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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12960/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12960/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
ricorrente
(avv. Marisa Biasibetti) contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege in punto: ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
Per parte ricorrente: pagina 1 di 5 “CONCLUSIONI
- accertato e dichiarato il mutamento delle condizioni di cui al decreto 1.06.2016 reso dal Tribunale Ordinario di Venezia cron. n. 10597/2016 del 13.06.2016 r.g. n. 1935/2015, disporsi la revoca del medesimo circa i seguenti punti:
“disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con fissazione della sua residenza presso la Pt_1
madre”
“disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore alla condizioni sopraindicate”
e conseguentemente disporre
“l'affidamento esclusivo del figlio (nato a [...] il [...] c.f. ) alla Persona_1 C.F._3
madre disponendo che il padre possa vedere un sabato e una domenica, escluso il pernotto, ogni 15 giorni Parte_1 Pt_1
secondo orari e modalità che andranno concordate preventivamente con la sig.a a seconda degli impegni scolastici, Parte_1
sportivi e ricreativi del figlio”.
Spese e compenso di lite rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Venezia emesso in data 13.06.2016 (r.g. n. 1935/2015), avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore nato Persona_1 dall'unione delle parti il 28.10.2013 (minorenne), deducendo il venire meno dei presupposti di cui all'
l'affidamento condiviso stante il disinteresse morale e materiale del padre nei confronti del figlio, dalla stessa accudito in ogni sua esigenza.
La parte ricorrente ha specificato che dall'anno 2021 l'odierno resistente “non ha più versato quanto dovuto per il mantenimento del bambino dapprima versando l'importo dovuto per alcuni mesi l'anno, quindi via via il contributo si è Pt_1
Persona_ limitato sempre più e nel 2025, a tutt'oggi il ha corrisposto a tale titolo alla sig.a € 280”; aggiungendo Parte_1 di avere presentato il 13.03.2025 denuncia-querela avanti i C.C. di Mirano per la mancata esecuzione del citato provvedimento del Tribunale.
Tanto premesso ha chiesto l'accogliento delle conclusioni sopra indicate.
Il resistente ritualmente evocato in giudizio è stato dichiarato contumace.
E' stata sentita ex art. 473 bis. 21 c.p.c. la ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il ricorso, non c'è nessun tipo Persona_ di rapporto del sig con nostro figlio da dicembre 2024, lui non cerca neanche telefonicamente il figlio;
prima c'era qualche telefonata e qualche visita, durata qualche mese da agosto a dicembre 2024, precedentemente erano 1 anno e mezzo
pagina 2 di 5 che non si faceva vedere né sentire;
il padre non contribuisce economicamente con regolarità dal 2021; negli anni 2022 e 2023 ha effettuato versamenti sporadici quando voleva lui;
nel 2024 ha effettuato pochissimi versamenti;
nel 2025 nessuno;
so che aveva aperto una ditta che ha chiuso dopo 1 mese dalla ricezione del precetto che gli ho notificato per recuperare gli arretrati per il mantenimento;
prima lavorava ai Canteri di Gorizia come operaio ”.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, visto l'art. 473-bis.22., ultimo comma, c.p.c. ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il PM ha prestato rituale intervento in causa.
***
La domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente va accolta disponendosi, con provvedimento d'ufficio a tutela del minore, che venga adottata la forma di affidamento c.d. rafforzato del figlio in ragione dell'esigenza di provvedere rapidamente alle esigenze di tutela della salute ed istruzione, senza dover attendere le decisioni del padre del quale ha dedotto il completo disinteresse nei confronti del figlio.
Si osserva infatti in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c.: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato
(art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di pagina 3 di 5 visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587);”.
Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie, il resistente, a fronte della domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente e rimodulazione del diritto di visita, non si è costituito, cosi' avvalorando la prospettazione di totale disinteresse verso il figlio minore.
Ritiene il Collegio che le difficoltà nell'assumere rapidamente decisioni nell'interesse del figlio sotto il profilo della salute e della istruzione rendano, in presenza di un affidamento condiviso, eccessivamente complessa per la madre la gestione dello stesso sotto il profilo amministrativo e burocratico, con conseguente pregiudizio per la sua condizione e che per l'effetto sia giustificato, l'affidamento super- esclusivo alla madre – della cui idoneità genitoriale non vi sono elementi per dubitare - anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale al fine di rendere più rapida,
e quindi efficace, la sua tutela ed inclusivo dell'autorizzazione alla richiesta del rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Va confermato il collocamento presso il domicilio materno, anche a fini anagrafici.
