Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
È illegittimo, per omesso esame dei motivi e motivazione apparente, il provvedimento con il quale il tribunale, nell'esaminare la richiesta di revoca di una ordinanza di custodia cautelare, la respinga motivando la propria decisione mediante la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, apoditticamente affermati come indizianti, senza alcuna argomentazione valutativa di essi, ne' singolarmente assunti ne' complessivamente considerati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inidonea una siffatta motivazione del provvedimento di riesame di una ordinanza cautelare già di per sè eccessivamente sintetica e priva di riferimento agli elementi essenziali indicati nell'art.292 cod.proc.pen., tanto più quando ognuno di tali elementi aveva costituito oggetto di censura da parte del ricorrente).
Commentari • 2
- 1. Intervista diffamatoria: quando l'interesse pubblico prevale sulla reputazione? (Cass.6911/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2018
- 2. Diffamazione a mezzo stampa: la posizione imparziale salva l’intervistatoreAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2002, n. 30257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30257 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/07/02
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1967
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 17453/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SA;
avverso l'ordinanza del tribunale di Bolzano, emessa in data 16.3.2002;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. L. Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO
SA IN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza ex art.309 c.p.p. del 16 marzo 2002, con cui il Tribunale di Bolzano ha confermato l'ordinanza cautelare di custodia in carcere, adottata nei suoi confronti il 1^ marzo 2002 dal giudice per le indagini preliminari in relazione al delitto di cui all'art. 73 dpr 309/90. Il tribunale del riesame ha ritenuto che "a carico dell'indagato vi sono sufficienti e gravi indizi di colpevolezza costituiti da:
- presenza dell'auto a lui in uso sul luogo ove era nascosta la droga;
- presenza della sua patente a portata di mano sul sedile della stessa auto;
- sua corrispondenza fisica alla persona vista ricercare la droga nella scarpata ferroviaria;
- possesso di biglietti inviatogli dal complice già arrestato e da cui emerge chiara la complicità;
- capacità criminale desunta dai precedenti."
Il tribunale ha poi "ritenuto che sussiste con certezza l'esigenza cautelare data dal pericolo di reiterazione stante il precedente specifico e che vi è pericolo di fuga da parte di indagato straniero, anche in relazione all'entità della pena applicabile e al fatto che verrà revocata la precedente sospensione". CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che denuncia omesso esame dei motivi di impugnazione e vizio di motivazione, è fondato.
Ritiene il Collegio che la motivazione, sopra integralmente trascritta, dell'ordinanza impugnata sia soltanto apparente e del tutto inidonea a dare ragione della valutazioni operate dal tribunale del riesame.
La mera elencazione descrittivi di elementi di fatto, apoditticamente affermati come gravemente indizianti, senza alcuna argomentazione valutativa di essi, ne' singolarmente assunti ne' complessivamente considerati, non può ritenersi motivazione idonea a sorreggere il provvedimento di riesame di un'ordinanza cautelare, già di per sè eccessivamente sintetica e alquanto sbrigativa, tanto più quando ognuno di tali elementi ha costituito oggetto di censura da parte della difesa dell'indagato.
L'obbligo di "rendere ragione" della decisione assunta si fonda sulla natura cognitiva e non potestativa dell'attività giurisdizionale, soprattutto in materia di libertà personale, presidiata da garanzia costituzionale (art. 13 e 111, co. 6, Cost.) e da puntuale e rigorosa disciplina fissata con legge ordinaria, la quale prefigura persino il contenuto indefettibile dell'ordinanza cautelare nell'art. 292 c.p.p., che, pur rivolto specificamente al giudice delle indagini preliminari (art. 292 c.p.p.), indica tuttavia i punti essenziali, oggetto della motivazione, che non possono essere ignorati dal giudice del riesame.
Assolutamente carente è poi la motivazione relativa alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti in base a considerazioni, per un verso, puramente astratte e ipotetiche - in contrasto con le esigenze di concretezza e di specificità richieste dall'art. 274.1 lett. b) e c) e dall'art. 292 lett. c) e c-bis) c.p.p. - e, per altro verso, giuridicamente infondate e culturalmente inaccettabili nella parte in cui fanno riferimento alla condizione di straniero dell'indagato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Bolzano per nuovo esame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2002