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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6538/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE ANGELI CINZIA e dell'avv. TASSONE GABRIELE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BUSETTO MASSIMO e
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MORAS DIEGO RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per la ricorrente:
“Nel merito in via principale:
a)- accertare e dichiarare che la compravendita a Rogito Notaio Rep. 30369 Racc. 7135 datato Per_1
29 giugno 1984, che si impugna, nella parte relativa all'immobile oggetto di compravendita tra
e , costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta da Controparte_3 CP_2
parte di e a favore di e conseguentemente Persona_2 CP_4 CP_2 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità parziale del predetto contratto di compravendita stipulato, perché dissimulante una donazione diretta – nulla – perché priva dei requisiti di legge;
pagina 1 di 20 b) conseguentemente accertare e/o dichiarare nulla la donazione diretta dissimulata con il predetto atto, e per l'effetto, ricostruire la massa ereditaria relitta da (a seguito anche della Persona_2
morte della di lui coniuge ) computando il relictum al donatum, ordinando al sig. CP_4
di conferire in natura o per imputazione l'immobile sito al piano primo p.la 936 sub.2; CP_2
b.1) in ogni caso ed, occorrendo in via subordinata, nella denegata ipotesi non fosse accertata la nullità della donazione diretta, ordinare al sig. di conferire all'asse ereditario quanto CP_2
ricevuto in donazione;
c) accertare il valore del compendio immobiliare costituito dai due appartamenti per cui è causa, posti rispettivamente al piano terra ed al piano primo, e del terreno agricolo ed ogni ulteriore bene e/o pertinenza, il tutto previo scomputo degli importi, risultanti da CTU, in relazione agli esborsi per la sanatoria degli abusi accertandi;
d) accertare e dichiarare che le donazioni di cui ai bonifici bancari meglio indicati in narrativa non sono di modico valore e conseguentemente, previa loro declaratoria di nullità o, in subordine, loro scomputazione in conto di legittima sottraendone – in ogni caso – il loro valore dalla quota di spettanza del IG. , e, per l'effetto, condannare il sig. a computare Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 27.500,00 all'asse ereditario;
e) ricostituita la massa ereditaria, quantificarne il valore;
f) Accertare e dichiarare che i signori e , in violazione dell'art. 1102 c.c. CP_2 CP_1
abbiano utilizzato in via esclusiva gli immobili ricompresi nel compendio ereditato, come sopra identificati, e, conseguentemente, condannare gli stessi al pagamento in favore della signora CP_2 di una indennità di occupazione quantificata in € 31.500,00, o nella diversa somma risultante di giustizia, oltre ai successivi canoni a far data dal marzo 2016 e sino al mese di agosto 2021 ed oltre ai successivi canoni maturandi ed agli interessi e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo.
g) Respingere la domanda riconvenzionale posta da parte di di rifusione spese di CP_2
imposte, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per i motivi indicati in narrativa e, segnatamente, accogliere l'eccezione di compensazione, totale e/o parziale, in punto pagamento spese anticipate dalla IG.ra e/o a titolo di compensazione con l'indennità di occupazione spettante a parte CP_2
attrice.
h) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come da parametri medi di cui al DM 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, spese di CTU e CTP refuse”.
Per parte convenuta sig. : Controparte_1
“Nel merito:
In via principale:
pagina 2 di 20 1) accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita tra , Persona_2 [...]
e datato 29.6.1984; CP_4 CP_2
2) accertare e dichiarare nulla la donazione diretta dissimulata con il predetto atto e, per l'effetto, ricostruire la massa ereditaria relitta da computando il relictum al donato, Persona_2
ordinando a di conferire in natura o per imputazione l'immobile sito al primo piano CP_2
particella 936, sub. 2;
3) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui non fosse accertata la nullità della donazione diretta, ordinare al IG. di conferire all'asse ereditario quanto ricevuto in donazione;
CP_2
4) rigettare la domanda di di collazione e/o computo all'asse ereditario dell'importo Parte_1
relativo ai pagamenti effettuati dal de cuius nei confronti di;
Controparte_1
5) determinare l'ammontare della massa ereditaria;
6) rigettare la domanda di condanna all'indennità di occupazione dell'appartamento sito al piano terra di nei confronti di;
Persona_3 Controparte_1
7) condannare al pagamento a favore di dell'indennità di CP_2 Controparte_1 occupazione dell'appartamento sito al primo piano, pari a complessivi € 23.500,00 per il periodo che va dall'aprile 2014 al febbraio 2022 (mese della presene domanda), oltre alla successiva indennità mensile che maturerà in futuro sino alla data di effettiva cessione della causa di esclusione dall'utilizzo di detto immobile;
8) condannare al pagamento a favore di dell'indennità di CP_2 Controparte_1
occupazione del capanno attrezzi parzialmente trasformato in vano officina, pari a complessivi €
9.400,00, per il periodo che va dall'aprile 2014 al febbraio 2022 (mese della presente domanda) oltre alla successiva indennità mensile che maturerà in futuro sino alla data di effettiva cessione della causa di esclusione dall'utilizzo di detto immobile, o per quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
9) rigettare la domanda di di condanna all'indennità di occupazione di € 14.000,00 CP_2 dell'appartamento sito al piano terra nei confronti di;
Controparte_1
10) rigettare la domanda di di condanna al pagamento della somma di € 13.000,00 CP_2
ricevuta da dal padre;
Controparte_1 Persona_2
11) rigettare la domanda di di condanna al rimborso delle spese di € 2.527,10 da CP_2
questo dichiaratamente sostenute per i beni comuni caduti in successione e, in caso di accoglimento, compensare quanto risulterà dovuto con le spese sostenute dal IG. per i beni caduti Controparte_1
in successione.
12) con vittoria di competenze e rifusione delle spese di causa”.
pagina 3 di 20 Per il convenuto sig. : CP_2
“Nel merito.
1) Rigettarsi le domande attoree.
2) Accertato e dichiarato che:
- è comproprietario per la quota di 1/3 indiviso del compendio immobiliare costituito CP_2 da appartamento al piano terra, l'annesso rustico e terreno identificati al punto 1) delle premesse della propria comparsa di costituzione e risposta;
- ha sborsato la somma di € 3.805,65 a titolo di saldo delle imposte per l'intero sugli CP_2
immobili di cui al punto 1) della propria comparsa di costituzione e risposta;
- ha occupato stabilmente ed in modo esclusivo l'appartamento al piano terra senza Controparte_1
corrispondere la chiesta indennità di occupazione dal marzo 2016;
- ha ricevuto dai genitori la somma di € 39.000 a titolo di donazione diretta nulla per Controparte_1
carenza della forma pubblica.
Per gli effetti condannare:
- a versare a la somma di € 14.000 o quella diversa che risulterà di Controparte_1 CP_2 giustizia a titolo di quota di 1/3 dell'indennità di occupazione dell'appartamento al piano terra;
-
a versare a la somma di € 13.000 o quella diversa che risulterà di Controparte_1 CP_2
giustizia a titolo di quota di 1/3 della donazione diretta nulla;
- e , in solido fra loro, a versare a la somma di € Controparte_1 Parte_1 CP_2
2.527,1 o quella diversa che risulterà di giustizia a titolo di ristoro della quota di oneri fiscali anticipati fa sulla proprietà immobiliare comune per la quota di 1/3 ciascuno degli CP_2
altri comproprietari.
3) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702bis cpc, la IG.ra dichiarava di essere sorella dei Parte_1
resistenti, IGg.ri e , essendo tutti figli dei IGg.ri e CP_2 Controparte_1 CP_4
, deceduti, rispettivamente, nelle date del 18 agosto 2006 e del 21 aprile 2014. Persona_2
A seguito, da ultimo, della successione del padre, le parti sarebbero, dunque, divenute comproprietarie del seguente compendio immobiliare, sito in Via Dei Centauri n. 11, Località Chirignago, Venezia
(VE) (già via Zelarino):
(a) il terreno agricolo identificato dalla p.la 937 (in proprietà dei Fratelli IG.ri Parte_1
e per quote eguali); CP_1 CP_2
pagina 4 di 20 (b) l'appartamento al piano terra, p.la 936 sub.1 (in proprietà dei Fratelli IG.ri Parte_1
e per quote eguali); CP_1 CP_2
(c) la tettoia, p.la 936 sub.3 (in proprietà dei Fratelli IG.ri e per Parte_1 CP_1 CP_2
quote eguali).
L'appartamento sito al piano primo, p.la 936, sub.2, invece, risulterebbe di proprietà esclusiva del IG.
, in virtù del Rogito notarile datato 29 giugno 1984, a ministero del Notaio CP_2 Per_1
avente ad oggetto la compravendita di detto bene dai coniugi e al figlio CP_2 CP_4 CP_2
Nell'ambito della successione de qua, sarebbe caduto anche il saldo del conto corrente n. 1000/2352, acceso presso AN SA OL (già CA.RI.VE), pari ad € 39.540,00, ancora giacente ed indiviso, risultando il conto ancora intestato al IG. . Persona_2
Gli immobili caduti in comunione sarebbero stati occupati dai IGg.ri e nel CP_1 CP_2
marzo 2016: il IG. occuperebbe la tettoia ed i terreni, mentre il IG. , l'appartamento CP_2 CP_1
sito al piano terra.
La IG.ra , pur pagando le relative imposte in ragione della comproprietà del predetto CP_2
compendio, sarebbe stata totalmente estromessa dall'utilizzo e dal godimento dei beni, tant'è che la stessa non avrebbe nemmeno le chiavi di accesso agli immobili di cui allegava di essere comproprietaria.
In aggiunta, dagli estratti conto bancari dall'1.1.2008 al 24.11.2017, sarebbe emersa una serie di donazioni dal de cuius, sig. , al resistente sig. , per un totale di € Persona_2 Controparte_1
27.500,00:
(a) in data 29/8/09, peer l'importo di € 5.000,00;
(b) in data 15/01/10, per l'importo di € 15.000,00;
(c) in data 30/11/2011, per l'importo di € 1.000,00;
(d) in data 29/02/12, dell'importo di € 6.500,00.
Tali donazioni, effettuate in difetto di forma solenne, ed il cui valore non dovrebbe ritenersi modico, tenuto conto anche del fatto che inciderebbero per circa l'80% sulla provvista totale del conto corrente caduto in successione, dovrebbero, per la ricorrente, essere computate nell'asse ereditario,
L'asserita estromissione dai beni ereditati e le suddette donazioni di denaro sarebbero state contestate formalmente ai resistenti, dalla ricorrente, con comunicazione dei suoi procuratori del 29 novembre pagina 5 di 20 2017, contenente, altresì, la richiesta di un'indennità di occupazione degli immobili ereditari.
Nel successivo incontro in mediazione, tenutosi tra le parti, il 17 luglio 2018, la difesa del IG. CP_1
avrebbe esibito una scrittura privata, prodotta qui in allegato al ricorso come doc. 9, del
[...] seguente tenore letterale: “CONVENZIONE. Con riferimento all'atto di divisione – compravendite a rogito Notaio in data odierna, i sottoscritti coniugi e Per_1 Persona_2 CP_4
, residenti a [...] e , figlio,
[...] CP_2
si danno reciprocamente atto che, in realtà l'appartamento da lui acquistato col citato rogito Notaio
in Venezia – Zelarino, Via Primo Ramo Selvanese gli è stato donato dai genitori Per_1 _2
e suddetti. Venezia – Mestre, 29 giugno 1984. (omissis) P.S. e che a seguito
[...] CP_4
di tale donazione rinuncia per ora e per il futuro a qualsiasi diritto CP_2 sull'appartamento del piano terreno.”
La ricorrente precisava che la citata via Primo Ramo Selvanese n. 14 in Zelarino sarebbe divenuta, a seguito di ridenominazione, Via Dei Centauri n. 11, Località Chirignago. Inoltre, sosteneva che il compendio immobiliare risulterebbe viziato da abusi o irregolarità edilizie, non meglio precisati, la cui realizzazione sarebbe stata da imputarsi in via esclusiva ai IGg.ri e ed i cui CP_1 CP_2
costi, fra regolarizzazioni delle parti sanabili, oneri tecnici ed amministrativi e demolizioni delle parti non sanabili, ammonterebbero intorno ad euro 55.000,00.
