Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
In materia di diffamazione a mezzo della stampa può risultare esente da responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità, ma non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sè, per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse. Peraltro, le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, sono di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sè, non nel riferire i fatti in essa rappresentati. In tal caso, per distinguere il lecito dall'illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato. Ed è evidente come ai fini di un tale accertamento si richieda un'interpretazione del testo dell'articolo, che va riservata ai giudici del merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/1999, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 15/03/1999
Dott. BRUNO FOSCARINI Consigliere SENTENZA
" ANGELO DI POPOLO " N.548
" PASQUALE PERRONE " REGISTRO GENERALE
" ANIELLO NAPPI " N.35637/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pubblico ministero e parte civile in proc. penale a carico di ON AN, n. a Roma il 23 febbraio 1931
ER IO, n. a Rosolini l'1 gennaio 1922
EL Vittorio, n. a Roccagorga il 6 ottobre 1953
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 10 marzo 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'a.c.m. limitatamente all'imputazione di calunnia;
rigetto dei ricorsi nel resto. Uditi i difensori avv.ti M. Krogh, S. De Maria, Severino Paola. Motivi della decisione
1. In seguito a querela di OS OR, già procuratore della Repubblica di Palmi. il Tribunale di Roma dichiarò IO ER colpevole del delitto di calunnia per avere, quale gran maestro e gran segretario generale dell'Unione. europea massonica, inviato il 29 agosto 1994 al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di Grazia e giustizia, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Consiglio superiore della Magistratura una lettera in cui accusava il querelante di avere ridotto l'ufficio giudiziario calabrese in uno stato disastroso, con fascicoli spariti e un arretrato di diciannovemila processi, quattordicimila dei quali per reati prossimi alla prescrizione, e ne chiedeva l'arresto per i reati di "omissione di atti d'ufficio, mancata applicazione del codice penale, reati contro lo Stato e contro il patrimonio", in quanto si era inventato l'indagine contro la massoneria, che lo aveva portato alla ribalta televisiva, e si era impegnato in false inchieste, lasciando liberi assassini e mafiosi, rientrati a operare indisturbati nella piana di Gioia Tauro. Con la medesima sentenza il tribunale dichiarò altresi colpevoli del delitto di diffamazione aggravata lo stesso ER e i giornalisti AN ON e Vittorio EL, per avere pubblicato, rispettivamente sul quotidiano "Il giornale d'Italia" del 30 agosto 1994 e sulla nota dell'Agenzia giornalistica Italia del 29 agosto 1994, il testo pressoché integrale della suddetta denuncia
contro
OS OR.
La sentenza, appellata dagli imputati, fu riformata dalla Corte d'appello di Roma, che assolse ER dal delitto di calunnia perché il fatto non sussiste e i due giornalisti dal delitto di diffamazione perché il fatto non costituisce reato, confermando la sola condanna di ER per diffamazione, ma con una riduzione da sessanta a trenta milioni di lire della provvisionale in favore dell'offeso OS OR.
I giudici d'appello ritennero che non sussistesse il delitto di calunnia, perché nella sua denuncia IO ER aveva erroneamente qualificato come reato i fatti esposti, non avendo in particolare configurato come dolose le omissioni e gli abusi attribuiti al querelante. E aggiunsero che, pur essendo la denuncia di ER certamente offensiva della reputazione di OS OR, i due giornalisti non potevano essere ritenuti responsabili del delitto di diffamazione aggravata, perché essi si erano limitati a riportare il testo della denuncia, senza alcuna adesione ma al contrario con una marcata presa di distanza, dopo aver verificato che effettivamente la lettera era stata inviata alle autorità destinatarie e nell'indiscutibile presupposto che fosse di pubblico interesse il fatto della presentazione di una denuncia da parte di un personaggio ben noto come ER contro un procuratore della Repubblica.
2. Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione la parte civile, con tre motivi d'impugnazione, e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con due motivi d'impugnazione.
Nel primo motivo del pubblico ministero e nel secondo motivo della parte civile si deduce mancanza di motivazione e violazione o erronea applicazione dell'art. 368 c.p., rilevandosi che, contrariamente a quanto affermato dai giudici d'appello, IO ER non s'era limitato a denunciare una cattiva gestione dell'ufficio giudiziario di Palmi da parte di OR, ma aveva accusato il magistrato di essersi "inventato" l'indagine sulla massoneria e di aver creato false inchieste al solo scopo di ottenere pubblicità, così indicandolo come responsabile quantomeno del delitto di abuso d'ufficio.
Nel primo motivo della parte civile e nel secondo motivo del pubblico ministero si deduce mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 595 c.p., sostenendosi che, contrariamente a quanto affermato dai giudici d'appello, i due giornalisti non s'erano limitati a riferire la notizia della denuncia presentata da ER, ma, diffondendone quasi integralmente il testo, si erano prestati a divenire portavoce e cassa di risonanza delle calunnie e delle ingiurie dell'imputato. A rivestire pubblico interesse, invero, era la notizia della presentazione della denuncia, non gli insulti in essa contenuti, pubblicati in violazione del principio di continenza più volte ribadito dalla giurisprudenza;
la stampa non può essere strumentalizzata a fini di aggressione verbale o senza che i giornalisti si assumano la responsabilità anche del contenuto di denunce o di querele pubblicate integralmente.
