Sentenza 12 ottobre 2004
Massime • 1
La sentenza dichiarativa di fallimento è un elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta, con la conseguenza che fatti altrimenti irrilevanti sul piano penale o, comunque, integranti altri reati possono essere considerati lesivi degli interessi dei creditori ed incidenti negativamente sul regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, tanto da essere specificamente perseguiti penalmente. Ne deriva che la prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato e, quindi, nella specie, dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
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Leggi di più… - 2. Bancarotta semplice: prescrizione dal fallimento e responsabilità dell’amministratore anche per colpa (Cass. Pen. n. 45288/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …
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Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta documentale e occultamento scritture contabili: differenti i fatti illecitiAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 marzo 2018
Decisione: Sentenza n. 32367/2017 Cassazione Penale - Sezione V Massima: Nel caso di concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e il reato di occultamento delle scritture contabili non sussiste violazione al principio del ne bis in idem perché i fatti illeciti sono differenti, e il primo reato è configurabile solo qualora sia intervenuta la sentenza di fallimento. Osservazioni. La Suprema Corte ricorda che, al fine di valutare l'identità del fatto, il Giudice deve porre a raffronto la triade condotta - nesso causale - evento naturalistico, e può affermare che il fatto è ilmedesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi. Nel caso di specie, qualche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2004, n. 46182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46182 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/10/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1453
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 040533/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SS AN, N. IL 15/07/1956;
2) AR AN, N. IL 26/03/1949;
avverso SENTENZA del 27/03/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'inammissibilità dei due ricorsi.
Udito il difensore Avv. Galliani Italo.
La Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 27-3-2003, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa il 12-10-2001 con la quale RO EA e MA IA erano stati ritenuti responsabili in concorso fra loro del reato di bancarotta fraudolenta, per aver il primo, nella qualità di titolare, ed il secondo quale gestore occulto, della ditta individuale "Erre A. Installazioni" dichiarata fallita dal Tribunale di Pisa il 18-3-1991, esercente l'attività di officina meccanica, installazione serramenti, termoidraulica, pavimentazioni ed edilizia, distratto dall'attivo fallimentare merce per circa cinquecento milioni di lire, acquistata da varie ditte. Per il RO era stata ritenuta la continuazione fra il fatto contestato e quello di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 20 6-1996, e quindi condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione assorbita in detta pena quella di cui alla sentenza passata in giudicato. Per il MA era stata inflitta la pena di anni due e mesi sei di reclusione.
Ha proposto ricorso RO EA censurando la motivazione della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà per non aver escluso la sua responsabilità pur avendo riconosciuto che era un mero prestanome nella conduzione dell'impresa. Il MA presentava a sua volta ricorso riproponendo con il primo motivo l'eccezione relativa alla nullità del giudizio d'appello per grave violazione del diritto di difesa, non essendogli stata consegnata la copia dei dischetti contenenti le registrazioni dei verbali di udienza perché smarriti. Con il secondo motivo eccepiva che era stato erroneamente condannato quale socio occulto nel fallimento della ditta individuale senza che sussistesse alcuna dichiarazione di fallimento nei suoi confronti. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione della sentenza per illogicità e contraddittorietà non avendo tenuto conto del fatto che era il RO ad avere i rapporti con i fornitori ed a gestire l'azienda.