Ritenuto, dunque, che , in forza dell'articolo 1415, secondo comma, del Codice Civile, i terzi possano far valere la simulazione nei confronti delle parti, quando questa produce un pregiudizio nei loro confronti, e che, nel caso di specie, sia suo interesse far valere la simulazione del negozio, dato che l'immobile oggetto della compravendita simulata dovrebbe cadere nella successione de quo, la ricorrente sosteneva che la prova della simulazione dell'atto di compravendita, tenente il luogo di una donazione, fosse integrata dal citato documento denominato “convenzione”.
Ai sensi dell'art. 1417 del Codice Civile, essendo ai terzi è riconosciuta la possibilità di ricorrere senza limiti alla prova testimoniale e, altresì, ai sensi dell'articolo 2729, secondo comma, del Codice Civile, della prova per presunzioni, dunque, sarebbe provato che le parti ( , e CP_2 CP_4
abbiano
contro
-dichiarato, in pari data rispetto all'atto di compravendita, che in Persona_2
realtà quest'ultimo negozio, avvenuto tra e sua nonna , dissimulasse una donazione dai CP_2 CP_3
signori in favore dello stesso CP_5 CP_2
Pertanto, la ricorrente pretendeva l'accertamento che la compravendita relativa all'immobile sito in
Venezia, Via Dei Centauri 111, dissimulasse, in realtà, una donazione e che quest'ultima fosse nulla, trattandosi di una donazione diretta, priva del requisito di forma pubblica, con presenza di due pagina 6 di 20 testimoni, richiesto dalla legge (articolo 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89).
Peraltro, la ricorrente precisava che, quando l'azione di simulazione relativa sia finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma), tale azione non sarebbe soggetta a prescrizione (Cfr. Ord. 125 Cass. II Civile del
7/1/2019).
Per quanto attiene i parametri sulla base dei quali chiedeva di quantificare l'ammontare dell'indennità di occupazione spettantele, la signora indicava, quale riferimento, i valori CP_2 locatizi dell'immobile, chiedendo l'ammissione di CTU sul punto e precisando, in ogni caso, come il valore locatizio mensile di un immobile di circa 70 mq, nella stessa zona, sia di € 750,00. Ritenendo, pertanto, di essere stata estromessa dal godimento di nn. 2 appartamenti, la ricorrente si dichiarava creditrice, nei confronti dei fratelli, in parti uguali, della somma di € 500,00 al mese, a partire da Marzo
2016, per un credito complessivo di € 31.500,00, sino alla mensilità di agosto 2021, oltre alle successive mensilità, sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ricorrente concludeva, quindi, come riportato nelle premesse del presente provvedimento.
Con la relativa memoria di costituzione, il sig. sosteneva di aver acquistato la CP_2 piena proprietà dell'appartamento al piano primo, ora identificato al catasto Comune di Venezia,
N.C.E.U., come sez. ZE fg. 10 num. 936 sub. 2 cat. A/3 classe 2 di vani 7,5. Dichiarava, in particolare, di risiedervi con la sua famiglia, che l'edificio fosse stato realizzato nei primi anni '50 del '900, in zona rurale, e risulti affetto da gravi difformità edilizie, tutte imputabili al periodo precedente al suo acquisto, avvenuto nel 1984, ma con sostanziale conformità catastale. dichiarava, CP_2
inoltre, di aver pagato, dalla morte del padre, tutte le imposte sulla proprietà della suaabitazione e, pro quota con la sorella, anche quelle relative al residuo del compendio, in comunione. Nulla, invece, avrebbe versato il resistente . Dal marzo 2016, dunque, il sig Controparte_1 Controparte_1
occuperebbe stabilmente ed in via esclusiva la porzione al piano terra, che avrebbe adibito a sua abitazione.
Con riguardo alla domanda di simulazione della ricorrente, il sig. replicava che le CP_2
donazioni indirette siano valide ed efficaci, anche se non rivestano la forma dell'atto pubblico, non applicandosi l'art. 782 c.c., essendo, bensì, richiesto solamente il rispetto dei requisiti previsti dalla legge per la validità del negozio attraverso il quale sono attuate. Eccepiva, inoltre, che la collazione sia disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non potrebbe formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento (Cass. sent.
n. 10478/2015). La ricorrente, d'altronde, non avrebbe domandato la divisione e, pertanto, non pagina 7 di 20 potrebbe operarsi alcuna collazione.
Ne discenderebbe che: a) l'ipotetica donazione a sarebbe indiretta, attuata mediante CP_2
l'atto di compravendita del 1984; b) sarebbe quindi valida perché rivestirebbe i requisiti formali propri del negozio adottato.
Dalle stesse prospettazioni della ricorrente, invero, dovrebbe escludersi sia l'esistenza di un accordo tra e , per far divergere il dichiarato dal voluto, sia la stipula tra loro di un Controparte_3 CP_2
contratto dissimulato, consacrante un vero, differente assetto che, invece, avrebbero voluto.
[...]
e avrebbero effettivamente voluto la compravendita ed i relativi effetti. CP_3 CP_2
Difetterebbero, quindi, i presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione che, in ogni caso, sarebbe prescritta: si verterebbe, infatti, in un caso di simulazione relativa, agita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima. L'azione, così volta a far emergere il vero assetto voluto dalle parti, sarebbe soggetta alla prescrizione decennale dal compimento dell'atto (1984) e, quindi, sarebbe già prescritta (Cass. 3932/2016).
Nel merito, il sig. asseriva di aver acquistato l'appartamento al prezzo di lire CP_6
22.000.000, quietanzato nel rogito: atto di quasi cinquant'anni fa, da valutarsi alla luce delle modalità assai semplificate di redazione del rogito, allora sufficienti, e unitamente al limite alla conservazione della documentazione bancaria di soli dieci anni, che renderebbe impossibile all'interessato produrre la documentazione del versamento.
Il sig. , inoltre, asseriva di godere di reddito da lavoro dipendente già dal 1977 (nel CP_2
1982 sarebbe stato dipendente pubblico presso ACTV di Venezia) e di aver convissuto con i genitori, la nonna ed il fratello nell'appartamento al piano terra. Così, nel 1984, egli avrebbe accumulato CP_1
risparmi sufficienti per pagare direttamente l'appartamento al piano primo. Di simili risparmi, invece, sarebbero stati privi i suoi genitori, considerato che la madre fosse casalinga ed il padre, _2
, operaio alla Montedison, successivamente pensionato nel 1990, ed avesse contestualmente
[...]
versato il prezzo di acquisto, dalla madre , per lire 18.000.000, del terreno e della nuda Controparte_3 proprietà nell'appartamento al piano terra, di cui al medesimo atto notarile.
La stessa ricorrente, peraltro, non avrebbe precisato che i genitori delle parti fossero i solventes della venditrice , in luogo di , né avrebbe allegato le concrete modalità Controparte_3 CP_2
mediante le quali si sarebbe attuato l'asserito fine liberale. L'attrice, in ultima analisi, avrebbe costruito le domande nei confronti di attorno all'unica risultanza della c.d. convenzione datata CP_2
pagina 8 di 20 29.6.1984, sottoscritta da questo e dai genitori. Questi ultimi, tuttavia, non erano parte della coeva compravendita tra il primo ed . In tema di controdichiarazione unilaterale, invece, Controparte_3
sarebbe necessario che questa provenga dalla parte negoziale contro il cui interesse è redatta. Il contro dichiarante dovrebbe essere, cioè, quella parte che assume con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le deriverebbero dall'atto contro cui questa è redatta (Cass. n. 6357/2019). La
“convenzione”, dunque, non avrebbe valore di contro scrittura.
Circa l'appartamento al piano terra, pacificamente in comproprietà indivisa tra le parti, il resistente aderiva alla domanda attorea nei seguenti termini: asseriva di aver già CP_2
contestato a , sin dal marzo 2016, che egli avesse adibito a sua abitazione tale Controparte_1 appartamento, impendendone l'uso agli altri comproprietari, e che, pertanto, gli fosse debitore, pro quota, del corrispettivo per la locazione. stimava, dunque, il canone mensile, per CP_6
l'intero appartamento, in € 600 mensili, con conseguente determinazione della sua indennità di occupazione, pro quota, in € 200 mensili (pari alla quota di 1/3 della piena proprietà), per un credito di complessivi € 14.000 (da marzo 2016 a febbraio 2022).
Con riguardo alle somme di denaro ricevuto da a mezzo bonfici, per Controparte_1
complessivi € 27.500, ed agli ulteriori prelievi in contati da questi effettuati, per complessivi € 11.500, il resistente sosteneva trattarsi, innanzitutto, di somme esorbitanti quelle CP_6
ordinariamente utilizzate dal de cuius sig. , per le ordinarie esigenze di vita, e, in Persona_2
ogni caso, asseriva trattarsi, complessivamente, di valori tutt'altro che tenui, in proporzione al patrimonio del padre. L'esenzione dalla forma pubblica ex art. 782 c.c., dunque, non troverebbe applicazione. Pertanto, le somme percepite da , considerato il rapporto di parentela Controparte_1
stretta, dovrebbero essere intese come donazioni dirette, nulle per difetto della forma solenne.
, inoltre, allegava di aver sempre versato integralmente sia le imposte sulla sua CP_2
proprietà esclusiva sia quelle sulla proprietà comune, mentre nulla avrebbero versato le altre parti: in ipotesi fosse di accoglimento dell'azione di simulazione e di ricomprensione del suo immobile esclusivo nella comunione ereditaria de quo, le altre parti ne conseguirebbero un arricchimento privo di causa, pari alle quote di imposte sulla proprietà che avrebbero dovuto, negli anni, versare, dalla morte del padre, e che, invece, sarebbero state versate integralmente dal sig. . CP_2
Con riguardo ai beni già in comunione, il sig. asseriva di aver sostenuto in via CP_2
esclusiva spese, per tasse e imposte, per € 3.805,65 (IMU come seconda casa e terreni, Consorzio di
Bonifica periodo 2014 – 2021), in luogo della minor somma da lui dovuta pro quota, di euro 1.268,55: sosteneva, dunque, di avere diritto a vedersi indennizzato per la quota di due terzi, dovuta in solido da pagina 9 di 20 e . CP_1 Parte_1
Il sig. concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse. CP_2
Con la rispettiva memoria di costituzione, il resistente sig. proponeva le Controparte_1
eccezioni pregiudiziali di difetto di mediazione e di inapplicabilità del rito sommario di cognizione.
Nel merito, la difesa del IG. si associava alla domanda svolta da Controparte_1 Parte_1
nei confronti di di accertamento della simulazione relativa della vendita a CP_2 quest'ultimo, da parte di e , dell'appartamento sito al primo piano, Persona_2 CP_4 datata 29.6.1984.
, inoltre, negava di aver realizzato alcun abuso o di aver compiuto irregolarità edilizie Controparte_1
sui beni caduti in successione: precisava, infatti, che eventuali abusi esistenti fossero da imputarsi al de cuius ed a . Peraltro, sosteneva che il IG. avesse Persona_2 CP_2 CP_2
trasformato parte dell'immobile, identificata come “tettoia”, in una vera e propria “autofficina” e che la utilizzasse da tempo, come tale.
Circa la domanda di collazione dei versamenti ricevuti dal IG. , il figlio Persona_2
instava per il rigetto: tali versamenti non sarebbero stati donazioni, ma liberalità d'uso, ai sensi CP_1
dell'art. 770, co. 2 c.c., per i servizi resi da nei confronti del padre, pertanto, non Controparte_1
sarebbero oggetto di collazione. sosteneva, infatti, che, sin dalla morte della madre, Controparte_1
avvenuta in data 18.8.2006, avrebbe prestato un servizio continuativo di assistenza all'anziano padre, che lo avrebbe impegnato tutti i giorni.
