Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione, l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi lesione alla reputazione della persona offesa determina l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e non quella con la formula "perché il fatto non costituisce reato" riservata ai casi in cui venga accertata l'esistenza di una causa di giustificazione.
Commentari • 4
- 1. "Pezzente", non è reato (Cass. 25026/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2024
Non è ravvisabile, alla lettura delle proposizioni delle decisioni di merito, indicatore alcuno e soprattutto appagante della idoneità del mero vocabolo "pezzente", avulso da un quadro d'insieme minimamente esplicativo, ad incidere sulla reputazione del destinatario di essa, intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera Corte di Cassazione sez. V, udienza 3 aprile 2024 (dep. 25 giugno 2024), sentenza n. 25026/2024 Ritenuto in fatto 1. S.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Gela, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, …
Leggi di più… - 2. La Cassazione sul discrimine tra critica legittima e diffamazioneGiuseppe Paci · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2024
- 3. Intervista diffamatoria: quando l'interesse pubblico prevale sulla reputazione? (Cass.6911/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2018
- 4. Diffamazione a mezzo stampa: la posizione imparziale salva l’intervistatoreAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2010, n. 22598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22598 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 25/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 528
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 33892/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IG SA MA N. IL 17/04/1945 C/;
1) ER TH N. IL 17/02/1950 C/;
avverso la sentenza n. 31/2008 TRIBUNALE di ROMA, del 12/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Fabrizio IA;
Udito il difensore Avv. Maria C. Calamani.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 12.3.2009, il tribunale di Roma, in riforma della sentenza emessa il 27.9.07 dal giudice di pace della stessa sede, ha assolto BA TH dal reato di diffamazione nei confronti di GI AN Maria, perché il fatto non sussiste. La BA è stata accusata di aver offeso l'onore e il decoro, ex art. 595 c.p., comma 2, del GI, diplomatico di carriera, inviando una missiva al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato Generale del ministero e degli uffici all'estero, in cui, riferendosi al predetto, formulava la seguente espressione "Ritengo inconcepibile che persone che ricoprono tali funzioni all'estero e in Italia non mostrano alcun rispetto verso il Paese e l'Amministrazione da cui dipendono e di cui hanno la rappresentanza". Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello, queste affermazioni nascono da una controversia tra le parti, specificamente dall'azione civile, attivata dalla BA nei confronti della proprietaria dell'immobile a lei locato, IT BE, (moglie del IA) e conclusa con la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 52.101,16, costituente il totale delle somme percepite extra legem. Nel contratto di locazione era stabilito che la conduttrice doveva versare il canone mensile sul conto corrente intestato al GI, che riveste così il ruolo di beneficiario degli importi locatizi, avendo la disponibilità esclusiva dell'importo del conto. La BA ha constato l'inottemperanza al decisum da parte della IT, contro la quale non è riuscita a esercitare l'azione esecutiva perché costei aveva iniziato a vendere gli appartamenti di sua proprietà al marito. Secondo il tribunale, la BA, cittadina britannica,abituata a vivere un rapporto di rigido controllo su tutti gli aspetti del comportamento dei titolari di pubblici poteri, ha segnato a sovraordinati organi statali del GI un comportamento da lei ritenuto stigmatizzabile;
questi, dopo aver percepito una somma di denaro in maniera extra legem, eludeva l'esecuzione di una sentenza legittimamente pronunciata dal giudice dello Stato italiano. Il tribunale ha escluso la sussistenza della diffamazione "per insussistenza dell'antigiuridicità del fatto".
Il difensore della parte civile ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all'art. 51 c.p.: nel caso di specie non ricorre l'ipotesi dell'esimente ex art. 51 c.p., poiché la BA, con la richiesta diretta a pubbliche autorità di adottare provvedimenti disciplinari,non ha esercitato un suo diritto, in quanto la condotta del GI era riconducibile a rapporti di natura privata, peraltro intercorrenti tra l'imputata e la IT. La condotta attribuita al ricorrente esula comunque dall'esercizio di pubbliche funzioni e, pertanto non è configurabile - come riconosciuto dagli organi interpellati - alcun intervento censorio della pubblica autorità.
Secondo i consolidati principi interpretativi indicati dalla giurisprudenza, per l'operatività della causa di giustificazione in esame, è necessario che la condotta dell'imputato costituisca estrinsecazione di un diritto soggettivo, giuridicamente tutelato. Posto che la BA non aveva alcun diritto di chiedere l'intervento punitivo degli organi statali, l'antigiuridicità delle espressioni diffamatorie non è rimossa dalla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, prevista dall'art. 51 c.p.. Il ricorso non merita accoglimento, in quanto la critica mossa alla sentenza impugnata sull'infondato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., parte da un inesatto presupposto: la preliminare affermazione della sussistenza degli elementi oggettivi del reato di diffamazione. Nella sentenza non è riconosciuta alcuna lesione della reputazione del GI, ma la piena legittimità della condotta della cittadina Europea BA che ha segnalato "il comportamento scorretto ascrivibile a un diplomatico di carriera, tanto più perché diretto a frustrare le decisioni giudiziarie." Questi anziché pagare " quanto direttamente percepito extra legem, si è anche sentito offeso,passando a querelare la BA, mentre va stigmatizzato come "disdicevole" agli occhi di un cittadino Europeo la condotta sopra descritta di un diplomatico che non rispetta o elude le sentenze".
