Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di diffamazione, non sussiste la responsabilità del giornalista - che abbia assunto la posizione di terzo osservatore dei fatti - il quale trasmetta, nel corso di un programma televisivo, le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate in sede di intervista, da un personaggio pubblico ai danni di altri soggetti pure con ruolo pubblico, quando vi sia l'interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, giacché, in tal caso, la dichiarazione di quest'ultimo crea di per sé la notizia, che merita di essere pubblicata perché soddisfa l'interesse della collettività all'informazione indirettamente protetto dall'art. 21 Cost., indipendentemente dalla sua veridicità e dalla continenza delle espressioni utilizzate; né il giornalista può esercitare in tal caso il ruolo di censore nei confronti delle espressioni offensive perché la notizia verrebbe svuotata del suo reale significato, a detrimento del diritto-dovere di informare la pubblica opinione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la scriminante del diritto di cronaca nei confronti di un giornalista che aveva intervistato la sorella di un soggetto deceduto dopo il suo arresto, pubblicamente impegnata nella richiesta di accertamenti in ordine alle cause che avevano determinato la morte del fratello e, quindi, oggetto di un noto caso giudiziario, nel quale erano stati coinvolti alcuni appartenenti alle forze di polizia che avevano proceduto all'arresto).
Commentari • 7
- 1. Diffamazione: il giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni non è punibile (Cass. Pen. n. 29128/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: il giornalista non risponde per le dichiarazione dell’intervistatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: legittimo il sequestro preventivo di un sito web di informazione televisivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un sito "web" di informazione televisiva che, pur soggetto al formale controllo di un apposito "delegato", non possieda le caratteristiche formali di una testata giornalistica telematica registrata, non potendo trovare applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644). Fonte: CED Cass. pen. 2021) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644 …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non ne risponde il giornalista per le offese rilasciate dalla persona intervistataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta giornalistica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2015, n. 6911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6911 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
6 9 1 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANIELLO NAPPI N. 1327/2015 - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO N. 28248/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE nei confronti di: : SC UR N. IL 10/03/1973 CH LU N. IL 22/07/1963 inoltre: ET PAOLO avverso la sentenza n. 2403/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE, EL 21/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni EL PG Dott. Udit i difensor Avv.; Q Il Procuratore Generale ELla Corte di Cassazione, dott. VI D'AMBROSIO, ha concluso chiedendo l'annullamento ELla sentenza con rinvio. Il difensore ELla parte civile, avv. Fabio SCHEMBRI, ha chiesto l'accoglimento EL ricorso. Il difensore ELl'imputato MA SC, avv. EF TONIOLO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità EL ricorso. Il difensore ELl'imputato CA CH, avv. Salvatore PINO, sostituito dall'avv. Ivan FRIONI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, pronunziata ai sensi ELl'art. 425 cod. proc. pen., il giudice ELl'udienza preliminare presso il Tribunale di Varese ha dichiarato il non luogo a procedere, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", nei confronti di MA SC e CA CH. Era stata esercitata l'azione penale, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 595 comma 2 e 3 cod. pen. ed all'art. 13 legge 47/08, nei confronti di: a) MA SC, nella "qualità di realizzatore ELl'intervista e dichiarante in proprio" trasmessa in data 19 ottobre 2011, nell'ambito EL programma denominato "LE IENE", dall'emittente televisiva ITALIA 1; b) nei confronti di CA CH, quale direttore ELl'emittente televisiva indicata. I fatti venivano contestati anche a UC UV, nella qualità di soggetto dichiarante, protagonista ELl'intervista; gli atti relativi alla posizione di tale imputata erano stati stralciati, avendo ella rinunciato all'udienza preliminare. Si riporta qui di seguito l'imputazione: ....perché in concorso tra loro, UV quale dichiarante, SC quale realizzatore ELl'intervista e dichiarante in proprio e CH quale direttore ELl'emittente televisiva, offendevano gravemente la reputazione di OL TT, EF EL OS, CC BI, GI IR, RF CO, RA AR NE, UN BE e VI PU, tutti appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri e Polizia di Stato), ai quali attribuivano la commissione di gravi reati e gesti disonorevoli;
