Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2004, n. 46182
CASS
Sentenza 12 ottobre 2004

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La sentenza dichiarativa di fallimento è un elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta, con la conseguenza che fatti altrimenti irrilevanti sul piano penale o, comunque, integranti altri reati possono essere considerati lesivi degli interessi dei creditori ed incidenti negativamente sul regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, tanto da essere specificamente perseguiti penalmente. Ne deriva che la prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato e, quindi, nella specie, dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Commentari4

  • 1Reati di bancarotta fraudolenta documentale e occultamento scritture contabili, configurabilità del concorso.
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    [et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text] Tra i reati di bancarotta fraudolenta documentale e occultamento scritture contabili è configurabile il concorso Massima Giurisprudenziale Non viola il divieto del ne bis in idem il concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e quello di occultamento delle scritture contabili, essendo differente il fatto storico naturalistico oggetto delle due incolpazioni. Decisione: Sentenza n. 32367/2017 Cassazione Penale – Sezione V Classificazione: Falimentare, Penale, Societario, Tributario Massima: Nel caso di concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e il reato di occultamento delle …

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    Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …

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  • 4Bancarotta fraudolenta documentale e occultamento scritture contabili: differenti i fatti illeciti
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 marzo 2018

    Decisione: Sentenza n. 32367/2017 Cassazione Penale - Sezione V Massima: Nel caso di concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e il reato di occultamento delle scritture contabili non sussiste violazione al principio del ne bis in idem perché i fatti illeciti sono differenti, e il primo reato è configurabile solo qualora sia intervenuta la sentenza di fallimento. Osservazioni. La Suprema Corte ricorda che, al fine di valutare l'identità del fatto, il Giudice deve porre a raffronto la triade condotta - nesso causale - evento naturalistico, e può affermare che il fatto è ilmedesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi. Nel caso di specie, qualche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2004, n. 46182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46182
Data del deposito : 12 ottobre 2004

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