Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 13265/2000
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI FR - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SILE ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI SPA IN LCA con sede in Roma, in persona del Commissario liquidatore avv. Giuseppe Lo Sardo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO BAIOCCHI, difeso dall'avvocato PIETRO VINCIGUERRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA NC, ND SA, LA RI NG, elettivamente domiciliati in ROMA VLO DELLA GARBATELLA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VAGLIVIELLO, difesi dall'avvocato LUIGI FERRANTE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
ON NN, D'GO CO o EN, GENERALI ASSICURAZIONI SPA, ASSITALIA SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 10253/00 proposto da:
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la liquidazione dei danni per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti sig. Adriano Porri e dr. Alessandro Calzavara, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO BAIOCCHI, che la difende unitamente all'avvocato PIETRO VINCIGUERRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA NC, ND SA, LA RI NG, elettivamente domiciliati in ROMA VLO DELLA GARBATELLA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VIGLIVIELLO, difesi dall'avvocato LUIGI FERRANTE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
ON NN, D'GO EN, SILE ASSICURAZIONI & RIASSICURAZIONI IN LCA, ASSITALIA SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 13264/00 proposto da:
ON NN, D'GO LO, D'GO EN, eredi di D'GO RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, difesi dall'avvocato GENNARO VERDE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
SILE SPA IN LCA, GENERALI ASSIC SPA, ASSITALIA SPA, LA HI, ND SA, LA RINGELA;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n^. 13265/00 proposto da:
ON NN, D'GO LO, D'GO EN, eredi di D'GO RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, difesi dall'avvocato GENNARO VERDE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
SILE SPA IN LCA, GENERALI ASSIC SPA, ASSITALIA SPA, LA HI, ND SA, LA RINGELA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2596/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, SEZIONE QUARTA CIVILE emessa il 24/11/1999, depositata il 10/12/99;
RG. 3040/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso incidentale "GENERALI " con assorbimento di ogni altra questione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in riassunzione del 15, 19, 20 maggio 1995 - dichiaratosi incompetente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito nel febbraio 1990 - i coniugi LA CH e DO IN e la loro figlia LA CA, convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli D'NO FR;
la s.p.a. IL in l.c.a.; l' SS Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. in qualità di impresa designata per l'assistenza tecnica;
la s.p.a. Le assicurazioni LI, in qualità di impresa designata dal F.G.V.S., chiedendone la condanna, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni - inutilmente richiesti in data 31 gennaio 1989 al commissario liquidatore della s.p.a. IL, alle Assicurazioni d'Italia, impresa designata per l'assistenza tecnica e al responsabile D'NO - compresi gli interessi e la rivalutazione, derivati dalla morte del loro congiunto LA IO, deceduto il 18 settembre 1980 a causa del grave sinistro stradale verificatosi l'11 settembre 1980 in agro di Vairano Patendola per esclusiva responsabilità del suddetto D'NO, come accertato dal giudice penale con sentenza passata in giudicato il 4 maggio 1987.
Detto responsabile, costituitosi, chiedeva in via riconvenzionale che le convenute assicurazioni, ciascuna per il proprio titolo - per l' SS in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. - lo rimborsassero della somma di L.
8.000.000 corrisposta ai danneggiati a titolo di provvisionale e lo manlevassero dalla condanna risarcitoria, anche oltre il massimale, poiché questo - pari a ventimilioni- avrebbe potuto esser sufficiente se fosse stato pagato tempestivamente, e perciò contestava alle assicurazioni la loro mala gestio.
Costituitosi il commissario liquidatore della s.p.a. IL rilevava l'inammissibilità della domanda del D'NO sia nei confronti dell' SS, carente di legittimazione passiva essendo stata designata soltanto per l'assistenza tecnica, sia nei confronti della s.p.a. Le assicurazioni LI perché non le era stata notificata la predetta domanda riconvenzionale, mentre nei confronti di essa IL contestava l'esistenza della mala gestio. Sia l' SS Le Assicurazioni d'Italia, nella qualità di impresa designata per l'assistenza tecnica, sia Le LI Assicurazioni restavano contumaci.
Con sentenza del 30 aprile 1997 il Tribunale di Napoli, dichiarata la contumacia delle LI Assicurazioni e la carenza di legittimazione passiva della s.p.a. le Assicurazioni d'Italia perché designata soltanto per l'assistenza tecnica nelle trattative stragiudiziali dei sinistri assicurati con la s.p.a. IL, posta in l.c.a., condannava D'NO FR, la s.p.a. IL in l.c.a. e la s.p.a. Le Assicurazioni LI, impresa designata dal FGVS a liquidare i danni per la Campania, a pagare in solido, a favore degli attori, L. 65.669.400 - corrispondenti al massimale di L. 20.000.000 rivalutato - e detto D'NO a pagare la differenza tra il complessivo risarcimento riconosciuto - L. 165.000.000, oltre accessori - e la provvisionale già pagata, che rivalutata ammontava a L. 17.559.360; condannava poi le predette assicurazioni a manlevarlo, ciascuna per il proprio titolo, dal pagamento della suddetta somma, ritenendo ammissibile la riconvenzionale del D'NO, pur non essendo stata notificata ne' al F.G.V.S., ne' alla s.p.a. Le Assicurazioni LI, rimasti contumaci, perché era stata loro notificata la citazione degli attori e perciò il contraddittorio era da ritenere instaurato. Ritenuta poi nel merito la mala gestio, condannava le predette assicurazioni a pagare all'assicurato, ultramassimale e ciascuna per il proprio titolo, il danno contrattuale, pari a L. 81.771.240.
Proponeva appello la s.p.a. IL, in l.c.a., tra l'altro, per nullità del giudizio di primo grado per mancata partecipazione della s.p.a. SS, impresa designata per la liquidazione dei danni, e quindi litisconsorte necessaria.
Proponeva appello altresì la s.p.a. Le Assicurazioni LI, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni nella Campania, deducendo tra l'altro: a) la citazione era nulla perché non notificata presso la sua sede legale;
b) il giudizio di primo grado era nullo perché ai sensi degli artt. 19 e 25 legge 990/1969 e 13 legge 39/1977, l'azione risarcitoria, introdotta nei confronti dell'assicurazione dopo l'apertura della liquidazione coatta, doveva esser proposta nei confronti dell'impresa designata, unica legittimata passiva, che all'epoca del sinistro, per la Campania, era la s.p.a. le Assicurazioni d'Italia, mentre essa Le LI era stata designata dal primo gennaio 1983. I danneggiati chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. Deceduto nelle more D'NO FR si costituivano in qualità di eredi ON NA, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore D'NO EL e D'NO EN, deducendo che, essendo la s.p.a. IL in bonis al momento del sinistro, l'azione risarcitoria doveva esser proposta nei confronti dell'impresa designata al momento dell'instaurazione del relativo giudizio e quindi legittimata passiva era la s.p.a. Le LI e non l' SS. Proponevano poi appello incidentale, in via subordinata, nel caso in cui venisse ritenuta la legittimazione passiva della s.p.a. SS e la corretta instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, malgrado citata come designata non dal F.G.V.S. bensì per l'assistenza tecnica, per la condanna a manlevarli dalle complessive somme risarcitorie dovute ai danneggiati.
Con sentenza del 10 dicembre 1999 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello sia della s.p.a. IL che della s.p.a. Le LI sulle seguenti considerazioni: 1) il giudizio di primo grado era valido perché dall'epigrafe della relativa sentenza risultava che l' SS era stata citata, ma era rimasta contumace;
2) peraltro dall'elenco prodotto dalla società appellante risultava che l'impresa designata dal F.G.V.S. era la s.p.a. Le Assicurazioni LI, citata correttamente nella sua sede secondaria;
3) la condanna del commissario liquidatore era legittima perché emessa anche nei confronti di detta impresa designata;
4) la condanna di entrambi ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. doveva esser confermata perché gli attori non avevano limitato la domanda al massimale, tant' è vero che il D'NO aveva chiesto a chi di dovere di risarcire i danni;
5) la mala gestio sussisteva perché costui non aveva contestato nel giudizio civile la sua responsabilità ed aveva invitato la compagnia a mettere a disposizione il massimale di legge, sufficiente, se corrisposto in tempo, ad indennizzare il sinistro, mentre le società avevano tenuto un comportamento defatigatorio sollevando molteplici eccezioni di rito e non rimborsando neppure la provvisionale corrisposta dal D'NO.
Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione la s.p.a. IL in l.c.a. e la s.p.a. Le LI, nella qualità. A quest'ultima resistono i danneggiati e gli eredi di D'NO FR, che propongono altresì ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso della s.p.a. le Assicurazioni LI. La s.p.a. IL in l.c.a. e la s.p.a. Le Assicurazioni LI hanno depositato memoria. L' SS Le Assicurazioni d'Italia, a cui sono stati notificati i ricorsi nella qualità di impresa designata per l'assistenza tecnica, non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. va disposta la riunione di tutti i ricorsi.
Vanno quindi esaminate preliminarmente le eccezioni dei controricorrenti ON NA, D'NO EL e D'NO EN.
1.2- Con la prima essi deducono: "inammissibilità, per violazione degli artt. 75, 300 e 330 c.p.c., dell'impugnazione proposta nei confronti di D'NO EL, perché notificata a persona non avente più la sua legale rappresentanza".
D'NO EL nelle more del giudizio di appello era divenuto maggiorenne, come era desumibile dalla data di nascita di esso menzionata nella transazione in atti intervenuta tra gli eredi di D'NO FR e gli attori, e quindi l'impugnazione doveva esser rivolta a lui personalmente e non a sua madre, nella qualità di esercente la rappresentanza legale.
L'eccezione è infondata.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., resta privo d'incidenza nel corso del processo,
che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto bene vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio, senza che rilevi la conoscenza o conoscibilità che di tale evento la parte impugnante abbia o possa acquisire aliunde, ancorché prima della proposizione dell'impugnazione (ex multis Cass. 15220/2001). 1.3- Con la seconda eccezione deducono: " Inammissibilità, per violazione dell'art. 170 e 330 c.p.c. dell'impugnazione perché notificata mediante consegna al procuratore costituito nel giudizio di appello di un numero di copie inferiore rispetto alle parti difese".
Anche questa eccezione va respinta perché nell'ipotesi in cui il difensore di un minore, costituitosi in giudizio tramite il genitore quale suo legale rappresentante, non abbia dichiarato o notificato specificamente alla controparte che detto rappresentato è divenuto maggiorenne in corso di causa, ai fini della validità della notifica è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto di impugnazione, cumulandosi nel genitore anche la qualità di rappresentante sostanziale del figlio (Cass. 6561/1997). Pertanto il ricorso della s.p.a. Le LI (R.G. 10253/2000) è ammissibile. 2.- Esso va esaminato per primo perché la questione della legittimazione passiva di detta società implica anche la questione dell'integrità del contraddittorio nei confronti dell'impresa designata.
Con il primo motivo detta società deduce: "Fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle LI non essendo questa impresa designata dal Fondo di Garanzia per la liquidazione dei danni per i sinistri verificatisi in Campania. Omesso esame di un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 20, terzo e quarto comma in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". L'eccezione formulata nell'atto di appello secondo la quale sia all'epoca del sinistro, sia al momento della sottoposizione a l.c.a. della s.p.a. IL (28 marzo 1981) l'impresa designata dal F.G.V.S. per la liquidazione dei danni verificatisi in Lazio e Campania era la s.p.a. Le Assicurazioni d' Italia (D.M. 3 giugno 1972 e successivi D.M. di conferma) e non essa s.p.a. LI, designata soltanto dal primo gennaio 1983 (D.M. 3 marzo 1983 e successivi D.M. di conferma) è stata illegittimamente respinta. Infatti, a norma dell'art. 20, quarto comma, legge 990/1969 " nel caso previsto dal comma 1 lett. c) dell'art. 19 (veicolo risultante assicurato con polizza facente parte del portafoglio italiano presso un' impresa la quale al momento del sinistro si trovava in liquidazione coatta o vi venga posta successivamente) debbono provvedere alla liquidazione dei danni per i sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta". La successione di un' impresa ( Le LI ) ad altra impresa (l' SS ) non comporta la successione della seconda anche nell'obbligo di liquidare i danni a carico, ratione temporis, della prima e perciò essa impresa, a quella succeduta, è carente di legittimazione passiva e l'intero giudizio è nullo perché l' SS, non costituitasi, è un litisconsorte necessario che doveva esser chiamato in giudizio quale impresa designata dall'Ina per la liquidazione dei danni e non già per l'assistenza tecnica, e dunque la causa va rimessa al primo giudice. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1- Va preliminarmente ribadito il fermissimo principio secondo il quale la legitimatio ad causam, attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), come condizione dell'azione attiene alla affermata titolarità del potere, rispettivamente, di promuovere il giudizio o di resistervi avuto riguardo allo specifico rapporto sostanziale dedotto in lite e perciò deve essere riconosciuta o negata applicando alla prospettazione ad esso data dalla parte attrice la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio per individuare il soggetto che ha il potere di esercitare l'azione ed il soggetto nei cui confronti l'azione può essere esercitata e, eventualmente, gli altri soggetti che possono o debbono aggiungersi agli altri due affinché il processo si svolga regolarmente (Cass. 5407/1997 e 5542/1997). Pertanto il giudice ha il potere-dovere, prima di esaminare il merito della controversia, di verificare l'esistenza della legittimazione ad agire e a contraddire, che, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio, è rilevabile anche d' ufficio in ogni stato e grado del procedimento - mentre le difese delle parti al riguardo costituiscono non eccezioni in senso proprio, bensì mere sollecitazioni all'esercizio di detto potere-dovere - salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta, in quanto le questioni rilevabili di ufficio cessano di essere tali e divengono oggetto di necessaria impugnazione nell'ambito del processo cui attengono se il giudice le ha espressamente esaminate (Cass. 363/1997). 2.2- La norma che individua il legittimato passivo dell'azione risarcitoria diretta per i danni cagionati da un veicolo assicurato con un' impresa che al momento del sinistro, o successivamente, è posta in liquidazione coatta amministrativa (art. 19, primo comma, lett. c) e quarto comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990) è l'art. 20, secondo, terzo e quarto comma, della stessa legge. Queste disposizioni stabiliscono che il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato designa ogni tre anni per ciascuna regione - o gruppo di regioni - in cui il sinistro si è verificato un' impresa per provvedere alla liquidazione dei danni (secondo comma dell'art. 20); che tale competenza per territorio permane anche oltre la scadenza del triennio finché non sia designata un' altra impresa (terzo comma stessa norma), e che il criterio di collegamento temporale per l'individuazione di detta impresa è la data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta dell'impresa con cui il veicolo è assicurato (quarto comma). L'art. 23, seconda parte, della stessa legge dispone poi che nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. c) deve esser convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice. Questi, a norma dell'art. 9 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con la legge 26 febbraio 1977 n. 39, in deroga all'art. 19 terzo comma legge 990/1969, può esser autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione dell'impresa autorizzata all'esercizio della R.C.A. In tal caso, per l'assistenza tecnica nell'assolvimento di tale compito, con lo stesso decreto di liquidazione, è indicata una delle imprese designate ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della citata legge n. 990, ma questa disposizione, per orientamento giurisprudenziale consolidatosi a decorrere dalle pronunce a Sezioni Unite nn. 636- 644 e 825/1982, non conferisce al commissario liquidatore la legittimazione passiva all'azione risarcitoria dei danneggiati - a differenza di quanto invece dispone l'art. 13 legge 39/1977 per le pretese degli assicurati (Cass. 5262/2001) - sia perché il momento della determinazione stragiudiziale dei danni è logicamente precedente a quello dell'adempimento del relativo obbligo, sia perché il precitato art. 9 legge 39/1977 lascia immutato il quarto comma dell'art. 19 legge 990/1969. Quindi questa Corte ha altresì escluso che l'impresa "indicata" nel decreto di liquidazione a prestare assistenza tecnica al commissario liquidatore - unica per tutto il territorio nazionale, mentre le imprese "designate" ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge n. 990 del 1969 sono individuate territorialmente in ragione del luogo ove si è verificato il sinistro - possa esser legittimata passivamente per l'azione risarcitoria (Cass. 3727/1998 e 4744/1998), ribadendo che anche in tal caso la legittimazione passiva spetta unicamente all'impresa designata secondo la disciplina della legge 990/1969, e poiché da questa si evince che la designazione opera per ambiti temporali successivi alla data di investitura, ulteriore conseguenza è che anche nel caso che l'impresa designata non abbia provveduto all'adempimento dell'obbligazione gravante "ratione temporis" a proprio diretto carico, l'impresa che le succede per il triennio successivo non succede anche negli obblighi a carico della prima (Cass. 157/1991). 2.3- Questi principi - che vanno ribaditi- non sono stati correttamente applicati nel caso di specie.
Ed infatti, dagli atti di causa- che questa Corte ha il potere- dovere di esaminare essendo denunciato un error in procedendo- emerge che gli attori, dopo aver esercitato, dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, l'azione risarcitoria diretta a norma dell'art. 19, lett. c) legge 990/1969 nei confronti del commissario liquidatore della società IL in l.c.a. e dell'impresa SS nella qualità di impresa designata, a norma dell'art. 9, secondo comma, legge 26 febbraio 1977 n. 39, per l'assistenza tecnica, con l'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Napoli, dichiarato competente, hanno citato anche le Assicurazioni LI in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. Non controverso che l'incidente è avvenuto in Campania nel 1980; che la s.p.a. IL è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa in data 28 marzo 1981, e che soltanto con D.M. 30-3-1983 è stata designata la società Le Assicurazioni LI quale impresa che avrebbe provveduto, per il triennio 1 - 1-1983 - 31-12-1985, anche per la regione Campania alla liquidazione agli aventi diritto delle somme loro spettanti per i sinistri cagionati da veicoli assicurati con impresa a tale momento, o successivamente, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, è palese la fondatezza del primo motivo di ricorso delle Assicurazioni LI.
E poiché il processo nei confronti di dette Assicurazioni LI non può proseguire (Cass. 6637/1998), la sentenza di appello va cassata senza rinvio, a norma dell'ultimo comma dell'art. 382 cod.proc.civ., con conseguente assorbimento delle questioni proposte con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. 2.4- Resta ora da esaminare la sorte del giudizio di primo e secondo grado svoltosi in mancanza di chiamata in giudizio dell'unica impresa legittimata passiva, secondo le disposizioni innanzi esaminate, per l'azione risarcitoria dei danneggiati.
Come già evidenziato l'art. 23, seconda parte, della legge 990/1969 dispone che nel giudizio promosso ai sensi della lettera c) del primo comma del più volte richiamato articolo 19, stessa legge, deve esser convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice. Questa norma, se non incide, per le ragioni suesposte, sulla persistenza della legittimazione passiva esclusiva dell'impresa designata, costituisce però un rapporto plurisoggettivo in- scindibile tra detta impresa e l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, rappresentata dal commissario liquidatore, per l'interdipendenza sussistente tra la condanna dell'impresa designata e l'accertamento del suo credito nei confronti del procedimento di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice.
Nel caso concreto, pacifico che i danneggiati hanno convenuto in giudizio l' SS Le Assicurazioni d' Italia nella qualità di impresa designata a prestare l'assistenza tecnica al commissario liquidatore della IL, poiché per le ragioni innanzi richiamate non vi è equiparazione di tale qualità con quella di impresa designata al risarcimento dei danni a norma degli artt. 19 e 20 legge 990/1969, anche se nella specie L'SS rivestiva l'una e l'altra qualità, non può esser ritenuta presente in giudizio quale obbligata all'azione risarcitoria diretta perché tale interpretazione della vocatio in ius violerebbe il principio del contraddittorio, non potendosi escludere che detta società sia rimasta contumace proprio perché chiamata in giudizio quale impresa designata per l'assistenza tecnica. E poiché di altro canto l'impresa designata è un litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio instaurato dai danneggiati, la sentenza di appello deve esser cassata con rinvio al giudice di primo grado (artt. 354, primo comma e 383, terzo comma, cod. proc. civ.) - altra sezione del Tribunale di Napoli - affinché provveda a norma del combinato disposto degli art. 102 cod. proc. civ., 19, lett. c) e 23 legge 990/1969. Ne deriva l'assorbimento delle questioni sollevate sia dalla s.p.a. IL (R.G. n. 10246/2000), sia eredi del responsabile civile, poste con ricorso incidentale condizionato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso delle Assicurazioni LI e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Provvedendo sugli altri ricorsi, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rimette la causa al giudice di primo grado, Tribunale di Napoli, altra Sezione. Dichiara assorbite tutte le altre censure. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di primo grado, di appello e di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004