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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Giudizio di rinvio in seguito a ordinanza della Corte di cassazione n. 33309/2022 Oggetto: rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto (appello sentenza n. 2361 del 26.03.2013 del Tribunale di Taranto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Del Vecchio Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Salvatore Graziuso, Francesco Certomà, CP_1
Rita Battiato
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2013 proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Taranto n. 2361 del 26.03.2013 con la quale era stata rigettata la domanda introdotta con atto depositato il 12.11.2010, diretta -previo accertamento dell'esposizione qualificata ad amianto a causa dell'attività lavorativa espletata alle dipendenze della dall'8.01.1975 Controparte_2 al 31.05.1995, con mansioni di operaio addetto a manutenzione e saldatura- alla rivalutazione dei contributi riferiti al predetto periodo di lavoro, ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992.
Deduceva che il Tribunale aveva erroneamente detratto, dall'intero periodo lavorativo (pari a 20 anni, corrispondenti a 1040 settimane), 536 contributi settimanali a suo dire corrispondenti a periodi di
1 CIGS, ritenendo che le 504 settimane di lavoro effettivo non integrassero i requisiti sufficienti al riconoscimento del beneficio, mentre, al contrario, dall'estratto conto risultavano 800 contributi settimanali di lavoro effettivo. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza impugnata con riconoscimento del diritto invocato.
L' si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo la conferma della sentenza gravata. CP_1
Con sentenza n. 346 del 2.10.2019, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto - ritenuto che il Tribunale fosse incorso in errore nel computare i periodi di CIG e accertata, invece,
l'esistenza di 1099 settimane di lavoro effettivo accreditate nell'estratto conto- accoglieva l'appello e riconosceva il diritto dell'appellante alla rivalutazione del periodo contributivo compreso dall'8.01.1975 al 31.05.1995, ai fini del diritto e della misura della pensione, ai sensi dell'art. 13 comma 8, l.n. 257/92.
Avverso tale sentenza l' proponeva ricorso per cassazione, denunciandone, con il primo motivo, CP_1 la nullità, in quanto fondata su motivazione apparente, visto che la sussistenza del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto risultava verificata solo con riguardo alla durata dell'esposizione ma non anche in relazione all'intensità della stessa;
con il secondo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione della l.n. 350/2003, art. 3, comma 132, in quanto la sentenza aveva riconosciuto il coefficiente di rivalutazione di cui alla l.n. 257/92, art. 13, comma 8,
(1,50 utile sia ai fini del conseguimento della pensione che della relativa misura) e non quello di cui al d.l. n. 269/2003, art. 47 (1,25 utile ai soli fini della misura della pensione) eventualmente spettante, visto che l'assicurato non aveva maturato, alla data del 2.10.2003, i requisiti di cui alla l.n. 350/2003, art. 3, comma 132, per l'applicabilità dell'originaria normativa in materia.
Con ordinanza n. 33309/2022 la Corte di cassazione accoglieva entrambi i motivi di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza carente, circa la ricorrenza dell'esposizione qualificata legittimante il riconoscimento del beneficio contributivo, e in contrasto con la l.n. 350/2003, art. 3, comma 132, mancando in atti la verifica dei presupposti che in base alla predetta disposizione legittimano l'applicazione del coefficiente di cui all'originaria disciplina (per come indicati in Cass. n.
32882/20189). Cassava la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte d'appello per procedere
“all'accertamento della ricorrenza nella specie dell'esposizione qualificata all'amianto, traendone le conseguenze in termini di eventuale riconoscimento del beneficio contributivo secondo i criteri indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità e pronunziando anche sulle spese del presente giudizio”.