con le aggravanti ELl'attribuzione di un fatto determinato e di aver usato per offendere la diffusione televisiva;
in particolare in relazione al loro intervento nei confronti di IU UV ed al suo accompagnamento in Caserma nella notte EL 14 giugno 2008, UC UV rilasciava un'intervista a MA SC che la trasmetteva con il consenso EL direttore CH nel corso ELla puntata EL 19 ottobre 2011 EL programma non giornalistico "Le Iene", emittente Italia 1, nel corso ELla quale con più affermazioni ELla dichiarante, sottolineate con enfasi acriticamente dall'intervistatore che: -dalla perizia collegiale depositata nel corso EL dibattimento a carico di un medico incolpato per la morte di IU UV, sarebbe emerso che lo stesso aveva patito lesioni ad opera dei Carabinieri e dei Poliziotti, cosa non vera;
- dalla perizia collegiale suddetta emergeva che sui pantaloni di IU UV vi erano tracce di sperma umano, cosa non vera. A sottolineare la valenza diffamatoria di dette affermazioni, 2 @ UC UV, riferendosi indistintamente alle suddette parti lese in modo inequivoco esclamava: "Me lo hanno inculato, cazzo". A rafforzare ancor più l'infamante accusa aggiungeva più considerazioni su cosa doveva aver subito il fratello per quell'affronto sessuale e come per lui fosse stato traumatico e disonorevole subire una vi9olenza sessuale. In tal modo UC UV affermava quali avvenuti fatti altamente disonorevoli, che sapeva non veri, SC e CH sostenevano, nei rispettivi ruoli, e rafforzavano le sue gravi diffamazioni sia con commenti sia con scelte di riprese e di montaggio funzionali in tal senso....>>, 2. Nella sentenza impugnata il G.U.P. ha ritenuto di poter prosciogliere entrambi gli imputati sulla base degli elementi emersi durante le indagini preliminari, non suscettibili di diversa ed ulteriore valutazione in sede dibattimentale.
2.1. Dopo aver rappresentato il contesto storico nel quale sono avvenuti i fatti e gli esiti ELla perizia collegiale alla quale si fa riferimento nell'imputazione, il G.U.P. ha dato atto ELle affermazioni ELl'intervistata UC UV e di quelle ELl'intervistatore SC, escludendo, con riferimento specifico alla posizione di quest'ultimo, che abbia detto cose diverse da quelle dei periti e che abbia pronunziato parole diffamatorie nei confronti ELle persone offese. Con riferimento alle dichiarazioni ELla UV, poi, il G.U.P., dando atto che nel servizio andato in onda sono stati riportati anche stralci ELla perizia, ha ritenuto che non si possa affermare la responsabilità EL SC "quantomeno sotto il profilo soggettivo". Comunque il giudice ha rappresentato elementi di interesse pubblico all'informazione, richiamando in proposito principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte.
2.2. II G.U.P. ha, inoltre, ritenuto superfluo il dibattimento anche nei confronti EL CH, al quale il reato è stato ascritto in concorso con il SC.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero ELla Procura presso il Tribunale di Varese, denunziando sia la violazione di legge che vizi di motivazione, in termini di travisamento EL fatto.
3.1 Secondo il P.M. ricorrente le risultanze ELla perizia sarebbero state travisate dal G.U.P. e, in tal senso, ha indicato elementi per fornire una lettura "esatta" degli accertamenti tecnici.
3.2 II P.M. ha contestato poi l'assunto EL G.U.P. che ha ritenuto che il SC non avesse alcun "potere censorio" sulle dichiarazioni EL soggetto intervistato e, di conseguenza, ha evidenziato quali sarebbero state le "omissioni" ELl'imputato finalizzate a controllare la veridicità di quanto dichiarato da UC UV.
3.3. Infine, il ricorrente ha censurato la motivazione ELla sentenza impugnata nella parte in cui, travalicando i limiti EL giudizio consentito ex art. 425 cod. proc. pen., ha espresso valutazioni di merito.
4. Con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso in Cassazione OL ET, 3 Q ovvero una ELle persone offese, che risulta costituita quale parte civile.
4.1. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione di legge, perché il G.U.P. avrebbe travalicato i limiti di cui all'art. 425 cod. proc. pen.
4.2. Con l'altro motivo proposto si denunzia la violazione di legge con riferimento agli artt. 110 595 cod. pen. - Il ricorrente, dopo aver percorso l'iter motivazionale ELla sentenza, contesta quanto affermato dal G.U.P. in ordine alla differenziazione ELle posizioni di SC e CH rispetto a quella di UC UV. Evidenzia in particolare, poi, che sarebbe stato dovere EL SC e EL CH, nelle loro rispettive qualità, quello di controllare la veridicità ELle affermazioni ELla UV, veridicità che viene quindi contestata, facendo specifico riferimento alle risultanze peritali cui si è fatto riferimento nel servizio televisivo.
