Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo, che si avvicinava velocemente ad una operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale o affettivo e la baciava alla bocca con una forte pressione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3376
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 5551/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 917/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 02/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) (art. 606 bis c.p.); rigetto nel resto;
udito, per la parte civile, l'avv. Giunchi Franco che ha chiesto rigettarsi il ricorso con le spese e le statuizioni del grado;
udito il difensore avv. Neri Filippo che ha insistito per l'accoglimento del proposto ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 2-17.7.2013, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15.3.2011 appellata da R.G. , concedeva all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto l'impugnata decisione e condannando l'imputato alla rifusione delle spese alla costituita parte civile.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto il R. responsabile dei reati di cui:
a) art. 609 bis c.p., perché con violenza costringeva S. .L. a subire atti sessuali: il R. , medico di guardia presso la casa di riposo (OMISSIS) , entrava velocemente nella cucina del 5 reparto, dove al tavolo era seduta la persona offesa, operatrice sanitaria presso la medesima struttura, intenta a piegare delle salviette, si avvicinava alla stessa e la baciava sulla bocca appoggiando le proprie labbra con una forte pressione;
la persona offesa reagiva allontanando il R. , respingendolo con le mani e, contestualmente, pronunciando al suo indirizzo le seguenti parole "ma come si permette di fare certe smancerie, vada a vedere dei pazienti". In (OMISSIS) .
b) art. 56 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 610 c.p., perché mediante minaccia compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere S.L. a ritirare la lettera di segnalazione dei fatti di cui al capo a) indirizzata dalla stessa S. il 24/7/2007 alla direzione sanitaria della casa di riposo (OMISSIS) . Il R. , la sera del (OMISSIS), si recava fuori orario di servizio presso la casa di riposo, si avvicinava alla persona offesa, dicendole, alzando la voce, che la mattina dopo si sarebbe dovuta recare insieme a lui dal direttore sanitario dottor C. per riferire allo stesso che quanto riportato nella lettera sopra citata era una menzogna e che non aveva alcun testimone, altrimenti gliel'avrebbe fatta pagare fisicamente e legalmente, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà, in quanto la persona offesa il 30/7/2007 sporgeva querela per il fatto di cui al capo a). Con l'aggravante di aver commesso il fatto per assicurare a sè l'impunità per il reato di cui al capo a). In (OMISSIS) .
Il giudice di primo grado dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascrittigli, riqualificato il fatto di cui al capo b) ai sensi dell'art. 612 c.p., comma 1 e, ritenuto per il reato di cui al capo a) il fatto di minor gravità di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., concessegli le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui al capo a) ed Euro 30 di multa per il reato di cui all'art. 612 c.p., oltre al pagamento delle spese processuali;
letto l'art. 609 nonies c.p., dichiarava l'imputato interdetto in perpetuo dagli uffici di tutela e curatela;
visto l'art. 163 c.p., concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
letti gli artt. 538 e segg. c.p.p., condannava l'imputato a risarcire alla costituita parte civile i danni cagionati dal reato, quantificati in Euro 5.000,00, ed a rimborsare alla stessa le spese di costituzione e rappresentanza sostenute, determinate in Euro 3.500,00 per onorari, Euro 110,55 per spese, oltre al rimborso spese generali, Iva e epa come per legge.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio dei propri difensori, R.G. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione di legge. Erronea applicazione della legge penale, errata qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano fondato le proprie affermazioni di responsabilità sulla ritenuta circostanza che l'imputato, medico di guardia presso la casa di riposo "(OMISSIS) ", la sera dell'11 luglio 2007 abbia usato violenza sessuale su S.L. , baciandola, mentre questa era seduta ad un tavolo in una piccola cucina a piegare delle salviette alla presenza di un'altra collega anch'essa operatrice sanitaria presso la struttura.
Il tribunale e la corte d'appello - si lamenta - non sembrano nutrire alcun dubbio sulla circostanza che il medico abbia baciato sulla bocca l'operatrice sanitaria e non hanno ritenuto di alcuna credibilità quanto invece da questi affermato, e cioè che la sua intenzione era di dare un semplice bacio di saluto sulla guancia della signora e, in concreto, di non averlo fatto, arrestandosi un attimo prima, accortosi del non gradimento del gesto. Viene ricordato che la condotta tipizzata dall'art. 609 bis cod. pen. consiste nel costringere taluno a compiere o subire atti sessuali, mediante violenza, minaccia ovvero con abuso di autorità. Ricordata la giurisprudenza di questa Corte Suprema sulla nozione di atti sessuali, i difensori ricorrenti contestano che vi sia stata alcuna violenza e ricordano come sia stata la stessa persona offesa che, al gesto dell'imputato, ha reagito allontanandolo e dicendogli di non fare smancerie, di tenere un comportamento più consono e di andare a vedere i pazienti e di non salutare con un certo sistema. Ed allora - si aggiunge in ricorso - se anche il tribunale ritiene che per la S. "... Nell'immediatezza, quel bacio rubato non fosse stato percepito come una violenza sessuale, ma come una più generica, molesta ed indesiderata smanceria..." (pag. 3 sentenza corte d'appello) non si comprenderebbe sulla scorta di quale supporto logico giuridico la condotta del R. debba essere qualificata da una oggettiva connotazione erotica se, invece, non era stata percepita in questi termini dalla vittima.
