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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1675 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carmela Lo Bue e
, CF/p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Marina Marino e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante,
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso in riassunzione (giusta declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Marsala), ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_1
, spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29920229005009275000 limitatamente alle cartelle e agli avvisi meglio indicati in ricorso nonché a n. 6 cartelle e a n.1 avviso di addebito, non inclusi nell'intimazione opposta e contrassegnati in ricorso ai n.1, 2 , 3, 6, 8, 9 e 1/A. In particolare, l'opponente si duole dell'intervenuta maturazione del termine di prescrizione. Su tali presupposti chiede dichiararsi nulla o comunque illegittima l'intimazione di pagamento opposta.
Si è costituto in giudizio l' eccependo l'inammissibilità delle domande avversarie CP_2 relativamente alle cartelle e all'avviso di addebito non incorporati nell'intimazione oggi opposta. Riferisce poi l'avvenuto sgravio di quattro cartelle e di un avviso in questione e chiede venga dichiarata con riferimento a tali titoli cessata materia del contendere.
1 Chiede infine rigettarsi l'opposizione nel merito.
Si è costituita l' , eccependo la tardività Controparte_3 dell'opposizione per omessa osservanza del termine di cui all'art. 24 c. 5 D. Lgs. n. 46/1999 e assumendo comunque la infondatezza delle domande spiegate dal ricorrente.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE In via preliminare, in ordine alle cartelle nn. 29920000005332359000, 29920020010755033000, 29920030003957120000, 29920100009439844000, 299201000322367248000 e 29920100024908875000 e all'avviso di addebito n. 599201220000186192000, il ricorso va dichiarato inammissibile. I titoli appena menzionati infatti non sono incorporati nell'intimazione di pagamento oggi opposta, mentre, per quanto si apprende dallo stesso ricorso, di essi l'interessato ha avuto notizia sulla base di un estratto di ruolo rilasciatogli da , a CP_4 seguito di una sua istanza d'accesso agli atti avanzata in vista della eventuale fruizione della c.d. rottamazione quater. Trattandosi in sostanza di titoli asseritamente mai notificati al ricorrente, con l'opposizione dal medesimo proposta si è in realtà impugnato l'estratto del ruolo. L'estratto di ruolo, per quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non è altro che un elaborato informatico in cui si enucleano gli elementi del ruolo, e cioè un atto che non ha natura impositiva (Cass. Sez. Un., n. 26823/2022) E, in ragione di tale sua natura, esso non è suscettibile di autonoma impugnazione, per espressa previsione del comma 4 bis DPR 602/1973, introdotto dall'art. 12 DL 146/2021, conv in legge n. 215/2021. Di qui appunto la rilevata inammissibilità della opposizione quanto alle cartelle e all'avviso d'addebito sopra indicati.
Va poi dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ai carichi portati da quegli atti presupposti richiamati nella intimazione impugnata che hanno formato oggetto di sgravio integrale, come da documentazione versata in atti e in CP_2 conformità della richiesta formulata dallo stesso ricorrente nelle note difensive depositate per l'udienza a trattazione scritta del 19.3.2025. Più precisamente si tratta delle cartelle contrassegnate in ricorso dai nn. 4, 7, 12 e 13 nonché dell'avviso di addebito menzioanto al n.2/A.
Va dunque vagliata la questione dell'eccepita prescrizione con esclusivo riferimento ai titoli di seguito esaminati:
- Cartella n. 29920100000831579000 (n.5 del ricorso): la cartella in esame risulta notificata in data 21.05.2010. Successivo atto potenzialmente interruttivo della prescrizione quinquennale è stato l'intimazione di pagamento n. 29920169002393762000 notificata il giorno 30.07.2016 che non è valsa però ad impedire la prescrizione dei crediti incorporati nella cartella in oggetto.
2 L'opposizione va pertanto accolta con riferimento alla cartella in esame.
- Cartella n. 29920100032752015000 (n.10 del ricorso): detta cartella risulta notificata il giorno 01.06.2011. Come per la cartella precedente, l'intimazione di pagamento del 2016 notificata il 30.07.2016 è intervenuta a prescrizione già maturata. L'opposizione va dunque accolta con riferimento alla cartella in discorso.