Il giudizio è stato riassunto, con ricorso depositato l'1.12.2023, da che ha ribadito la Parte_1 sussistenza della esposizione qualificata ad amianto, per come dimostrato dalla prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado e dalle consulenze tecniche espletate in giudizi che avevano
2 riguardato le vicende lavorative di colleghi di lavoro occupati nei medesimi luoghi e nelle medesime mansioni. Quanto alla normativa applicabile, ha affermato di essere titolare di pensione di anzianità dall'1.11.2019 e di aver maturato n. 1351 c.s. (contributi settimanali) fino al 31.12.1992, n. 247 c.s. dall'1.01.1993, e n. 255 c.s. nel periodo successivo, potendo far valere -alla data del 2.10.2003- 1853
c.s. (pari 35 anni); in più ha dedotto essere pendente giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, per il riscatto di altro periodo contributivo pari a 96 c.s. (dal 1997 al 1998) e di 46 c.s. (dal 1981 al 1984).
Le contribuzioni complessivamente maturate all'esito della sommatoria dei suindicati periodi contributivi sarebbero pari a 1995 c.s., superiori al limite di 1924 c.s. (corrispondente a 37 anni) necessario per il diritto a pensione ex lege n. 449/97. Ha insistito per l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 13, comma 8 l.n.
257/92; in subordine, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'accredito dei contributi ai sensi dell'art. 47 l. n. 326/2003.
L' si è costituito in giudizio eccependo la inammissibilità della produzione documentale riferita CP_1 alle consulenze espletate in altri giudizi in quanto tardive e irrilevanti nel caso di specie;
ha pure contestato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, l.n. 257/92, in carenza dei presupposti di legge. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21.05.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vale preliminarmente rammentare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (Cass. n. 12817/2014). Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata;
nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. n. 25837/2022, n. 6707/2004).
3 Nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte per l'accertamento della ricorrenza nella specie dell'esposizione qualificata all'amianto, e del conseguente eventuale riconoscimento del beneficio contributivo secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (segnatamente dalla sentenza n. 32882/2018).
Deve quindi procedersi, in questa sede, a una valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel presente giudizio, secondo i principi di diritto richiamati nell'ordinanza di rinvio.
***
Quanto all'esposizione qualificata all'amianto nel periodo oggetto di giudizio (dall'8.01.1975 al
31.05.1995) deve rilevarsi che all'udienza del 29.05.2012, celebrata nel giudizio di primo grado, sono stati escussi i testi e che hanno confermato le mansioni espletate Tes_1 Tes_2 Tes_3 dall'appellante nel periodo oggetto di causa per come indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appare utile, in particolare, riportare le dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato: Tes_1
“…ho lavorato per la dal 1974 al 1995 insieme al ricorrente. Tanto io quanto il ricorrente svolgevamo CP_2 mansioni di saldatore e manutentori. Tanto io quanto il ricorrente lavoravamo alla costruzione di tubi in cemento-amianto, con o senza anima in acciaio. E' vera la circostanza sub G del ricorso introduttivo [n.d.r. lett. G: 'La produzione comportava la continua, ciclica fase dell'utilizzo del cemento-amianto, l'armatura, la gettata, la sformatura, la rifinitura, con frequenti operazioni di soffiaggio ed in fase che portavano l'ambito di lavoro ad enorme inquinamento ambientale']… Confermo la circostanza sub R. del ricorso [n.d.r. capo R:
'Egli ha lavorato con mansioni di manutentore impianti e saldatore, indossando sempre guanti, ghette e grembiuli in amianto, in un ambito con utilizzo diretto ed ambientale di cemento amianto, con innumerevoli potenti carroponti la cui movimentazione ha inquinato continuamente di amianto l'ambito lavorativo']”.