Ad avviso del ricorrente sarebbe emerso nettamente che si è trattato di un gesto non desiderato, ma non certo erotico, e meno che mai violento. Lo stesso si chiede se ci si sia mai domandati se, invece, le intenzioni dell'imputato non fossero semplicemente quelle di salutare amichevolmente, anche per rafforzare un rapporto di conoscenza tra due soggetti che lavoravano nella stessa struttura, e perché non si sia dato credito allo stesso.
Si contesta il punto in cui il tribunale ha affermato che il R. sarebbe entrato di corsa nella stanza, laddove l'istruttoria avrebbe visto le teste affermare soltanto che lo stesso era entrato nella stanza "con passo veloce" e ci si domanda, se le intenzioni del R. fossero state veramente malevoli, che senso avrebbe avuto che egli si allontanasse non appena percepito che la donna non gradiva quel tipo di saluto.
Si sostiene che, oggettivamente, non sarebbe credibile e compatibile con il concetto di violenza (fisica o psichica) l'allontanarsi immediatamente nel momento in cui si viene respinti da una donna seduta e con scarse e limitate possibilità di reazione e difesa. Ed ancora, si porta avanti la tesi che, se si fosse trattato di un gesto preordinato e negativo, non sarebbe ne' possibile ne' ragionevole che l'imputato non abbia visto, percepito e sentito che, nella piccola stanza, oltre alla persona offesa vi era un'altra persona, che necessariamente avrebbe visto e, eventualmente, difeso, accusato, testimoniato.
Ne deriverebbe secondo il ricorrente che il Tribunale di Udine e la Corte d'appello di Trieste avrebbero errato profondamente nella qualificazione giuridica del fatto ascrivibile all'imputato, travalicando i concetti e i principi giuridici applicabili. b. Erronea applicazione dell'art. 609 bis cod. pen. e conseguente difetto di motivazione.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio secondo il quale l'imputato non può essere condannato se non risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Ciò in quanto sarebbe pur vero che, per costante giurisprudenza, si è affermato che una pronuncia di condanna può fondarsi sulla sola prova costituita dalla testimonianza della persona offesa, ma nel caso di specie i giudici di merito non avrebbero correttamente valutato le dichiarazioni della stessa, non avendo analizzato attentamente il contesto sociale e culturale in cui si è realizzata la condotta dell'imputato e le affermazioni che la stessa ha esplicitato al momento del fatto di cui si discute.
Si sostiene che dal momento che il dolo (generico) del reato consiste nella coscienza è volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona offesa, con un'illegittima invasione della sfera della sua sessualità, andavano più attentamente riviste le modalità, i luoghi, il contesto e le dichiarazioni della querelante, per riportare nei giusti parametri un comportamento che nulla di sessuale presentava qualora si voglia correttamente coglierne la dinamica.
c. Violazione o falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per mancata assunzione di prova decisiva.
Si rileva sul punto che la Corte d'appello di Trieste ha ritenuto di poter decidere prescindendo dall'ammissione delle prove testimoniali richieste dall'imputato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. all'udienza del 15/3/2011 davanti al Tribunale di Udine. L'istruttoria di secondo grado, secondo quanto si sostiene un ricorso, al pari di quella di primo grado, è stata carente e non ha consentito una serena rilettura della vicenda processuale, che avrebbe dato ragione della richiesta di totale riforma della sentenza del giudice di prime cure e dell'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste comunque perché la condotta del R. non costituisce reato.
Dall'audizione delle testi richieste e non ammesse, operata ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen. dall'avvocato Olivotto, sarebbe, infatti, emerso chiaramente che l'imputato era stato egli stesso vittima di un complotto volto unicamente a "spillargli il più soldi possibile".
Il ricorrente si duole che doveva essere ritenuta con piena evidenza la decisività di tali parole ai fini della pronuncia. Se si fossero escusse tali testi ci si sarebbero resi conto - secondo la tesi proposta nel ricorso - che il dottor R. era colpevole unicamente di essere stato troppo socievole e disponibile con alcune persone e, nel contempo, di avere un ruolo da superiore che, evidentemente, aveva attirato l'inimicizia di qualche infermiera dopo averla rimproverata e richiamata all'ordine.
Sul punto il ricorrente afferma di non chiedere a questa Suprema Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, bensì un sindacato di sola legittimità in merito all'omessa ammissione della prova testimoniale che era stata richiesta l'imputato e da cui giudici di merito hanno continuato a prescindere violando il diritto di difesa del R. .
d. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Si lamenta che la pronuncia della Corte d'appello di Trieste sarebbe affetta da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove a pag. 8 afferma che il R. avrebbe ammesso un contatto fisico, ancorché guancia a guancia, con la parte offesa, in una missiva datata 8/8/2007 diretta al presidente, al direttore generale ed al direttore sanitario dell'Istituto.
