Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2035 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. VECCHI ROSA Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. MAISTO MELINA Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
“DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di Comacchio dell'anno 1970 con la Sig.ra nata a [...] il Controparte_2
02/12/1949 ed ivi residente in [...] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comacchio (FE), Atto N. 78 P.2 S. A, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune di procedere all'annotazione di legge;
DARE ATTO che il Sig. , continuerà a provvedere al mantenimento Controparte_1 della figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente. DARE ATTO Per_1 che nulla è dovuto alla Sig.ra titolo di contributo al mantenimento da parte del CP_2
Sig. . Spese legali compensate. Controparte_1
Conclusioni per parte resistente:
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1970 - atto n. 78 - Parte 2 - S.A., alle seguenti condizioni: - Il Sig. si obbliga a CP_1 contribuire in via esclusiva al mantenimento della figlia , maggiore di età non Per_1 autonoma economicamente;
- Nessun contributo al mantenimento viene posto a carico di un coniuge ed a favore dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti. - Spese legali compensate”.
Conclusione del PM: “Visto”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. sponeva: Controparte_1 in data 19/12/1970 aveva contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_2 Dall'unione era nata la figlia maggiorenne ma non autosufficiente . Per_1
I rapporti tra le parti si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con sentenza n. 829/99 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 16/12/1999 era stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Considerato che
non appariva possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Si costituiva la resistente e aderiva alle domanda di controparte, sicchè venivano formulate le conclusioni congiunte sopra riportate.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla
L.87/74 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Poiché la parti hanno contratto matrimonio concordatario, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento.
Come da accordi tra le parti, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Comacchio in data 19/12/1970 Controparte_1 Controparte_2
(atto trascritto al n. 78 p .II) alle condizioni sopra riportate.
Dispone che l'Ufficiale di stato civile del Comune di Comacchio provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 25.3.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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