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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. , ha emesso , la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9314/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...], il [...], c.f. ed ivi residente in [...] C.F._1
San Giuseppe alla Rena n.38, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Torrisi, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Marta Odorizzi del Foro di
Trento e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura generale alle liti n.
37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM), con domicilio Persona_1 eletto, presso l'Ufficio legale distrettuale, Piazza della Repubblica 26, Catania
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.10.2024 notificati all' il signor proponeva CP_2 Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca 29376202400002196 e all'avviso CP_ di addebito n. 593 2018 0006589819 relativo a contributi omessi e sanzioni nella Gestione
Lavoratori Autonomi Commercianti a seguito della comunicazione di debito n. 201605 del
6.6.2016, per il periodo 1/2017 – 9/2012 .
Parte opponente lamentava la mancata notifica dell'avviso di addebito, atto prodromico alla regolare attivazione della procedura di riscossione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del
D.P.R. 602/1973; eccepiva l'estinzione del credito dell'Ente impositore, per l'anno in contestazione 2007-2010-2011-2012, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, c.9 Legge n.335/95 in ordine ai crediti per contributi ivs, sanzioni ed interessi;
eccepiva altresì l'illegittimità della pretesa per decorso del termine di prescrizione successivo alla notifica dell'avviso atteso che come confermato dalle SU della
Corte di Cassazione con sentenza n. 2339/2016 “ è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo …. Non determina ..l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale”. Concludeva chiedendo di dichiarare nullo e/o annullare e/o privare di efficacia alcuna l'avviso di addebito impugnato;
ordinare, nelle more, la sospensione giudiziale dell'esecutività del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art.96 cpc da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' chiedendo di rigettare il ricorso e tutte le domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito oggetto di causa. Spese e competenze di causa rifuse;
in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto di procedere esecutivamente in forza dell'avviso opposto.
La causa istruita documentalmente ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16.09.2025 in modalità ex art 127 ter c.p.c poi rinviata d'ufficio al 17.09.2025.
Le parti hanno depositato le note chiedendo che la causa venga decisa.Il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza. Parte opponente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59320180006589819 (cfr. pag. 14 e 15 CP_ all.2) mai regolarmente notificato con il quale l' ha ingiunto tra l'altro il pagamento dell'importo complessivo di Euro 30.781,50=, a motivo di preteso omesso versamento contributi IVS a percentuale, oltre sanzioni per omesso tardivo versamento anni 2007-2010-
2011-2012, pena l'iscrizione ipotecaria. Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'avviso di addebito è stato inviato il 17.11.2018 al ricorrente con notifica per compiuta giacenza. Tale notifica non risulta regolare posto che per come risulta in atti parte ricorrente è stato detenuto dal gennaio del 2016 al 26.09.2019 (come da provvedimento di revoca della misura cautelare in atti).
Pertanto non essendosi perfezionata la notifica dell'avviso di addebito alla data di comunicazione della iscrizione preventiva di ipoteca notificata il 29.08.2024 il termine di prescrizione quinquennale trattandosi di contributi ivs è abbondantemente decorso.
Ne consegue che in mancanza di valida notifica dell'avviso di addebito impugnato esso va annullato attesa l'avvenuta prescrizione degli importi richiesti.
All'uopo si rileva che anche tenuto conto della diffida notificata il 06.06.2016 non essendosi perfezionata in mancanza di valido atti interruttivi entro il quinquennio tra la data di notifica della diffida (del 06.06.2016) e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata (avvenuta il 29.08.2024), va dichiarata prescritta la pretesa contributiva anni 2007-2010-2011-2012.
In accoglimento della spiegata opposizione va dichiarata l'estinzione dei crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato per l'intervenuta prescrizione che per l'effetto annulla.
Pag. 2 di 3 CP_ Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' ed in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario nella misura di cui al dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento dell'opposizione per le causali di cui in parte motiva, dichiara prescritti e per conseguenza non dovuti i crediti relativamente all'avviso di addebito n. 593 2018 0006589819 sotteso alla comunicazione preventiva di ipoteca 29376202400002196, che per l'effetto annulla.