Si dispone in conformità alle richiese materne quanto alla rimodulazione del diritto di visita paterno disponendosi che il padre possa vedere un sabato e una domenica, escluso il pernotto, ogni 15 giorni Pt_1 secondo orari e modalità che andranno concordate preventivamente con la madre a seconda degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio;
regolamentazione consona ad un progressivo riavvicinamento al figlio che il padre potrà effettuare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, bassa complessità, delle fasi svolte (studio, introduttiva e trattazione), valori medi, in complessivi € 4.711, 00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando, a modifica del decreto del Tribunale di Venezia emesso in data 13.06.2016 (r.g. n. 1935/2015), che per il resto si conferma:
1) dispone l'affidamento super – esclusivo di alla madre alla quale spetteranno tutte le Persona_1 decisioni di maggior interesse relative alla cura, istruzione, salute e fissazione di residenza e presso la quale va confermata la collocazione prevalente;
2) regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
pagina 4 di 5 3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.711, 00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Presidente dott. ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12960/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
ricorrente
(avv. Marisa Biasibetti) contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege in punto: ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
Per parte ricorrente: pagina 1 di 5 “CONCLUSIONI
- accertato e dichiarato il mutamento delle condizioni di cui al decreto 1.06.2016 reso dal Tribunale Ordinario di Venezia cron. n. 10597/2016 del 13.06.2016 r.g. n. 1935/2015, disporsi la revoca del medesimo circa i seguenti punti:
“disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con fissazione della sua residenza presso la Pt_1
madre”
“disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore alla condizioni sopraindicate”
e conseguentemente disporre
“l'affidamento esclusivo del figlio (nato a [...] il [...] c.f. ) alla Persona_1 C.F._3
madre disponendo che il padre possa vedere un sabato e una domenica, escluso il pernotto, ogni 15 giorni Parte_1 Pt_1
secondo orari e modalità che andranno concordate preventivamente con la sig.a a seconda degli impegni scolastici, Parte_1
sportivi e ricreativi del figlio”.
Spese e compenso di lite rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Venezia emesso in data 13.06.2016 (r.g. n. 1935/2015), avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore nato Persona_1 dall'unione delle parti il 28.10.2013 (minorenne), deducendo il venire meno dei presupposti di cui all'
l'affidamento condiviso stante il disinteresse morale e materiale del padre nei confronti del figlio, dalla stessa accudito in ogni sua esigenza.
La parte ricorrente ha specificato che dall'anno 2021 l'odierno resistente “non ha più versato quanto dovuto per il mantenimento del bambino dapprima versando l'importo dovuto per alcuni mesi l'anno, quindi via via il contributo si è Pt_1
Persona_ limitato sempre più e nel 2025, a tutt'oggi il ha corrisposto a tale titolo alla sig.a € 280”; aggiungendo Parte_1 di avere presentato il 13.03.2025 denuncia-querela avanti i C.C. di Mirano per la mancata esecuzione del citato provvedimento del Tribunale.
Tanto premesso ha chiesto l'accogliento delle conclusioni sopra indicate.
Il resistente ritualmente evocato in giudizio è stato dichiarato contumace.
E' stata sentita ex art. 473 bis. 21 c.p.c. la ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il ricorso, non c'è nessun tipo Persona_ di rapporto del sig con nostro figlio da dicembre 2024, lui non cerca neanche telefonicamente il figlio;
prima c'era qualche telefonata e qualche visita, durata qualche mese da agosto a dicembre 2024, precedentemente erano 1 anno e mezzo
pagina 2 di 5 che non si faceva vedere né sentire;
il padre non contribuisce economicamente con regolarità dal 2021; negli anni 2022 e 2023 ha effettuato versamenti sporadici quando voleva lui;
nel 2024 ha effettuato pochissimi versamenti;
nel 2025 nessuno;
so che aveva aperto una ditta che ha chiuso dopo 1 mese dalla ricezione del precetto che gli ho notificato per recuperare gli arretrati per il mantenimento;
prima lavorava ai Canteri di Gorizia come operaio ”.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, visto l'art. 473-bis.22., ultimo comma, c.p.c. ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il PM ha prestato rituale intervento in causa.
***
La domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente va accolta disponendosi, con provvedimento d'ufficio a tutela del minore, che venga adottata la forma di affidamento c.d. rafforzato del figlio in ragione dell'esigenza di provvedere rapidamente alle esigenze di tutela della salute ed istruzione, senza dover attendere le decisioni del padre del quale ha dedotto il completo disinteresse nei confronti del figlio.
Si osserva infatti in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c.: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato
(art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di pagina 3 di 5 visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587);”.
Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie, il resistente, a fronte della domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente e rimodulazione del diritto di visita, non si è costituito, cosi' avvalorando la prospettazione di totale disinteresse verso il figlio minore.
Ritiene il Collegio che le difficoltà nell'assumere rapidamente decisioni nell'interesse del figlio sotto il profilo della salute e della istruzione rendano, in presenza di un affidamento condiviso, eccessivamente complessa per la madre la gestione dello stesso sotto il profilo amministrativo e burocratico, con conseguente pregiudizio per la sua condizione e che per l'effetto sia giustificato, l'affidamento super- esclusivo alla madre – della cui idoneità genitoriale non vi sono elementi per dubitare - anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale al fine di rendere più rapida,
e quindi efficace, la sua tutela ed inclusivo dell'autorizzazione alla richiesta del rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Va confermato il collocamento presso il domicilio materno, anche a fini anagrafici.
Si dispone in conformità alle richiese materne quanto alla rimodulazione del diritto di visita paterno disponendosi che il padre possa vedere un sabato e una domenica, escluso il pernotto, ogni 15 giorni Pt_1 secondo orari e modalità che andranno concordate preventivamente con la madre a seconda degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio;
regolamentazione consona ad un progressivo riavvicinamento al figlio che il padre potrà effettuare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, bassa complessità, delle fasi svolte (studio, introduttiva e trattazione), valori medi, in complessivi € 4.711, 00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando, a modifica del decreto del Tribunale di Venezia emesso in data 13.06.2016 (r.g. n. 1935/2015), che per il resto si conferma:
1) dispone l'affidamento super – esclusivo di alla madre alla quale spetteranno tutte le Persona_1 decisioni di maggior interesse relative alla cura, istruzione, salute e fissazione di residenza e presso la quale va confermata la collocazione prevalente;
2) regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
pagina 4 di 5 3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.711, 00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Presidente dott. ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
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