5. In data 30 settembre 2015 è stata depositata una memoria a firma EL difensore ELl'imputato SC, con la quale in primo luogo si deduce l'inammissibilità dei ricorsi, giacché vertono sul merito ELla valutazione degli elementi probatori e non ne indicano ulteriori, che avrebbero potuto essere acquisiti in dibattimento;
il deducente, peraltro, afferma che gli elementi di prova valutati dal G.U.P. non sarebbero suscettibili di integrazione. In replica alle argomentazioni di merito dei ricorsi viene poi rappresentata una serie di elementi a sostegno ELla richiesta di rigetto, sostenendo conclusivamente che l'informazione fornita dalla trasmissione, che è per sua natura finalizzata a sollevare "interrogativi", può dirsi corretta nella rappresentazione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi ricorsi sono privi di fondamento e, perciò, vanno disattesi.
1. In primo luogo, va rilevato che la sentenza impugnata è stata emessa nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. e, in proposito, giova già in premessa precisare che il controllo di legittimità sulla motivazione ELla sentenza di non luogo a procedere include necessariamente la valutazione EL travalicamento dei limiti cognitivi propri ELl'udienza preliminare (tra le più recenti, Sez. 3, n. 41373 EL 17/07/2014, P.M in proc. Pasteris e altri, Rv. 260968) Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, "il giudice ELl'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma ELl'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito EL materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza ELl'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate." (Sez. 2, n. 48831 EL 14/11/2013, Pg in proc. Maida, Rv. 257645; si 4 vedano anche, tra le tante, Sez. 3, n. 39401 EL 21/03/2013, P.M. e P.C. in proc. Narducci e altri, Rv. 256848; Sez. 6, n. 5049 EL 27/11/2012, P.M. in proc. Cappello e altri, Rv. 254241; Sez. 5 15.5.2009 n. 22864, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 244202; Sez. 4 18.4.2007 n. 264100, Giganti ed altri, Rv. 236800) Come rilevato anche dalla dottrina, la struttura fondamentale ELl'istituto ELl'udienza preliminare è sostanzialmente rimasto immutato dopo le riforme (legge n. 105 EL 1993; legge n. 479 EL 1999) succedute al codice Vassalli EL 1989: l'udienza preliminare ha la specifica funzione di filtro, per evitare inutili passaggi alla fase dibattimentale e, quindi, nei casi in cui il giudizio di proscioglimento sia ritenuto non superabile in dibattimento è possibile l'epilogo decisorio previsto dall'art. 425 cod. proc. pen. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, nonostante l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, ELl'orizzonte prospettico EL giudice rispetto all'epilogo decisionale, apportato dalla legge n. 479 EL 1999 all'art. 425 cod.proc.pen., non per questo è attribuito allo stesso "il potere di giudicare in termini di anticipata verifica ELla innocenza-colpevolezza ELl'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale ELl'art. 425, novellato comma 3, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una ELibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza ELle indagini, la sostenibilità ELl'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità EL dibattimento in ordine alla regiudicanda". Quindi, il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione EL giudice ELl'udienza preliminare, pur legittimando quest'ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva ELla probabilità di colpevolezza ELl'imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica (Sez. U., n. 39915 EL 30 ottobre 2002, Vottari, Rv. 222602; nonché Sez. U., n. 25695 EL 29/05/2008, D'Eramo, non massimata sul punto). Anche successivamente questa Corte ha ribadito che il giudice ELl'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza ELl'imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione (Sez. 4, n. 43843 EL 06/10/2009, P.C. in proc. Pontessilli e altri, Rv. 245464; Sez. 5, n. 22864 EL 1505/2009, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 244202). E tale ricostruzione non è smentita neppure dal nuovo testo EL comma 3 ELl'art. 425 cod.proc.pen., secondo cui il giudice "pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio", giacché una tale disposizione conferma che il parametro di giudizio non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio: l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio (tra le altre, Sez. 6, n. 10849 EL 12/01/2012, P.M. in proc. 5 Petramala, Rv. 252280; Sez. 6, n. 33921 EL 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127). Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare che "l'apprezzamento EL merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito ELla udienza preliminare non si sviluppa [...] secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di ELibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase EL dibattimento" (sentenza 15 marzo 1996 n. 71). Come si è già visto, sulla stessa linea si è da tempo assestata la giurisprudenza di questa Corte subito dopo la riforma EL 1999 (Sez. 6, 16.11. 