Ad avviso del ricorrente infatti il contenuto della missiva smentisce le conclusioni a cui è giunta la Corte territoriale, in quanto la stessa è del seguente tenore: "Sono amareggiato e mortificato che il mio gesto di saluto - contatto guancia su guancia - universalmente riconosciuto come gesto di amicizia, sia stato grossolanamente frainteso dall'operatrice in questione e ne chiedo scusa". Si sottolinea che la dichiarazione dell'imputato qui riportata non sarebbe in nessun modo in contrasto con quanto lui mi ha dichiarato in sede di esame: "Io devo assolutamente negare che abbia avuto un qualsiasi contatto pelle a pelle con questa signora". Al contrario di quanto ritenuto in sentenza, la missiva in questione - secondo il ricorrente - mostrerebbe come l'imputato abbia sempre tenuto un comportamento coerente con la versione dei fatti da lui fornita che non potrebbe, a ben vedersi, considerarsi scalfita. Emergerebbe dal comportamento del R. , in tutta evidenza, l'elemento psicologico che lo ha mosso ad avvicinarsi alla S. , che non sarebbe assolutamente quello di porre in atto un qualsivoglia atto sessuale, bensì quello di compiere un'azione lecita, ossia un comunissimo gesto di saluto ed amicizia che poteva semmai essere inteso come inopportuno e non gradito dalla parte offesa, che evidentemente non è stata educata alla stregua dell'imputato.
La motivazione della sentenza sarebbe, dunque, viziata e ciò risulterebbe dal testo del provvedimento impugnato per tale ragione è richiesto che la pronuncia sia annullata.
Con riferimento al capo B) dell'imputazione viene poi dedotta la mancanza della motivazione in quanto la riqualificazione ai sensi dell'art. 612 c.p., comma 1 dall'originaria accusa di violenza privata ai sensi dell'art. 610 cod. pen. sarebbe carente di motivazione e illogica nella sua formulazione, in quanto nel caso di specie era evidente che non si era concretizzata nessuna minaccia, ma semplicemente una legittima reazione di sdegno da parte dell'imputato in seguito all'accusa infondata da parte della S. , che lo aveva costretto a giustificarsi davanti alla direzione dell'Istituto. Si chiede pertanto a questa Corte Suprema, in via principale, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio ed assolvere l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste per i capi a) e b) dell'imputazione.
In via subordinata, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte che dovrà procedere, con le disposizioni consequenziali. In data 14/10/2014 è stata depositata agli atti memoria a firma del difensore della costituita parte civile, con la quale si chiede il rigetto del ricorso dell'imputato, la conferma della sentenza di secondo grado e delle statuizione penali e civili nella stessa riportate e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dell'ulteriore grado di giudizio.
Il difensore della parte civile evidenzia che la sentenza impugnata sarebbe ben motivata e come le argomentazioni di cui al ricorso proporrebbero una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ad avviso dello stesso la violenza nel comportamento dell'imputato sarebbe consistita nel costringere la parte offesa a subire un'inopinata, non richiesta, non voluta e non accettata intrusione nella propria intimità, avendo il bacio sulle labbra un inequivocabile significato in tal senso.
Viene ricordata quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di zone erogene e di atti sessuali ricordando in proposito le sentenze 21/1/2000 Alessandrini e 10/10/2000 Gerardi. In tal senso non vi sarebbe dubbio che il bacio sulla bocca sia una delle principali manifestazioni dell'istinto sessuale, a nulla rilevando che per le particolari condizioni in cui sia dato scambiato, si riveli inidoneo ad eccitare l'istinto suddetto.
Viene ricordato, quanto all'elemento soggettivo, che per il reato in contestazione basta il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente.
Quanto agli altri motivi, si sottolinea la genericità della censura in ordine alla affermazione di responsabilità, che non avrebbe tenuto conto del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", a fronte di un'istruttoria svolta che è stata ampia ed esaustiva.
Quanto alla mancata ammissione dei testi ex art. 507 cod. proc. pen., richiesta rigettata dal Tribunale e riproposta in Corte d'appello, si rammenta che il tribunale aveva offerto una motivazione corretta e congrua, sottolineando l'irri-levanza delle testimonianze, in quanto concernevano rapporti interpersonali (sui quali peraltro già numerosi testimoni avevano deposto) estranei a quello tra la S. e l'imputato, che aveva dal suo canto confermato che la predetta non aveva alcun motivo di rancore nei suoi confronti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Quelle proposte dal ricorrente sono, in gran parte, le questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
Si tratta, dunque, di motivi in gran parte da considerare non specifici, in quanto la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634). La Corte territoriale motiva adesivamente rispetto a quanto già affermato dal giudice di primo grado.