- Avviso di addebito n. 599201220000186192000 (n. 3/A del ricorso): l'avviso in questione è stato notificato in data 24.4.2012. Viene poi menzionato nell'intimazione di pagamento n. 29920169002393762000 che, notificata il 30.07.2016, ha tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione. Stante il mancato deposito dell'intimazione di pagamento n. 2992019001376367000, asseritamente notificata nel 2019, unico ulteriore atto interruttivo risultante in giudizio è l'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata in data 18.04.2023 che non è valsa tuttavia ad interrompere la prescrizione quinquennale dei crediti in oggetto, maturata in data 06.06.2022 nonostante la sospensione covid di 311 gg. derivante dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 cioè per 129 giorni) e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni). In altri termini, la tesi di parti convenute, secondo cui, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, vi sarebbe stata una sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021, va disattesa, in quanto l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso di specie posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione alla cartella presupposta risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020. Deve aggiungersi che le disposizioni di cui agli art. 37 DL n. 18/2020 e 11 DL n. 183 /2021, che riguardano specificamente la prescrizione dei crediti in materia di previdenza e assistenza, non risultano affatto abrogate e neppure sono suscettibili, in quanto norme speciali, d'essere derogate da disposizioni di carattere generale (quali sono quelle di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015). Va inoltre evidenziato come l'art. 68 sopra citato non contiene alcuna espressa disposizione quanto alla prescrizione dei crediti previdenziali e assicurativi e va piuttosto correlato – così come di recente rilevato dalla Corte Suprema (Cass. civ., n. 960/2025) - all'art. 67, riferito alle attività degli enti impositori, in cui il periodo di sospensione dei termini previsti per tali attività è fissato dall'8.3 al 31.5.2020 (co. 1°) e che nel quarto comma, a proposito della prescrizione di tali termini, fa sì richiamo all'art. 12 del D. Lgs n. 159/2015, ma limitatamente ai commi 1 e 3 e non anche al comma 2, che è quello che prevede una assai vasta dilatazione del periodo prescrizionale. L'opposizione va dunque accolta con riferimento all'avviso di addebito in esame.
3 - Avviso di addebito n. 59920120001050284000 (n. 5/A del ricorso): l'avviso di addebito in questione è stato notificato il giorno 11.7.2012. Successivamente il quinquennio prescrizionale è stato interrotto dalla intimazione di pagamento n. 29920169002393762000 notificata il 30.7.2016. Anche in questo caso però l'intimazione oggi opposta non è valsa a interrompere la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi in oggetto. L'opposizione va pertanto accolta con riferimento all'avviso di addebito in esame.
- Avvisi di addebito nn. 599201220001133883000 e 599201220001389738000: entrambi i titoli impositivi risultano notificati il giorno 11.11.2016. E' seguita l'intimazione oggetto dell'odierno ricorso che anche in questo caso però, pur computato il periodo di sospensione covid pari a 311 giorni, non ha potuto impedire la prescrizione quinquennale maturata il 18.9.2022. L'opposizione va dunque accolta con riguardo agli avvisi di addebito in oggetto.
In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente con declaratoria di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle nn. 29920100000831579000 e 29920100032752015000 e di cui agli avvisi di addebito nn. 599201220000186192000, 59920120001050284000, 599201220001133883000 e 599201220001389738000.
Le spese di lite vanno compensate tra le diverse parti del giudizio, stante la reciproca soccombenza.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione con riguardo ai seguenti titoli: cartelle nn. 29920000005332359000, 29920020010755033000, 29920030003957120000, 29920100009439844000, 299201000322367248000, 29920100024908875000 e avviso di addebito n. 599201220000186192000;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti incorporati nelle cartelle nn. 29920090024386981000, 29920100016073976000, 29920110002031514000, 29920110005889853000 e nell'avviso di addebito n. 59920112000101982000;
- Dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle nn. 29920100000831579000 e 29920100032752015000 e di cui agli avvisi di addebito nn. 599201220000186192000, 59920120001050284000, 599201220001133883000 e 599201220001389738000;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Trapani, 10.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carmela Lo Bue e
, CF/p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Marina Marino e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante,
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso in riassunzione (giusta declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Marsala), ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_1
, spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29920229005009275000 limitatamente alle cartelle e agli avvisi meglio indicati in ricorso nonché a n. 6 cartelle e a n.1 avviso di addebito, non inclusi nell'intimazione opposta e contrassegnati in ricorso ai n.1, 2 , 3, 6, 8, 9 e 1/A. In particolare, l'opponente si duole dell'intervenuta maturazione del termine di prescrizione. Su tali presupposti chiede dichiararsi nulla o comunque illegittima l'intimazione di pagamento opposta.