2001 n. 42275, Acampora, Rv. 221303; la citata Sez. Un. 30.10.2002 n. 39915, Vottari, Rv. 222602). In linea con l'interpretazione giurisprudenziale sopra evidenziata, va anche rilevato che il controllo in sede di legittimità sulla motivazione ELla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 deve mirare solo a verificare l'osservanza EL criterio prognostico adottato dal G.U.P. nell'escludere la sostenibilità ELl'accusa in giudizio e nell'ambito ELla competenza propria ELla fase ELl'udienza preliminare ovvero quella di procedere ad una valutazione sommaria ELle fonti di prova offerte dal P.M. e dalle parti (tra le tante, Sez. 5 18.3.2010 n. 15364, Caradonna e altri, Rv. 246874; Sez. 6 17.7.2012 n. 33921, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127 e, più di recente, Sez. 2, n. 5669 EL 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211). A ciò, tuttavia, va aggiunto che la valutazione EL giudice ELl'udienza preliminare non può prescindere da quella ELla rilevanza penale dei fatti come ascritti;
come ha più volte precisato questa Corte, va dichiarato immediatamente il proscioglimento (per inesistenza EL fatto, per irrilevanza penale, per non averlo l'imputato commesso, per la sussistenza di una causa di non punibilità ovvero di una scriminante) se ne risultano presupposti dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione ELla chiarezza ELla situazione processuale. È necessario quindi che la prova ELl'innocenza o ELla non punibilità ELl'imputato ovvero ELla irrilevanza penale EL fatto emerga "positivamente" dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti (tra le tante Sez. 6, n. 5438/2012, Rv. 252407, Tucci;
Sez. Un., n. 17179/2002, Rv. 221403, Conti;
Sez. Un, n. 35490/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Consegue a quanto detto che, laddove la sentenza di non luogo a procedere venga impugnata, è necessariamente devoluto alla Corte di legittimità il compito di verificare se i limiti cognitivi, strettamente connaturati al rito nel quale la sentenza è adottata, siano o meno stati rispettati.
3. Fatte le suesposte precisazioni sistematiche, si rileva che nel caso in esame correttamente il G.U.P. ha ritenuto l'inutilità EL dibattimento, essendo evidente, anche solo sulla base ELla valutazione ELl'imputazione, che la condotta ascritta agli imputati è scriminata in forza ELl'esercizio EL diritto di cronaca, giacché i fatti oggetto ELl'intervista a UC UV, tenuto conto ELla qualità dei soggetti coinvolti, ELla materia in discussione e EL più generale contesto ELla vicenda giudiziaria nel quale è maturata la stessa intervista, presentano 6 indubbiamente profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva dei singoli. Correttamente, quindi, il G.U.P. ha emesso sentenza di non doversi procedere con la formula "perché il fatto non costituisce reato", riservata ai casi in cui venga accertata l'esistenza di una causa di giustificazione (Sez. 5, n. 22598 EL 25/02/2010, Siggia, Rv. 247352), sebbene in relazione al percorso motivazionale di cui dà conto la sentenza debbano essere fatte precisazioni in diritto nei termini qui di seguito indicati.
4. Va subito evidenziato che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività ELle frasi che si assumono lesive ELla altrui reputazione, perché è compito EL giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno ELla materialità ELla condotta contestata e, quindi, ELla portata offensiva ELle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 EL 19/09/2014, P.G., P.C. in proc. Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 EL 14/02/2013, Fabrizio e altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 EL 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). Orbene, nel caso in esame, per quanto si dirà meglio in seguito, non vi sono dubbi sulla portata "offensiva" di alcune affermazioni fatte nel servizio televisivo, che peraltro costituisce presupposto anche per l'operatività ELla scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.
5. Come si è visto, nel lungo ed articolato capo di imputazione è stato ritenuto dalla pubblica accusa diffamatorio il servizio trasmesso nella puntata EL 19 ottobre 2011 EL programma "Le Iene" (emittente Italia 1), nel quale era stata intervistata dal SC UC UV in ordine agli ulteriori sviluppi processuali EL giudizio in corso per la morte di IU UV, deceduto (in data 14 giugno 2008) in ospedale, dove era stato ricoverato dopo essere stato trattenuto presso la Caserma dei Carabinieri di Varese. Nella contestazione EL reato aggravato di diffamazione è stata prospettata la sussistenza di una condotta di grave offesa ELla reputazione di alcuni appartenenti alle forze di polizia (carabinieri e polizia di Stato), perché UC UV aveva riferito che dalla perizia collegiale, depositata nel corso EL dibattimento a carico di un medico incolpato per la morte di IU UV, era emerso che questi aveva patito lesioni ad opera dei carabinieri e dei poliziotti e che sui pantaloni ELla vittima vi erano tracce di sperma umano. E' stata poi sottolineata la valenza diffamatoria di dette affermazioni, perché UC UV, riferendosi indistintamente ai carabinieri e poliziotti che avevano trattenuto il fratello in caserma, aveva ipotizzato che questi aveva subito anche violenza sessuale.