Il primo motivo proposto dal MA è manifestamente infondato. L'eccezione già proposta in Appello in sede di discussione della causa, è stata rigettata dai giudici di merito con corretta motivazione. L'imputato MA ha lamentato di non aver potuto ascoltare il dischetto con le registrazioni attinenti alla verbalizzazione dell'udienza dibattimentale del 12-10-2001 perché il supporto originale contenente la registrazione era stato smarrito dall'ufficio. Il fatto, così indicato dal ricorrente, non incide ne' sulla la validità del verbale d'udienza, redatto in forma sommaria dal segretario giudiziario, ne' sul diritto di intervento ed assistenza dell'imputato in udienza garantito dalla norma contenuta nell'articolo 178 lettera c) c.p.p.. Non integra un vizio della verbalizzazione, dato che il ricorrente non ha lamentato una carenza particolare del processo verbale redatto, rispetto a ciò che si è effettivamente verificato in udienza e che, invece, dalla registrazione sarebbe emerso. Non costituisce una violazione del diritto di difesa dato che l'imputato era presente all'udienza ed ha potuto far valere in modo compiuto e puntuale le sue ragioni. D'altra parte non ha precisato quale punto della registrazione gli sarebbe stato indispensabile per incidere significativamente nell'elaborazione o realizzazione della sua difesa in appello. Deve aggiungersi che, comunque, l'eccezione, ancorché infondata, è stata proposta fuori termine, essendo stata indicata soltanto nella discussione della causa in appello.
Il secondo motivo del MA contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte, nella parte in cui ha sostenuto che non poteva essere perseguito per il reato di concorso in bancarotta non essendo stato dichiarato fallito.
È fuor di dubbio, infatti, che concorrono alla consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda. Pertanto, pur rappresentando la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di amministratore del soggetto attivo), anche l'eventuale amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso, appunto, con il soggetto dichiarato fallito (v. Cass. Sez. 5^, 6-5-1999 n. 7583). Il terzo motivo attiene ad una valutazione di merito non deducibile in sede di legittimità.
La Corte di merito ha esaminato con cura le risultanze processuali pervenendo alla conclusione di un consistente ammanco di beni acquistati, e di un pieno coinvolgimento del MA nella gestione aziendale, basandosi sulla relazione del curatore e sulle dichiarazioni di RO, di OR, di GN e di OS, ritenuti, con corretta motivazione, attendibili e non già autori di un complotto calunnioso.
Le indicate valutazioni di merito, essendo assistite da logica motivazione non possono essere riesaminate in sede di legittimità. In udienza il difensore del MA ha chiesto l'applicazione della prescrizione sostenendo che i fatti addebitati si erano conclusi nel 1989, anche se la sentenza di fallimento era intervenuta nel 1991. Secondo la tesi proposta, la dichiarazione di fallimento costituirebbe una condizione di procedibilità e non già un elemento costitutivo del reato, pertanto il termine a quo per il decorso della prescrizione andrebbe retrodatato al 1989.
La censura è manifestamente infondata.
Il reato di bancarotta patrimoniale costa di due elementi essenziali. Il primo consiste nel verificarsi del distacco, con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga, del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperazione patrimoniale nei confronti dei creditori. Il secondo è dato dalla dichiarazione di fallimento. Soltanto allorché si siano verificati entrambi gli elementi può ritenersi sussistente la fattispecie criminale della bancarotta patrimoniale. La dichiarazione di fallimento non costituisce un "posterius", rispetto alla fattispecie, ma la integra, in modo tale che fatti altrimenti irrilevanti sul piano penale o costituenti altri reati, possano essere considerati lesivi degli interessi dei creditori ed incidenti negativamente sul regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, tanto da essere specificamente perseguiti penalmente.
Ne deriva che la prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato e quindi, nel caso in esame, dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
Il ricorso del RO è palesemente infondato.
Anche se il ricorrente non poteva essere considerato il vero responsabile dell'attività imprenditoriale, deve osservarsi che secondo la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, dalle numerose testimonianze escusse in dibattimento è apparso certo che il RO aveva posto in essere una assidua attività di contatto con i fornitori e con i clienti, tale da consentirgli di rendersi conto del funzionamento irregolare dell'azienda e del suo concorso ad esso. Sul piano oggettivo dalla relazione del curatore è apparsa evidente la discordanza fra fatture e merce esistente, in assenza di qualsiasi indicazione da parte del RO o del MA in ordine alla destinazione della merce.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 500 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 500 ciascuno.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004