Si è costituto in giudizio l' eccependo l'inammissibilità delle domande avversarie CP_2 relativamente alle cartelle e all'avviso di addebito non incorporati nell'intimazione oggi opposta. Riferisce poi l'avvenuto sgravio di quattro cartelle e di un avviso in questione e chiede venga dichiarata con riferimento a tali titoli cessata materia del contendere.
1 Chiede infine rigettarsi l'opposizione nel merito.
Si è costituita l' , eccependo la tardività Controparte_3 dell'opposizione per omessa osservanza del termine di cui all'art. 24 c. 5 D. Lgs. n. 46/1999 e assumendo comunque la infondatezza delle domande spiegate dal ricorrente.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE In via preliminare, in ordine alle cartelle nn. 29920000005332359000, 29920020010755033000, 29920030003957120000, 29920100009439844000, 299201000322367248000 e 29920100024908875000 e all'avviso di addebito n. 599201220000186192000, il ricorso va dichiarato inammissibile. I titoli appena menzionati infatti non sono incorporati nell'intimazione di pagamento oggi opposta, mentre, per quanto si apprende dallo stesso ricorso, di essi l'interessato ha avuto notizia sulla base di un estratto di ruolo rilasciatogli da , a CP_4 seguito di una sua istanza d'accesso agli atti avanzata in vista della eventuale fruizione della c.d. rottamazione quater. Trattandosi in sostanza di titoli asseritamente mai notificati al ricorrente, con l'opposizione dal medesimo proposta si è in realtà impugnato l'estratto del ruolo. L'estratto di ruolo, per quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non è altro che un elaborato informatico in cui si enucleano gli elementi del ruolo, e cioè un atto che non ha natura impositiva (Cass. Sez. Un., n. 26823/2022) E, in ragione di tale sua natura, esso non è suscettibile di autonoma impugnazione, per espressa previsione del comma 4 bis DPR 602/1973, introdotto dall'art. 12 DL 146/2021, conv in legge n. 215/2021. Di qui appunto la rilevata inammissibilità della opposizione quanto alle cartelle e all'avviso d'addebito sopra indicati.
Va poi dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ai carichi portati da quegli atti presupposti richiamati nella intimazione impugnata che hanno formato oggetto di sgravio integrale, come da documentazione versata in atti e in CP_2 conformità della richiesta formulata dallo stesso ricorrente nelle note difensive depositate per l'udienza a trattazione scritta del 19.3.2025. Più precisamente si tratta delle cartelle contrassegnate in ricorso dai nn. 4, 7, 12 e 13 nonché dell'avviso di addebito menzioanto al n.2/A.
Va dunque vagliata la questione dell'eccepita prescrizione con esclusivo riferimento ai titoli di seguito esaminati:
- Cartella n. 29920100000831579000 (n.5 del ricorso): la cartella in esame risulta notificata in data 21.05.2010. Successivo atto potenzialmente interruttivo della prescrizione quinquennale è stato l'intimazione di pagamento n. 29920169002393762000 notificata il giorno 30.07.2016 che non è valsa però ad impedire la prescrizione dei crediti incorporati nella cartella in oggetto.
2 L'opposizione va pertanto accolta con riferimento alla cartella in esame.
- Cartella n. 29920100032752015000 (n.10 del ricorso): detta cartella risulta notificata il giorno 01.06.2011. Come per la cartella precedente, l'intimazione di pagamento del 2016 notificata il 30.07.2016 è intervenuta a prescrizione già maturata. L'opposizione va dunque accolta con riferimento alla cartella in discorso.