6. Il G.U.P., dopo aver ricostruito tutti i termini ELla vicenda e, in particolare, rappresentato gli esiti ELla perizia collegiale alla quale si fa riferimento nell'imputazione, ha dato atto ELle affermazioni ELla intervistata UC UV e di quelle ELl'intervistatore SC, escludendo, con riferimento specifico alla posizione di quest'ultimo, che abbia detto cose diverse da quelle 7 dei periti e che abbia pronunziato parole diffamatorie nei confronti ELle persone offese. Con riferimento alle dichiarazioni ELla UV, poi, il G.U.P., dando atto che nel servizio andato in onda sono stati riportati anche stralci ELla perizia, ha ritenuto che non si possa affermare la responsabilità EL SC “quantomeno sotto il profilo soggettivo”. In entrambi i ricorsi in esame in questa sede vendono dedotte contestazioni in ordine al merito ELl'apprezzamento EL G.U.P., anche in termini di travisamento dei fatti. Gli stessi ricorsi, però, non consentono di censurare la sentenza impugnata né per vizio di motivazione né per violazione di legge, non essendo stati predisposti nel rispetto EL principio di autosufficienza ovvero non essendo stati ad essi allegati gli atti cui fanno riferimento per contestare la correttezza ELle valutazioni probatorie fatte dal G.U.P.. In proposito, deve ricordarsi che il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità ELla motivazione ovvero di travisamento ELle prove ex art. 606, lettera e, cod. proc. pen., se a tal fine richiama -come nel caso in esame- atti specificamente indicati, deve contenere la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 26725 EL 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; precedenti conformi: n. 20344 EL 2006 Rv. 234115, n. 37368 EL 2007 Rv. 237302, n. 16706 EL 2008 Rv. 240123, n. 37982 EL 2008 Rv. 241023, n. 6112 EL 2009 Rv. 243225, n. 11910 EL 2010 Rv. 246552, n. 29263 EL 2010 Rv. 248192, n. 45036 EL 2010 Rv. 249035). Il Pubblico Ministero e la parte civile hanno segnalato elementi probatori che il G.U.P. non avrebbe adeguatamente considerato ovvero travisato e che, invece, avrebbero potuto consentire una diversa prospettazione nel giudizio di responsabilità degli imputati. Non possono, però, essere apprezzate le censure di travisamento come prospettate, perché non emergono in maniera evidente dalla motivazione ELla sentenza, che invece sembra congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza. Questa Corte, infatti, non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo EL giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole ELla logica, oltre che EL diritto, e all'esigenza ELla completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214; in senso conforme n. 30257 EL 2002, Rv. 222750; n. 15733 EL 2003, Rv. 225440).
7. Vanno ancora svolte ulteriori considerazioni in ordine all'infondatezza ELle censure mosse dai ricorrenti. Come si è detto, il servizio televisivo ritenuto diffamatorio ha riferito degli esiti di accertamenti peritali, in contraddizione con gli elementi a sostegno ELla pubblica accusa nel processo in corso a carico di un medico, imputato ELl'omicidio colposo di IU UV, secondo lo stile proprio ELla programma di intrattenimento e informazione "LE IENE", che come è noto- da 8 anni va in onda sulla emittente "ITALIA 1", occupandosi di approfondimento ELl'attualità italiana e internazionale, ed è realizzato attraverso reportage provocatori e anche satirici. Tenuto conto di tali caratteristiche EL programma televisivo in questione e ELla vicenda di cui si è occupato il servizio curato dal SC, va analizzato il tema ELla sussistenza nel caso in esame dei presupposti di operatività ELl'art. 51 cod. pen.