Deve ancora evidenziarsi che, nel presente giudizio di rinvio, parte appellante ha prodotto la sentenza CP_ n. 1963/2015, emessa nel giudizio iscritto al n. 10833/2010 RG tra e Parte_2
(avverso cui non risulta essere stato proposto appello), con cui il Tribunale di Taranto ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 47 d.l. n. 269/2003, in favore del predetto lavoratore, il diritto ai benefici della rivalutazione contributiva per il periodo dall'8.01.1975 al 31.05.1995, durante il quale lo stesso è stato esposto all'amianto. Parte appellante ha pure prodotto la consulenza tecnica espletata nel predetto procedimento iscritto al n. 10833/2010 RG, con la quale il consulente incaricato -attraverso una simulazione posta in essere e anche attraverso una valutazione comparativa di accertamenti tecnici effettuati in procedimenti giudiziali relativi a fattispecie analoghe alla presente, riferiti a lavoratori adibiti alle medesime mansioni negli stessi luoghi e negli stessi periodi di quello per cui è causa- ha accertato il superamento dei valori limite di emissione di polveri da amianto (pari a 0,65
4 ff/cm3 maggiore di 0,1ff/cm3, limite non superabile ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 277/91), presenti nello stabilimento , in Ginosa. Controparte_2
Sulla scorta delle risultanze emergenti dalla istruttoria espletata nel giudizio di primo grado e dalla produzione documentale effettuata nella presente fase processuale, deve ritenersi raggiunta prova ragionevolmente certa dell'esposizione qualificata ad amianto dell'appellante nel periodo oggetto di giudizio.
In particolare, la accertata coincidenza delle mansioni svolte dall'appellante rispetto a quelle espletate dal teste nello stesso periodo e negli stessi luoghi di lavoro, e l'accertata (in via Tes_1 definitiva) concentrazione -in quei luoghi e in coincidenza dell'espletamento di quelle mansioni- di polveri di amianto in misura superiore al limite previsto dalla legge fornisce un quadro ragionevolmente certo che induce a ritenere che anche l'appellante abbia subito un'esposizione qualificata all'amianto nel periodo oggetto di giudizio.
Si evidenzia, in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice di merito, in difetto di particolari divieti normativi, può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, utilizzando le risultanze quali indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio. Allo stesso modo può essere utilizzata anche una consulenza tecnica espletata in altro procedimento (cfr. tra le tante Cass. n. 31312/2021).
Né può ritenersi l'inammissibilità della documentazione prodotta (consulenza tecnica espletata nel CP_ giudizio iscritto al n. 10833/2010 RG tra e , atteso che anche nel giudizio Parte_2 di rinvio -configurato dall'art. 394 c.p.c., quale giudizio a istruzione sostanzialmente "chiusa"- è ammissibile la produzione di nuovi documenti quando sia giustificata da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli precedentemente (cfr. tra le tante Cass. n. 21587/2009, n. 19424/2015, n. 26108/2018).
Nella specie l'esigenza di accertamento di una esposizione qualificata ad amianto scaturisce dalla sentenza rescindente e l'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro procedimento -ma sui medesimi luoghi e alle medesime condizioni oggetto del presente giudizio- integra, sotto il profilo tecnico, la acquisizione di una valutazione di fatti già acquisiti agli atti, anche in considerazione del fatto che il lungo lasso di tempo trascorso impedisce un diverso utile accertamento sullo stato dei luoghi di lavoro, per come esistente all'epoca dei fatti.
***
Quanto alla disciplina normativa applicabile, vale riportare il contenuto delle previsioni legislative
5 che si sono succedute nel disciplinare il regime della contribuzione figurativa per esposizione ad amianto.
La legge n. 257/92, art. 13, comma 8, stabilisce che "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai CP_3 fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003,
n. 326, ha previsto all'art. 47, commi 1 e 2, che: "A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2.. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall le certificazioni relative all'esposizione CP_3 all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; ai successivi commi, 5 e 6, è previsto, inoltre, che: "
5. I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma
1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall prima del 1 ottobre 2003, devono CP_3 presentare domanda alla sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella CP_3
Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". In sede di conversione, all'art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis, dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro e garantire l'applicazione della più favorevole disciplina previgente, fra l'altro, in capo ai lavoratori che avessero maturato, prima del 2 ottobre 2003, il diritto alla pensione, del seguente tenore: "6.-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla
L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".
Con legge n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, si è poi stabilito che: "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L.
27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' o che ottengono sentenze favorevoli per cause CP_3 avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall' . CP_3
6 Circa l'interpretazione della norma sopra riportata è intervenuta ripetutamente la Suprema Corte chiarendo che la l.n. 350/2003, art. 3, comma 132, che -con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269/2003, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326 )- ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla l.n.