Il IG. , inoltre, avrebbe contestato la comunicazione datata 29.11.17 del Controparte_1
procuratore dell'odierna ricorrente: tramite l'avvocato Coghetto, avrebbe dato riscontro a detta missiva con e-mail del 3.1.18, inviata ai legali di e , precisando che “….quanto all'uso Pt_1 CP_2 dell'appartamento al piano terra suscita perplessità la richiesta dei fratelli di pagamento dell'indennità di occupazione giacché il mio Assistito e la moglie, a suo tempo, avevano espressamente rappresentato ai fratelli la volontà di abitare il suddetto immobile e nessuno aveva manifestato parere contrario e/o richiesto il pagamento di un'indennità…” e, in particolar modo, che “…in ordine alla richiesta di consegna di copia delle chiavi il mio Assistito manifesta la sua disponibilità a consegnare, ad entrambi i fratelli, copia delle chiavi dell'appartamento in cui abita e del telecomando del cancello carraio (offerta già fatta alla sorella negli anni passati ma non accettata da costei) e a sua Pt_1
volta chiede che anche il fratello provveda a mettere a disposizione copia delle chiavi CP_2 dell'appartamento, del vano adibito ad officina, e del telecomando dell'allarme dell'annesso
pagina 10 di 20 agricolo”.
Ad ogni modo, la domanda della ricorrente sarebbe infondata, posto che:
- con sentenza n. 2423/15 la Cassazione avrebbe stabilito che “...l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”;
- con sentenza n. 7019/19 la Cassazione avrebbe, inoltre, precisato, in applicazione dei principi interpretativi inerenti all'art. 1102 c.c., che non valga a dimostrare automaticamente una condotta illecita la circostanza dell'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di alcuni dei comproprietari, anche se connotata dalla mancata “messa disposizione” dell'immobile o dal mancato invito a ritirarne le chiavi, occorrendo a tale fine l'accertamento della violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune di cui alla norma codicistica da ultimo richiamata.
Nel caso di specie, pertanto, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione promossa nei confronti del IG. da non potrebbe essere accolta, non avendo mai Controparte_1 Parte_1
(né manifestato l'intenzione di utilizzare detto appartamento. Pt_1 CP_2 CP_2
Il IG. , d'altro canto, dovrebbe essere obbligato a pagare al IG. CP_2 CP_1
l'indennità di occupazione dell'appartamento sito al primo piano, nella misura di 1/3 della
[...] stima di circa € 750,00 del canone mensile per un appartamento di tali dimensioni. La somma dovuta, quindi, ammonterebbe ad € 23.500,00, pari ad € 250,00 (€750,00/3) mensili, calcolati dal mese della morte del de cuius IG. – aprile 2014 – sino al mese di costituzione in giudizio, oltre Persona_2
agli altri indennizzi mensili, sino alla data di effettiva cessazione della causa di esclusione dall'utilizzo di detto immobile.
Il sig. inoltre, dovrebbe pagare al IG. l'indennità di CP_2 Controparte_1 occupazione della cosidetta “tettoia”, indicata alla part. 936 sub. 3 del catasto del Comune di Venezia.
Tale bene, infatti, risulterebbe occupato dal IG. che ne farebbe da tempo uso CP_2
esclusivo, avendo mutato parzialmente la destinazione di tale immobile attraverso la parziale sua chiusura, tramite muratura con apposizione di porta, chiusa a chiave, trasformandolo in una sorta vano di officina per la riparazione di macchine di soggetti terzi e altro.
A nulla sarebbero valse le reiterate richieste, sia formali che informali, del IG. , di Controparte_1 pagina 11 di 20 cessazione dell'utilizzo del capannone in autofficina, anche al fine di poterlo utilizzare anche per le sue esigenze. Nemmeno la suindicata richiesta dell'avv. Coghetto per con la predetta e- Controparte_1
mail del 3.1.18 avrebbe avuto esito positivo (…”chiede che anche il fratello provveda a mettere CP_2
a disposizione copia delle chiavi dell'appartamento, del vano adibito ad officina, e del telecomando dell'allarme dell'annesso agricolo…” – doc. 4), con la conseguenza che il IG. CP_2 avrebbe escluso il fratello dall'utilizzo di tale locale. CP_1
Ritenendo che il valore di un possibile affitto di tale bene si aggiri attorno ad € 300,00, la somma che il sig. dovrebbe pagare sarebbe, quindi, di € 9.400,00 – o (€300,00/3) mensili calcolati CP_6
dal mese della morte del de cuius IG. – aprile 2014 – sino al mese di della Persona_2
costituzione in giudizio, oltre agli altri indennizzi mensili che matureranno sino alla data di effettiva cessazione della causa di esclusione dall'utilizzo di detto immobile.
Il resistente sig. concludeva, quindi, come riportato nelle premesse. Controparte_1
***
In seguito alla conversione del rito in ordinario, alla rimessione in mediazione obbligatoria ed alla successiva concessione di un rinvio per pendenti trattative, da parte del precedente GI assegnatario della causa, dott. Saga, le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183, VI co., c.p.c.. Nelle rispettive memorie n. 1, in particolare:
parte ricorrente precisava:
• in primo luogo, che anch'ella avesse sostenuto varie spese, fra imposte, tasse ed esborsi, in relazione alla manutenzione del compendo immobiliare comune, dal quale, tuttavia, sarebbe stata totalmente estromessa;
• anche ove venisse accertato, tramite prova rigorosa, che le parti avverse avessero versato somme in supero rispetto alla ricorrente, questa eccepiva in compensazione il suo controcredito alla pretesa indennità di occupazione;
il resistente sig. , dal canto suo: Controparte_1
• contestava il diritto di all'indennità di occupazione, ma solamente nell'an, CP_2
senza formulare contestazioni nel quantum;
• in punto di richiesta di di restituzione, pro quota, delle donazioni di denaro, CP_2
sosteneva che non sarebbe comunque possibile accogliere la richiesta di condanna del IG.
al pagamento pro quota a e della predetta somma di Controparte_1 CP_2 Parte_1
pagina 12 di 20 € 27.000,00: in tema di successione ereditaria, tale condanna potrebbe essere chiesta solo qualora, oltre alla determinazione della massa ereditaria, fosse stato chiesto anche lo scioglimento della massa ereditaria;
• contestava la debenza della somma di € 2.527,10 richiesta da , per le spese che CP_2
questo avrebbe sostenuto per i beni oggetto della comunione ereditaria, non risultando che tali pagamenti siano stati effettivamente eseguiti per tale scopo;
• allegava di aver sostenuto anch'egli, direttamente, delle spese relative alla comunione, con la conseguenza che esse dovrebbero essere compensate con quelle che il IG. CP_2
riuscisse effettivamente a provare. Conseguentemente modificava come segue le sue conclusioni: “10) rigettare la domanda di di condanna al rimborso delle spese CP_2 di € 2.527,10 da questo dichiaratamente sostenute per i beni comuni caduti in successione e, in caso di accoglimento, compensare quanto risulterà dovuto con le spese sostenute dal IG.
per i beni caduti in successione”; Controparte_1
il resistente sig. , da parte sua: CP_2
• negava di aver sottratto all'uso comune una porzione della tettoia, adibendola ad officina: il bene sarebbe a disposizione dei comproprietari, come il resto della tettoia;
anzi, lo stesso avrebbe dato formalmente disponibilità al fratello di consegna di copia delle chiavi per CP_1
l'accesso ai magazzini, sin dal gennaio 2018, mentre si sarebbe rifiutato di dar copia di quelle del suo domicilio e, parimenti, non avrebbe voluto quelle del domicilio del fratello;
• negava, altresì, che le difformità edilizie ed urbanistiche fossero a lui imputabili, come sostenuto da , dato che al tempo del proprio acquisto l'immobile e gli annessi sarebbero CP_1
già stati edificati;
• non formulava, tuttavia, alcuna contestazione specifica del quantum dell'indennità di occupazione richiestagli.
In seguito, la causa veniva riassegnata allo scrivente GI che, all'esito dell'udienza successiva al deposito delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., riteneva la causa matura per la decisione, rinviandola per p.c. all'udienza del 16.05.2024, sostituita ex art. 127ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine.
Le parti, dunque, concludevano come riportato nelle premesse e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini pieni ex art. 190 cpc, come da ordinanza pubblicata il 17.05.2024.
pagina 13 di 20 Trattenuta la causa in decisione e decorsi i termini assegnati ex art. 190 cpc, dunque, si rileva che le eccezioni pregiudiziali, relative al difetto di mediazione ed inapplicabilità del rito ordinario, risultano superate, per pacifico avvenuto esperimento della mediazione, nel termine assegnato dal precedente GI, e per avvenuta conversione del rito in ordinario.
Nel merito, con riguardo alla prima domanda di parte ricorrente, volta all'accertamento della simulazione della compravendita dell'appartamento del primo piano, stipulata tra il resistente sig.
e la nonna, si rileva, in via preliminare, che l'azione, così come CP_2 Controparte_3
prospettata dalla stessa ricorrente, ha ad oggetto una pretesa simulazione relativa di una donazione indiretta: in base alla convenzione da lei stessa prodotta, invero, appare evidente che i donanti sarebbero da individuarsi nei genitori delle odierne parti e non, invece, nella nonna, dante causa di quale formale venditrice: i coniugi , quindi, avrebbero solamente beneficiato CP_2 Controparte_7
il figlio indirettamente (tramite pagamento o rimborso del prezzo, circostanza rimasta, peraltro, CP_2
priva di specifica allegazione ad opera della ricorrente), essendo per loro impossibile effettuare il trasferimento diretto del bene, non essendone proprietari.
L'azione svolta, pertanto, non potrebbe avere altro effetto che quello di riconoscimento della simulazione relativa del negozio giuridico apparente, per far emergere la donazione indiretta, da esso dissimulata, donazione, dunque, non affetta da nullità, in quanto dotata della forma scritta, richiesta ad substantiam per il negozio apparente, ossia la compravendita di beni immobili.
L'azione, dunque, ove qualificata, secondo la tesi della ricorrente, come azione rivolta all'accertamento della nullità di una donazione diretta, dissimulata dalla compravendita, risulta manifestamente infondata. Si evidenzia, inoltre, che detta azione, seppure imprescrittibile, lascerebbe comunque salvi gli effetti dell'usucapione.
Ove, invece, fosse ricondotta ad un'azione di accertamento della donazione indiretta, dissimulata dalla compravendita, essa risulterebbe, comunque, prescritta, come correttamente eccepito dal resistente sig.
. CP_2
Di conseguenza, si verifica anche il rigetto delle domande di restituzione, pro quota, del bene, in natura, e dei relativi frutti civili, dipendenti dall'eventuale accoglimento della domanda di simulazione e di accertamento della comproprietà in capo ai tre coeredi.
Con riguardo alle asserite donazioni di denaro effettuate, mentre era in vita, dal de cuius
in favore del figlio , tramite diversi e distinti versamenti di denaro, Persona_2 Controparte_1
a mezzo bonifici bancari o prelievi diretti di contante da parte del sig. , delegato ad Controparte_1
pagina 14 di 20 operare direttamente sul conto corrente delde cuius, si evidenzia, in primis, che, anche ove si trattasse di donazioni di modico valore e, dunque, non affette da nullità, esse sarebbero comunque sottoposte all'obbligo di collazione e, dunque, tra le odierne parti in causa (coeredi per pari quote, in qualità di figli del de cuius) si verificherebbe, in ogni caso, lo stesso effetto di neutralità derivante dall'eventuale accertamento della nullità: l'imputazione alla quota ereditaria del sig. delle donazioni ricevute CP_2
determinerebbe il sostanziale ritorno di tali importi nella massa ereditaria da dividere, in quote uguali, tra i fratelli.
D'altro canto, né la ricorrente né il resistente hanno chiesto la Parte_1 CP_2
divisione, nemmeno parziale (limitatamente ai soli beni mobili), della comunione ereditaria, con conseguente condanna del resistente al versamento nei loro confronti, pro quota, di Controparte_1
quanto eventualmente ricevuto, per donazione, in eccesso rispetto alla quota ereditaria spettantegli ab intestato (1/3).