8. In tema di esimenti EL diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nell'individuare i requisiti "caratterizzanti" nell'interesse sociale, nella continenza EL linguaggio e nella verità EL fatto narrato;
in tale ottica è stato evocato anche il parametro ELla "attualità ELla notizia". Si è chiarito, quindi, che una ELle ragioni fondanti l'esclusione ELla antigiuridicità ELla condotta lesiva ELla altrui reputazione è vista nell'interesse generale alla conoscenza EL fatto ossia nell'attitudine ELla notizia a contribuire alla formazione ELla pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo ELla formazione culturale e scientifica. Peraltro, da tempo questa Corte ha condivisibilmente affermato sulla questione ELla punibilità EL giornalista il quale, in un'intervista o, comunque, in un qualsiasi resoconto, riporti dichiarazioni altrui, che il problema si pone solo quando le dichiarazioni riportate dal giornalista integrino gli estremi ELla diffamazione. Non si pone, infatti, l'esigenza di distinguere la responsabilità EL giornalista da quella EL dichiarante, se le dichiarazioni riferite, benché offensive, non siano punibili perché rilasciate nel corretto esercizio EL diritto di critica, che compete qualsiasi cittadino. Il problema si pone quando giornalista diffonda dichiarazioni altrui che integrano gli estremi di un reato e che di per sè non sarebbero idonee alla consumazione ELl'illecito penale senza quella diffusione che proprio all'opera EL giornalista è imputabile. In questa prospettiva, dunque, non pare possa dubitarsi che, in applicazione ELl'art. 110 c.p., sia configurabile il concorso nel ELitto di diffamazione a carico EL giornalista, che contribuisce in misura determinante alla consumazione EL ELitto. Cionondimeno è possibile distinguere, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo, la posizione EL giornalista da quella ELl'autore ELle dichiarazioni diffamatorie da lui riferite. Può innanzitutto accadere che le dichiarazioni riferite siano punibili a titolo di diffamazione in quanto false, in quanto non corrispondenti ai fatti. E in questo caso non potrà certamente essere ritenuto responsabile di diffamazione il giornalista che sia rimasto vittima di un involontario infortunio per aver pubblicato dichiarazioni che, pur avendo resistito a tutte le più serie verifiche di attendibilità, siano risultate false. Si verserà, infatti, in un caso di errore sul fatto costituente reato determinato dall'altrui inganno;
un errore che, a norma ELl'art. 48 c.p., esclude la punibilità ELla persona ingannata. Tuttavia è evidente che questa prospettiva di non punibilità non è percorribile quando il giornalista riferisca dichiarazioni la cui punibilità per diffamazione non dipende dal difetto di veridicità, bensì dal difetto EL requisito ELla "continenza". La posizione EL giornalista non potrebbe essere, quindi, distinta da quella 9 ELl'autore ELle dichiarazioni, quando queste consistano di insulti ovvero di quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio EL diritto critica, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti (Cass., sez. V, 16 dicembre 1998, Ferrara e altri). In linea di massima, quindi, può risultare esente da responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità, non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sé, per le espressioni adoperate o per la palese falsità ELle accuse (Cass., sez. V, 5 febbraio 1986, Bonanota, m. 172422). Può anche accadere, peraltro, che la veridicità ELle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività ELle espressioni EL dichiarante risultino in qualche misura irrilevanti. E ciò si verifica quando lo stesso fatto che la dichiarazione sia stata resa costituisca un "evento" sia un fatto di cui il pubblico ha interesse e diritto a essere informato. Le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, ad esempio, vanno di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sè, non nel riferire i fatti in essa rappresentati. Tuttavia la possibilità di distinguere in questi casi la responsabilità EL giornalista da quella ELl'autore ELla dichiarazione riferita va verificata in concreto. Non si possono indicare criteri astratti che valgano a scindere sempre e comunque le due responsabilità. Occorre tener conto ELl'effettivo grado di rilevanza pubblica ELl'evento dichiarazione. E, per verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che divenire strumento ELla diffamazione, occorre considerare in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni, quali le ragioni e la credibilità EL dichiarante. Né è irrilevante il contesto comunicativo ELla stessa dichiarazione riferita, che può risultare accettabile in un determinato ambito istituzionale, come quello parlamentare (art. 68 Cost.) o quello giudiziario (art. 598 c.p.), ma può diventare strumento di un'autonoma diffamazione punibile se diffuso sulla stampa senza le necessarie cautele espressive. In definitiva, per distinguere il lecito dall'illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva EL terzo osservatore dei fatti, agendo per conto EL pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore ELla dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato.>> (così in motivazione, Sez. 5, n. 5192 EL 15/03/1999, P.M. in proc. Simeoni ed altri, Rv. 213175). Sono state le Sezioni unite di questa Corte a ELineare in materia un importante arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 37140 EL 30/05/2001, Gallero, Rv. 219651), con il quale è stato abbandonato l'indirizzo giurisprudenziale piuttosto rigoroso, fino a quel momento prevalente, secondo il quale la pubblicazione di un'intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciato da un terzo al giornalista, non solleva quest'ultimo dalla responsabilità per il ELitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti ELla verità, ELl'interesse sociale ELla notizia e ELla continenza;