Quindi il giudice esclude la sussistenza di una condotta offensiva da parte della BA e afferma l'infondatezza dell'istanza punitiva del IA che, invece di porre riparo alla sua scorrettezza nei rapporti della conduttrice e dell'autorità giudiziaria, "si è anche sentito offeso". La sentenza impugnata non ha riconosciuto quindi un'esimente idonea a rimuovere l'originaria antigiuridicità della sua condotta, ma ha escluso in radice la rilevanza penale delle espressioni della cittadina britannica.
Nè è invocabile la propalazione di notizie non corrispondenti a verità comunque lesive di interessi giuridici del querelante, quanto meno. La sentenza di primo grado ricostruisce come vere sia la conclusione favorevole alla BA della causa, da essa attivata per la restituzione della somma non dovuta;
sia l'impossibilità, per la donna, di portare ad esecuzione la sentenza del tribunale civile. Lo stesso IA non ha contestato la verità dell'antefatto segnalato e commentato dalla BA neanche in sede lavorativa, laddove,"convocato dal Dipartimento del Personale, che chiedeva chiarimenti" ", ha constatato che "a seguito di ciò non riceveva alcuna promozione nel proprio incarico" (p. 3 della sentenza di primo grado) e pertanto la doglianza sulla lesione della propria reputazione è riferibile in concreto non alla notizia in sè ma fornita dalla controparte, ma al commento che ne ha fatto l'imputata. Secondo il giudice di pace, "quest'ultima non si è limitata ad esporre i fatti accaduti,ma ha usato consapevolmente (proprio per dare maggiore efficacia al suo dictum) delle espressioni insinuanti...cha attribuiscono alla condotta del GI delle qualità negative, andando così a ledere sia l'onore che la reputazione dello stesso (ritengo inconcepibile che persone che ricoprono tali funzioni all'estero e in Italia non mostrano alcun rispetto verso il Paese e l'Amministrazione da cui dipendono e di cui hanno la rappresentanza)..". Il giudice dell'appello non ha rilevato alcuna lesione della reputazione in queste espressioni e conseguentemente non ha dovuto indicare alcuna giustificazione,caratterizzata dagli elementi identificativi delle scriminanti in materia di diffamazione, ma ha direttamente inquadrato queste dichiarazioni nell'esercizio di una libertà di manifestazione del pensiero che correttamente è stata ritenuta intangibile nella nostra democrazia.
Nessuna censura è formulabile su questa motivazione in sede di giudizio di legittimità : secondo il giudice di appello, le parole di commento di questi fatti realmente accaduti - riportate nella formulazione dell'accusa di diffamazione - non presentano alcuna illecita carica offensiva, in quanto non vi ha rinvenuto precise ed inequivoche suggestioni su un'osmosi tra la figura di convenuto nella controversia immobiliare e la figura del diplomatico;
non vi ha rinvenuto alcuna concreta insinuazione nel senso che le criticate qualità emerse nella controversia privata siano prospettate come potenzialmente idonee a condizionare negativamente la correttezza e la lealtà istituzionali del GI, diplomatico di carriera. Coerentemente, il giudice di appello ha assolto la BA con la formula pienamente liberatoria dell'insussistenza del fatto, avendo constatato la mancanza degli elementi costitutivi del reato contestato. Non ha conseguentemente utilizzato la formula (il fatto non costituisce reato), che è prevista per l'ipotesi in cui siano integrati gli elementi oggettivi del reato, ma sussiste una causa di giustificazione, comune o speciale, che elimini l'antigiuridicità penale (sul confronto tra le formule assolutorie, S.U. n. 40049 del 29.5.08). Il tribunale, con l'invocazione dell'art. 21 Cost. (sia pure realizzata con la citazione di una sentenza afferente a ipotesi diversa) non ha inteso affermare una giustificazione per un comportamento originariamente antigiuridico della BA, ma ha concluso che "l'appellante va mandata assolta per insussistenza dell'antigiuridicità del fatto ". Non ha ravvisato alcuna condotta illecita e ha inteso riconoscere all'appellante il diritto di controllo e di critica nei confronti dell'operato di tutti i consociati.
Il giudice di appello ha espresso quindi le sue valutazioni con un apparato logico argomentativo assolutamente non censurabile. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010