TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/09/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.U. dr.ssa Valentina Pierri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2370/2020 R.G., avente ad oggetto “Proprietà”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniele D'Aversa;
attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Lucia Perri;
convenuto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.6.2022, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, , all'uopo esponendo: Controparte_1
− di essere proprietario di un appezzamento di terreno con entrostante fabbricato per civile abitazione sito in Montoro (Av) alla via Prof. Nicola Spiniello n. 31, pervenuto con atto di permuta per notar del 19.11.1993; Persona_1
− che il terreno di proprietà dell'attore confina per un lato con quello del convenuto CP_1
[...]
− che il aveva costruito sulla corte di sua proprietà opere e manufatti abusivi, in CP_1 spregio della normativa in materia di distanze legali nonché di quella urbanistica;
− che, denunciato l'illecito, in data 18.10.21 il personale addetto all'UTC del Comune di Montoro accertava che le opere erano state eseguite in assenza di permesso a costruire ed emetteva ordine di demolizione e di ripristino nei confronti del CP_1
− che, tuttavia, il convenuto non ottemperava all'ordine. L'attore deduceva in particolare che le opere erano state realizzate in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione sismica da parte del competente ufficio del Genio Civile oltre che in assenza del titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Montoro. Con riferimento al profilo della violazione delle distanze legali, assumeva che le opere violano la distanza minima di cui all'articolo 873 CC come pure la distanza maggiore prevista dal PRG comunale. Contestava inoltre la violazione della distanza di cui all'articolo 970 in materia di vedute oltre che l'inosservanza delle distanze minime dal ciglio stradale imposte dal DM n. 1404 del 1.4.1968.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertarsi e dichiararsi che le opere e i manufatti realizzati dal nella sua Controparte_1 corte, sita in Montoro alla Via Federico Romei n. 41, sono abusive ed illegittime, perché in difformità e prive del titolo autorizzativo e perché violano le disposizioni in materia di PRG adottato dal di Montoro, nonché le norme di cui agli art.li 873 e 970 cc in materia di CP_2 distanze legali;
-accertarsi e dichiararsi, l'inesistenza di qualsiasi servitù di costruzione e/o di veduta in violazione della normativa codicistica in materia di distanza legali e/o di veduta in danno e sul fondo servente dell'attore a vantaggio del convenuto;
-condannare il convenuto, alla cessazione di ogni molestia o turbativa da lui posta in essere nei confronti dell'attore confinante, mediante il ripristino dello stato dei luoghi come in origine, con la totale rimozione e/o demolizione dal muro di confine, di tutte le opere abusivamente ed illegittimamente da lui realizzate a sua cura e spese;
-condannare il convenuto, al risarcimento dei danni in favore dell'attore, per il pregiudizio da lui subito per il godimento parziale della sua proprietà nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero nel limite del valore indicato ovvero che sarà liquidata dal Giudice secondo scienza ed equa giustizia, ma nel limite di € 10.000;- condannare il convenuto, al pagamento delle spese e dei compensi di lite nonché del procedimento di mediazione, con attribuzione e clausola coma per le legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.9.2022, si costituiva in giudizio , il quale, a propria volta, deduceva : - che i manufatti e le Controparte_1 opere oggetto del giudizio erano collocati all'interno della proprietà di parte convenuta ed erano qualificabili come opere in regime di Edilizia Libera, eseguibili senza alcun titolo abilitativo;
- che, con riferimento al tema delle distanze fra edifici, i manufatti realizzati non rientravano nella nozione di costruzione ex art. 873 c.c., in quanto non ancorati al suolo, e che pur volendo considerarli costruzioni era stata rispettata la distanza di tre metri prevista dalla legge;
- che del tutto infondata era la doglianza relativa alla violazione delle distanze minime dal ciglio stradale.
Tanto premesso, il così concludeva: “1) In via preliminare, nel merito, accertata e CP_1 dichiarata l'insussistenza della violazione delle distanze, del diritto di veduta, della violazione delle distanze minime dal ciglio stradale, nonché l'infondatezza della richiesta ripristinatoria reale e della richiesta di risarcimento dei danni, per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. 2) Condannare il sig. ai sensi dell'art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da Parte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”.
