Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato.(Fattispecie nella quale il giornalista, in un articolo dedicato alle presunte malefatte di una Giunta regionale, aveva riportato la notizia del conferimento di un incarico, da parte di tale Giunta, ad un professionista, il quale poi aveva sporto querela; la Corte ha escluso che nell'articolo fossero dedicati riferimenti offensivi alla figura del querelante).
Commentari • 20
- 1. Responsabilità penale del magistrato per diffamazione in un atto giudiziario (Cass. 30525/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2025
Il provvedimento giurisdizionale può integrare il reato di diffamazione quando le espressioni contenute nella motivazione, pur non essendo estranee al thema decidendum, risultino ultronee rispetto alla trattazione dello stesso e si risolvano in un'aggressione verbale individuale (argumentum ad hominem) diretta alla persona anziché all'attività svolta, avulsa dalle inferenze strettamente attinenti all'adozione dell'atto e non coniugabile con la natura e le finalità proprie dell'esercizio della giurisdizione. La squalificazione personale del soggetto è irrilevante rispetto alle conclusioni sostenute nel dispositivo e costituisce esorbitanza dal perimetro della funzione giudicante. La …
Leggi di più… - 2. "Avvocato scorretto e aggressivo", non è reato (Cass. 5239/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 febbraio 2025
"Avvocato scorretto e aggressivo", non è reato: in materia di diffamazione, il requisito della continenza, al fine di ravvisare la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, ha necessariamente il carattere dell'elasticità. Al fine di ritenere o meno proporzionalmente e/o funzionalmente eccedenti i limiti del diritto di critica in relazione a tale requisito, occorre compiere non solo in astratto, ma soprattutto in concreto un ragionamento di tipo critico-logico che tenga conto di una serie di "parametri" quali, non solo il tenore letterale delle espressioni rese (che ben potrebbero essere poste con coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale), ma …
Leggi di più… - 3. Diffamazione e critica professionale: quando è lecita?https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Giornalista che non svela fonte rischia la condanna per mancanza di verità (Cass. 6847/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2026
Il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l'interesse all'accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l'accertamento della verità processuale. Qualora il giornalista opponga il segreto sulla fonte delle informazioni, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all'art. 195, comma 7, cod. …
Leggi di più… - 5. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2005, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 21/06/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1463
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Pietro - Consigliere - N. 044419/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR MA, N. IL 13/10/1964;
avverso SENTENZA del 28/05/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Giovanni Le Pera, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A RC LI veniva contestata la violazione dell'articolo 595 c.p. in danno di UD RI perché, quale giornalista, in un articolo apparso sul quotidiano La Repubblica edizione di Torino del 19 febbraio 1999 aveva affermato che UD RI, avvocato del vicepresidente della Regione Piemonte AS IN, aveva ottenuto dalla Regione un incarico da 20 milioni come consulente.... I giudici di merito - il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Desio, con sentenza emessa in data 6 dicembre 2000 ed in secondo grado la Corte di Appello di Milano con decisione del 28 maggio 2004 - condannavano il LI, anche al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, tenuto conto della portata offensiva dell'articolo e del fatto che la notizia non era vera perché la Regione Piemonte non aveva mai approvato una tale delibera rimasta a livello di semplice proposta.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il LI che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Mancanza di motivazione sulla prova documentale - proposta dell'on. AS di nominare UD Benino consulente della Regione - prodotta dalla difesa, e ravvisabilità nel caso di specie della esimente di cui all'articolo 51 c.p. - esercizio del diritto di critica -;
2) Liquidazione del danno morale in misura eccessiva. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Il ricorrente, inoltre, depositava il 21 giugno 2005 - giorno dell'udienza dinanzi a questa Corte - una memoria difensiva con la quale ribadiva le tesi esposte nel ricorso ed insisteva sulla non ravvisabilità di una condotta punibile non potendosi ritenere la frase incriminata lesiva della reputazione dell'avvocato RI. I motivi di ricorso sono fondati.
È evidente che con l'articolo in discussione il LI intendeva denunciare una serie di comportamenti scorretti e/o disinvolti tenuti dalla Giunta Regionale del Piemonte ed in particolare dal vicepresidente dell'epoca IN Marasacchio.