La ricorrente, invero, ha chiesto solamente l'accertamento che dette somme, oggetto di donazione, debbano essere ricomprese interamente nell'asse ereditario, per collazione, esperendo tale strumento in via autonoma dalla divisione ereditaria. Il resistente , invece, ha chiesto la restituzione, CP_2 pro quota, di dette donazioni, esclusivamente in forza dell'asserita nullità delle stesse, azionando, quindi, pro quota, il credito iure hereditatis alla restituzione della donazione nulla, senza effettuare alcun richiamo all'istituto della collazione né alcuna richiesta di divisione della comunione ereditaria.
La domanda formulata dalla ricorrente, pertanto, risulta inammissibile, in quanto, come noto, “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento”
(Cassazione civile sez. II, 21/05/2015, n.10478).
La domanda formulata dal resistente , invece, è infondata, poiché, diversamente CP_2
dalla ricostruzione complessiva svolta dall'istante, ha ad oggetto autonome dationes di denaro, ripartire nell'arco di una pluralità di anni, che vanno considerate singolarmente, al fine di escluderne il modico valore e di accertarne, dunque, la pretesa nullità, per difetto di forma solenne.
Trattasi, pacificamente, delle seguenti operazioni bancarie:
(a) in data 29/8/2009, peer l'importo di € 5.000,00;
(b) in data 15/01/2010, per l'importo di € 15.000,00;
(c) in data 30/11/2011, per l'importo di € 1.000,00;
pagina 15 di 20 (d) in data 29/02/2012, dell'importo di € 6.500,00.
Elementi di valutazione per accertare il valore "modico" della donazione, secondo Giurisprudenza consolidata, sono tanto il valore del bene mobile, quanto le capacità economiche del donante, in quanto la donazione non deve incidere sul suo patrimonio in modo rilevante (cfr. Cass. 7913/2001; Cass.
11304/1994). Nonostante la loro somma ammonti ad un totale di € 27.500,00, le donazioni in questione, come già detto, vanno valutate individualmente.
Secondo il criterio oggettivo, in base l'id quod plerumque accidit, solo il bonifico di euro 15.000,00 potrebbe astrattamente superare il limite del modico valore, ma, in considerazione dell'ulteriore criterio, soggettivo, richiesto dall'art. 783, II co., c.c., si deve considerare che, alla data della datio in questione (15/10/2010), il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del de cuius raggiungeva un valore considerevolmente maggiore rispetto a detta cifra. Al momento di effettuazione di detta donazione, peraltro, il saldo iniziale del conto corrente intestato al de cuius era pari ad euro 31.675,40 ossia oltre il doppio della cifra donata;
in aggiunta, il donante era già proprietario del compendio immobiliare oggi caduto in comunione tra le parti;
al momento di apertura della successione, infine, il saldo del medesimo conto corrente del de cuius aveva raggiunto la somma di € 39.540,00, pari a ben oltre il doppio della cifra oggetto della donazione in esame, a dimostrazione del fatto che le disponibilità economiche del de cuius permettevano tranquillamente l'assorbimento di un esborso simile, anche in vista di un pari trattamento dei suoi figli in ipotesi successoria, consentendo, pertanto, di qualificare detta donazione come di modico valore.
Circa i prelievi di denaro contante, asseritamente effettuati dal sig. dal conto Controparte_1
corrente del de cuius, sul quale aveva delega per operare, il sig. ha allegato trattarsi di CP_2
donazioni parimenti nulle, in quanto complessivamente pari alla somma di euro 11.500; tuttavia, come già osservato, la forma dei negozi giuridici in questione va valutata singolarmente, per ciascuno di essi:
l'onere di allegare specificatamente l'importo di ogni prelievo di contanti, al fine di individuare le singole donazioni passibili di nullità per difetto di forma, ricadeva sullo stesso sig. il CP_2
quale non vi ha ottemperato, limitandosi ad un richiamo complessivo alla cifra prelevata, in tesi, dal fratello, nell'arco di un anno. La domanda di accertamento della nullità di dette donazioni, pertanto, risulta genericamente proposta, per difetto di allegazione specifica delle singole traditiones di denaro contate che ne sarebbero oggetto, con conseguente inammissibilità della pretesa. In aggiunta, in contrasto con quanto riportato nella memoria di costituzione del sig. ed a conferma CP_2
dell'indeterminatezza delle sue allegazioni sul punto, dalla lettura dei documenti allegati alla stessa
(doc 4) risulta possibile individuare l'effettuazione di ben 8 prelievi di contante, di cui 4 nel periodo pagina 16 di 20 01.10.2012-31.12.2012 ed altri 4 nel periodo 1.10.2013- 31.12.2013, anziché di solamente due prelievi, in tutto, di denaro contante.
Ciascuno dei prelievi risultanti dai citati estratti conto, peraltro, risulta di un importo pari a solamente euro 1.000,00-1.500,00, con solo due ipotesi in cui le cifre raggiungono, rispettivamente gli euro
2.000,00 e 3.000,00, importi che, in ogni caso, alla luce delle considerazioni già svolte, non possono che essere considerati di modico valore.
Con riguardo agli asseriti abusi edilizi compiuti sugli immobili ricaduti nell'asse ereditario, si rileva, d'altro canto, come non sia stata proposta alcuna domanda risarcitoria, nemmeno da parte della ricorrente.
Passando a valutare, dunque, le residue domande, reciprocamente proposte dalle parti, di pagamento di indennità di occupazione, si ribadisce, in primis, che la domanda proposta dalla ricorrente e dal sig. avverso il fratello , con riguardo all'appartamento Controparte_1 CP_2
oggetto della domanda di simulazione della compravendita, deve essere rigettata, in dipendenza del rigetto di quest'ultima, che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico.
Le ulteriori pretese della ricorrente, finalizzate ad ottenere delle indennità di occupazione da parte dei fratelli, in relazione al rispettivo uso esclusivo che questi avrebbero fatto dei beni oggetto di comunione ereditaria, sono, invece, inammissibili, avendo la stessa ricorrente allegato di aver richiesto esclusivamente di godere dei frutti civili, pro quota, di detti immobili, senza averne mai richiesto, invece, il pari uso in natura: dalla diffida di cui al doc. 7 della ricorrente, invero, si desume come questa pretenda la corresponsione di un'indennità, in forza di un'asserita precedente estromissione, ma non richieda in alcun modo di essere reimmessa nel pari uso in natura dei beni, nemmeno tramite consegna di copia delle chiavi di accesso.
La Giurisprudenza di legittimità, infatti, ha già chiarito da tempo che le domande di indennità occupazione tra comunisti sono ammissibili solo se è stato già chiesto l'uso paritario del bene in natura, circostanza cui non è parificabile la richiesta di godimento, pro quota, tramite percezione i dei frutti civili (cfr. Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre 2010, n. 24647; Cass.,
Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036) In particolare, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i pagina 17 di 20 comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.
In applicazione dei consolidati principi interpretativi inerenti all'art. 1102 c.c., invero, non vale a dimostrare automaticamente una condotta illecita la circostanza dell'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di alcuni dei comproprietari, anche se connotata dalla mancata “messa a disposizione” dell'immobile o dal mancato invito a ritirarne le chiavi, occorrendo a tal fine l'accertamento della violazione, come sopra esplicato, dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune (Cass. 12 marzo 2019,
n. 7019). Difatti, soltanto quando non sia possibile l'uso diretto della cosa comune, in modo proporzionale alla quota, promiscuamente o con il sistema dei turni temporali o mediante frazionamenti degli spazi, i condomini possono deliberare l'uso indiretto, a maggioranza, in caso di atto di ordinaria amministrazione: “In tema di condominio negli edifici, l'uso indiretto della cosa comune mediante locazione può essere disposto con deliberazione a maggioranza solo quando non sia possibile l'uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di frazionamento degli spazi o di turni temporali” (Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 27/10/2011, n. 22435, cfr. anche Cass. 4131/2001).
La medesima domanda di indennità proposta, invece, dal sig. avverso il sig. Controparte_1
con riguardo al terreno ed alla tettoria caduti nella comunione ereditaria, risulta CP_2
astrattamente ammissibile, vista la produzione, come doc. 4 dello stesso, di missiva del suo difensore, del 3.01.2018, in cui veniva richiesta, per suo conto, la consegna delle chiavi degli accessi al terreno ed al magazzino. Tuttavia, la domanda risulta destituita di fondamento, nel merito, vista la riposta (doc. 9 di ) fornita, in data 12.01.2018, dal procuratore del sig. , nella quale CP_2 CP_2
veniva offerta la consegna delle chiavi del cancello carrabile e del magazzino, rifiutando solamente quelle relative all'appartamento oggetto della domanda di simulazione più sopra rigettata.
D'altro canto, per quanto concerne la domanda di indennità rivolta, pro quota, da
[...]
avverso , in relazione all'appartamento, ricadente in comunione ereditaria, in CP_2 Controparte_1
cui egli ha pacificamente stabilito la sua abitazione, si osserva che, nella medesima e-mail del
12.01.2018 (doc. 9 già citato), lo stesso ha dichiarato espressamente di ritenere che suo CP_2
fratello non dovesse consegnargli alcuna copia delle chiavi del rispettivo domicilio, lasciando aperta, invece, la sola possibilità di richiedergli il pagamento di un corrispettivo. Tale manifestazione di volontà, evidentemente, è incompatibile con una richiesta di pari uso, in natura, del bene comune, integrante, come già visto, il presupposto essenziale per l'ammissibilità di una successiva domanda di indennità di occupazione nei confronti del comunista, ex art. 1102 cc. La domanda, pertanto, risulta pagina 18 di 20 inammissibile.
Infine, circa il rimborso richiesto dal sig. nei confronti delle altre parti, CP_2
relativamente ai 2/3 delle spese sostenute, per tasse e imposte, relativamente alla manutenzione ordinaria dei beni in comunione ereditaria, si osserva che la documentazione attestante il pagamento dell'IMU, prodotta come doc. 5, non permette di ricostruire in modo specifico a quali immobili siano riferiti i versamenti: i moduli prodotti in copia riportano esclusivamente il codice tributo ed il Comune di riferimento, con evidenti variazioni, negli anni, del numero di immobili soggetti all'imposta, ma senza la possibilità di identificarli. Non risulta prodotta, peraltro, alcuna visura catastale relativa al sig.
, idonea ad escludere che egli fosse intestatario, all'epoca di altri immobili nel Comune CP_2
di Venezia, oltre a quelli in comunione, mentre è pacifico che fosse già intestatario dell'appartamento al primo piano, in relazione al quale non risulta possibile, dai moduli di pagamento prodotti, scorporare le relative imposte.
Rimangono, invece, documentate in modo specifico (doc. 5), sebbene parziale, le sole spese sostenute in relazione ai contributi dovuti al Consorzio di Bonifica, in cui sono individuati espressamente gli immobili di cui alle particelle 936, sub 1 e sub 3 (gli edifici comuni, essendo, invece, il sub 2 in proprietà esclusiva di ) e 937 (il terreno comune), e circa le quali risultano prodotte le CP_2
copie delle ricevute di pagamento solo per gli anni 2018 e 2019, per i quali, nei rispettivi ruoli, risultano leggibili importi per le somme complessive, rispettivamente di euro 72,11 e 71,90. Ne risulta un esborso, complessivo, provato, per i beni comuni, di euro 144,01 che, diviso, per 3, determina un credito di per la somma di euro 48,00 nei confronti di ciascuna delle sue controparti, CP_2
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Circa le eccezioni di compensazione avanzate dalle controparti, d'altronde, se ne rileva l'inammissibilità, per totale indeterminatezza, non essendo state elencate in alcun modo le spese che avrebbero sostenuto per la conservazione dei beni comuni.
Alla luce del fatto che l'unica domanda meritevole di accoglimento, peraltro in minima parte, sia costituita dalla richiesta di rimborso svolta da , a fronte delle numerose ed ingenti CP_2
domande proposte reciprocamente da tutte le parti in causa, si ritiene opportuna la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza, in quanto inammissibile o infondata, condanna ex art. 1110 cc., la sig.ra ed il sig. a pagare Parte_1 Controparte_1
pagina 19 di 20 ciascuno, a favore del sig. , la somma di euro 48,00, oltre interessi legali dalla domanda CP_2
al saldo;
spese di lite interamente compensate tra le parti.
