Articolo 7 della Legge 15 ottobre 1986, n. 664
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 ottobre 1986
Art. 7. Disposizioni speciali di organizzazione 1. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono disposti gli opportuni corsi di formazione e di aggiornamento del personale, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, o, previa intesa con questa, stipulando apposite convenzioni con centri di addestramento particolarmente qualificati.
2. In particolare, nella prospettiva della piu' ampia automazione dei servizi, puo' essere disposta la partecipazione del personale a corsi di formazione o di aggiornamento per il trattamento automatico dei dati e delle informazioni.
3. L'Avvocatura dello Stato puo' avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi.
4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'Avvocatura dello Stato, e' soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purche' dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.
5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati all'Avvocatura dello Stato, la copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, e' equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale.
6. La copiatura di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi puo' essere affidata, ove straordinarie e temporanee esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che vi provvedono con propri mezzi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986
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