Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
Deve ritenersi sufficiente l'enunciazione, nel decreto che dispone il giudizio, dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato, quando sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato. (Nella specie la Corte ha ritenuto non affetto da nullità decreto che dispone il giudizio per il reato di lesioni personali, nel quale non era specificata la durata della malattia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2010, n. 21269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21269 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/03/2010
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 584
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 29674/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN LU, N. IL 30/04/1955;
avverso la sentenza n. 484/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del 05/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
dito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità.
udito, per la parte civile, l'avv. Notalucci Giuseppe. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5-12-2008 la Corte di Appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale del luogo in data 7.11.2006 con la quale era stata pronunziata condanna a carico di IN LU per reato di lesioni commesso in danno di TI RT, in data 29-1-2003 riducendo la pena, determinata in applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, in Euro 800,00 di multa,tenuto conto delle generiche e della diminuente del rito abbreviato ed eliminando il beneficio della sospensione condizionale. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, preliminarmente, la nullità del decreto di citazione a giudizio (essendo contestato il reato di lesioni personali, senza specificare i giorni in cui le presunte lesioni sarebbero guarite);
inoltre ribadiva l'eccezione di nullità della costituzione di parte civile, non risultando rituale deposito dell'atto dal verbale della prima udienza.
Inoltre rilevava che tale nullità non poteva essere esclusa per mero errore materiale ovvero per avvenuto deposito e notifica dell'atto di costituzione di parte civile all'imputato in data precedente alla prima udienza, come aveva evidenziato il Giudice dell'impugnazione. Nel merito il ricorrente contestava la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa, e menzionava le deposizioni rese dagli altri testi.
Peraltro evidenziava che la persona offesa aveva asserito di essere stata liberata dall'aggressione posta in essere dall'imputato dai propri congiunti e non aveva nella querela fatto riferimento alle ingiurie.
Le modalità del fatto erano state descritte in senso non uniforme dagli altri testi.
Infine il difensore rilevava che non risultava provata l'esistenza di contusione in regione mammaria, che poteva essere stata solo riferita dalla parte lesa, e che il referto si riferiva ad una contusione ulcerosa all'avambraccio destro ed alla mano destra. In conclusione per tali discrasie la difesa dell'imputato riteneva la illogicità e contraddittorietà della motivazione, e concludeva chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva l'infondatezza dei motivi di impugnazione. In primo luogo deve evidenziarsi che le doglianze difensive riferite alla nullità del decreto di citazione, risultano destituite di fondamento, avendo la sentenza specificato a riguardo che il decreto conteneva tutti gli elementi atti a descrivere le lesioni contestate, che non risultavano gravi, non essendo specificata la durata di malattia superiore ai quaranta giorni.
Vi è peraltro giurisprudenza di questa Corte, quale la sentenza n. 20628 - Sez. 1, del 22-5-2008 - RV 239986 - ed altra - Sez. 4, n. 34289 - del 11.8.2004 secondo le quali deve ritenersi sufficiente l'enunciazione del fatto in modo da consentire la difesa su ogni elemento di accusa, e si tratta di insufficiente indicazione solo quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso.
Dunque nella specie, trattasi di decreto non affetto da nullità non ricorrendo alcuna omissione in tal senso rilevante. Nè vi fu violazione del diritto di difesa, come rilevato in sentenza, stante l'accertamento della malattia con prognosi di cinque giorni, poi protratti di ulteriori dieci giorni, come attestato da certificazioni mediche.
Analogamente si ritiene priva di fondamento la questione di nullità della costituzione di parte civile, alla stregua di quanto evidenziato correttamente in sentenza, ove si specifica che per giurisprudenza di legittimità, non vi è nullità derivante dalla mancata notifica all'imputato della costituzione di tale parte avvenuta prima del dibattimento.
Pertanto restano prive di riscontro le censure difensive contenute nel ricorso, evidenziando peraltro che il giudizio fu definito con rito abbreviato e in atti vi è costituzione di parte civile in data 22-11-2004 che risulta allegata al verbale della prima udienza. Parimenti devono ritenersi del tutto infondati i rilievi del ricorrente attinenti alle pretese contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa.
Sul punto i motivi di ricorso si rivelano del tutto ripetitivi delle questioni già valutate coerentemente ed esaurientemente nella sentenza impugnata, e le argomentazioni in fatto esulano come tali dal giudizio di legittimità.
In conclusione non si ravvisano i vizi di illogicità e contraddittorietà della impugnata sentenza, avendo il Giudice di appello adeguatamente motivato circa le presunte contraddizioni nelle deposizioni testimoniali, evidenziando come la vittima, sin dal primo momento in cui venne medicata ebbe a dichiarare di essere stata sottoposta a percosse e gesti di violenza.
Il giudizio di attendibilità delle deposizioni risulta avvenuto dunque in adesione alle risultanze processuali, senza escludere elementi essenziali ai fini del decidere.
In tal senso resta ineccepibile la valutazione logica degli elementi di prova.
In conclusione la Corte ritiene di dover rigettare il ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso spese in favore della Parte Civile, che vengono liquidate in Euro 1.800,00 oltre accessori.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore della Parte civile costituita, che liquida in Euro 1.800,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010