Venezia, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6538/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE ANGELI CINZIA e dell'avv. TASSONE GABRIELE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BUSETTO MASSIMO e
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MORAS DIEGO RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per la ricorrente:
“Nel merito in via principale:
a)- accertare e dichiarare che la compravendita a Rogito Notaio Rep. 30369 Racc. 7135 datato Per_1
29 giugno 1984, che si impugna, nella parte relativa all'immobile oggetto di compravendita tra
e , costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta da Controparte_3 CP_2
parte di e a favore di e conseguentemente Persona_2 CP_4 CP_2 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità parziale del predetto contratto di compravendita stipulato, perché dissimulante una donazione diretta – nulla – perché priva dei requisiti di legge;
pagina 1 di 20 b) conseguentemente accertare e/o dichiarare nulla la donazione diretta dissimulata con il predetto atto, e per l'effetto, ricostruire la massa ereditaria relitta da (a seguito anche della Persona_2
morte della di lui coniuge ) computando il relictum al donatum, ordinando al sig. CP_4
di conferire in natura o per imputazione l'immobile sito al piano primo p.la 936 sub.2; CP_2
b.1) in ogni caso ed, occorrendo in via subordinata, nella denegata ipotesi non fosse accertata la nullità della donazione diretta, ordinare al sig. di conferire all'asse ereditario quanto CP_2
ricevuto in donazione;
c) accertare il valore del compendio immobiliare costituito dai due appartamenti per cui è causa, posti rispettivamente al piano terra ed al piano primo, e del terreno agricolo ed ogni ulteriore bene e/o pertinenza, il tutto previo scomputo degli importi, risultanti da CTU, in relazione agli esborsi per la sanatoria degli abusi accertandi;
d) accertare e dichiarare che le donazioni di cui ai bonifici bancari meglio indicati in narrativa non sono di modico valore e conseguentemente, previa loro declaratoria di nullità o, in subordine, loro scomputazione in conto di legittima sottraendone – in ogni caso – il loro valore dalla quota di spettanza del IG. , e, per l'effetto, condannare il sig. a computare Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 27.500,00 all'asse ereditario;
e) ricostituita la massa ereditaria, quantificarne il valore;
f) Accertare e dichiarare che i signori e , in violazione dell'art. 1102 c.c. CP_2 CP_1
abbiano utilizzato in via esclusiva gli immobili ricompresi nel compendio ereditato, come sopra identificati, e, conseguentemente, condannare gli stessi al pagamento in favore della signora CP_2 di una indennità di occupazione quantificata in € 31.500,00, o nella diversa somma risultante di giustizia, oltre ai successivi canoni a far data dal marzo 2016 e sino al mese di agosto 2021 ed oltre ai successivi canoni maturandi ed agli interessi e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo.
g) Respingere la domanda riconvenzionale posta da parte di di rifusione spese di CP_2
imposte, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per i motivi indicati in narrativa e, segnatamente, accogliere l'eccezione di compensazione, totale e/o parziale, in punto pagamento spese anticipate dalla IG.ra e/o a titolo di compensazione con l'indennità di occupazione spettante a parte CP_2
attrice.
h) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come da parametri medi di cui al DM 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, spese di CTU e CTP refuse”.
Per parte convenuta sig. : Controparte_1
“Nel merito:
In via principale:
pagina 2 di 20 1) accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita tra , Persona_2 [...]
e datato 29.6.1984; CP_4 CP_2
2) accertare e dichiarare nulla la donazione diretta dissimulata con il predetto atto e, per l'effetto, ricostruire la massa ereditaria relitta da computando il relictum al donato, Persona_2
ordinando a di conferire in natura o per imputazione l'immobile sito al primo piano CP_2
particella 936, sub. 2;
3) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui non fosse accertata la nullità della donazione diretta, ordinare al IG. di conferire all'asse ereditario quanto ricevuto in donazione;
CP_2
4) rigettare la domanda di di collazione e/o computo all'asse ereditario dell'importo Parte_1
relativo ai pagamenti effettuati dal de cuius nei confronti di;
Controparte_1
5) determinare l'ammontare della massa ereditaria;
6) rigettare la domanda di condanna all'indennità di occupazione dell'appartamento sito al piano terra di nei confronti di;
Persona_3 Controparte_1
7) condannare al pagamento a favore di dell'indennità di CP_2 Controparte_1 occupazione dell'appartamento sito al primo piano, pari a complessivi € 23.500,00 per il periodo che va dall'aprile 2014 al febbraio 2022 (mese della presene domanda), oltre alla successiva indennità mensile che maturerà in futuro sino alla data di effettiva cessione della causa di esclusione dall'utilizzo di detto immobile;
8) condannare al pagamento a favore di dell'indennità di CP_2 Controparte_1
occupazione del capanno attrezzi parzialmente trasformato in vano officina, pari a complessivi €
9.400,00, per il periodo che va dall'aprile 2014 al febbraio 2022 (mese della presente domanda) oltre alla successiva indennità mensile che maturerà in futuro sino alla data di effettiva cessione della causa di esclusione dall'utilizzo di detto immobile, o per quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
9) rigettare la domanda di di condanna all'indennità di occupazione di € 14.000,00 CP_2 dell'appartamento sito al piano terra nei confronti di;
Controparte_1
10) rigettare la domanda di di condanna al pagamento della somma di € 13.000,00 CP_2
ricevuta da dal padre;
Controparte_1 Persona_2
11) rigettare la domanda di di condanna al rimborso delle spese di € 2.527,10 da CP_2
questo dichiaratamente sostenute per i beni comuni caduti in successione e, in caso di accoglimento, compensare quanto risulterà dovuto con le spese sostenute dal IG. per i beni caduti Controparte_1
in successione.
12) con vittoria di competenze e rifusione delle spese di causa”.
pagina 3 di 20 Per il convenuto sig. : CP_2
“Nel merito.
1) Rigettarsi le domande attoree.
2) Accertato e dichiarato che:
- è comproprietario per la quota di 1/3 indiviso del compendio immobiliare costituito CP_2 da appartamento al piano terra, l'annesso rustico e terreno identificati al punto 1) delle premesse della propria comparsa di costituzione e risposta;
- ha sborsato la somma di € 3.805,65 a titolo di saldo delle imposte per l'intero sugli CP_2
immobili di cui al punto 1) della propria comparsa di costituzione e risposta;
- ha occupato stabilmente ed in modo esclusivo l'appartamento al piano terra senza Controparte_1
corrispondere la chiesta indennità di occupazione dal marzo 2016;
- ha ricevuto dai genitori la somma di € 39.000 a titolo di donazione diretta nulla per Controparte_1
carenza della forma pubblica.
Per gli effetti condannare:
- a versare a la somma di € 14.000 o quella diversa che risulterà di Controparte_1 CP_2 giustizia a titolo di quota di 1/3 dell'indennità di occupazione dell'appartamento al piano terra;
-
a versare a la somma di € 13.000 o quella diversa che risulterà di Controparte_1 CP_2
giustizia a titolo di quota di 1/3 della donazione diretta nulla;
- e , in solido fra loro, a versare a la somma di € Controparte_1 Parte_1 CP_2
2.527,1 o quella diversa che risulterà di giustizia a titolo di ristoro della quota di oneri fiscali anticipati fa sulla proprietà immobiliare comune per la quota di 1/3 ciascuno degli CP_2
altri comproprietari.
3) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702bis cpc, la IG.ra dichiarava di essere sorella dei Parte_1
resistenti, IGg.ri e , essendo tutti figli dei IGg.ri e CP_2 Controparte_1 CP_4
, deceduti, rispettivamente, nelle date del 18 agosto 2006 e del 21 aprile 2014. Persona_2
A seguito, da ultimo, della successione del padre, le parti sarebbero, dunque, divenute comproprietarie del seguente compendio immobiliare, sito in Via Dei Centauri n. 11, Località Chirignago, Venezia
(VE) (già via Zelarino):
(a) il terreno agricolo identificato dalla p.la 937 (in proprietà dei Fratelli IG.ri Parte_1
e per quote eguali); CP_1 CP_2
pagina 4 di 20 (b) l'appartamento al piano terra, p.la 936 sub.1 (in proprietà dei Fratelli IG.ri Parte_1
e per quote eguali); CP_1 CP_2
(c) la tettoia, p.la 936 sub.3 (in proprietà dei Fratelli IG.ri e per Parte_1 CP_1 CP_2
quote eguali).
L'appartamento sito al piano primo, p.la 936, sub.2, invece, risulterebbe di proprietà esclusiva del IG.
, in virtù del Rogito notarile datato 29 giugno 1984, a ministero del Notaio CP_2 Per_1
avente ad oggetto la compravendita di detto bene dai coniugi e al figlio CP_2 CP_4 CP_2
Nell'ambito della successione de qua, sarebbe caduto anche il saldo del conto corrente n. 1000/2352, acceso presso AN SA OL (già CA.RI.VE), pari ad € 39.540,00, ancora giacente ed indiviso, risultando il conto ancora intestato al IG. . Persona_2
Gli immobili caduti in comunione sarebbero stati occupati dai IGg.ri e nel CP_1 CP_2
marzo 2016: il IG. occuperebbe la tettoia ed i terreni, mentre il IG. , l'appartamento CP_2 CP_1
sito al piano terra.
La IG.ra , pur pagando le relative imposte in ragione della comproprietà del predetto CP_2
compendio, sarebbe stata totalmente estromessa dall'utilizzo e dal godimento dei beni, tant'è che la stessa non avrebbe nemmeno le chiavi di accesso agli immobili di cui allegava di essere comproprietaria.
In aggiunta, dagli estratti conto bancari dall'1.1.2008 al 24.11.2017, sarebbe emersa una serie di donazioni dal de cuius, sig. , al resistente sig. , per un totale di € Persona_2 Controparte_1
27.500,00:
(a) in data 29/8/09, peer l'importo di € 5.000,00;
(b) in data 15/01/10, per l'importo di € 15.000,00;
(c) in data 30/11/2011, per l'importo di € 1.000,00;
(d) in data 29/02/12, dell'importo di € 6.500,00.
Tali donazioni, effettuate in difetto di forma solenne, ed il cui valore non dovrebbe ritenersi modico, tenuto conto anche del fatto che inciderebbero per circa l'80% sulla provvista totale del conto corrente caduto in successione, dovrebbero, per la ricorrente, essere computate nell'asse ereditario,
L'asserita estromissione dai beni ereditati e le suddette donazioni di denaro sarebbero state contestate formalmente ai resistenti, dalla ricorrente, con comunicazione dei suoi procuratori del 29 novembre pagina 5 di 20 2017, contenente, altresì, la richiesta di un'indennità di occupazione degli immobili ereditari.
Nel successivo incontro in mediazione, tenutosi tra le parti, il 17 luglio 2018, la difesa del IG. CP_1
avrebbe esibito una scrittura privata, prodotta qui in allegato al ricorso come doc. 9, del
[...] seguente tenore letterale: “CONVENZIONE. Con riferimento all'atto di divisione – compravendite a rogito Notaio in data odierna, i sottoscritti coniugi e Per_1 Persona_2 CP_4
, residenti a [...] e , figlio,
[...] CP_2
si danno reciprocamente atto che, in realtà l'appartamento da lui acquistato col citato rogito Notaio
in Venezia – Zelarino, Via Primo Ramo Selvanese gli è stato donato dai genitori Per_1 _2
e suddetti. Venezia – Mestre, 29 giugno 1984. (omissis) P.S. e che a seguito
[...] CP_4
di tale donazione rinuncia per ora e per il futuro a qualsiasi diritto CP_2 sull'appartamento del piano terreno.”
La ricorrente precisava che la citata via Primo Ramo Selvanese n. 14 in Zelarino sarebbe divenuta, a seguito di ridenominazione, Via Dei Centauri n. 11, Località Chirignago. Inoltre, sosteneva che il compendio immobiliare risulterebbe viziato da abusi o irregolarità edilizie, non meglio precisati, la cui realizzazione sarebbe stata da imputarsi in via esclusiva ai IGg.ri e ed i cui CP_1 CP_2
costi, fra regolarizzazioni delle parti sanabili, oneri tecnici ed amministrativi e demolizioni delle parti non sanabili, ammonterebbero intorno ad euro 55.000,00.
