Sentenza 3 aprile 2009
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 3009 del 1990), lo stato di tossicodipendente può rilevare solo se si accerti che lo spaccio non ha dimensioni ragguardevoli, sì da fare apparire verosimile che l'imputato ne destini i proventi all'acquisto di droga per uso personale.
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Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
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1. Basi storico-normative e Principi generali A causa della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, è ritornata precettiva, nell' Ordinamento italiano, la precedente stesura Jervolino-Vassalli del TU 309/1990. Essa distingue tra sostanze pesanti ( eroina, cocaina, ecstasy ed acidi ) e sostanze leggere ( i cannabinoderivati ). Si tenga conto pure del DL 146/2013 convertito nella L. 10/2014, che ha introdotto il semi-abolizionista comma 5 Art. 73 TU 309/1990, a norma del quale << quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell' azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000 >>. Tale dicotomia tra droghe dure, marjuana ed haschisch è stata riconfermata dal DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, in cui il …
Leggi di più… - 3. I presupposti valutativi richiesti per appurare la sussistenza dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.p.r. n. 309/90. Nota a Cass. pen., sez.…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2009, n. 25883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25883 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/04/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 771
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3191/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) B.G. N. IL (OMISSIS);
2) P.N. N. IL (OMISSIS);
3) M.F.M. N. IL (OMISSIS);
4) D.C. N. IL (OMISSIS);
avverso sentenza del 02/10/2008 CORTE APPELLO DI CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il procuratore generale in persona del Dr. F. M. IACOVIELLO che ha concluso per il rigetto;
uditi i difensori avv. SINATRA e PASTORELLO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
B.G., P.N., M.F.,
D.C. sono stati condannati con rito abbreviato dal gip del tribunale di Caltanissetta alle pene di giustizia per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (i primi due come promotori ed organizzatori), con l'attenuante ex art. 74, comma 6, in continuazione;
il B. anche per il reato ipotizzato dal art. 416 bis c.p.. Sul gravame del P.M. (il cui ricorso veniva convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.) e degli imputati, la corte d'appello escludeva la detta attenuante e rideterminava la pena. Ricorrono i difensori.
Per B. e M. si reitera l'eccezione d'inammissibilità del ricorso del P.M., per la mancata enunciazione dei motivi, che sarebbero comunque versati in fatto. Si deduce, poi, violazione di legge in ordine all'esclusione dell'attenuante inerente il reato associativo e al diniego di quella prevista dalla L. cit. art. 73, comma 5.
Si assume che mancano gli estremi dell'associazione, trattandosi di un gruppo di tossicodipendenti, che hanno operato per un esiguo lasso di tempo, con sporadiche cessioni di droga leggera, allo scopo di procurarsene a propria volta per uso personale. Inidonee e prive di riscontro sarebbero le dichiarazioni dei collaboranti che accusano B. di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, atteso che l'imputato è stato assolto dall'accusa di far parte della "stidda" di Gela dal G.I.P. del tribunale per i minorenni.
Nell'interesse di D. e P. si ripropone la doglianza circa l'inammissibilità dell'impugnazione del P.M., tesa alla rivalutazione delle risultanze di prova.
Ci si duole dell'esclusione della circostanza del fatto di lieve entità, denotata da una serie di elementi, come l'organizzazione rudimentale, l'assenza di mezzi cospicui di supporto, la breve durata del sodalizio. Ulteriori conferme della precarietà della compagine sarebbero costituite dall'esiguità del ricavato e dalla qualità di tossicodipendenti degli affiliati.
Per P. si denuncia,ancora, vizio di motivazione in ordine alla pena, per la mancata indicazione delle cadenze della relativa statuizione e per l'erroneità del calcolo, che avrebbe dovuto condurre il giudice ad irrogare pena inferiore a quella inflitta, di anni dieci di reclusione.
Analogamente, si sostiene nell'interesse di D. che non è stato motivato l'aumento di pena per la continuazione e che non sono stati specificati gli incrementi di pena per i reati satelliti, in ragione del regime della continuazione criminosa. Palesemente destituito di fondamento è l'assunto dell'inammissibilità dell'impugnazione del P.M., che ha censurato la prima sentenza sotto il duplice profilo dell'indebito riconoscimento del fatto di lieve entità (L. Stup. art. 74, comma 6) e della continuazione fra il reato associativo ed i singoli reati fine.
Fermi i dati fatturati acquisiti al compendio probatorio, infatti, l'ufficio denuncia in entrambi i casi il vizio di violazione di legge, senza porre in discussione, ne' rivisitare in alcun modo i profili fattuali definiti dal giudice di merito. Pur dolendosi della motivazione apparente, l'organo dell'accusa censura l'error iuris dal momento che la decisione del gup contravviene agli approdi esegetici coonestati dall'elaborazione della giurisprudenza di legittimità.