In particolare la motivazione del Tribunale di Udine viene riportata e condivisa pag. 7 della sentenza impugnata laddove si è ricordato che il giudice di primo grado aveva già chiarito (a sua volta a pag. 10 della sentenza) che le testimonianze aventi ad oggetto i rapporti tra il R. e gli altri dipendenti della casa di riposo erano da considerarsi sostanzialmente irrilevanti ai fini della valutazione della responsabilità penale dell'imputato, riguardando fatti pregressi del tutto estranei allo specifico fatto oggetto dell'imputazione.
Ritiene sul punto in motivazione la Corte triestina che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 603 cod. proc. pen. e osservato che "gli appellanti avevano richiesto di assumere la testimonianza delle infermiere Sa.Ba.Av. , M.M.C. e
M.I. , in quanto dalle dichiarazioni rese dalle prime due (pag. 18 dell'atto di appello: ma allora non dalla Ma. ) al difensore dell'imputato emergerebbe come quest'ultimo sarebbe stato vittima di un complotto ordito ai suoi danni per mere ragioni economiche".
La Corte territoriale ricorda che il difensore dell'imputato, peraltro, aveva già richiesto nel corso del giudizio di primo grado - udienza del 21.12.2010 - di sentire gli stessi testi, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., istanza che il Tribunale aveva rigettato alla successiva udienza del 15.3.2011, ritenendo tale integrazione probatoria non assolutamente necessaria (aff. 102). In quella sede, però, la difesa aveva evidenziato - scrivono ancora i giudici triestini- che la Ma. , dipendente della struttura sanitaria tra il 1998 ed il 2004 (e dunque tre anni prima del fatto oggetto d'imputazione), avrebbe appreso da altre dipendenti di contatti tra la S. ed altre dipendenti in ordine ai fatti per cui è processo (verbale d'udienza, aff. 89 - retro - e 90). Ne deriva, secondo la logica motivazione sul punto offerta dalla sentenza di secondo grado che si tratterebbe di una testimonianza del tutto generica (concernente circostanze apprese de relato e che dovrebbero riguardare fatti non attinenti a quelli in contestazione) e priva del carattere della decisività.
La Sa.Ba. avrebbe a sua volta dovuto invece riferire sui rapporti tra il R. ed altre dipendenti (aff. 90), circostanze che la Corte territoriale ritiene ancora più irrilevanti perché concernenti rapporti interpersonali (sui quali, peraltro, già numerosi testimoni hanno deposto in primo grado) estranei a quello intercorso tra la S. e l'imputato ed ai due specifici episodi oggetto di contestazione.
La M. , infine, si legge ancora nella motivazione della sentenza impugnata, avrebbe sentito parlare la V. e la G. sui fatti di cui all'udienza (aff. 90), ma anche questa testimonianza sarebbe del tutto irrilevante, non avendo ne' la V. ne' la G. avuto nulla a che fare con i fatti commessi dal R. in danno della S. .
Nel provvedimento impugnato viene, dunque, evidenziato come la persona offesa fosse risultata essere persona completamente al di fuori del contesto delle relazioni e delle vicissitudini intercorse tra altre sue colleghe di lavoro e l'imputato e come l'eventuale clima di contrasto esistente tra le predette, o l'asserita inattendibilità di talune di loro, non influisse minimamente sulla genuinità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato. Da qui l'infondatezza del motivo oggi riproposto e sopra illustrato sub c come mancata assunzione di una prova decisiva.
Sul punto va ricordato che questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che per "prova decisiva" deve essere intesa unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (sez. 2, n. 16354 del 28.4.2006, Maio, rv. 234752). La mancata assunzione di una prova decisiva, in tal senso, può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione (sez. 2, n. 21884 del 20.3.2013, Cabras, rv. 255817). Del tutto infondata, dunque, è la censura di mancata acquisizione di una prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, solo ove, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione - e così non è nel caso che ci occupa, come si evince dalla logica motivazione sul punto dei giudici del merito - risulti "determinante" per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta (sez. 6 n. 18747 del 2.4.2008; conf. sez. 2, n. 2827 del 22.12.2005 dep. 24.1.2006, Russo, rv. 233328).
3. Infondati sono anche i motivi indicati sub a, b, e d, con i quali ci si duole di un'errata interpretazione della legge e di vizi motivazionali, aggiungendo anche numerosi spunti tesi ad una rivalutazione del compendio probatorio, che evidentemente non è possibile in questa sede.
Si è detto che la Corte d'appello di Trieste dichiara esplicitamente di condividere l'argomentare del giudice di prime cure. E in proposito va ricordato che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061). È stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988). Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Triste non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato vari aspetti di assoluto rilievo, rispondendo alle censure proposte nei motivi di appello rispetto alla pronuncia del Tribunale di Udine. Con una motivazione sul punto che appare logica e congrua, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, viene sottolineato, ad esempio, come fosse indicativo il fatto che gli appellanti non avessero neppure esplicitamente prospettato la tesi che la S. fosse una testimone inattendibile (nonostante l'imputato avesse negato di averla baciata sulla bocca e di averla poi minacciate), essendosi invece limitati a censurare la chiave di lettura che il giudice di primo grado aveva dato al racconto della predetta (così a pag. 3 dell'atto di appello).