Quest'ultimo aveva esposto l'Ente regionale nei confronti di terzi per una somma rilevante senza una previa delibera che autorizzasse le spese.
Citato in giudizio personalmente da ditte che avevano reso servizi alla Regione, il AS aveva conferito mandato difensivo all'avvocato UD RI.
E sempre all'avvocato RI, suo difensore, il AS aveva proposto di conferire una consulenza;
sembra che la relativa delibera non sia mai stata adottata.
Esattamente tali comportamenti del AS intendeva stigmatizzare il LI, essendo segnali evidenti di una non corretta amministrazione dell'Ente Territoriale. Il AS si sarebbe certamente potuto offendere per le affermazioni contenute nell'articolo in questione, ma non ritenne di proporre querela contro il giornalista.
Per tale fatto proponeva, invece, querela l'avvocato RI ritenendo che la frase RI ... ottiene ... dalla Regione un incarico ...... su proposta, guarda un po' ... di AS IN ... avesse leso la sua reputazione.
I giudici di merito, come detto, hanno ritenuto fondata la pretesa punitiva.
Non è così perché la frase incriminata non ha nessuna portata offensiva.
Preliminarmente è bene sottolineare che la Corte di Cassazione ben può conoscere e valutare la frase indicata non solo perché essa è riportata per intero nel capo di imputazione, ma anche perché il giudice di legittimità deve in primo luogo valutare la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione della offensività, pronunciare, previo annullamento della sentenza impugnata, sentenza di assoluzione dell'imputato. Ebbene, per quanto si è detto in precedenza, non vi può essere alcun dubbio che oggetto dell'articolo fossero le presunte malefatte o disinvolture della Giunta Regionale del Piemonte presieduta da IG ed in particolare dell'assessore, successivamente nominato vicepresidente, della stessa IN AS.
Anche l'episodio riguardante il RI è stato raccontato per stigmatizzare il comportamento del AS che aveva inopportunamente proposto di attribuire una consulenza al suo avvocato.
Della posizione dell'avvocato RI l'articolo, invece, non si è per nulla occupato, ne' tantomeno il giornalista si è preoccupato di appurare se l'incarico fosse stato o meno conferito con delibera definitiva, essendo sufficiente, per illustrare i comportamenti del AS, raccontare della proposta firmata da quest'ultimo. Nemmeno rilevante, tenuto conto dell'oggetto dell'articolo, era stabilire se la proposta di nomina fosse stata o meno adottata su richiesta o addirittura su pressioni del RI.
Nè appare possibile sostenere che con l'uso del verbo ottenere il LI abbia voluto indicare una consapevolezza dell'avvocato RI dell'atto e dei comportamenti posti in essere dal AS a suo vantaggio, perché l'ottenere non presuppone affatto una richiesta, una istanza o, comunque, una consapevolezza di comportamenti illegittimi o, addirittura, di una partecipazione. In conclusione certamente non è offensivo per un professionista affermare che abbia ricevuto un incarico da un Ente territoriale, perché anzi la circostanza può costituire un titolo di merito, dal momento che solitamente le consulenze vengono conferite a professionisti stimati per le loro capacità.
Valenza offensiva andrebbe, invece, riconosciuta all'affermazione che un professionista abbia ricevuto o ottenuto un incarico dall'Ente semplicemente perché avvocato di un amministratore o che addirittura sia complice, perché consapevole, di una illegittimità compiuta dall'amministratore; ma, come si è detto, dalla frase incriminata non è affatto possibile desumere siffatta consapevolezza. In effetti dal tenore dell'articolo si desume che, secondo il LI, il AS con la proposta di delibera di conferimento di consulenza abbia voluto gratificare il suo avvocato RI, forse anche per disobbligarsi con lui. Affermazione certamente lesiva della reputazione del AS accusato, quantomeno, di un comportamento disinvolto, ma del tutto inoffensiva per il RI. Esclusa la offensività della frase incriminata, è ovviamente superfluo stabilire se la notizia riportata fosse o meno precisa e corretta.
Le ragioni indicate impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto contestato a RC LI non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006