Ritenuto, dunque, che , in forza dell'articolo 1415, secondo comma, del Codice Civile, i terzi possano far valere la simulazione nei confronti delle parti, quando questa produce un pregiudizio nei loro confronti, e che, nel caso di specie, sia suo interesse far valere la simulazione del negozio, dato che l'immobile oggetto della compravendita simulata dovrebbe cadere nella successione de quo, la ricorrente sosteneva che la prova della simulazione dell'atto di compravendita, tenente il luogo di una donazione, fosse integrata dal citato documento denominato “convenzione”.
Ai sensi dell'art. 1417 del Codice Civile, essendo ai terzi è riconosciuta la possibilità di ricorrere senza limiti alla prova testimoniale e, altresì, ai sensi dell'articolo 2729, secondo comma, del Codice Civile, della prova per presunzioni, dunque, sarebbe provato che le parti ( , e CP_2 CP_4
abbiano
contro
-dichiarato, in pari data rispetto all'atto di compravendita, che in Persona_2
realtà quest'ultimo negozio, avvenuto tra e sua nonna , dissimulasse una donazione dai CP_2 CP_3
signori in favore dello stesso CP_5 CP_2
Pertanto, la ricorrente pretendeva l'accertamento che la compravendita relativa all'immobile sito in
Venezia, Via Dei Centauri 111, dissimulasse, in realtà, una donazione e che quest'ultima fosse nulla, trattandosi di una donazione diretta, priva del requisito di forma pubblica, con presenza di due pagina 6 di 20 testimoni, richiesto dalla legge (articolo 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89).
Peraltro, la ricorrente precisava che, quando l'azione di simulazione relativa sia finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma), tale azione non sarebbe soggetta a prescrizione (Cfr. Ord. 125 Cass. II Civile del
7/1/2019).
Per quanto attiene i parametri sulla base dei quali chiedeva di quantificare l'ammontare dell'indennità di occupazione spettantele, la signora indicava, quale riferimento, i valori CP_2 locatizi dell'immobile, chiedendo l'ammissione di CTU sul punto e precisando, in ogni caso, come il valore locatizio mensile di un immobile di circa 70 mq, nella stessa zona, sia di € 750,00. Ritenendo, pertanto, di essere stata estromessa dal godimento di nn. 2 appartamenti, la ricorrente si dichiarava creditrice, nei confronti dei fratelli, in parti uguali, della somma di € 500,00 al mese, a partire da Marzo
2016, per un credito complessivo di € 31.500,00, sino alla mensilità di agosto 2021, oltre alle successive mensilità, sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ricorrente concludeva, quindi, come riportato nelle premesse del presente provvedimento.
Con la relativa memoria di costituzione, il sig. sosteneva di aver acquistato la CP_2 piena proprietà dell'appartamento al piano primo, ora identificato al catasto Comune di Venezia,
N.C.E.U., come sez. ZE fg. 10 num. 936 sub. 2 cat. A/3 classe 2 di vani 7,5. Dichiarava, in particolare, di risiedervi con la sua famiglia, che l'edificio fosse stato realizzato nei primi anni '50 del '900, in zona rurale, e risulti affetto da gravi difformità edilizie, tutte imputabili al periodo precedente al suo acquisto, avvenuto nel 1984, ma con sostanziale conformità catastale. dichiarava, CP_2
inoltre, di aver pagato, dalla morte del padre, tutte le imposte sulla proprietà della suaabitazione e, pro quota con la sorella, anche quelle relative al residuo del compendio, in comunione. Nulla, invece, avrebbe versato il resistente . Dal marzo 2016, dunque, il sig Controparte_1 Controparte_1
occuperebbe stabilmente ed in via esclusiva la porzione al piano terra, che avrebbe adibito a sua abitazione.
Con riguardo alla domanda di simulazione della ricorrente, il sig. replicava che le CP_2
donazioni indirette siano valide ed efficaci, anche se non rivestano la forma dell'atto pubblico, non applicandosi l'art. 782 c.c., essendo, bensì, richiesto solamente il rispetto dei requisiti previsti dalla legge per la validità del negozio attraverso il quale sono attuate. Eccepiva, inoltre, che la collazione sia disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non potrebbe formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento (Cass. sent.
n. 10478/2015). La ricorrente, d'altronde, non avrebbe domandato la divisione e, pertanto, non pagina 7 di 20 potrebbe operarsi alcuna collazione.
Ne discenderebbe che: a) l'ipotetica donazione a sarebbe indiretta, attuata mediante CP_2
l'atto di compravendita del 1984; b) sarebbe quindi valida perché rivestirebbe i requisiti formali propri del negozio adottato.
Dalle stesse prospettazioni della ricorrente, invero, dovrebbe escludersi sia l'esistenza di un accordo tra e , per far divergere il dichiarato dal voluto, sia la stipula tra loro di un Controparte_3 CP_2
contratto dissimulato, consacrante un vero, differente assetto che, invece, avrebbero voluto.
[...]
e avrebbero effettivamente voluto la compravendita ed i relativi effetti. CP_3 CP_2
Difetterebbero, quindi, i presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione che, in ogni caso, sarebbe prescritta: si verterebbe, infatti, in un caso di simulazione relativa, agita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima. L'azione, così volta a far emergere il vero assetto voluto dalle parti, sarebbe soggetta alla prescrizione decennale dal compimento dell'atto (1984) e, quindi, sarebbe già prescritta (Cass. 3932/2016).
Nel merito, il sig. asseriva di aver acquistato l'appartamento al prezzo di lire CP_6
22.000.000, quietanzato nel rogito: atto di quasi cinquant'anni fa, da valutarsi alla luce delle modalità assai semplificate di redazione del rogito, allora sufficienti, e unitamente al limite alla conservazione della documentazione bancaria di soli dieci anni, che renderebbe impossibile all'interessato produrre la documentazione del versamento.
Il sig. , inoltre, asseriva di godere di reddito da lavoro dipendente già dal 1977 (nel CP_2
1982 sarebbe stato dipendente pubblico presso ACTV di Venezia) e di aver convissuto con i genitori, la nonna ed il fratello nell'appartamento al piano terra. Così, nel 1984, egli avrebbe accumulato CP_1
risparmi sufficienti per pagare direttamente l'appartamento al piano primo. Di simili risparmi, invece, sarebbero stati privi i suoi genitori, considerato che la madre fosse casalinga ed il padre, _2
, operaio alla Montedison, successivamente pensionato nel 1990, ed avesse contestualmente
[...]
versato il prezzo di acquisto, dalla madre , per lire 18.000.000, del terreno e della nuda Controparte_3 proprietà nell'appartamento al piano terra, di cui al medesimo atto notarile.
La stessa ricorrente, peraltro, non avrebbe precisato che i genitori delle parti fossero i solventes della venditrice , in luogo di , né avrebbe allegato le concrete modalità Controparte_3 CP_2
mediante le quali si sarebbe attuato l'asserito fine liberale. L'attrice, in ultima analisi, avrebbe costruito le domande nei confronti di attorno all'unica risultanza della c.d. convenzione datata CP_2
pagina 8 di 20 29.6.1984, sottoscritta da questo e dai genitori. Questi ultimi, tuttavia, non erano parte della coeva compravendita tra il primo ed . In tema di controdichiarazione unilaterale, invece, Controparte_3
sarebbe necessario che questa provenga dalla parte negoziale contro il cui interesse è redatta. Il contro dichiarante dovrebbe essere, cioè, quella parte che assume con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le deriverebbero dall'atto contro cui questa è redatta (Cass. n. 6357/2019). La
“convenzione”, dunque, non avrebbe valore di contro scrittura.
Circa l'appartamento al piano terra, pacificamente in comproprietà indivisa tra le parti, il resistente aderiva alla domanda attorea nei seguenti termini: asseriva di aver già CP_2
contestato a , sin dal marzo 2016, che egli avesse adibito a sua abitazione tale Controparte_1 appartamento, impendendone l'uso agli altri comproprietari, e che, pertanto, gli fosse debitore, pro quota, del corrispettivo per la locazione. stimava, dunque, il canone mensile, per CP_6
l'intero appartamento, in € 600 mensili, con conseguente determinazione della sua indennità di occupazione, pro quota, in € 200 mensili (pari alla quota di 1/3 della piena proprietà), per un credito di complessivi € 14.000 (da marzo 2016 a febbraio 2022).
Con riguardo alle somme di denaro ricevuto da a mezzo bonfici, per Controparte_1
complessivi € 27.500, ed agli ulteriori prelievi in contati da questi effettuati, per complessivi € 11.500, il resistente sosteneva trattarsi, innanzitutto, di somme esorbitanti quelle CP_6
ordinariamente utilizzate dal de cuius sig. , per le ordinarie esigenze di vita, e, in Persona_2
ogni caso, asseriva trattarsi, complessivamente, di valori tutt'altro che tenui, in proporzione al patrimonio del padre. L'esenzione dalla forma pubblica ex art. 782 c.c., dunque, non troverebbe applicazione. Pertanto, le somme percepite da , considerato il rapporto di parentela Controparte_1
stretta, dovrebbero essere intese come donazioni dirette, nulle per difetto della forma solenne.
, inoltre, allegava di aver sempre versato integralmente sia le imposte sulla sua CP_2
proprietà esclusiva sia quelle sulla proprietà comune, mentre nulla avrebbero versato le altre parti: in ipotesi fosse di accoglimento dell'azione di simulazione e di ricomprensione del suo immobile esclusivo nella comunione ereditaria de quo, le altre parti ne conseguirebbero un arricchimento privo di causa, pari alle quote di imposte sulla proprietà che avrebbero dovuto, negli anni, versare, dalla morte del padre, e che, invece, sarebbero state versate integralmente dal sig. . CP_2
Con riguardo ai beni già in comunione, il sig. asseriva di aver sostenuto in via CP_2
esclusiva spese, per tasse e imposte, per € 3.805,65 (IMU come seconda casa e terreni, Consorzio di
Bonifica periodo 2014 – 2021), in luogo della minor somma da lui dovuta pro quota, di euro 1.268,55: sosteneva, dunque, di avere diritto a vedersi indennizzato per la quota di due terzi, dovuta in solido da pagina 9 di 20 e . CP_1 Parte_1
Il sig. concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse. CP_2
Con la rispettiva memoria di costituzione, il resistente sig. proponeva le Controparte_1
eccezioni pregiudiziali di difetto di mediazione e di inapplicabilità del rito sommario di cognizione.
Nel merito, la difesa del IG. si associava alla domanda svolta da Controparte_1 Parte_1
nei confronti di di accertamento della simulazione relativa della vendita a CP_2 quest'ultimo, da parte di e , dell'appartamento sito al primo piano, Persona_2 CP_4 datata 29.6.1984.
, inoltre, negava di aver realizzato alcun abuso o di aver compiuto irregolarità edilizie Controparte_1
sui beni caduti in successione: precisava, infatti, che eventuali abusi esistenti fossero da imputarsi al de cuius ed a . Peraltro, sosteneva che il IG. avesse Persona_2 CP_2 CP_2
trasformato parte dell'immobile, identificata come “tettoia”, in una vera e propria “autofficina” e che la utilizzasse da tempo, come tale.
Circa la domanda di collazione dei versamenti ricevuti dal IG. , il figlio Persona_2
instava per il rigetto: tali versamenti non sarebbero stati donazioni, ma liberalità d'uso, ai sensi CP_1
dell'art. 770, co. 2 c.c., per i servizi resi da nei confronti del padre, pertanto, non Controparte_1
sarebbero oggetto di collazione. sosteneva, infatti, che, sin dalla morte della madre, Controparte_1
avvenuta in data 18.8.2006, avrebbe prestato un servizio continuativo di assistenza all'anziano padre, che lo avrebbe impegnato tutti i giorni.