Disposta ed espletata CTU, sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025, la causa veniva assegnata in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. ***
Parte attrice agisce in giudizio deducendo che le opere realizzate dal convenuto sul fondo di sua proprietà violano la normativa urbanistica e quella in materia di distanze. Le diverse doglianze vanno esaminate separatamente. 1.- In primo luogo, va disattesa la doglianza con cui l'attore deduce l'abusività delle opere in quanto realizzate in assenza di titolo abilitativo, trattandosi di profilo irrilevante in sede civilistica. Invero, in materia di distanze legali, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati e, pertanto, il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività edificatoria. Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia, allorquando l'opera risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali e non leda alcun diritto del vicino, allo stesso modo, l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione, non esclude, di per sé, la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (Cass. 4833/2019; Cass. n. 7563 del 2006; Cass. n. 10173 del 1998; Cass. n. 17286 del 12/08/2011; Cass. S.U. n. 333/99, Cass. n. 3184/89). 2.- Venendo alla disamina delle altre violazioni contestate dall'attore, va premesso che, in sede di sopralluogo, il CTU ha rinvenuto sui luoghi due opere realizzate dal convenuto e segnatamente:
- “corpo A (tettoia): costituito da una tettoia su ruote delle dimensioni in pianta 4.65 m x 4.35 m ed altezza variabile tra m 1.80 e 2,05 con telaio in acciaio e copertura in lamierino coibentato;
- corpo B (box): costituito da un box in acciaio delle dimensioni in pianta di m 2.58 x m 2.55 ed altezza variabile da m 2.00 a 2.30. Entrambi i corpi sono posti lungo il confine con la proprietà (p.lla 455 e 805 del foglio Pt_2
14 del Comune di Montoro). Rispetto all'accertamento compiuto dal e prodotto dall'attore con l'atto di Controparte_3 citazione, non è stato rinvenuto ilcorpo denominato nell'ordinanza comunale come corpo A. Ciò posto, rispetto a ciascuna delle opere allo stato rinvenute vanno riscontrate le contestazioni mosse dall'attore e, in particolare: a) violazione della distanza minima di cui all'articolo 873 CC e/o violazione della distanza maggiore prevista dal PRG comunale;
b) violazione della distanza di cui all'articolo 970 in materia di vedute;
c) inosservanza delle distanze minime dal ciglio stradale imposte dal DM n. 1404 del 1.4.1968.
a) violazione dell'art. 873 c.c. o della distanza maggiore prevista dal PRG comunale L'art. 873 c.c. prevede che “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini delle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c. costituisce "costruzione" anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, come, appunto, nel caso di una tettoia, purchè esso abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo (Cass. n. 5145/2019; Cass. n. 28784 del 2005; Cass. n. 5934 del 2011). Tali requisiti difettano rispetto ad entrambe le opere oggetto di disamina. Con riferimento al corpo A , come accertato dal CTU Ing. , la tettoia in questione è Per_2 posizionata su ruote e, dunque, non ha alcun collegamento di natura permanente al terreno. Attesa la “precarietà strutturale, la potenziale rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie”, essa non può essere qualificata come costruzione e, dunque, non è soggetta ai limiti di cui all'art. 873 c.c. Parimenti, e per le medesime ragioni, va disattesa la domanda con riferimento al corpo B- box, trattandosi di corpo di acciaio solo poggiato al suolo ma di cui non si è evidenza che sia incorporato o immobilizzato al suolo. Tale circostanza emerge con chiarezza dalla CTP di parte convenuta ed è stata oggetto di specifica contestazione dei medesimi CCTTPP al CTU, il quale – in maniera non condivisibile
– ha affermato che la “immobilizzazione al suolo” non è determinante ove il manufatto non abbia i caratteri della precarietà (cfr. note sintetiche alle osservazioni ). In conclusione, giacchè entrambi i manufatti difettano del requisito della stabile immobilizzazione al suolo, va esclusa la qualificazione come “costruzioni” e, dunque, l'assoggettabilità ai limiti di cui all'art. 873 c.c.