4. La Corte territoriale ricorda ampiamente - sempre a pag. 7 del provvedimento impugnato - come le emergenze processuali avessero consentito di appurare che c'era stato effettivamente da parte dell'imputato un repentino bacio sulla bocca alla persona offesa. Richiamandosi alla pronuncia di primo grado, con una motivazione coerente e logica anche sul punto, la Corte triestina afferma l'attendibilità della testimonianza della persona offesa ricordando, in primis, come lo stesso imputato avesse confermato di non avere prima dell'episodio in questione mai avuto problemi con la stessa. Viene evidenziato poi come la dinamica del fatto raccontato dalla S. sia stata pienamente confermata dalla testimone oculare P. , che tuttavia ha onestamente sempre affermato di non essere in grado di dire - perché coperta dallo stesso imputato che era chinato - se il R. avesse baciato la S. sulla bocca. Circostanza questa che rende evidentemente le teste ancora più credibile, perché se avesse voluto falsamente corroborare il racconto della collega avrebbe avuto facile gioco a dire di aver assistito personalmente e con certezza anche al bacio in bocca. In sentenza si ricorda come l'imputato abbia confermato anche il fatto storico dell'incontro con la S. , così come di averle chiesto di dire la verità su quello che era successo, negando di avere pronunciato nei confronti della stessa frasi minacciose. Alle pag. 8 e ss. della sentenza impugnata viene fornita ampia e coerente motivazione anche sul perché i giudici del gravame del merito non abbiano ritenuto credibile la versione del fatto sostenuta dall'imputato, il quale ha affermato di essersi avvicinato alla S. e di aver accennato un saluto guancia a guancia, come era solito fare con altre operatrici della struttura, negando che vi fosse stato un contatto fisico con la predetta che si era ritratta. E viene rilevato come effettivamente nella missiva dell'8/8/2007 si parli di un contatto guancia su guancia.
La Corte territoriale evidenzia anche logicamente anche come poco compatibile sarebbe la reazione della parte lesa (che la P. ha ricordato essere spaventata e fuori di sè) se effettivamente non vi fosse stato, come sostiene l'imputato, alcun contatto. I giudici del gravame del merito, coerentemente, rispondono poi sullo specifico punto di doglianza rilevando come la circostanza che il R. assumesse comportamenti confidenziali nei confronti delle altre operatrici sanitarie o ne salutasse abitualmente alcune con baci sulle guance o con altre simili effusioni fosse da ritenersi del tutto ininfluente, posto che il predetto (che, del resto, lo ha confermato) era perfettamente in grado di distinguere, caso per caso e persona da persona, con quali ed in quali circostanze, in particolare, assumere atteggiamenti più amichevoli od affettuosi. E perciò, con riferimento al suo rapporto con la S. , nulla di tutto ciò avrebbe potuto indurlo a porgerle un saluto con un improvviso bacio sulla bocca;
ed è strano, del resto - si legge ancora nella logica motivazione della sentenza impugnata - che l'imputato non avesse mai salutato in tal modo le altre operatrici della struttura (Mi.Si. , D.M. , Mo.Od. ,
Go.An. , I.A. ) con le quali era, invece,
evidentemente, più legato o più in confidenza, non avendo nessuna di costoro riferito di essere stata abitualmente baciata sulla bocca dall'imputato (a parte l'episodio - forse - involontario, verificatosi con la Sl. , peraltro non del tutto chiara nel suo racconto: "No, io ho lasciato proprio correre la cosa perché ho detto sicuramente magari può non averlo fatto con intenzione, cioè proprio magari è successo perché magari salutandoci così e può essere capitato" - pag. 19, deposizione Sl. ).
In tale ottica, coerentemente viene ritenuto irrilevante il contrasto tra le dichiarazioni della P. , della P. e della
V. , contrasto la Corte territoriale ricorda che già il Tribunale di Udine aveva comunque condivisibilmente giustificato e che, in ogni caso, non viene ritenuto influire minimamente sull'attendibilità della S. , persona estranea alle vicende che avevano caratterizzati i rapporti tra l'imputato e le predette. Circa le minacce ricevute dalla S. viene anche ricordata la testimonianza resa dalla teste L.L. , che ne ha pienamente riscontrato la versione del fatto.
5. Il Collegio ritiene, dunque, che la sentenza impugnata non presenti i vizi motivazionali denunciati.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (il bacio alla collega come forma di saluto, teso a creare un clima di maggiore cordialità con le proprie collaboratrici), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia impugnata il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. La Corte territoriale ha anche spiegato - con motivazione ampia, logica e coerente perché debba escludersi che la S. - possa essere sia stata indotta ad enfatizzare il gesto dell'imputato da un asserito clima di ostilità nei suoi confronti da parte delle sue colleghe. E ha anche dato conto in motivazione di come il proposito di operare la denuncia, successivo all'iniziale volontà di segnalare il fatto soltanto alla direzione sanitaria, si emerso essere stata una scelta consapevole e personale della sola persona offesa (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
6. Se quella di cui sopra (ingresso repentino del R. nella stanza, avvicinamento alla S. dal di dietro e repentino bacio sulla bocca, salvo poi ad allontanarsi a fronte della reazione della donna) sono i fatti come ricostruiti in una motivazione che si è più volte evidenziato essere immune dalle denunciate censure di legittimità, resta da verificare se i giudici del merito abbiano fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte in materia di violenza sessuale.