257/92, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all' o ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, CP_3 va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (cfr. Cass. n. 28090/2017,
n. 24998/2014 cit. e altre numerose conformi).
La suddetta interpretazione è stata confermata dalla sentenza della Suprema Corte n. 32882/2018 - espressamente richiamata nell'ordinanza resa all'esito del giudizio rescindente- con l'ulteriore precisazione che “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del
d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, ha fatto salva l'applicabilità della precedente normativa di cui all'art. 13 della l. n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art.
13, con la conseguenza che la clausola di salvezza concerne tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, seppure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall'articolo da ultimo citato”.
Sulla scorta dei principi di diritto sopra riportati ed espressamente richiamati nell'ordinanza rescindente, deve ritenersi che nella vicenda in esame non sussistano le condizioni per il riconoscimento del beneficio alla stregua del più favorevole regime di cui all'art. 13 l. n. 257/92, giacché nei precedenti gradi di giudizio non è stato dedotto (e non è stato dimostrato) che l'appellante
-quarantaseienne alla data del 2 ottobre 2003- avesse maturato, a quella data, il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla l.n. 257/92 (cioè il diritto alla pensione maturato eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall' art. 13 l. n. 257/92, per come sopra precisato), o che avesse già avviato, alla predetta data, un procedimento amministrativo o giudiziale per l'accertamento del diritto, visto che la prima domanda per il riconoscimento dell'esposizione ad amianto è stata presentata all' in data 9.06.2005 -in termine utile per CP_3 impedire il maturarsi della decadenza di cui all'art. 47 d.l. n. 269/2003 e al d.m. 27.10.2004, ma non
7 per avere diritto all'applicazione della disciplina più favorevole- e l'azione giudiziale è stata introdotta con ricorso del 12.11.2010.
Né a diverse conclusioni si può pervenire in ragione delle allegazioni (relative alla pendenza di un giudizio proposto innanzi al Tribunale di Taranto, per il riscatto di altro periodo contributivo pari a
96 c.s. -dal 1997 al 1998- e di 46 c.s. -dal 1981 al 1984- utili per il diritto a pensione negli anni1999/2003, ex lege n. 449/97), in quanto la natura del giudizio di rinvio -che prevede un'istruzione “chiusa"- non consente l'introduzione di elementi di fatto nuovi e diversi da quelli già prospettati nei precedenti gradi del giudizio (cfr. tra le tante Cass. n. 22528/2019).
Per tutto quanto detto, in parziale accoglimento dell'appello, deve riconoscersi il diritto di Parte_1 alla rivalutazione contributiva per i periodi di lavoro compresi dall'8.01.1975 al 31.05.1995, ai
[...] sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 d.l. n. 269/2003, ovvero con l'applicazione del coefficiente di
1,25, utile ai soli fini della misura della pensione.
Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, va detto che, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. n. 15506/18 e n. 28698/19).
Nella specie, considerato che il riconoscimento del diritto rivendicato è stato riconosciuto solo in parte, appare equo compensare per metà le spese di ogni grado e fase processuale, ponendo la restante metà, liquidata come da dispositivo, a carico dell' , secondo il principio della soccombenza CP_1 globale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di cassazione con ordinanza n. 33309/2022, sull'appello proposto con ricorso del 30.07.2013 da nei confronti di avverso la sentenza del 16.04.2013 n. 2361 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Taranto, giudizio riassunto da con ricorso dell'1.02.2023 nei confronti di , Parte_3 CP_1 così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla Parte_1 rivalutazione contributiva per i periodi di lavoro compresi dall'8.01.1975 al 31.05.1995, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 d.l. n. 269/2003.