CP_ Le spese vengono poste a carico dell' nella misura di euro 3.290,00 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso il 17.09.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. , ha emesso , la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9314/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...], il [...], c.f. ed ivi residente in [...] C.F._1
San Giuseppe alla Rena n.38, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Torrisi, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Marta Odorizzi del Foro di
Trento e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura generale alle liti n.
37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM), con domicilio Persona_1 eletto, presso l'Ufficio legale distrettuale, Piazza della Repubblica 26, Catania
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.10.2024 notificati all' il signor proponeva CP_2 Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca 29376202400002196 e all'avviso CP_ di addebito n. 593 2018 0006589819 relativo a contributi omessi e sanzioni nella Gestione
Lavoratori Autonomi Commercianti a seguito della comunicazione di debito n. 201605 del
6.6.2016, per il periodo 1/2017 – 9/2012 .
Parte opponente lamentava la mancata notifica dell'avviso di addebito, atto prodromico alla regolare attivazione della procedura di riscossione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del
D.P.R. 602/1973; eccepiva l'estinzione del credito dell'Ente impositore, per l'anno in contestazione 2007-2010-2011-2012, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, c.9 Legge n.335/95 in ordine ai crediti per contributi ivs, sanzioni ed interessi;
eccepiva altresì l'illegittimità della pretesa per decorso del termine di prescrizione successivo alla notifica dell'avviso atteso che come confermato dalle SU della
Corte di Cassazione con sentenza n. 2339/2016 “ è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo …. Non determina ..l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale”. Concludeva chiedendo di dichiarare nullo e/o annullare e/o privare di efficacia alcuna l'avviso di addebito impugnato;
ordinare, nelle more, la sospensione giudiziale dell'esecutività del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art.96 cpc da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' chiedendo di rigettare il ricorso e tutte le domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito oggetto di causa. Spese e competenze di causa rifuse;
in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto di procedere esecutivamente in forza dell'avviso opposto.
La causa istruita documentalmente ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16.09.2025 in modalità ex art 127 ter c.p.c poi rinviata d'ufficio al 17.09.2025.
Le parti hanno depositato le note chiedendo che la causa venga decisa.Il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza. Parte opponente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59320180006589819 (cfr. pag. 14 e 15 CP_ all.2) mai regolarmente notificato con il quale l' ha ingiunto tra l'altro il pagamento dell'importo complessivo di Euro 30.781,50=, a motivo di preteso omesso versamento contributi IVS a percentuale, oltre sanzioni per omesso tardivo versamento anni 2007-2010-
2011-2012, pena l'iscrizione ipotecaria. Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'avviso di addebito è stato inviato il 17.11.2018 al ricorrente con notifica per compiuta giacenza. Tale notifica non risulta regolare posto che per come risulta in atti parte ricorrente è stato detenuto dal gennaio del 2016 al 26.09.2019 (come da provvedimento di revoca della misura cautelare in atti).
Pertanto non essendosi perfezionata la notifica dell'avviso di addebito alla data di comunicazione della iscrizione preventiva di ipoteca notificata il 29.08.2024 il termine di prescrizione quinquennale trattandosi di contributi ivs è abbondantemente decorso.
Ne consegue che in mancanza di valida notifica dell'avviso di addebito impugnato esso va annullato attesa l'avvenuta prescrizione degli importi richiesti.
All'uopo si rileva che anche tenuto conto della diffida notificata il 06.06.2016 non essendosi perfezionata in mancanza di valido atti interruttivi entro il quinquennio tra la data di notifica della diffida (del 06.06.2016) e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata (avvenuta il 29.08.2024), va dichiarata prescritta la pretesa contributiva anni 2007-2010-2011-2012.
In accoglimento della spiegata opposizione va dichiarata l'estinzione dei crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato per l'intervenuta prescrizione che per l'effetto annulla.
Pag. 2 di 3 CP_ Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' ed in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario nella misura di cui al dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento dell'opposizione per le causali di cui in parte motiva, dichiara prescritti e per conseguenza non dovuti i crediti relativamente all'avviso di addebito n. 593 2018 0006589819 sotteso alla comunicazione preventiva di ipoteca 29376202400002196, che per l'effetto annulla.
CP_ Le spese vengono poste a carico dell' nella misura di euro 3.290,00 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso il 17.09.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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