Frequentemente, infatti, si ripropone il problema di quando il bacio - che non va trascurato essere anche un'effusione amicale e, comunemente, essere la prima forma di approccio sessuale nei confronti del partner - possa essere considerato atto di violenza sessuale punibile ai sensi degli artt. 609 bis e ss. cod. pen.. Ebbene, l'operata verifica in questione, nel caso che ci occupa, porta all'esito ad affermare che la Corte giuliana ha correttamente applicato i principi di diritto in materia più volte affermati da questa Corte Suprema.
In punto di diritto viene ricordata nella sentenza impugnata la pronuncia di legittimità con cui si è affermato che ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (così questa sez. 3, n. 25112 del 13.2.2007, Greco, rv. 236964). Il problema interpretativo maggiormente delicato nel caso del bacio sulla bocca è che lo stesso non tocca una zona inequivocabilmente erogena, intendendosi come tali, secondo la giurisprudenza di questa Corte quelle zone o parti del corpo umano che, se stimolate, sono in grado di determinare piacere sessuale ed eccitazione (così, in ultimo, questa sez. 3, n. 10248 del 12.2.2014, M., rv. 258588 che opera un'attenta e minuziosa classificazione, anche alla luce della giurisprudenza pregressa, delle varie parti del corpo e del tentativo non sempre univoco di delimitare l'ambito delle zone erogene). Questa Corte ha affermato, infatti, che in tema di violenza sessuale, vanno certamente considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, e che riguardino zone erogene su persona non consenziente, come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (così questa sez. 3, n. 42871 del 26.9.2013, Z. e altro, rv. 256915). Il principio in questione, tuttavia, non è applicabile tout court al bacio sulla bocca.
7. Si attaglia maggiormente, invece, al caso di specie quanto affermato in nella già citata recente pronuncia di questa Sezione n. 10248/2014, che il Collegio condivide, dovendosi riaffermare il principio che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, fa rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, deve costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte e di ogni determinazione della sessualità del soggetto passivo (così questa sez. 3, n. 10248 del 12.2.2014, M., rv. 258588).
Si ricordava anche, in quell'occasione, che la questione relativa all'individuazione della condotta di rilievo penale è stata diffusamente trattata in altra pronuncia (sez. 3 n. 33464/2006), mediante ampi richiami ai precedenti, giungendo alla conclusione che essa comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (vedasi anche sez. 3 n. 45950/2011; sez. 3 n. 41096/2011; sez. 3 n. 12506/2011; sez. 3 n. 21840/2011; sez. 3 n. 21336/2010; sez. 4 n. 3447/2008; sez. 3 n. 35365/2007). In altra pronuncia di questa Sezione, la n. 25112/2007, si è precisato sempre alla luce delle precedenti elaborazioni giurisprudenziali, che una formulazione maggiormente convincente della nozione di atti sessuali è quella che vi ricomprende tutti quegli atti oggettivamente idonei a compromettere la libertà sessuale del soggetto passivo, invadendo la sua sfera sessuale, mediante un rapporto corpore corpori, non riguardante, necessariamente, le zone genitali e che può estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene prevenendo, così, ad una nozione definita "oggettiva" di atto sessuale. E rispetto a quest'ultimo va anche ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale è sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, mentre è irrilevante l'eventuale fine ulteriore (di concupiscenza, ludico o d'umiliazione) che ha spinto l'agente a commettere il reato (sez. 3, n. 28815 del 9.5.2008, B., rv. 240989; conf. sez. 3 n. 39718 del 17.6.2009, Baradel e altro, rv. 244622; sez. 3, n. 39710 del 21.9.2011, R., rv. 251318; sez. 3, n. 20754 del 17.4.2013, S., rv. 255907).
8. Per quanto riguarda il bacio sulla bocca, dunque, va ribadito ad avviso del Collegio il principio che il riferimento alle zone erogene va integrato anche con un'attenta valutazione del contesto sociale e culturale in cui la condotta è realizzata e ciò al fine di evitare eccessive dilatazioni della connotazione sessuale del comportamento contrarie al senso comune ed al principio di determinatezza della fattispecie penale.
Il giudice di merito, anche alla luce dei summenzionati principi, deve procedere all'esame della fattispecie concreta attraverso una verifica globale della condotta posta in essere dal soggetto attivo, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante.
