Sentenza 16 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 022 87 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI 1 Presidente R.G. N. 11730/99 Consigliere Cron.5540 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 31/10/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA MA IA, RI MA CR, CO TO, MA VI, AT MA, VI RI, LL AS;
2001 - intimati 4182 avverso la sentenza n. 2960/98 del Tribunale di LECCE, -1- emessa il 17/11/98 R.G.N. 979/98;Sep. il 1/12/88; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato ZERMAN PAOLA MA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- R.G. 11730/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 6 maggio 1997, il Pretore di Brindisi, giudice del lavoro, previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario a della propria competenza, rigettava la domanda di IS AR PI, FI AR RI, RI AT, MA VI, GA RI, Viesti RI ed MP Tommaso, proposta nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia per ottenere l'attribuzione, in quanto giudici di pace, dell' indennità prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n.27. Con sentenza del 1° dicembre 1998, il Tribunale di Lecce, dichiarava infondato l' appello incidentale del Ministero sulla questione di competenza ed accoglieva l' appello proposto in via principale dalla IS a litisconsorti, condannando il Ministero a corrispondere loro la predetta indennità con decorrenza dal 1° maggio 1995, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Il Tribunale, dato atto che il Ministero aveva riproposto l'eccezione d' incompetenza per materia del giudice del lavoro, la disattendeva sul rilievo che il giudice di pace è titolare di un rapporto di lavoro pubblico con l'Amministrazione, essendo inserito stabilmente nell' organizzazione giudiziaria, come risulta dalla sua inclusione nel ruolo organico ai sensi dell' art. 3 della legge 21 novembre 1991 n.374. L' appartenenza del giudice di pace all' ordine giudiziario e l' attribuzione dell' indennità in oggetto ai magistrati in considerazione degli oneri connessi alla loro attività, gravanti anche sui giudici di pace, induceva il Tribunale a concludere che essa spettasse anche a costoro, indipendentemente dalla sussistenza o no nei loro confronti di un rapporto di pubblico impiego e dal carattere onorario della funzione. Per la cassazione di questa sentenza il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero рец della Giustizia) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 3 Il ricorso è stato notificato ritualmente (la notifica deve, infatti, ritenersi avvenuta a mani dell' avvocato Filippo Rodelli, quale domiciliatario dell' avv. Francesco Di Paola, apparendo mero lapsus calami l'omissione, nella relata del 1° giugno 1999, dell' espressione "a mani"), ma gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione 1. Col primo motivo di ricorso è denunciata "violazione delle norme sulla competenza (art. 360, n.2, cpc.) in relazione all'art. 409 cpc., nonché agli artt. 9 e 10 cpc." e si sostiene che erroneamente il giudice di appello ha affermato la competenza funzionale del giudice del lavoro, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall' art. 409 c.p.c., e dovendo perciò ravvisarsi la competenza per valore del tribunale. Col secondo motivo, il Ministero ricorrente -denunciando "violazione di norme di ed diritto (art.360 n.3 cpc.) in relazione all'art. 3 della 1. n.27 del 19.2.1981 all'art. 1 della 1. n.425 del 6.8.1984, nonché in relazione agli artt. 1 e 45 della 1. n.374/1991"- sostiene che erroneamente sia stata riconosciuta ai giudici di pace l'indennità rivendicata, in quanto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n.27, secondo la norma interpretativa di cui all'art. 1 della legge n.425/1984 citata, ne ha previsto la corresponsione ai magistrati dell' ordine giudiziario e cioè ai magistrati ordinari, mentre l'art. 2 della stessa legge n.425 del 1984 ne ha esteso la spettanza, ex nunc, ad altre carriere magistratuali ma non anche ai giudici di pace.
2. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto, ancorché la sentenza impugnata, affermativa della competenza funzionale del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n.5 cod. proc. civ., si appalesi erronea alla luce dell' insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza 9 novembre 1998 n. 11272) affermativo della non attribuibilità della controversie come quella in oggetto alla competenza per materia del giudice del lavoro e della devoluzione di esse al giudice ordinario individuabile ratione valoris. 4 Va considerato che, a seguito dell' istituzione del giudice unico di primo grado, nelle controversie in materia di lavoro non rientranti fra quelle di cui all'art. 133 del d.lgs. n. 51 del 1998 (devolute al giudice amministrativo), è competente, quale giudice di primo grado, il tribunale in composizione monocratica, mentre la natura della controversia incide solo sul rito applicabile e non più sulla competenza. Da ciò le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenza 28 settembre 2000 n.1045) hanno fatto derivare l'inammissibilità del regolamento di competenza in ordine all' attribuibilità di una determinata controversia al pretore giudice del lavoro o al tribunale, essendo venuta meno la possibilità di scelta fra due giudici diversi, ossia non appartenenti allo stesso ufficio. Tali considerazioni, svolte con riguardo all'ipotesi di regolamento di competenza, non sono però trasferibili al motivo di ricorso per cassazione che (come nella specie) sia proposto, per negare la competenza per materia del pretore giudice del lavoro a favore della competenza per valore del tribunale, nell' ipotesi in cui il pretore, dichiaratosi competente per materia quale giudice del lavoro, abbia pronunciato anche nel merito e la sua decisione, gravata d'appello anche in ordine alla questione di competenza, sia stata per tale punto confermata dal tribunale. Infatti, l'esame della questione di competenza in sede di regolamento e quello della medesima questione in sede di ricorso ordinario ai sensi dell'art. 360 n.2 cod. proc. civ. sono funzionali ad esigenze diverse: costituite, per il primo, dalla translatio iudicii avanti al giudice ritenuto competente e, per il secondo, dalla valutazione della legittimità della sentenza che ha pronunciato nel merito. L'esposto motivo in ordine alla competenza -se non può quindi essere ritenuto inammissibile per ragione analoghe a quelle svolte dalla citata sentenza n.1045 del 200 in sede di regolamento- è però egualmente da disattendere, considerato che la distinzione fra pretore giudice del lavoro e pretore addetto alle cause ordinario dava luogo solo ad una ripartizione dell'attività interna allo stesso ufficio (v. Cass. 20 febbraio 1999 n.1438) Fly 5 tenuto altresì conto che, nella specie, l'eccezione d' incompetenza per valore del pretore -oltre che essere tempestivamente dedotta in primo grado avrebbe dovuto essere specificamente riproposta in appello ed in sede di legittimità con 1'indicazione della ragioni dimostrative del superamento dei limiti della competenza per valore del pretore ai sensi dell' art. 8 cod. proc. civ., rimanendo, in mancanza, la causa, pur non di lavoro, ben radicata, ratione valoris, davanti al Pretore adito.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Esaminando la medesima questione, la Corte, con sentenza 5 febbraio 2001 n.1622, ha enunciato principi così sintetizzati nella massima ufficiale: La disciplina dei compensi per il giudice di pace è dettata esclusivamente dalle fonti che specificatamente li contemplano, dovendosi escludere ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per erapporti di natura diversa g dovendosi, in particolare, escludere l'estensibilità ai giudici di pace di indennità (nella specie, quella di cui all'art. 3 legge n.27 del 1981 come interpretato dall'art. 1 legge n. 425 del 1984) previste per i giudici togati, che svolgono professionalmente e “in via esclusiva" funzioni giurisdizionali ed il cui trattamento economico è articolato su parametri affatto differenti>>. Tali principi sono stati ribaditi dalla sentenza 8 novembre 2001 n. 13835, la quale ha inoltre considerato irrilevante (ai fini della questione in esame) la circostanza che 1' art. 24 bis, comma terzo, del d.l. 24 novembre 2000 n.341, introdotto dalla legge di conversione 19 gennaio 2001 n.4, abbia stabilito che ai giudici di pace "è altresì dovuta un' indennità di L. 500. 000 mensili per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto", potendo da ciò desumersi solo che, anteriormente all' entrata in vigore di tale norma, ai giudici di pace non spettava né l'indennità rivendicata in questo giudizo né quella poi introdotta dalla nuova disposizione. 6 Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall' orientamento espresso dalle citate sentenze, rinviando -nel rispetto del principio di economia nell' esercizio di funzioni a servizi pubblici- alle ampie argomentazioni che le sorreggono. Conclusivamente, mentre il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il secondo deve invece essere accolto, con conseguente cassazione dell' impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., di rigetto della domanda di IS AR PI a degli altri intimati in epigrafe indicati.
3. L'alterna soluzione della questione di merito in primo e secondo grado giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso a ne accoglie il secondo. Cassa l' impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di IS AR PI e degli altri intimati. Compensa le spese dell'intero giudizio. Cosi deciso, in Roma, il 31 ottobre 2001 Il Cons.-est. 11 Presidente Quello unim Ravory. Florists wwm Challe IL CANCELLIERE * Depositato in Cancelleria * a r 9 16 FEB. 2002 f . 1 1 E oggi,. R A P E A , G IL CANCELLIERE O TE R O R G T T a T E T N S I L E I R G S I E E A D R L O L E D 7