Il IG. , inoltre, avrebbe contestato la comunicazione datata 29.11.17 del Controparte_1
procuratore dell'odierna ricorrente: tramite l'avvocato Coghetto, avrebbe dato riscontro a detta missiva con e-mail del 3.1.18, inviata ai legali di e , precisando che “….quanto all'uso Pt_1 CP_2 dell'appartamento al piano terra suscita perplessità la richiesta dei fratelli di pagamento dell'indennità di occupazione giacché il mio Assistito e la moglie, a suo tempo, avevano espressamente rappresentato ai fratelli la volontà di abitare il suddetto immobile e nessuno aveva manifestato parere contrario e/o richiesto il pagamento di un'indennità…” e, in particolar modo, che “…in ordine alla richiesta di consegna di copia delle chiavi il mio Assistito manifesta la sua disponibilità a consegnare, ad entrambi i fratelli, copia delle chiavi dell'appartamento in cui abita e del telecomando del cancello carraio (offerta già fatta alla sorella negli anni passati ma non accettata da costei) e a sua Pt_1
volta chiede che anche il fratello provveda a mettere a disposizione copia delle chiavi CP_2 dell'appartamento, del vano adibito ad officina, e del telecomando dell'allarme dell'annesso
pagina 10 di 20 agricolo”.
Ad ogni modo, la domanda della ricorrente sarebbe infondata, posto che:
- con sentenza n. 2423/15 la Cassazione avrebbe stabilito che “...l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”;
- con sentenza n. 7019/19 la Cassazione avrebbe, inoltre, precisato, in applicazione dei principi interpretativi inerenti all'art. 1102 c.c., che non valga a dimostrare automaticamente una condotta illecita la circostanza dell'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di alcuni dei comproprietari, anche se connotata dalla mancata “messa disposizione” dell'immobile o dal mancato invito a ritirarne le chiavi, occorrendo a tale fine l'accertamento della violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune di cui alla norma codicistica da ultimo richiamata.
Nel caso di specie, pertanto, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione promossa nei confronti del IG. da non potrebbe essere accolta, non avendo mai Controparte_1 Parte_1
(né manifestato l'intenzione di utilizzare detto appartamento. Pt_1 CP_2 CP_2
Il IG. , d'altro canto, dovrebbe essere obbligato a pagare al IG. CP_2 CP_1
l'indennità di occupazione dell'appartamento sito al primo piano, nella misura di 1/3 della
[...] stima di circa € 750,00 del canone mensile per un appartamento di tali dimensioni. La somma dovuta, quindi, ammonterebbe ad € 23.500,00, pari ad € 250,00 (€750,00/3) mensili, calcolati dal mese della morte del de cuius IG. – aprile 2014 – sino al mese di costituzione in giudizio, oltre Persona_2
agli altri indennizzi mensili, sino alla data di effettiva cessazione della causa di esclusione dall'utilizzo di detto immobile.
Il sig. inoltre, dovrebbe pagare al IG. l'indennità di CP_2 Controparte_1 occupazione della cosidetta “tettoia”, indicata alla part. 936 sub. 3 del catasto del Comune di Venezia.
Tale bene, infatti, risulterebbe occupato dal IG. che ne farebbe da tempo uso CP_2
esclusivo, avendo mutato parzialmente la destinazione di tale immobile attraverso la parziale sua chiusura, tramite muratura con apposizione di porta, chiusa a chiave, trasformandolo in una sorta vano di officina per la riparazione di macchine di soggetti terzi e altro.
A nulla sarebbero valse le reiterate richieste, sia formali che informali, del IG. , di Controparte_1 pagina 11 di 20 cessazione dell'utilizzo del capannone in autofficina, anche al fine di poterlo utilizzare anche per le sue esigenze. Nemmeno la suindicata richiesta dell'avv. Coghetto per con la predetta e- Controparte_1
mail del 3.1.18 avrebbe avuto esito positivo (…”chiede che anche il fratello provveda a mettere CP_2
a disposizione copia delle chiavi dell'appartamento, del vano adibito ad officina, e del telecomando dell'allarme dell'annesso agricolo…” – doc. 4), con la conseguenza che il IG. CP_2 avrebbe escluso il fratello dall'utilizzo di tale locale. CP_1
Ritenendo che il valore di un possibile affitto di tale bene si aggiri attorno ad € 300,00, la somma che il sig. dovrebbe pagare sarebbe, quindi, di € 9.400,00 – o (€300,00/3) mensili calcolati CP_6
dal mese della morte del de cuius IG. – aprile 2014 – sino al mese di della Persona_2
costituzione in giudizio, oltre agli altri indennizzi mensili che matureranno sino alla data di effettiva cessazione della causa di esclusione dall'utilizzo di detto immobile.
Il resistente sig. concludeva, quindi, come riportato nelle premesse. Controparte_1
***
In seguito alla conversione del rito in ordinario, alla rimessione in mediazione obbligatoria ed alla successiva concessione di un rinvio per pendenti trattative, da parte del precedente GI assegnatario della causa, dott. Saga, le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183, VI co., c.p.c.. Nelle rispettive memorie n. 1, in particolare:
parte ricorrente precisava:
• in primo luogo, che anch'ella avesse sostenuto varie spese, fra imposte, tasse ed esborsi, in relazione alla manutenzione del compendo immobiliare comune, dal quale, tuttavia, sarebbe stata totalmente estromessa;
• anche ove venisse accertato, tramite prova rigorosa, che le parti avverse avessero versato somme in supero rispetto alla ricorrente, questa eccepiva in compensazione il suo controcredito alla pretesa indennità di occupazione;
il resistente sig. , dal canto suo: Controparte_1
• contestava il diritto di all'indennità di occupazione, ma solamente nell'an, CP_2
senza formulare contestazioni nel quantum;
• in punto di richiesta di di restituzione, pro quota, delle donazioni di denaro, CP_2
sosteneva che non sarebbe comunque possibile accogliere la richiesta di condanna del IG.
al pagamento pro quota a e della predetta somma di Controparte_1 CP_2 Parte_1
pagina 12 di 20 € 27.000,00: in tema di successione ereditaria, tale condanna potrebbe essere chiesta solo qualora, oltre alla determinazione della massa ereditaria, fosse stato chiesto anche lo scioglimento della massa ereditaria;
• contestava la debenza della somma di € 2.527,10 richiesta da , per le spese che CP_2
questo avrebbe sostenuto per i beni oggetto della comunione ereditaria, non risultando che tali pagamenti siano stati effettivamente eseguiti per tale scopo;
• allegava di aver sostenuto anch'egli, direttamente, delle spese relative alla comunione, con la conseguenza che esse dovrebbero essere compensate con quelle che il IG. CP_2
riuscisse effettivamente a provare. Conseguentemente modificava come segue le sue conclusioni: “10) rigettare la domanda di di condanna al rimborso delle spese CP_2 di € 2.527,10 da questo dichiaratamente sostenute per i beni comuni caduti in successione e, in caso di accoglimento, compensare quanto risulterà dovuto con le spese sostenute dal IG.
per i beni caduti in successione”; Controparte_1
il resistente sig. , da parte sua: CP_2
• negava di aver sottratto all'uso comune una porzione della tettoia, adibendola ad officina: il bene sarebbe a disposizione dei comproprietari, come il resto della tettoia;
anzi, lo stesso avrebbe dato formalmente disponibilità al fratello di consegna di copia delle chiavi per CP_1
l'accesso ai magazzini, sin dal gennaio 2018, mentre si sarebbe rifiutato di dar copia di quelle del suo domicilio e, parimenti, non avrebbe voluto quelle del domicilio del fratello;
• negava, altresì, che le difformità edilizie ed urbanistiche fossero a lui imputabili, come sostenuto da , dato che al tempo del proprio acquisto l'immobile e gli annessi sarebbero CP_1
già stati edificati;
• non formulava, tuttavia, alcuna contestazione specifica del quantum dell'indennità di occupazione richiestagli.
In seguito, la causa veniva riassegnata allo scrivente GI che, all'esito dell'udienza successiva al deposito delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., riteneva la causa matura per la decisione, rinviandola per p.c. all'udienza del 16.05.2024, sostituita ex art. 127ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine.
Le parti, dunque, concludevano come riportato nelle premesse e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini pieni ex art. 190 cpc, come da ordinanza pubblicata il 17.05.2024.
pagina 13 di 20 Trattenuta la causa in decisione e decorsi i termini assegnati ex art. 190 cpc, dunque, si rileva che le eccezioni pregiudiziali, relative al difetto di mediazione ed inapplicabilità del rito ordinario, risultano superate, per pacifico avvenuto esperimento della mediazione, nel termine assegnato dal precedente GI, e per avvenuta conversione del rito in ordinario.
Nel merito, con riguardo alla prima domanda di parte ricorrente, volta all'accertamento della simulazione della compravendita dell'appartamento del primo piano, stipulata tra il resistente sig.
e la nonna, si rileva, in via preliminare, che l'azione, così come CP_2 Controparte_3
prospettata dalla stessa ricorrente, ha ad oggetto una pretesa simulazione relativa di una donazione indiretta: in base alla convenzione da lei stessa prodotta, invero, appare evidente che i donanti sarebbero da individuarsi nei genitori delle odierne parti e non, invece, nella nonna, dante causa di quale formale venditrice: i coniugi , quindi, avrebbero solamente beneficiato CP_2 Controparte_7
il figlio indirettamente (tramite pagamento o rimborso del prezzo, circostanza rimasta, peraltro, CP_2
priva di specifica allegazione ad opera della ricorrente), essendo per loro impossibile effettuare il trasferimento diretto del bene, non essendone proprietari.
L'azione svolta, pertanto, non potrebbe avere altro effetto che quello di riconoscimento della simulazione relativa del negozio giuridico apparente, per far emergere la donazione indiretta, da esso dissimulata, donazione, dunque, non affetta da nullità, in quanto dotata della forma scritta, richiesta ad substantiam per il negozio apparente, ossia la compravendita di beni immobili.
L'azione, dunque, ove qualificata, secondo la tesi della ricorrente, come azione rivolta all'accertamento della nullità di una donazione diretta, dissimulata dalla compravendita, risulta manifestamente infondata. Si evidenzia, inoltre, che detta azione, seppure imprescrittibile, lascerebbe comunque salvi gli effetti dell'usucapione.
Ove, invece, fosse ricondotta ad un'azione di accertamento della donazione indiretta, dissimulata dalla compravendita, essa risulterebbe, comunque, prescritta, come correttamente eccepito dal resistente sig.
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Di conseguenza, si verifica anche il rigetto delle domande di restituzione, pro quota, del bene, in natura, e dei relativi frutti civili, dipendenti dall'eventuale accoglimento della domanda di simulazione e di accertamento della comproprietà in capo ai tre coeredi.
Con riguardo alle asserite donazioni di denaro effettuate, mentre era in vita, dal de cuius
in favore del figlio , tramite diversi e distinti versamenti di denaro, Persona_2 Controparte_1
a mezzo bonifici bancari o prelievi diretti di contante da parte del sig. , delegato ad Controparte_1
pagina 14 di 20 operare direttamente sul conto corrente delde cuius, si evidenzia, in primis, che, anche ove si trattasse di donazioni di modico valore e, dunque, non affette da nullità, esse sarebbero comunque sottoposte all'obbligo di collazione e, dunque, tra le odierne parti in causa (coeredi per pari quote, in qualità di figli del de cuius) si verificherebbe, in ogni caso, lo stesso effetto di neutralità derivante dall'eventuale accertamento della nullità: l'imputazione alla quota ereditaria del sig. delle donazioni ricevute CP_2
determinerebbe il sostanziale ritorno di tali importi nella massa ereditaria da dividere, in quote uguali, tra i fratelli.
D'altro canto, né la ricorrente né il resistente hanno chiesto la Parte_1 CP_2
divisione, nemmeno parziale (limitatamente ai soli beni mobili), della comunione ereditaria, con conseguente condanna del resistente al versamento nei loro confronti, pro quota, di Controparte_1
quanto eventualmente ricevuto, per donazione, in eccesso rispetto alla quota ereditaria spettantegli ab intestato (1/3).
La ricorrente, invero, ha chiesto solamente l'accertamento che dette somme, oggetto di donazione, debbano essere ricomprese interamente nell'asse ereditario, per collazione, esperendo tale strumento in via autonoma dalla divisione ereditaria. Il resistente , invece, ha chiesto la restituzione, CP_2 pro quota, di dette donazioni, esclusivamente in forza dell'asserita nullità delle stesse, azionando, quindi, pro quota, il credito iure hereditatis alla restituzione della donazione nulla, senza effettuare alcun richiamo all'istituto della collazione né alcuna richiesta di divisione della comunione ereditaria.
La domanda formulata dalla ricorrente, pertanto, risulta inammissibile, in quanto, come noto, “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento”
(Cassazione civile sez. II, 21/05/2015, n.10478).
La domanda formulata dal resistente , invece, è infondata, poiché, diversamente CP_2
dalla ricostruzione complessiva svolta dall'istante, ha ad oggetto autonome dationes di denaro, ripartire nell'arco di una pluralità di anni, che vanno considerate singolarmente, al fine di escluderne il modico valore e di accertarne, dunque, la pretesa nullità, per difetto di forma solenne.
Trattasi, pacificamente, delle seguenti operazioni bancarie:
(a) in data 29/8/2009, peer l'importo di € 5.000,00;
(b) in data 15/01/2010, per l'importo di € 15.000,00;
(c) in data 30/11/2011, per l'importo di € 1.000,00;
pagina 15 di 20 (d) in data 29/02/2012, dell'importo di € 6.500,00.
Elementi di valutazione per accertare il valore "modico" della donazione, secondo Giurisprudenza consolidata, sono tanto il valore del bene mobile, quanto le capacità economiche del donante, in quanto la donazione non deve incidere sul suo patrimonio in modo rilevante (cfr. Cass. 7913/2001; Cass.
11304/1994). Nonostante la loro somma ammonti ad un totale di € 27.500,00, le donazioni in questione, come già detto, vanno valutate individualmente.
Secondo il criterio oggettivo, in base l'id quod plerumque accidit, solo il bonifico di euro 15.000,00 potrebbe astrattamente superare il limite del modico valore, ma, in considerazione dell'ulteriore criterio, soggettivo, richiesto dall'art. 783, II co., c.c., si deve considerare che, alla data della datio in questione (15/10/2010), il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del de cuius raggiungeva un valore considerevolmente maggiore rispetto a detta cifra. Al momento di effettuazione di detta donazione, peraltro, il saldo iniziale del conto corrente intestato al de cuius era pari ad euro 31.675,40 ossia oltre il doppio della cifra donata;
in aggiunta, il donante era già proprietario del compendio immobiliare oggi caduto in comunione tra le parti;
al momento di apertura della successione, infine, il saldo del medesimo conto corrente del de cuius aveva raggiunto la somma di € 39.540,00, pari a ben oltre il doppio della cifra oggetto della donazione in esame, a dimostrazione del fatto che le disponibilità economiche del de cuius permettevano tranquillamente l'assorbimento di un esborso simile, anche in vista di un pari trattamento dei suoi figli in ipotesi successoria, consentendo, pertanto, di qualificare detta donazione come di modico valore.
Circa i prelievi di denaro contante, asseritamente effettuati dal sig. dal conto Controparte_1
corrente del de cuius, sul quale aveva delega per operare, il sig. ha allegato trattarsi di CP_2
donazioni parimenti nulle, in quanto complessivamente pari alla somma di euro 11.500; tuttavia, come già osservato, la forma dei negozi giuridici in questione va valutata singolarmente, per ciascuno di essi:
l'onere di allegare specificatamente l'importo di ogni prelievo di contanti, al fine di individuare le singole donazioni passibili di nullità per difetto di forma, ricadeva sullo stesso sig. il CP_2
quale non vi ha ottemperato, limitandosi ad un richiamo complessivo alla cifra prelevata, in tesi, dal fratello, nell'arco di un anno. La domanda di accertamento della nullità di dette donazioni, pertanto, risulta genericamente proposta, per difetto di allegazione specifica delle singole traditiones di denaro contate che ne sarebbero oggetto, con conseguente inammissibilità della pretesa. In aggiunta, in contrasto con quanto riportato nella memoria di costituzione del sig. ed a conferma CP_2
dell'indeterminatezza delle sue allegazioni sul punto, dalla lettura dei documenti allegati alla stessa
(doc 4) risulta possibile individuare l'effettuazione di ben 8 prelievi di contante, di cui 4 nel periodo pagina 16 di 20 01.10.2012-31.12.2012 ed altri 4 nel periodo 1.10.2013- 31.12.2013, anziché di solamente due prelievi, in tutto, di denaro contante.
Ciascuno dei prelievi risultanti dai citati estratti conto, peraltro, risulta di un importo pari a solamente euro 1.000,00-1.500,00, con solo due ipotesi in cui le cifre raggiungono, rispettivamente gli euro
2.000,00 e 3.000,00, importi che, in ogni caso, alla luce delle considerazioni già svolte, non possono che essere considerati di modico valore.
Con riguardo agli asseriti abusi edilizi compiuti sugli immobili ricaduti nell'asse ereditario, si rileva, d'altro canto, come non sia stata proposta alcuna domanda risarcitoria, nemmeno da parte della ricorrente.
Passando a valutare, dunque, le residue domande, reciprocamente proposte dalle parti, di pagamento di indennità di occupazione, si ribadisce, in primis, che la domanda proposta dalla ricorrente e dal sig. avverso il fratello , con riguardo all'appartamento Controparte_1 CP_2
oggetto della domanda di simulazione della compravendita, deve essere rigettata, in dipendenza del rigetto di quest'ultima, che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico.
Le ulteriori pretese della ricorrente, finalizzate ad ottenere delle indennità di occupazione da parte dei fratelli, in relazione al rispettivo uso esclusivo che questi avrebbero fatto dei beni oggetto di comunione ereditaria, sono, invece, inammissibili, avendo la stessa ricorrente allegato di aver richiesto esclusivamente di godere dei frutti civili, pro quota, di detti immobili, senza averne mai richiesto, invece, il pari uso in natura: dalla diffida di cui al doc. 7 della ricorrente, invero, si desume come questa pretenda la corresponsione di un'indennità, in forza di un'asserita precedente estromissione, ma non richieda in alcun modo di essere reimmessa nel pari uso in natura dei beni, nemmeno tramite consegna di copia delle chiavi di accesso.
La Giurisprudenza di legittimità, infatti, ha già chiarito da tempo che le domande di indennità occupazione tra comunisti sono ammissibili solo se è stato già chiesto l'uso paritario del bene in natura, circostanza cui non è parificabile la richiesta di godimento, pro quota, tramite percezione i dei frutti civili (cfr. Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre 2010, n. 24647; Cass.,
Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036) In particolare, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i pagina 17 di 20 comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.
In applicazione dei consolidati principi interpretativi inerenti all'art. 1102 c.c., invero, non vale a dimostrare automaticamente una condotta illecita la circostanza dell'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di alcuni dei comproprietari, anche se connotata dalla mancata “messa a disposizione” dell'immobile o dal mancato invito a ritirarne le chiavi, occorrendo a tal fine l'accertamento della violazione, come sopra esplicato, dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune (Cass. 12 marzo 2019,
n. 7019). Difatti, soltanto quando non sia possibile l'uso diretto della cosa comune, in modo proporzionale alla quota, promiscuamente o con il sistema dei turni temporali o mediante frazionamenti degli spazi, i condomini possono deliberare l'uso indiretto, a maggioranza, in caso di atto di ordinaria amministrazione: “In tema di condominio negli edifici, l'uso indiretto della cosa comune mediante locazione può essere disposto con deliberazione a maggioranza solo quando non sia possibile l'uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di frazionamento degli spazi o di turni temporali” (Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 27/10/2011, n. 22435, cfr. anche Cass. 4131/2001).
La medesima domanda di indennità proposta, invece, dal sig. avverso il sig. Controparte_1
con riguardo al terreno ed alla tettoria caduti nella comunione ereditaria, risulta CP_2
astrattamente ammissibile, vista la produzione, come doc. 4 dello stesso, di missiva del suo difensore, del 3.01.2018, in cui veniva richiesta, per suo conto, la consegna delle chiavi degli accessi al terreno ed al magazzino. Tuttavia, la domanda risulta destituita di fondamento, nel merito, vista la riposta (doc. 9 di ) fornita, in data 12.01.2018, dal procuratore del sig. , nella quale CP_2 CP_2
veniva offerta la consegna delle chiavi del cancello carrabile e del magazzino, rifiutando solamente quelle relative all'appartamento oggetto della domanda di simulazione più sopra rigettata.
D'altro canto, per quanto concerne la domanda di indennità rivolta, pro quota, da
[...]
avverso , in relazione all'appartamento, ricadente in comunione ereditaria, in CP_2 Controparte_1
cui egli ha pacificamente stabilito la sua abitazione, si osserva che, nella medesima e-mail del
12.01.2018 (doc. 9 già citato), lo stesso ha dichiarato espressamente di ritenere che suo CP_2
fratello non dovesse consegnargli alcuna copia delle chiavi del rispettivo domicilio, lasciando aperta, invece, la sola possibilità di richiedergli il pagamento di un corrispettivo. Tale manifestazione di volontà, evidentemente, è incompatibile con una richiesta di pari uso, in natura, del bene comune, integrante, come già visto, il presupposto essenziale per l'ammissibilità di una successiva domanda di indennità di occupazione nei confronti del comunista, ex art. 1102 cc. La domanda, pertanto, risulta pagina 18 di 20 inammissibile.
Infine, circa il rimborso richiesto dal sig. nei confronti delle altre parti, CP_2
relativamente ai 2/3 delle spese sostenute, per tasse e imposte, relativamente alla manutenzione ordinaria dei beni in comunione ereditaria, si osserva che la documentazione attestante il pagamento dell'IMU, prodotta come doc. 5, non permette di ricostruire in modo specifico a quali immobili siano riferiti i versamenti: i moduli prodotti in copia riportano esclusivamente il codice tributo ed il Comune di riferimento, con evidenti variazioni, negli anni, del numero di immobili soggetti all'imposta, ma senza la possibilità di identificarli. Non risulta prodotta, peraltro, alcuna visura catastale relativa al sig.
, idonea ad escludere che egli fosse intestatario, all'epoca di altri immobili nel Comune CP_2
di Venezia, oltre a quelli in comunione, mentre è pacifico che fosse già intestatario dell'appartamento al primo piano, in relazione al quale non risulta possibile, dai moduli di pagamento prodotti, scorporare le relative imposte.
Rimangono, invece, documentate in modo specifico (doc. 5), sebbene parziale, le sole spese sostenute in relazione ai contributi dovuti al Consorzio di Bonifica, in cui sono individuati espressamente gli immobili di cui alle particelle 936, sub 1 e sub 3 (gli edifici comuni, essendo, invece, il sub 2 in proprietà esclusiva di ) e 937 (il terreno comune), e circa le quali risultano prodotte le CP_2
copie delle ricevute di pagamento solo per gli anni 2018 e 2019, per i quali, nei rispettivi ruoli, risultano leggibili importi per le somme complessive, rispettivamente di euro 72,11 e 71,90. Ne risulta un esborso, complessivo, provato, per i beni comuni, di euro 144,01 che, diviso, per 3, determina un credito di per la somma di euro 48,00 nei confronti di ciascuna delle sue controparti, CP_2
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Circa le eccezioni di compensazione avanzate dalle controparti, d'altronde, se ne rileva l'inammissibilità, per totale indeterminatezza, non essendo state elencate in alcun modo le spese che avrebbero sostenuto per la conservazione dei beni comuni.
Alla luce del fatto che l'unica domanda meritevole di accoglimento, peraltro in minima parte, sia costituita dalla richiesta di rimborso svolta da , a fronte delle numerose ed ingenti CP_2
domande proposte reciprocamente da tutte le parti in causa, si ritiene opportuna la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza, in quanto inammissibile o infondata, condanna ex art. 1110 cc., la sig.ra ed il sig. a pagare Parte_1 Controparte_1
pagina 19 di 20 ciascuno, a favore del sig. , la somma di euro 48,00, oltre interessi legali dalla domanda CP_2
al saldo;
spese di lite interamente compensate tra le parti.
Venezia, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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