Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
La mancata enunciazione, nel decreto che dispone il giudizio, dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione" soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto. (Nella specie si è ritenuto che non desse luogo ad alcun rilievo la contestazione formulata nei seguenti termini: "per avere con petulanza o comunque per biasimevole motivo, recato molestia mediante ripetute telefonate e lettere, nonché presentandosi presso la loro abitazione e nei posti di lavoro, in Roma negli anni 2002-2004").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2008, n. 20628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20628 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 188
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037324/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DO OR N. IL 23/03/1954;
avverso SENTENZA del 24/04/2007 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
- che il tribunale di Roma, con sentenza del 24 aprile 2007, condannava DO TE alla pena di Euro 500,00 di ammenda, ritenendola colpevole del reato continuato di molestie in danno di D'OL PA e LA BR, commesso in Roma negli anni 2002 - 2004, valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità, sia le dichiarazioni delle persone offese sia quanto emerso dall'interrogatorio dell'imputata e dalla documentazione in atti;
- che avverso tale decisione ha proposto appello il difensore dell'imputata, con atto convertito in ricorso per cassazione ex art.593 c.p.p., in ragione dell'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda;
- che i tre motivi di gravame prospettati in ricorso risultano manifestamente infondati;
- che infatti, con riferimento al primo motivo di impugnazione - con il quale viene riproposta l'eccezione di nullità del decreto di citazione per violazione dell'art. 522 c.p.p., comma 1, lett. c), per asserita carenza dell'indicazione, in forma chiara e precisa, del fatto contestato, "non indicando nessun singolo episodio di molestia e facendo riferimento ad un arco temporale estremamente dilatato" - nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nella decisione del primo giudice di respingere l'eccezione, con ordinanza del 26 settembre 2006, in base al rilievo che la contestazione, così come formulata (per avere con petulanza o comunque per biasimevole motivo, recato molestia .... mediante ripetute telefonate e lettere, nonché presentandosi presso la loro abitazione e nei posti di lavoro - In Roma, negli anni 2002 - 2004) poteva essere individuata e compresa appieno anche in riferimento ad atti noti all'imputata (denunce) e contenuti nel fascicolo per il dibattimento, specie ove si consideri che secondo questa Corte "in tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di insufficiente motivazione, soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando" come nel caso di specie, "dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del fatto per il quale il giudizio è stato disposto" (così ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 12149 del 02/03/2005 - 25/3/2005, Rv. 231615);
- che manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo di gravame - con il quale si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata e dell'ordinanza del 26 settembre 2006, per aver disatteso l'istanza difensiva di acquisizione del provvedimento di archiviazione, in data 21 ottobre 2003, di un procedimento penale promosso nei confronti della ricorrente a seguito di una precedente denuncia delle persone offese - ove si consideri, che essendo tale istanza diretta a definire gli esatti termini dell'imputazione ed accertare se la stessa si ricollegava o meno a fatti oggetto del procedimento archiviato, con motivazione del tutto logica il primo giudice ne ha ritenuto superflua l'acquisizione, evidenziando che, mentre il predetto provvedimento si riferiva ad una denuncia di molestie commesse con l'invio di lettere, ritenute non riferibili con certezza all'indagata, la condotta valutata e ritenuta rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità, era solo quella consistita nelle telefonate e nella presentazione presso l'abitazione o il luogo di lavoro delle persone offese;
- che analoga valutazione di manifesta infondatezza deve esprimersi, infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata, dovendo la ricorrente essere prosciolta per essere il reato estinto per prescrizione ovvero per la mancanza di prova della sussistenza del fatto;
- che infatti, quanto alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, premesso che la censura si fonda sul rilievo: a) che il tribunale avrebbe erroneamente qualificato la contestata contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. come un reato abituale, dovendo esso in realtà ritenersi istantaneo;
b) che i messaggi fax che l'imputata, in sede d'interrogatorio, aveva riconosciuto come propri, risalivano ad epoca anteriore al 24 ottobre 2002; occorre considerare, per un verso, che l'elemento costitutivo della petulanza, è di per sè indicativo di una reiterazione della condotta del soggetto attivo e che pertanto, seppure la giurisprudenza di questa Corte ha in effetti ritenuto, con riferimento a delle specifiche ipotesi criminose, che "il reato di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale" ciò non esclude, tuttavia, che il reato di cui trattasi, nell'ipotesi dell'utilizzo del mezzo telefonico che specificamente rileva nel presente procedimento, può ritenersi integrato solo attraverso una pluralità di azioni "moleste", ripetute nel tempo (in tal senso Cass. sez. 1^, sentenza n. 14512/2004, ric. P.G: in proc. Pelliccia);
per altro verso, che costituisce una mera asserzione in fatto della ricorrente che la condotta contestata alla stessa sia cessata nel 2002 e non invece nel 2004, come indicato nel capo d'imputazione ed affermato dal giudice di merito;
- che per quanto concerne, infine, la deduzione difensiva circa la mancanza di una prova tranquillante a carico della ricorrente - fondata, per un verso, sull'assunto che le persone offese erano a loro volta indagate con riferimento a reati denunciati dalla ricorrente e, per altro verso, sull'assenza di elementi di conferma dell'attendibilità dei denuncianti - trattasi invero, per un verso, di allegazione nuova e non riscontrata e, per altro verso, inesatta, posto che il giudizio di colpevolezza risulta basarsi, in realtà, oltre che sulle dichiarazioni accusatorie delle persone offese, anche sulle significative ammissioni della stessa ricorrente in merito all'invio dei fax, rese in sede d'interrogatorio;
- che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008