaria ex artt. 2, co.1, lett. g) e 14 del d.lgs.
251/2007, con particolare riferimento alla sussistenza di fatti pregiudizievoli per
Pag. 3 di 10 l'appellante; in ottemperanza a quanto affermato dalla Suprema Corte, tale indagine deve essere condotta sulla base delle specifiche fonti accertate.
Dopo 22 anni di dominio sempre più autoritario, il presidente è stato Pt_2 sconfitto e il presidente è entrato in carica nel gennaio 2017. Il clima CP_2 dei diritti umani in Gambia è migliorato drammaticamente quando il nuovo presidente, , e il suo governo hanno preso provvedimenti per CP_2 invertire l'eredità del governo autoritario e abusivo dell'ex presidente
[...]
Il nuovo presidente ha promesso di rendere il paese la “capitale dei diritti Per_1 umani in Africa”. Come prima cosa ha rilasciato decine di prigionieri politici…
Anche se ultimamente la situazione politica e sociale è migliorata, il Gambia resta un paese poverissimo… (Progetto Melting Pot Europa, Il Gambia, 21-2-2019, sito web).
Il nuovo esecutivo si è impegnato a emendare una serie di leggi repressive e a riformare le forze di sicurezza. Sono state intraprese alcune iniziative per l'avvio di un processo di giustizia transizionale. In seguito alla mediazione dei leader regionali e alla minaccia di un intervento militare da parte dell' l'ex-presidente CP_3 CP_4 ha accettato i risultati delle elezioni presidenziali di dicembre 2016 e il 21
[...] gennaio ha lasciato il Gambia per ritirarsi in Guinea Equatoriale…. CP_2 si è insediato alla presidenza del Gambia nella capitale del Senegal, Dakar, il 19 gennaio…. (amnesty.it/rapporti-annuali_ Gambia Rapporto annuale 2017-2018).
La situazione relativa alla libertà religiosa in Gambia è significativamente migliorata durante il periodo preso in esame da questo Rapporto. Ad esempio, nel gennaio
2017 il nuovo presidente, , ha annullato la decisione del suo CP_2 predecessore, il dittatore di lunga data , di trasformare il Gambia in CP_4 una Repubblica islamica…. Il neo presidente -[ ]- ha poi annunciato il CP_2 ritorno alla comunità del Commonwealth che il Paese aveva lasciato nel 2013, ed ha anche rovesciato la decisione di di ritirarsi dalla Corte penale Pt_2 internazionale…. Le relazioni interreligiose in questo Paese a maggioranza islamica
Pag. 4 di 10 sono sempre state buone…(Aiuto alla Chiesa che Soffre… Svizzera Liechtenstein, libertà religiosa nel mondo: Gambia 2018, sito web).
Si sono registrati progressi nell'accertamento delle responsabilità per i crimini commessi sotto l'ex presidente . Ad aprile, l'Assemblea Nazionale ha CP_4 approvato il disegno di legge sul Meccanismo Speciale di Responsabilità, la
Commissione per la Verità, la Riconciliazione e la Riparazione (TRRC) e il disegno di legge sull'Ufficio del Procuratore Speciale, che istituisce l'ufficio del procuratore speciale. Entrambi i disegni di legge hanno gettato le basi per il perseguimento dei casi di gravi violazioni dei diritti umani identificati nel Rapporto della TRRC. Il 15 dicembre, l'Autorità dei Capi di Stato e di Governo della CEDEAO ha approvato lo statuto del "Tribunale Speciale per il Gambia", un tribunale ibrido con personale gambiano e internazionale, e il mandato di perseguire i crimini contro l'umanità, la tortura e altri gravi crimini commessi durante il regime di A maggio, la Pt_2
Corte Penale Federale svizzera ha condannato ex ministro degli Persona_2
Interni, a 20 anni di carcere per crimini contro l'umanità. Ad agosto la Corte di giustizia della CEDEAO ha emesso una sentenza che obbliga il governo del Ghana
a divulgare informazioni cruciali relative alla tortura e all'uccisione di cittadini dell'Africa occidentale in Gambia nel 2005. Il Gambia Center for Victims of Human
Rights Violations ha espresso frustrazione per la mancanza di esperti forensi in grado di identificare i corpi riesumati nel 2019 delle vittime del colpo di stato dell'11 novembre 1994, tra le altre vittime. Ad agosto è stato arrestato un ex generale e presunto membro dei “junglers”, un'unità paramilitare sospettata di esecuzioni extragiudiziali sotto il governo di (La situazione dei diritti umani nel CP_4 mondo – Gambia 2024; . Controparte_5
Per la sicurezza in Gambia sono responsabili le forze armate gambiane (GAF), che si occupano della difesa esterna e della sicurezza marittima. Inoltre, sono coinvolte nella lotta contro il traffico di esseri umani e assistono le autorità civili in situazioni di emergenza e disastri naturali. Le GAF partecipano anche a missioni di pace delle
Pag. 5 di 10 Nazioni Unite. Dalla fine degli anni '90, hanno preso parte a oltre 10 missioni di pace, inviando circa 4.000 soldati. Sebbene la Gambia sia considerata relativamente tranquilla rispetto ad altri paesi della regione, sul suo territorio sono presenti le forze armate internazionali africane ECOMIG (ECOWAS Mission in The Gambia).