b) violazione della distanza di cui all'articolo 907 comma 3 c.c. in materia di vedute;
Parimenti va rigettata la domanda relativa alla violazione dell'art. 907 comma 3 c.c. In tema di vedute, costituisce ius receptum il principio per cui “Nel caso di un naturale dislivello dei piani prospettici che permetta una veduta panoramica a favore del fondo sovrastante, la relativa servitù è suscettibile di usucapione allorquando l'opera dell'uomo si aggiunga alla situazione naturale, e cioè quando il proprietario del fondo sopraelevato aggravi la situazione naturale, rendendo più comoda, permanente e normale la veduta sul fondo sottostante mediante la costruzione sul ciglio del dislivello di un muretto idoneo a consentire la veduta e l'affaccio” (Cass. 4042/1979). In tempi più recenti, si è precisato che la semplice esistenza di un terreno sopraelevato posto a confine, senza che vi sia un "parapetto" che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, esclude l'esistenza dell'obbligo di osservare le distanze, atteso che “solo con la costruzione del parapetto si realizza la "veduta" (Cass. 23572/2007; Cass. 10167/2011; Cass. 12497/2012). Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia assolto ai propri oneri probatori giacchè non risulta comprovata l'esistenza del diritto di veduta esercitabile dal fondo superiore dell'attore verso il fondo del convenuto. Invero, è circostanza incontestata che tra i due fondi vi sia un dislivello ma nulla è stato allegato né provato circa l'esistenza di un parapetto ovvero di una balconata o terrazza che permetta l'affaccio dal fondo dell'attore sul fondo del convenuto. Al contrario, parte convenuta ha allegato l'esistenza di una siepe alta oltre due metri posta sul confine, all'interno della proprietà attorea. Non vi è dubbio che tale siepe esclude qualsiasi possibilità di affaccio e pertanto esclude il diritto di veduta per il quale si invoca tutela. La domanda attorea va rigettata anche in relazione a tale profilo.
c) inosservanza delle distanze minime dal ciglio stradale imposte dal DM n. 1404 del 1.4.1968. La normativa disciplina le distanze minime di edificazione dal ciglio stradale per le costruzioni fuori dai centri abitati. Nel caso di specie, la normativa non è invocabile giacchè entrambi i corpi A e B, per le proprie caratteristiche, non costituiscono edificazione o costruzione. 3.- Quanto, infine, al muro realizzato in posizione ortogonale rispetto al muro di confine (muro di blocchi di cemento dello spessore di cm 20 , lungo 4.40 m e alto 1.80 m), dagli atti di causa e dalla documentazione fotografica allegata alla CTU ed alla CTP di parte convenuta emerge che lo stesso è stato realizzato in aderenza al muro di confine, in ossequio a quanto previsto dall'art. 876 c.c. (“Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza…). Il muro medesimo presenta peraltro le caratteristiche del muro di cinta previste nell'art. 878 C.C., ai fini dell'esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall'art.873 C.C., giacchè è essenzialmente destinato a recingere la zona di ricovero onde separarla dalle altre, non supera un'altezza di tre metri ed ha entrambe le facce isolate da altre costruzioni, pur se realizzato per un tratto in aderenza ad un muro sul confine ( Cass. n. 20351 del 20/11/2012).
4. Neppure sussistono i presupposti per l'accoglimento della negatoria servitutis, non essendo emersi dall'istruttoria espletata “pesi” posti a carico della proprietà attorea. Il giudizio ha infatti comprovato l'esistenza di manufatti realizzati nella proprietà del convenuto nel rispetto della normativa civilistica in materia di distanze e che non impongono alcun onere o peso nel godimento della proprietà attorea. Si ribadisce che, in sede civilistica, sono irrilevanti i profili attinenti alla violazione della normativa urbanistica.
5.- Al rigetto integrale delle domande principali consegue il rigetto della domanda accessoria di risarcimento del danno.
6.- La domanda proposta dal convenuto ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, in quanto non è stata data prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma .
7-. Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza dell'attore
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio recante n. 2370/2022 RG, così provvede:
1. rigetta le domande avanzate dall'attore;
2. rigetta la domanda avanzata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna al pagamento, in favore del convenuto , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in euro € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
4. pone le spese di CTU a definitivo carico di . Parte_1
Così deciso in Avellino, 23.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri