Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2008, n. 20628
CASS
Sentenza 12 febbraio 2008

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La mancata enunciazione, nel decreto che dispone il giudizio, dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione" soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto. (Nella specie si è ritenuto che non desse luogo ad alcun rilievo la contestazione formulata nei seguenti termini: "per avere con petulanza o comunque per biasimevole motivo, recato molestia mediante ripetute telefonate e lettere, nonché presentandosi presso la loro abitazione e nei posti di lavoro, in Roma negli anni 2002-2004").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2008, n. 20628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20628
Data del deposito : 12 febbraio 2008

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