Con il terzo motivo, infine, la parte civile denuncia difetto di motivazione e violazione dell'art. 539 c.p.p., lamentando che i giudici d'appello abbiano ingiustificatamente e contraddittoriamente dimezzato l'importo della provvisionale, senza considerare che l'assoluzione di ER dal delitto di calunnia non incideva sulla pur riconosciuta elevata offensività dell'accertata diffamazione.
3. Sono fondati i motivi d'impugnazione con i quali i ricorrenti hanno censurato l'assoluzione di IO ER dal delitto di calunnia, perché la decisione dei giudici d'appello in ordine a tale imputazione sì fonda su premesse erronee.
È erronea, innanzitutto, l'affermazione che i fatti rappresentati da ER nella sua denuncia non integrassero estremi di reato. In giurisprudenza, invero, si è ritenuto che, in applicazione del previgente testo dell'art. 323 c.p., dovesse rispondere di abuso d'ufficio il magistrato accusato di aver adottato una misura coercitiva personale in mancanza di esigenze cautelari e allo scopo di impartire una "lezione" all'imputato (Cass., sez. un., 20 giugno 1990, Monaco, m. 185020). Analogamente deve ritenersi che, a norma dell'art. 323 c.p., nel testo vigente all'epoca della presentazione della denuncia, dovesse rispondere di abuso d'ufficio il magistrato accusato di avere inscenato false inchieste e di essersi inventato un'indagine allo scopo di farsi pubblicità.
È erronea, in secondo luogo, l'affermazione che le accuse mosse al querelante non gli attribuivano fatti dolosi e, quindi, non erano idonee a individuarlo come responsabile dei delitti di abuso o di omissione di atti d'ufficio. Nella denuncia di ER era palesemente descritto come doloso, invero, il comportamento attribuito a OR, laddove lo si accusava di aver perseguito scopi d'immagine personale impegnandosi in indagini inventate contro la massoneria anziché perseguire gravi delitti di sangue, con la conseguenza di rimettere in libertà pericolosi assassini e mafiosi. Spetta certamente al giudice del merito l'interpretazione del significato della denuncia, al fine di stabilire se essa sia calunniosa, ma nel caso in esame è giuridicamente errata l'affermazione che i fatti attribuiti a OR non costituissero reato e manca di qualsiasi plausibile giustificazione l'affermazione della corte d'appello circa la natura non dolosa dei fatti denunciati da ER, in quanto in palese contrasto con il significato delle parole impiegate dal denunciante e con il suo manifestato intento di ottenere l'arresto dell'incolpato.
Sussistono, pertanto, sia la violazione dell'art. 368 c.p. sia la mancanza di motivazione denunciate dai ricorrenti;
e la sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata con rinvio per nuovo esame su questo capo della decisione.
4. Sono invece infondati i motivi di ricorso con i quali i ricorrenti hanno censurato l'assoluzione dei giornalisti dal delitto di diffamazione.
In realtà è complessa la questione della punibilità del giornalista che, in un'intervista o, comunque, in un qualsiasi resoconto, riporti sulla stampa d'informazione dichiarazioni altrui. Deve innanzitutto considerarsi che il problema si pone solo quando le dichiarazioni riportate dal giornalista integrino gli estremi della diffamazione. Non si pone, infatti, l'esigenza di distinguere la responsabilità del giornalista da quella del dichiarante, se le dichiarazioni riferite, benché offensive, non siano punibili perché rilasciate nel corretto esercizio del diritto di critica, che compete qualsiasi cittadino. Il problema si pone quando il giornalista diffonda dichiarazioni altrui che integrano gli estremi di un reato e che di per sè non sarebbero idonee alla consumazione dell'illecito penale senza quella diffusione che proprio all'opera del giornalista è imputabile. In questa prospettiva, dunque, non pare possa dubitarsi che, in applicazione dell'art. 110 c.p., sia configurabile il concorso nel delitto di diffamazione a carico del giornalista, che contribuisce in misura determinante alla consumazione del delitto. Cionondimeno è possibile distinguere, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo, la posizione del giornalista da quella dell'autore delle dichiarazioni diffamatorie da lui riferite.
Può innanzitutto accadere che le dichiarazioni riferite siano punibili a titolo di diffamazione in quanto false, in quanto non corrispondenti ai fatti. E in questo caso non potrà certamente essere ritenuto responsabile di diffamazione il giornalista che sia rimasto vittima di un involontario infortunio per aver pubblicato dichiarazioni che, pur avendo resistito a tutte le più serie verifiche di attendibilità, siano risultate false. Si verserà, infatti, in un caso di errore sul fatto costituente reato determinato dall'altrui inganno;
un errore che, a norma dell'art. 48 c.p., esclude la punibilità della persona ingannata.