si è infatti osservato che la casistica offre esempi eclatanti in cui uno dei tre requisiti suddetti, e cioè l'interesse sociale ELla notizia, può acquistare un'importanza tale da 10 ཏྲཱ ® importare anche la prevalenza - nel controllo ELla sussistenza ELla scriminante EL diritto di cronaca - sugli altri due. Ciò può verificarsi - hanno osservato le Sezioni Unite quando un soggetto, che occupa una posizione qualificata nell'ambito ELla vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in sè diffamatorie, nei confronti di altro soggetto, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati. In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal soggetto intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale ELle parole usate. Notizia che, se anche lesiva ELla reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell'interesse ELla collettività all'informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall'art. 21 Cost.. Ciò perché la notizia è costituita dal fatto in sé ELle dichiarazioni EL soggetto qualificato, risultando l'interesse EL pubblico ad apprenderla EL tutto indipendente dalla corrispondenza al vero EL suo contenuto e dalla continenza EL linguaggio adottato: pretendere che il giornalista intervistatore controlli la verità storica EL contenuto ELl'intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa;
pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare l'intervista perché contenente espressioni offensive ai danni di altro soggetto noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l'altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto ELl'intervista dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un soggetto noto all'indirizzo di altro soggetto noto, verrebbe ad essere svuotata EL suo reale significato. In casi EL genere, allora, il problema che si pone attiene alla qualificazione da dare al soggetto che rilascia l'intervista, al fine di accertare se effettivamente trattasi di personaggio noto e affidabile, le cui dichiarazioni siano comunque meritevoli di essere pubblicate, poiché in caso di posizione di rilievo ELl'intervistato vi è l'interesse ELla collettività ad essere informata EL suo pensiero sull'argomento che forma oggetto ELl'intervista medesima. Detta valutazione ovviamente non può essere sganciata dall'effettivo grado di rilevanza pubblica ELl'evento "dichiarazione", considerando poi al fine di verificare se davvero il - giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento ELla diffamazione in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, - quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Si deve, altresì, accertare, attraverso una puntuale interpretazione ELl'articolo, se il giornalista abbia assunto una posizione imparziale, limitandosi a riportare alla lettera le dichiarazioni EL soggetto intervistato, sempre però che il fatto "in sè" ELl'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto ELl'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva EL singolo. 11 Diversamente, in mancanza di tutte queste condizioni, il giornalista diventa un dissimulato coautore ELla dichiarazione diffamatoria e trova applicazione la normativa sul concorso ELle persone nel reato di cui all'art. 110 cod.pen. (si vedano, in senso conforme, tra le tante, Sez. 5, n. 28502 EL 11/04/2013, Fregni e altri, Rv. 256935; Sez. 5, n. 2384 EL 26/11/2010, PMT in proc. Napoli e altri, Rv. 249502). E' EL tutto evidente, allora, che le Sezioni Unite abbiano ridisegnato i criteri dettati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa e di legittimo esercizio EL diritto di cronaca, adattandoli alla diversa situazione che si riscontra nel caso ELla pubblicazione di dichiarazioni di terze persone, ponendo in primo piano l'interesse EL pubblico all'informazione rispetto al primato ELla tutela ELl'onore e ELla reputazione individuale.
9. Tenuto conto dei principi sopra ELineati, deve rilevarsi nel caso in esame- la corretta applicazione ELl'art. 51 cod.pen. da parte EL G.U.P., anche se -come si è detto ciò è stato fatto attraverso un percorso motivazionale non incentrato in maniera puntuale sulla sussistenza ELla scriminante, sebbene nella sentenza sia stata richiamata la giurisprudenza ELle Sezioni Unite cui si è fatto riferimento. Avuto riguardo al caso giudiziario relativo alla morte di IU UV, in relazione alla quale - come si evince dalla sentenza in esame- la sorella UC ha denunziato la necessità di approfondimenti onde accertarne le cause e i responsabili, può ritenersi prevalente l'interesse EL pubblico all'informazione rispetto alla tutela ELl'onore e ELla reputazione individuale. In altri termini, la indiscussa notorietà ELla vicenda e EL coinvolgimento in essa di appartenenti alle forze di polizia, che procedettero all'arresto di UV, al pari di quella ELla dichiarante UC UV, impegnata pubblicamente nella richiesta di accertamenti più approfonditi che chiariscano le ragioni ELla morte EL fratello, possono ritenersi fondamento EL diritto-dovere di informare l'opinione pubblica sul contenuto ELl'intervista di cui al servizio televisivo curato dal SC, nell'ottica di un ELicato bilanciamento tra interesse ELla collettività alla conoscenza ELle informazioni e il diritto dei soggetti menzionati nell'intervista alla tutela EL loro onore e reputazione. L'intervista è stata fatta ad un soggetto "qualificato", già noto all'opinione pubblica, ed è indubitabile che la "notizia" sia costituita dal fatto in sé ELla dichiarazioni di tale soggetto ovvero dal suo sfogo emotivo su un accadimento processuale, risultando l'interesse EL pubblico ad apprenderla EL tutto indipendente dalla corrispondenza al vero EL suo contenuto e dalla continenza EL linguaggio adottato. Secondo quanto evidenziato dal G.U.P. nella sentenza in esame, SC si è limitato a costruire il servizio televisivo, secondo una tecnica comunemente utilizzata dalla trasmissione le "IENE", alternando le dichiarazioni di UC UV a resoconti degli esiti ELla perizia collegiale svolti nel processo in corso a carico EL medico imputato di omicidio colposo. Nell'ambito ELla vicenda giudiziaria in corso, già portata all'attenzione ELl'opinione pubblica, il SC ha fornito l'informazione relativa, da una parte, allo stato d'animo ELl'intervistata 12 UC UV e, dall'altra, degli esiti ELla perizia, in base ai quali la dichiarante UV ha ritenuto esprimere la propria posizione sul possibile coinvolgimento nella morte EL fratello degli appartenenti a forze di polizia. Ciò è sufficiente a ritenere che sia stato esercitato il diritto di cronaca. Così come affermato nella motivazione ELla sentenza a Sezioni Unite sopra richiamata, seguire l'orientamento giurisprudenziale che richiede, per la sussistenza ELla scriminante EL diritto di cronaca, che il giornalista, prima di pubblicare un'intervista, controlli in ogni caso la veridicità oggettiva di quanto dichiarato ELl'intervistato e si astenga comunque dal pubblicare espressioni offensive, significa voler privilegiare, in presenza di un conflitto di diritti di pari dignità costituzionale, la tutela EL diritto all'integrità morale EL singolo cittadino a scapito EL diritto degli organi di stampa ad informare su fatti di rilevante pubblico interesse la collettività e EL diritto di questa ad essere informata. Pretendere che il giornalista intervistatore controlli in ogni caso la verità storica EL contenuto ELl'intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa, atteso che le obbiettive difficoltà che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato da un alto personaggio, magari su argomenti riservati, potrebbe indurlo, per prudenza, a rinunciare alla pubblicazione ELl'intervista. Ugualmente, pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare un'intervista, sempre rilasciata da un personaggio di indubbio rilievo nell'ambito ELla vita pubblica, perché contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l'altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto ELl'intervista dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all'indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata EL suo reale significato>>. E le Sezioni unite hanno conclusivamente sottolineato che alla scriminante EL diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica ed immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse. Ne consegue che la soluzione, caso per caso, ELla sussistenza, o meno, ELla responsabilità EL giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie ELl'intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice EL merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, ELl'effettivo grado di rilevanza pubblica ELl'evento dichiarazione, considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento ELla diffamazione in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Quindi, per distinguere l'illecito dall'illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione ELl'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva EL terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore ELla dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà 13 trovare applicazione la normativa sul concorso ELle persone nel reato di cui all'art. 110 c.p.>>. Come si è già detto, tale analisi, con la correlata valutazione conclusiva, è stata fatta dal G.U.P. nella sentenza in esame. 10. Vanno fatte ulteriori precisazioni in ordine alla posizione EL RA giacché dal capo di imputazione si evince che in effetti allo stesso viene solamente contestata una condotta di "omesso controllo" (si parla, infatti, genericamente di "consenso"), così richiamando il ELitto di cui all'art. 57 cod. pen. Va detto, però, che tale norma è dettata esclusivamente per i reati commessi col mezzo ELla stampa periodica e non può intendersi riferita anche alla trasmissioni radiofoniche e televisive. Il legislatore poi, con la legge 6 agosto 1990, n. 223 (posteriore alla norma citata contenuta nel codice penale), si è posto certamente il problema ELla responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, proprio per il reato di diffamazione con il mezzo televisivo e con l'attribuzione di un fatto determinato (oltre che per le trasmissioni con carattere di oscenità e quelle ex comma 2); il problema, però, è stato risolto individuando specificamente i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro ELegata al controllo ELla trasmissione". La precisa indicazione ELle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale nella normativa sopra richiamata non consente interpretazioni né analogiche né estensive, che si risolverebbero in un indebito ampliamento ELla norma penale (Sez. 5, n. 50987 EL 06/10/2014, P.M. in proc. Cappato e altro, Rv. 261907; Sez. 2, n. 34717 EL 23/04/2008, Matacena e altro, Rv. 240687). 11. Ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna ELla parte civile ricorrente al pagamento ELle spese EL procedimento.
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la parte civile al pagamento ELle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2015 Il consigliere estensore Il presidente Grazia Miccoli Aniello NAPPHAPPI DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmo Lan se