- Compensa tra le parti nella misura di ½ le spese di ogni grado e fase e condanna l' al CP_1
8 pagamento, in favore di , della restante metà, che liquida in € 1.348,00 per il primo Parte_1 grado, € 992,50 per l'appello, in € 770,50 per il giudizio in cassazione, e in € 992,50 per il giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Del
Vecchio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Del Vecchio Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Salvatore Graziuso, Francesco Certomà, CP_1
Rita Battiato
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2013 proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Taranto n. 2361 del 26.03.2013 con la quale era stata rigettata la domanda introdotta con atto depositato il 12.11.2010, diretta -previo accertamento dell'esposizione qualificata ad amianto a causa dell'attività lavorativa espletata alle dipendenze della dall'8.01.1975 Controparte_2 al 31.05.1995, con mansioni di operaio addetto a manutenzione e saldatura- alla rivalutazione dei contributi riferiti al predetto periodo di lavoro, ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992.
Deduceva che il Tribunale aveva erroneamente detratto, dall'intero periodo lavorativo (pari a 20 anni, corrispondenti a 1040 settimane), 536 contributi settimanali a suo dire corrispondenti a periodi di
1 CIGS, ritenendo che le 504 settimane di lavoro effettivo non integrassero i requisiti sufficienti al riconoscimento del beneficio, mentre, al contrario, dall'estratto conto risultavano 800 contributi settimanali di lavoro effettivo. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza impugnata con riconoscimento del diritto invocato.
L' si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo la conferma della sentenza gravata. CP_1
Con sentenza n. 346 del 2.10.2019, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto - ritenuto che il Tribunale fosse incorso in errore nel computare i periodi di CIG e accertata, invece,
l'esistenza di 1099 settimane di lavoro effettivo accreditate nell'estratto conto- accoglieva l'appello e riconosceva il diritto dell'appellante alla rivalutazione del periodo contributivo compreso dall'8.01.1975 al 31.05.1995, ai fini del diritto e della misura della pensione, ai sensi dell'art. 13 comma 8, l.n. 257/92.
Avverso tale sentenza l' proponeva ricorso per cassazione, denunciandone, con il primo motivo, CP_1 la nullità, in quanto fondata su motivazione apparente, visto che la sussistenza del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto risultava verificata solo con riguardo alla durata dell'esposizione ma non anche in relazione all'intensità della stessa;
con il secondo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione della l.n. 350/2003, art. 3, comma 132, in quanto la sentenza aveva riconosciuto il coefficiente di rivalutazione di cui alla l.n. 257/92, art. 13, comma 8,
(1,50 utile sia ai fini del conseguimento della pensione che della relativa misura) e non quello di cui al d.l. n. 269/2003, art. 47 (1,25 utile ai soli fini della misura della pensione) eventualmente spettante, visto che l'assicurato non aveva maturato, alla data del 2.10.2003, i requisiti di cui alla l.n. 350/2003, art. 3, comma 132, per l'applicabilità dell'originaria normativa in materia.
Con ordinanza n. 33309/2022 la Corte di cassazione accoglieva entrambi i motivi di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza carente, circa la ricorrenza dell'esposizione qualificata legittimante il riconoscimento del beneficio contributivo, e in contrasto con la l.n. 350/2003, art. 3, comma 132, mancando in atti la verifica dei presupposti che in base alla predetta disposizione legittimano l'applicazione del coefficiente di cui all'originaria disciplina (per come indicati in Cass. n.
32882/20189). Cassava la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte d'appello per procedere
“all'accertamento della ricorrenza nella specie dell'esposizione qualificata all'amianto, traendone le conseguenze in termini di eventuale riconoscimento del beneficio contributivo secondo i criteri indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità e pronunziando anche sulle spese del presente giudizio”.
