Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
In materia di stupefacenti, sussiste il vizio di motivazione della sentenza che, per escludere l'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, evidenzia la sola diversità delle sostanze stupefacenti detenute, contenenti lo stesso principio attivo. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva negato la circostanza attenuante nel caso della detenzione, al fine di spaccio di grammi 22 di hashish e 3,5 di marijuana).
Commentari • 7
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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Il basilare dubbio esegetico di Cassazione 27/09/2018: la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osta alla configurabilità dell' ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90 ? E, in caso negativo, tale reato può concorrere con le fattispecie previste ai commi 1 e 4 Art. 73 TU 309/90 ? Nel Lavori Preparatori della L. 162/1990, prodromica al TU 309/90, il Legislatore italiano ha espressamente dichiarato di voler “ introdurre una fattispecie inedita, finalizzata ad attenuare il [ troppo ] severo regime sanzionatorio stabilito per le condotte illecite previste dai precedenti commi del medesimo articolo [ 73 TU 309/90 ], nell' ipotesi in cui …
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Il parere ufficiale della Corte Suprema di Cassazione Il tema della “ lieve entità “ del fatto è legislativamente affrontato nel comma 5 Art. 73 TU 309/1990, ai sensi del quale “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che, per i mezzi, la modalità, o le circostanze dell' azione, ovvero per la qualità e per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 “. De quo, in Cass., SS.UU., 27 settembre 2018, n. 51063, si è decisa l' inammissibilità dell' applicazione del predetto comma 5 Art. 73 TU 309/1990 nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2013, n. 6574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6574 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/01/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 60
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 7087/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL NO nato il [...];
avverso la sentenza n. 2568/2010 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI del 26 febbraio 2010;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 7 aprile 2010 confermava la condanna disposta dal gup del tribunale di Napoli in sede di giudizio abbreviato nei confronti di AL SS per la detenzione a fine di spaccio di circa 22 g di hashish e 3,5 g di marijuana, rigettando lo specifico motivo di appello in ordine all'applicabilità della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ritenendo che tale circostanza non potesse ricorrere in ragione di una valutazione complessiva del fatto ascritto, tenuto conto della diversa natura delle sostanze sequestrate e delle modalità esecutive della condotta, descritta quale attività di vendita al pubblico in strada.
Il difensore di AL propone ricorso avverso tale sentenza ritenendo la motivazione illogica perché utilizza il dato della quantità della sostanza per negare la attenuante laddove è proprio tale minima quantità che giustifica l'applicazione dell'attenuante nel contesto di una condotta priva di caratteristiche di gravità particolare.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata motiva il diniego della attenuante speciale con motivazione meramente apparente, laddove si limita ad affermare che non ne sussistono le condizioni di fatto in ragione "della diversa natura delle sostanze stupefacenti, delle modalità esecutive della condotta, del quantitativo di stupefacente caduto in sequestro" senza alcuna specificazione.
Tale genericità è particolarmente evidente perché dallo stesso provvedimento impugnato risulta con immediatezza che si è in presenza di una ipotesi di piccolo spaccio, sia sotto il profilo del numero di dosi che del presumibile valore economico, con modalità esecutive, ivi compresa la vendita in strada particolarmente valorizzata dalla sentenza, che invero appaiono assolutamente comuni per il reato in questione;
anche la citata diversità di sostanze detenute, che è condizione già priva di particolare significatività, ben poco rileva in un caso in cui si tratta di sostanze contenenti lo stesso principio attivo.
Va quindi disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della medesima Corte che, sulla scorta sia di una specifica analisi del dato qualitativo e quantitativo della sostanza che della considerazione degli altri parametri normativi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), valuterà se sussista l'ipotesi di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013