Queste forze sono state dispiegate nel 2017 per ristabilire il governo democratico dopo che l'ex presidente ha rifiutato di lasciare il suo incarico. Dopo CP_4 le elezioni, su richiesta del nuovo presidente , sono rimaste in Gambia CP_2
(Security situation – Gambia, 2025, Dipartimento di Informazione sui Paesi di
Origine dell'Ufficio per gli Stranieri della Polonia, https://coi.euaa.europa.eu/administration/poland/PLib/313.pdf).
Sulla base di queste informazioni, si deve considerare che il Gambia è stato soggetto dal 1994 sino al gennaio al 2017 al regime instaurato da;
in questo CP_4 periodo le libertà democratiche ed i diritti dei cittadini sono stati fortemente compromessi ed il paese è stato governato da un potere dittatoriale che ha represso ogni forma di democrazia.
Oggi tuttavia la situazione politica, istituzionale e sociale del Gambia, è radicalmente cambiata, non essendo più al potere il presidente . Il contesto politico CP_4 ed istituzionale del Gambia è mutato, e non ricorrono più le condizioni di repressione dei diritti civili verificatesi al tempo del precedente regime autoritario.
Una volta restaurata in Gambia la democrazia, le tensioni pure esistenti nel Paese, quali la difficile e lunga transizione verso una compiuta forma di democrazia, le incertezze istituzionali del nuovo governo del Presidente , i tentativi CP_2 di colpo di stato, la diffusa povertà e la guerra civile ancora esistente nel vicino
Senegal, che interessa le aree limitrofe e confinanti del Gambia dove si trovano le basi militari delle forze insurrezionali della non mutano allo stato il CP_6 quadro di democrazia del Paese e non sovvertono il giudizio che il Paese non attraversa affatto una fase di guerra civile o di collasso delle proprie istituzioni.
Pag. 6 di 10 Si deve inoltre evidenziare che con il recente D.L. 158/2024, il Gambia è stato ricompreso nella lista dei paesi sicuri. Tale aggiornamento conferma il progresso della situazione sociopolitica del paese.
L'appellante in riassunzione non ha quindi, allo stato attuale, motivo di temere, nel caso ritorni in Gambia, di subire compromissione dei suoi diritti inviolabili ovvero trattamento inumano e degradante per ragioni di ordine politico, sociale;
non si ravvisa, allo stato attuale in quel Paese, la sussistenza di un conflitto armato interno o internazionale. Il Gambia ha raggiunto una forma di democrazia sin dal mese di gennaio 2017, sia pure sotto la sorveglianza delle forze dell' che è tuttora CP_3 persistente. Si deve quindi confermare il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.
L'appellante ha piuttosto prodotto in giudizio la seguente documentazione:
atto di partecipazione al Corso “Percorso cittadinanza – Comunicare il sociale –
Percorso salute”, rilasciato dalla Calcutta Onlus Odv, il 15/04/2021;
CP_ comunicazione UniLav al Ministero del Lavoro e Politiche sociali in data 09-
10-2020 circa il rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno quale bracciante Cont agricolo intrattenuto dall'appellante con la AVO. di Latina dal 06-10- CP_8
2020 al 31-05-2021;
Cont le buste paghe degli stipendi percepiti dalla AVO. per i mesi, CP_8 ininterrottamente da gennaio 2021 (netto euro 1.058) a maggio 2021 (netto euro
419);
comunicazione UniLav al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 31-
05-2023 circa la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno quale manovale edile intrattenuto dall'appellante con la di Controparte_10
Ciampino sino al 31-08-2023;
le buste paghe degli stipendi percepiti dalla per i mesi di Controparte_10 aprile (netto euro 1369) e maggio 2023 (netto euro 1772,70);
Pag. 7 di 10 comunicazione UniLav al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 05-
09-2023 circa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato e pieno a tempo indeterminato e pieno, quale manovale edile intrattenuto dall'appellante con la di Ciampino a far data Controparte_10 dall'01/09/2023;
le buste paghe degli stipendi percepiti dalla per i medi di Controparte_10 gennaio (netto euro 1599,15), febbraio (netto euro 1377,42) e marzo (netto euro
1397,27) 2025.