Il giudizio è stato riassunto, con ricorso depositato l'1.12.2023, da che ha ribadito la Parte_1 sussistenza della esposizione qualificata ad amianto, per come dimostrato dalla prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado e dalle consulenze tecniche espletate in giudizi che avevano
2 riguardato le vicende lavorative di colleghi di lavoro occupati nei medesimi luoghi e nelle medesime mansioni. Quanto alla normativa applicabile, ha affermato di essere titolare di pensione di anzianità dall'1.11.2019 e di aver maturato n. 1351 c.s. (contributi settimanali) fino al 31.12.1992, n. 247 c.s. dall'1.01.1993, e n. 255 c.s. nel periodo successivo, potendo far valere -alla data del 2.10.2003- 1853
c.s. (pari 35 anni); in più ha dedotto essere pendente giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, per il riscatto di altro periodo contributivo pari a 96 c.s. (dal 1997 al 1998) e di 46 c.s. (dal 1981 al 1984).
Le contribuzioni complessivamente maturate all'esito della sommatoria dei suindicati periodi contributivi sarebbero pari a 1995 c.s., superiori al limite di 1924 c.s. (corrispondente a 37 anni) necessario per il diritto a pensione ex lege n. 449/97. Ha insistito per l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 13, comma 8 l.n.
257/92; in subordine, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'accredito dei contributi ai sensi dell'art. 47 l. n. 326/2003.
L' si è costituito in giudizio eccependo la inammissibilità della produzione documentale riferita CP_1 alle consulenze espletate in altri giudizi in quanto tardive e irrilevanti nel caso di specie;
ha pure contestato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, l.n. 257/92, in carenza dei presupposti di legge. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21.05.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vale preliminarmente rammentare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (Cass. n. 12817/2014). Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata;
nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. n. 25837/2022, n. 6707/2004).
3 Nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte per l'accertamento della ricorrenza nella specie dell'esposizione qualificata all'amianto, e del conseguente eventuale riconoscimento del beneficio contributivo secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (segnatamente dalla sentenza n. 32882/2018).
Deve quindi procedersi, in questa sede, a una valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel presente giudizio, secondo i principi di diritto richiamati nell'ordinanza di rinvio.
***
Quanto all'esposizione qualificata all'amianto nel periodo oggetto di giudizio (dall'8.01.1975 al
31.05.1995) deve rilevarsi che all'udienza del 29.05.2012, celebrata nel giudizio di primo grado, sono stati escussi i testi e che hanno confermato le mansioni espletate Tes_1 Tes_2 Tes_3 dall'appellante nel periodo oggetto di causa per come indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appare utile, in particolare, riportare le dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato: Tes_1
“…ho lavorato per la dal 1974 al 1995 insieme al ricorrente. Tanto io quanto il ricorrente svolgevamo CP_2 mansioni di saldatore e manutentori. Tanto io quanto il ricorrente lavoravamo alla costruzione di tubi in cemento-amianto, con o senza anima in acciaio. E' vera la circostanza sub G del ricorso introduttivo [n.d.r. lett. G: 'La produzione comportava la continua, ciclica fase dell'utilizzo del cemento-amianto, l'armatura, la gettata, la sformatura, la rifinitura, con frequenti operazioni di soffiaggio ed in fase che portavano l'ambito di lavoro ad enorme inquinamento ambientale']… Confermo la circostanza sub R. del ricorso [n.d.r. capo R:
'Egli ha lavorato con mansioni di manutentore impianti e saldatore, indossando sempre guanti, ghette e grembiuli in amianto, in un ambito con utilizzo diretto ed ambientale di cemento amianto, con innumerevoli potenti carroponti la cui movimentazione ha inquinato continuamente di amianto l'ambito lavorativo']”.
Deve ancora evidenziarsi che, nel presente giudizio di rinvio, parte appellante ha prodotto la sentenza CP_ n. 1963/2015, emessa nel giudizio iscritto al n. 10833/2010 RG tra e Parte_2
(avverso cui non risulta essere stato proposto appello), con cui il Tribunale di Taranto ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 47 d.l. n. 269/2003, in favore del predetto lavoratore, il diritto ai benefici della rivalutazione contributiva per il periodo dall'8.01.1975 al 31.05.1995, durante il quale lo stesso è stato esposto all'amianto. Parte appellante ha pure prodotto la consulenza tecnica espletata nel predetto procedimento iscritto al n. 10833/2010 RG, con la quale il consulente incaricato -attraverso una simulazione posta in essere e anche attraverso una valutazione comparativa di accertamenti tecnici effettuati in procedimenti giudiziali relativi a fattispecie analoghe alla presente, riferiti a lavoratori adibiti alle medesime mansioni negli stessi luoghi e negli stessi periodi di quello per cui è causa- ha accertato il superamento dei valori limite di emissione di polveri da amianto (pari a 0,65
4 ff/cm3 maggiore di 0,1ff/cm3, limite non superabile ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 277/91), presenti nello stabilimento , in Ginosa. Controparte_2
Sulla scorta delle risultanze emergenti dalla istruttoria espletata nel giudizio di primo grado e dalla produzione documentale effettuata nella presente fase processuale, deve ritenersi raggiunta prova ragionevolmente certa dell'esposizione qualificata ad amianto dell'appellante nel periodo oggetto di giudizio.
In particolare, la accertata coincidenza delle mansioni svolte dall'appellante rispetto a quelle espletate dal teste nello stesso periodo e negli stessi luoghi di lavoro, e l'accertata (in via Tes_1 definitiva) concentrazione -in quei luoghi e in coincidenza dell'espletamento di quelle mansioni- di polveri di amianto in misura superiore al limite previsto dalla legge fornisce un quadro ragionevolmente certo che induce a ritenere che anche l'appellante abbia subito un'esposizione qualificata all'amianto nel periodo oggetto di giudizio.
Si evidenzia, in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice di merito, in difetto di particolari divieti normativi, può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, utilizzando le risultanze quali indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio. Allo stesso modo può essere utilizzata anche una consulenza tecnica espletata in altro procedimento (cfr. tra le tante Cass. n. 31312/2021).
Né può ritenersi l'inammissibilità della documentazione prodotta (consulenza tecnica espletata nel CP_ giudizio iscritto al n. 10833/2010 RG tra e , atteso che anche nel giudizio Parte_2 di rinvio -configurato dall'art. 394 c.p.c., quale giudizio a istruzione sostanzialmente "chiusa"- è ammissibile la produzione di nuovi documenti quando sia giustificata da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli precedentemente (cfr. tra le tante Cass. n. 21587/2009, n. 19424/2015, n. 26108/2018).
Nella specie l'esigenza di accertamento di una esposizione qualificata ad amianto scaturisce dalla sentenza rescindente e l'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro procedimento -ma sui medesimi luoghi e alle medesime condizioni oggetto del presente giudizio- integra, sotto il profilo tecnico, la acquisizione di una valutazione di fatti già acquisiti agli atti, anche in considerazione del fatto che il lungo lasso di tempo trascorso impedisce un diverso utile accertamento sullo stato dei luoghi di lavoro, per come esistente all'epoca dei fatti.
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Quanto alla disciplina normativa applicabile, vale riportare il contenuto delle previsioni legislative
5 che si sono succedute nel disciplinare il regime della contribuzione figurativa per esposizione ad amianto.
La legge n. 257/92, art. 13, comma 8, stabilisce che "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai CP_3 fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003,
n. 326, ha previsto all'art. 47, commi 1 e 2, che: "A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2.. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall le certificazioni relative all'esposizione CP_3 all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; ai successivi commi, 5 e 6, è previsto, inoltre, che: "
5. I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma
1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall prima del 1 ottobre 2003, devono CP_3 presentare domanda alla sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella CP_3
Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". In sede di conversione, all'art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis, dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro e garantire l'applicazione della più favorevole disciplina previgente, fra l'altro, in capo ai lavoratori che avessero maturato, prima del 2 ottobre 2003, il diritto alla pensione, del seguente tenore: "6.-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla
L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".
Con legge n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, si è poi stabilito che: "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L.
27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' o che ottengono sentenze favorevoli per cause CP_3 avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall' . CP_3
6 Circa l'interpretazione della norma sopra riportata è intervenuta ripetutamente la Suprema Corte chiarendo che la l.n. 350/2003, art. 3, comma 132, che -con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269/2003, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326 )- ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla l.n.