Tuttavia è evidente che questa prospettiva di non punibilità non è percorribile quando il giornalista riferisca dichiarazioni la cui punibilità per diffamazione non dipende dal difetto di veridicità, bensì dal difetto del requisito della "continenza". La posizione del giornalista non potrebbe essere, quindi, distinta da quella dell'autore delle dichiarazioni, quando queste consistano di insulti ovvero di quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto critica, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti (Cass., sez. V, 16 dicembre 1998, Ferrara e altri). In linea di massima, quindi, può risultare esente da responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità, non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sè, per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse (Cass., sez. V, 5 febbraio 1986, Bonanota, m. 172422).
Può anche accadere, peraltro, che la veridicità delle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività delle espressioni del dichiarante risultino in qualche misura irrilevanti. E ciò si verifica quando lo stesso fatto che la dichiarazione sia stata resa costituisca un "evento" sia un fatto di cui il pubblico ha interesse e diritto a essere informato. Le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, ad esempio, vanno di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sè, non nel riferire i fatti in essa rappresentati.
Tuttavia la possibilità di distinguere in questi casi la responsabilità del giornalista da quella dell'autore della dichiarazione riferita va verificata in concreto. Non si possono indicare criteri astratti che valgano a scindere sempre e comunque le due responsabilità.
Occorre tener conto dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione. E, per verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che divenire strumento della diffamazione, occorre considerare in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni, quali le ragioni e la credibilità del dichiarante. Nè è irrilevante il contesto comunicativo della stessa dichiarazione riferita, che può risultare accettabile in un determinato ambito istituzionale, come quello parlamentare (art. 68 Cost.) o quello giudiziario (art. 598 c.p.), ma può diventare strumento di un'autonoma diffamazione punibile se diffuso sulla stampa senza le necessarie cautele espressive.
In definitiva, per distinguere il lecito dall'illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato. Ed è evidente come ai fini di un tale accertamento si richieda un'interpretazione del testo dell'articolo, che non può non essere riservata ai giudici del merito.
In realtà il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Per questa ragione, quando il giudizio penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, movendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. V, Il febbraio 1997, La Rocca, m. 207862). Nel caso in esame era certamente di pubblico interesse il fatto che un esponente della massoneria avesse denunciato il pubblico ministero che su quell'associazione aveva indagato. Sicché la denuncia poteva considerarsì essa stessa un evento da riferire per dovere di cronaca, al di là di ogni valutazione sulla sua attendibilità. D'altro canto i giudici del merito hanno ritenuto che, per le modalità in cui la notizia della denuncia
contro
OR era stata riferita dai due organi di stampa, con frasi riportate tra virgolette e con esplicita attribuzione di ogni responsabilità all'autore delle dichiarazioni, dovesse escludersi una qualsiasi adesione, anche obliqua o dissimulata, da parte dei giornalisti alle accuse mosse da ER al magistrato, tanto più per i toni di tali accuse e per la loro dichiarata provenienza dall'interno della stessa associazione destinataria delle indagini criticate. E questa interpretazione dei fatti, proposta dai giudici d'appello, non è meno plausibile di quella prospettata dai ricorrenti, che ipotizzano, invece, un consapevole contributo dei giornalisti all'opera diffamatoria di ER. Sicché la decisione dei giudici d'appello non è censurabile da questa Corte, perché il giudice di legittimità non può formulare una propria ipotesi ricostruttiva del fatto ne' proporre massime di esperienza alternative a quelle adottate dal giudice del merito, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (Cass., sez. VI, 4 dicembre 1995, Ficarra, m. 204123, Cass., sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco, m. 205621), ma deve limitarsi a controllare che l'ipotesi ricostruttiva formulata o accolta dal giudice del merito risulti coerentemente verificata sulla base di plausibili massime di esperienza.
Va, pertanto, rigettato il motivo di ricorso concernente l'assoluzione di EL e ON dalle imputazioni di diffamazione loro ascritte.
5. Inammissibile, infine, è il terzo motivo del ricorso proposto dalla parte civile, che lamenta l'ingiustificata e contraddittoria riduzione della provvisionale assegnatale in primo grado. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che il riconoscimento e la determinazione della misura della provvisionale a favore della parte civile, essendo rimesse al potere discrezionale del giudice di merito, che non ha in proposito un obbligo di motivazione, sono insindacabili in sede di legittimità, anche perché, non avendo autorità di giudicato nel successivo processo civile, il provvedimento non pregiudica le successive definitive statuizioni sul punto e risulta privo del carattere della decisorietà, in quanto destinato a essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella competente sede civile (Cass., sez. VI, 26 aprile 1994, Mondino, m. 199072, Cass., sez. II, 28 marzo 1995, Terrusi, m. 201775, Cass., sez. VI, 1 aprile 1997, Bosco, m. 208234, Cass., sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini, m. 209501).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di calunnia ascritta a IO ER, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999