Articolo 1 della Legge 6 agosto 1984, n. 425
Articolo 2
Versione
9 agosto 1984
Art. 1.
L' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , si interpreta nel senso che l'indennita' in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario.
L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 , si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall' articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 , e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.
L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 , si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita.
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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