È da escludere recisamente, pertanto che i motivi a sostegno del ricorso del P.M. siano da qualificare "non consentiti" alla stregua dell'art. 606 c.p.p., u.c.. Contrariamente alla tesi adombrata dai ricorrenti, la societas scelerum modesta o pusilla sotto il profilo organizzativo non può essere esclusa dall'ambito di operatività della L. Stup. art. 74. Al riguardo l'orientamento di questa Corte non conosce incrinatura di sorta, poiché la fattispecie associativa non richiede una complessa ed articolata struttura, dotata di notevoli disponibilità economiche e di imponenti strumenti, operativi bastando, invece, la sussistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune. E sul piano soggettivo, poi, non occorre che sia intervenuto un patto espresso, ma è sufficiente che gli associati siano portati ad operare in virtù della consapevolezza che tutte le attività, proprie ed altrui, ricevono vicendevole ausilio, cosi contribuendo ad attuare il programma criminoso.
La partecipazione non può che essere desunta da una serie di singoli episodi che, unitariamente considerati, valgono ad integrare quel quadro di stabilità dell'organizzazione e di disponibilità degli associati ad una serie indeterminata di reati connotanti la fattispecie.
Quanto all'affectio societatis, occorre individuare i relativi indici sintomatici, come la conoscenza da parte dello imputato dei partecipi al sodalizio, la stabilità dell'adesione e la peculiarità del ruolo (sez. 6, 22.10.03, n. 49556, Marigliano). La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici normativi, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (S.U. 21.09.2000, N. 17). Ma il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante, senza che il giudice debba prendere in esame espressamente gli altri parametri (sez. 6, 05.01.1999, n. 6394, Zema). Orbene, la corte di merito ha rimarcato con particolare attenzione che il gruppo deteneva ed esitava partite di stupefacente per un peso superiore ai gr. 500 la settimana;
che dalle intercettazioni si evince talvolta che sono stati trattati "anche diversi chili di droga", ciò che dimostra la solidità e l'efficienza della compagne;
che i profitti conseguiti da P. e B. sono molto elevati, posto che in una conversazione intercettata si fa riferimento ad un importo da riscuotere, superiore a L. 100 milioni.
Lo stato di tossicodipendente, poi, può rilevare ai fini dell'attenuante in parola solo se si accerti che lo spaccio non ha dimensioni ragguardevoli, si da fare apparire verosimile che l'imputato ne destini i proventi all'acquisto di droga per uso personale (sez. 4, 24.09.1996, Ceccolini). Ineccepibile, dunque, appare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, così come l'esclusione di quella omologa ipotizzata dalla L. Stup. art. 74, comma 6, concessa dal primo giudice.
L'esiguo arco di tempo durante il quale gruppo ha operato no vale ad escludere la consumazione del reato e la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma in questione.
Palesemente infondata appare la doglianza del B. inerente l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.416 bis c.p., a fronte delle convergenti chiamate in correità di alcuni pentiti gravitanti nel medesimo ambiente malavitoso, che lo hanno indicato come dedito allo spaccio di droga, ad estorsioni e danneggiamenti.
Va pure disattesa la censura del D. riguardante il trattamento sanzionatorio;
essa è versata in fatto per ciò che attiene l'entità dell'aumento ex art. 81 c.p., mentre è infondata nel resto, poiché tale aumento va ripartito tra i vari reati satelliti affasciati dalla reiterazione criminosa. Fondata è la doglianza, pure riguardante la pena, esposta dal P., atteso che il giudice di merito è incorso in un errore di calcolo. Ed infatti la pena base di anni 20, per effetto delle generiche, si riduce non già ad anni 14 e mesi 4, bensì ad anni 13 e mesi 4, la conseguenza che la pena finale risulta di anni 9 e mesi 4 di reclusione (p.b.a. 20 - 1/3 = a. 13 e m. 4 + m. 8 ex art. 81 c.p.v. c.p. = a. 14 - 1/3 ex art. 442 c.p.p. = a. 9 e m.
4).
Nei sensi indicati va rettificata la sentenza impugnata nei confronti del P. e, in virtù dell'effetto estensivo, del B., così rideterminando per gli stessi la pena in anni 9 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui ai capi O-P-Q.
I ricorsi dei predetti ricorrenti vanno rigettati nel resto. Vanno rigettati i ricorsi di D. e M., che vanno condannati alle spese processuali in solido.
P.T.M.
Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di P.N. e, per l'effetto estensivo, nei confronti di B.G.,
limitatamente alla pena detentiva inflitta per i reati di cui ai capi O-P-Q, che ridetermina in anni 9 e mesi 4 di reclusione. Rigetta nel resto i ricorsi di P. e B..
Rigetta i ricorsi di D.C. e M.F.,
che condanna al pagamento in solido delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009