- Avviso di addebito n. 599201220000186192000 (n. 3/A del ricorso): l'avviso in questione è stato notificato in data 24.4.2012. Viene poi menzionato nell'intimazione di pagamento n. 29920169002393762000 che, notificata il 30.07.2016, ha tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione. Stante il mancato deposito dell'intimazione di pagamento n. 2992019001376367000, asseritamente notificata nel 2019, unico ulteriore atto interruttivo risultante in giudizio è l'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata in data 18.04.2023 che non è valsa tuttavia ad interrompere la prescrizione quinquennale dei crediti in oggetto, maturata in data 06.06.2022 nonostante la sospensione covid di 311 gg. derivante dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 cioè per 129 giorni) e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni). In altri termini, la tesi di parti convenute, secondo cui, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, vi sarebbe stata una sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021, va disattesa, in quanto l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso di specie posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione alla cartella presupposta risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020. Deve aggiungersi che le disposizioni di cui agli art. 37 DL n. 18/2020 e 11 DL n. 183 /2021, che riguardano specificamente la prescrizione dei crediti in materia di previdenza e assistenza, non risultano affatto abrogate e neppure sono suscettibili, in quanto norme speciali, d'essere derogate da disposizioni di carattere generale (quali sono quelle di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015). Va inoltre evidenziato come l'art. 68 sopra citato non contiene alcuna espressa disposizione quanto alla prescrizione dei crediti previdenziali e assicurativi e va piuttosto correlato – così come di recente rilevato dalla Corte Suprema (Cass. civ., n. 960/2025) - all'art. 67, riferito alle attività degli enti impositori, in cui il periodo di sospensione dei termini previsti per tali attività è fissato dall'8.3 al 31.5.2020 (co. 1°) e che nel quarto comma, a proposito della prescrizione di tali termini, fa sì richiamo all'art. 12 del D. Lgs n. 159/2015, ma limitatamente ai commi 1 e 3 e non anche al comma 2, che è quello che prevede una assai vasta dilatazione del periodo prescrizionale. L'opposizione va dunque accolta con riferimento all'avviso di addebito in esame.
3 - Avviso di addebito n. 59920120001050284000 (n. 5/A del ricorso): l'avviso di addebito in questione è stato notificato il giorno 11.7.2012. Successivamente il quinquennio prescrizionale è stato interrotto dalla intimazione di pagamento n. 29920169002393762000 notificata il 30.7.2016. Anche in questo caso però l'intimazione oggi opposta non è valsa a interrompere la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi in oggetto. L'opposizione va pertanto accolta con riferimento all'avviso di addebito in esame.
- Avvisi di addebito nn. 599201220001133883000 e 599201220001389738000: entrambi i titoli impositivi risultano notificati il giorno 11.11.2016. E' seguita l'intimazione oggetto dell'odierno ricorso che anche in questo caso però, pur computato il periodo di sospensione covid pari a 311 giorni, non ha potuto impedire la prescrizione quinquennale maturata il 18.9.2022. L'opposizione va dunque accolta con riguardo agli avvisi di addebito in oggetto.
In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente con declaratoria di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle nn. 29920100000831579000 e 29920100032752015000 e di cui agli avvisi di addebito nn. 599201220000186192000, 59920120001050284000, 599201220001133883000 e 599201220001389738000.
Le spese di lite vanno compensate tra le diverse parti del giudizio, stante la reciproca soccombenza.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione con riguardo ai seguenti titoli: cartelle nn. 29920000005332359000, 29920020010755033000, 29920030003957120000, 29920100009439844000, 299201000322367248000, 29920100024908875000 e avviso di addebito n. 599201220000186192000;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti incorporati nelle cartelle nn. 29920090024386981000, 29920100016073976000, 29920110002031514000, 29920110005889853000 e nell'avviso di addebito n. 59920112000101982000;
- Dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle nn. 29920100000831579000 e 29920100032752015000 e di cui agli avvisi di addebito nn. 599201220000186192000, 59920120001050284000, 599201220001133883000 e 599201220001389738000;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Trapani, 10.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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