257/92, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all' o ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, CP_3 va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (cfr. Cass. n. 28090/2017,
n. 24998/2014 cit. e altre numerose conformi).
La suddetta interpretazione è stata confermata dalla sentenza della Suprema Corte n. 32882/2018 - espressamente richiamata nell'ordinanza resa all'esito del giudizio rescindente- con l'ulteriore precisazione che “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del
d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, ha fatto salva l'applicabilità della precedente normativa di cui all'art. 13 della l. n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art.
13, con la conseguenza che la clausola di salvezza concerne tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, seppure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall'articolo da ultimo citato”.
Sulla scorta dei principi di diritto sopra riportati ed espressamente richiamati nell'ordinanza rescindente, deve ritenersi che nella vicenda in esame non sussistano le condizioni per il riconoscimento del beneficio alla stregua del più favorevole regime di cui all'art. 13 l. n. 257/92, giacché nei precedenti gradi di giudizio non è stato dedotto (e non è stato dimostrato) che l'appellante
-quarantaseienne alla data del 2 ottobre 2003- avesse maturato, a quella data, il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla l.n. 257/92 (cioè il diritto alla pensione maturato eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall' art. 13 l. n. 257/92, per come sopra precisato), o che avesse già avviato, alla predetta data, un procedimento amministrativo o giudiziale per l'accertamento del diritto, visto che la prima domanda per il riconoscimento dell'esposizione ad amianto è stata presentata all' in data 9.06.2005 -in termine utile per CP_3 impedire il maturarsi della decadenza di cui all'art. 47 d.l. n. 269/2003 e al d.m. 27.10.2004, ma non
7 per avere diritto all'applicazione della disciplina più favorevole- e l'azione giudiziale è stata introdotta con ricorso del 12.11.2010.
Né a diverse conclusioni si può pervenire in ragione delle allegazioni (relative alla pendenza di un giudizio proposto innanzi al Tribunale di Taranto, per il riscatto di altro periodo contributivo pari a
96 c.s. -dal 1997 al 1998- e di 46 c.s. -dal 1981 al 1984- utili per il diritto a pensione negli anni1999/2003, ex lege n. 449/97), in quanto la natura del giudizio di rinvio -che prevede un'istruzione “chiusa"- non consente l'introduzione di elementi di fatto nuovi e diversi da quelli già prospettati nei precedenti gradi del giudizio (cfr. tra le tante Cass. n. 22528/2019).
Per tutto quanto detto, in parziale accoglimento dell'appello, deve riconoscersi il diritto di Parte_1 alla rivalutazione contributiva per i periodi di lavoro compresi dall'8.01.1975 al 31.05.1995, ai
[...] sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 d.l. n. 269/2003, ovvero con l'applicazione del coefficiente di
1,25, utile ai soli fini della misura della pensione.
Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, va detto che, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. n. 15506/18 e n. 28698/19).
Nella specie, considerato che il riconoscimento del diritto rivendicato è stato riconosciuto solo in parte, appare equo compensare per metà le spese di ogni grado e fase processuale, ponendo la restante metà, liquidata come da dispositivo, a carico dell' , secondo il principio della soccombenza CP_1 globale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di cassazione con ordinanza n. 33309/2022, sull'appello proposto con ricorso del 30.07.2013 da nei confronti di avverso la sentenza del 16.04.2013 n. 2361 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Taranto, giudizio riassunto da con ricorso dell'1.02.2023 nei confronti di , Parte_3 CP_1 così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla Parte_1 rivalutazione contributiva per i periodi di lavoro compresi dall'8.01.1975 al 31.05.1995, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 d.l. n. 269/2003.
- Compensa tra le parti nella misura di ½ le spese di ogni grado e fase e condanna l' al CP_1
8 pagamento, in favore di , della restante metà, che liquida in € 1.348,00 per il primo Parte_1 grado, € 992,50 per l'appello, in € 770,50 per il giudizio in cassazione, e in € 992,50 per il giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Del
Vecchio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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