Sempre con riferimento al bacio, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è uniformemente orientata nel ritenerlo quale "atto sessuale" anche nel caso in cui si risolva nel semplice contatto delle labbra (così questa sez. 3 n. 41536, 29.10.2009, non massimata, relativa a una fattispecie in cui l'imputato, afferrandola per il collo, aveva tentato di baciare il viso della parte lesa senza assicurarsi il suo previo consenso).
Nella medesima decisione, richiamata nella più volte citata sentenza 10248/2014, si precisava anche che, ai fini della configurabilità del reato, non può essere operata alcuna distinzione con riferimento all'intensità del bacio, tale da escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra e riservare la nozione di atto sessuale solo quelli più penetranti, considerando che entrambe le tipologie sono idonee a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo, concretandosi in un atto idoneo a invadere la sua sfera intima ed integrare, pertanto, uno degli elementi materiali del reato di violenza sessuale, tranne nel caso in cui si tratti di baci leggeri scambiati in contesti non erotici che ne escludano la connotazione sessuale (si richiamava, in quell'occasione, anche sez. 3, n. 25112/2007 cit.). In precedenza, anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio era stato collocato tra gli atti avente tipica connotazione sessuale (sez. 3 n. 549, 11 gennaio 2006. In senso difforme, la più risalente sez. 3 n. 11318, 22 novembre 1995, ove tale connotazione era stata esclusa con riferimento a due fugaci baci sulla guancia e sul collo, dati fuggevolmente e senza insistenza, cfr. anche Sez. 3 n. 6651, 5 giugno 1998, nella quale era stata ritenta la valenza sessuale un caso in cui il bacio, indirizzato sulla bocca, era stato dato su una guancia).
9. Nella sentenza 10248/2014, che il Collegio condivide, viene correttamente evidenziato che a conclusioni non dissimili deve peraltro pervenirsi con riferimento all'abbraccio, condotta che, in determinate situazioni, può dimostrarsi maggiormente invasiva rispetto al bacio, potendo coinvolgere l'intero corpo del soggetto passivo e comportare un contatto anche con zone indubbiamente erogene, ma che, in altre circostanze, si risolve in una condivisa manifestazione di affetto e confidenza del tutto avulsa da connotazioni tipicamente sessuali.
In alcuni casi, dunque, in ipotesi quali quelle in precedenza descritte, ma anche in quella che ci occupa, mancando la certezza delle finalità dell'atto, la stessa va ricercata attraverso l'analisi di altri dati fattuali significativi.
Occorre, dunque, ribadire il principio - già in precedenza sostenuto nelle citate sentenze 7059/2012 e 10248 /14 - secondo il quale, non essendo possibile classificare aprioristicamente come atti sessuali tutti quelli che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente individuabili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo con finalità diverse, come nel caso del bacio o dell'abbraccio, la loro valutazione deve essere attuata mediante accertamento in fatto da parte del giudice del merito, evitando improprie dilatazioni dell'ambito di operatività della fattispecie penale contrarie alle attuali condizioni di sviluppo sociale e culturale ma valorizzando ogni altro elemento fattuale significativo, tenendo conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte ed ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo.
Ebbene, ciò posto quale principio giuridico di riferimento ritiene il Collegio che tale analisi sia stata adeguatamente svolta nella fattispecie in esame, diversamente da quanto affermato in ricorso. Ritiene, infatti, la Corte territoriale che "...deve ritenersi che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal R. configuri un atto sessuale invasivo della sfera intima della S. : posto, infatti, che, come si è sopra osservato, l'imputato aveva certamente baciato sulla bocca la S. in quella occasione, tale gesto non poteva essere in alcun modo giustificato dalla ricorrenza, tra i due, di un rapporto particolarmente stretto, confidenziale od affettivo;
la persona offesa dal reato ha dichiarato che non vi erano mai stati episodi simili e che "io non accetto questi saluti, prima cosa ... erano anni che ci si diceva buongiorno e buonasera ... "(pag. 7); lo stesso imputato ha confermato tale circostanza, dichiarando che i suoi rapporti con la predetta "erano normalissimi.. di rispetto reciproco. Io arrivavo, mi offrivano il caffè, lo prendevo, chiedevo com'era il reparto e arrivederci" (pag...14); alla domanda poi se, fino a quel momento, vi fossero state altre occasioni in cui aveva ritenuto di salutare la S. con le modalità che aveva descritto, l'imputato ha risposto: "Non che io ricordi", ma non ha saputo spiegare per quale motivo la sera del fatto, avesse agito così, senza che, rispetto alle occasioni nessuno specifico elemento di novità potesse aver caratterizzato in senso più affettuoso, amichevole o confidenziale il loro rapporto inter-personale; il R. , infatti, si è limitato a ribadire che, per abitudine "con chi avevo rapporti che andavano un attimino più della semplice conoscenza, gradito e chiesto, io salutavo col bacio sulla guancia" e che "nella mia cultura un bacio sulla guancia si da a uomini e donne indifferentemente ed è un puro segno di amicizia" (pag. 24);