Può ritenersi, allora, che l'appellante in virtù dei rapporti di lavoro espletati, Cont dapprima presso la AVO. di Latina, poi presso la CP_8
[...] di Ciampino, quest'ultimo rapporto a tempo indeterminato e Controparte_10 tuttora in atto, beneficia di una sicura e lecita fonte di reddito.
Sussiste pertanto una vulnerabilità soggettiva dell'appellante, con riferimento specifico alla sua condizione lavorativa, nel senso che il concreto affidamento che gli deriva dal rapporto di lavoro da ultimo instaurato in Italia verso una stabile integrazione nel nostro Paese, e senza soluzione di continuità per non dover tornare in Gambia, deve poter trovare tutela. Grazie al rapporto a tempo indeterminato con l'impresa l'appellante beneficia di un lavoro, secondo le CP_10 Controparte_10 condizioni normative e retributive del CCNL di settore vigente in Italia, che dovrebbe abbandonare ove fosse costretto a tornare in Gambia.
Per questi motivi
si deve riconoscere in favore dell'appellante la condizione di vulnerabilità soggettiva propria della protezione umanitaria.
Deve pertanto accordarsi la protezione umanitaria di cui agli artt. 32, comma 3,
d.lgs. 28-1-2008 n. 25 e 5, comma 6, d.lgs. 25-7-1998 n. 286. Ritiene infatti questa
Corte di merito che le norme sulla protezione umanitaria, introdotte con il d.l. 4-10-
2018 n. 113 conv. nella l. 1-12-2018 n. 132, non si applicano alle domande di riconoscimento della protezione umanitaria proposte anteriormente alla entrata in
Pag. 8 di 10 vigore delle predette norme, cioè anteriormente al 5-10-2018 (Cass. n. 4890 del 19-
2-2019). E ciò con riferimento all'interpretazione delle norme di diritto sostanziale e relativa irretroattività ex art. 11 disp. prel. c.c., tenuto conto che il d.l. n.113/2018 non ha dettato norme transitorie inerenti ai giudizi in corso. Infatti, la sentenza, quando accoglie la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, è dichiarativa di uno “status” evidentemente già esistente in favore dell'istante quale già legislativamente disciplinato, con norme di legge primaria di diretta derivazione dai precetti costituzionali (art. 10 Cost.). Ritiene quindi questa Corte di merito che sussistono i presupposti per l'accertamento in favore dell'appellante dei requisiti per la protezione umanitaria, che preclude la espulsione e prevede l'accoglienza; essa dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno biennale (art. 1, comma 9, d.l. n.
113/2018); invero la Suprema Corte, con la sentenza n. 4890 del 2019, ha stabilito che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del
2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge. All'accertamento della sussistenza delle condizioni per la protezione umanitaria, seguirà dunque il provvedimento del competente Questore.
Pag. 9 di 10 In ragione dell'esito della lite si ritiene di compensare le spese del giudizio di primo grado, del precedente giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione;
con separato decreto si provvederà alla liquidazione delle spese del difensore, in quanto la parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, giudicando in sede di rinvio, dichiarata la contumacia del
[...]
in persona del Controparte_11
p.t., in parziale accoglimento dell'appello, rigettato nel resto, ed in parziale CP_12 riforma dell'ordinanza di primo grado appellata, confermata nel resto, così dispone:
1. riconosce in favore dell'appellante la protezione umanitaria;
Parte_1
2. accerta in favore dell'appellante la sussistenza dei presupposti per il Parte_1 riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, cui farà seguito il rilascio da parte del competente Questore di un permesso di soggiorno della durata di due anni contrassegnato con la dicitura
"casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado, del precedente giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio.
Il Consigliere relatore
Dr. Marco Ulzega Il Presidente
Dr. Alberto Tilocca
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