l'imputato però, come si è detto, aveva baciato la persona offesa dal reato sulla bocca e non sulla guancia e del resto, come ha già osservato il giudice di primo grado (pag. 7 della sentenza impugnata), non può neanche sostenersi che volesse solo avvicinare la sua guancia a quella della S. e che il contatto tra le loro labbra sia stato invece determinato dal movimento del volto di quest'ultima, posto che il predetto ha sempre risolutamente escluso qualsiasi contatto fisico tra loro;
non poteva certamente essere un modo amichevole od affettuoso del R. di salutare quello di entrare all'interno del locale in cui si trovava la S. - nei cui confronti non aveva mai adottato questo sistema di saluto - senza profferire parola, avvicinarsi a lei, che si trovava seduta ad un tavolo, e chinarsi sulla stessa baciandola sulla bocca;
sia la S. che la P. hanno dichiarato che il R. si era avvicinato in silenzio alla p.o. (pag, 7, S. , circostanza neppure smentita dall'imputato); la prima, come s'è detto, ha affermato di esserselo trovato praticamente addosso (pag. 18); la P. ha dichiarato che "è entrato il dottor R. a passo velocissimo, sì è avvicinato alla signora S. , si è chinato su di lei e io ho visto la S. che lo ... quello l'ho visto, la S. che lo allontanava dicendo: "come si permette di fare queste cose, queste smancerie" e il dottore ha tirato fuori una frase stranissima tipo: "chiami gli infermieri se ha bisogno di me" che non ho capito cosa c'entrasse, non era nei contesto" (pag. 21)". Assolutamente logica, dunque, appare la conclusione dei giudici triestini secondo cui "il rapporto tra il R. e la S. ed il contesto nell'ambito del quale si è verificato il fatto consentono dunque di ritenere sussistente la connotazione erotica dell'atto posto in essere dall'imputato, il quale, appunto, ha agito, con modalità insidiose, per sorprendere la S. , e con la precisa volontà di violare la sua libertà sessuale;
la predetta, infatti, ha dichiarato di essere rimasta offesa da quel gesto e di aver provato fastidio (pag. 8) ed anche imbarazzo (come riferito dal teste Si. , pag. 53) e che era un gesto di cui il R.
avrebbe dovuto vergognarsi, perché "oltretutto a me il signore non mi piace, mi scusi ma ..." (pag. 7), dimostrando così di aver chiaramente percepito il bacio ricevuto in un aspetto tutt'altro che meramente amichevole".
I giudici giuliani, poi, confutano in maniera logica anche la doglianza, oggi riproposta, secondo cui la presenza, nella stanza in cui si trovava la S. , di un'altra persona non sembrerebbe essere compatibile con la volontà dell'imputato di porre in essere in essere la condotta delittuosa oggetto di contestazione, evidenziando come "tenuto conto della natura del gesto compiuto e dell'effettiva entità del fatto, integrante, appunto, una fattispecie di minor gravità: trattandosi "solo" di un bacio, la presenza di un'altra persona in quel locale evidentemente non rappresentava per il R. un serio ostacolo alla sua iniziativa". 10. Assolutamente generico appare, infine, il motivo di ricorso in cui si lamenta un vizio di motivazione in relazione al capo B dell'imputazione, assumendosi la mancanza della motivazione in quanto la riqualificazione ai sensi dell'art. 612 c.p., comma 1 dall'originaria accusa di violenza privata, ai sensi dell'art. 610 cod. pen., sarebbe carente di motivazione e illogica nella sua formulazione, in quanto nel caso di specie era evidente che non si era concretizzata nessuna minaccia, ma semplicemente una legittima reazione di sdegno da parte dell'imputato in seguito all'accusa infondata da parte della S. , che lo aveva costretto a giustificarsi davanti alla direzione dell'Istituto. La Corte territoriale risponde congruamente e logicamente al relativo motivo di appello, laddove, a pag. 8 della sentenza impugnata, ricorda come l'incontro tra il R. e la S. sia stato ammesso dallo stesso imputato, che ha anche riconosciuto (ancora riscontrando, sul punto, quanto asserito dalla predetta) di avere invitato la donna a rettificare il contenuto della dichiarazione trasmessa alla direzione sanitaria - pur sostenendo che si trattava di un invito ad affermare quanto (secondo lui) "era realmente successo" (pag. 17) -, e si è limitato a negare di aver pronunciato quelle frasi minacciose (pag. 7), nonostante la S. avesse chiaramente dimostrato di non gradire la sua visita (come riconosciuto dallo stesso imputato - pag. 6 -) e l'avesse invitato bruscamente ad andarsene perché altrimenti avrebbe chiamato anche i Carabinieri (deposizione S. , pag. 10), comportamento che appare pienamente compatibile con la reazione - descritta dalla p.o. - scomposta ed intimidatoria dell'imputato, il cui tentativo di indurre la teste a ritrattare (e non di giungere ad un chiarimento) era miseramente fallito per via dell'atteggiamento risoluto che la sua interlocutrice aveva serbato in quella circostanza. 11. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il R. va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile S.L. liquidate in Euro 3000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in Euro 3000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015