Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 14.5.2025 ha pronunciato , dando lettura del dispositivo, la seguente sentenza contestuale , nella causa iscritta sotto il numero RG 12130/2024 Previdenza tra rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 allegato al presente atto, dall'avv. Pasquale Carrillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San SC (CE) alla via Verdi n. 5;
RICORRENTE e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante;
CONVENUTO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva con ricorso giudiziale del 4.9.2023 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) indennità di accompagnamento ex artt. 1, 2° comma, l. n. 508 del 1988 o 6 del d.lgs. n. 509 del 1988 ;
(X) handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della l. 104/92 ; richieste in via amministrativa con domanda del 21.06.2022.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né quelli per l'handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della L.
104/92)
1
L , nonostante la rituale notifica del ricorso il 31.5.2024 (a mezzo della pec CP_1 ufficiale dell'Istituto ) non si costituiva in giudizio , per cui deve dichiararsene la contumacia.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
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3)La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione .
Ed invero, all'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, risulta fondata , a decorrere dalla data della visita peritale, la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .
A mente dell'art.1 L. 11 FEBBRAIO 1980 n.18 infatti :
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971,n.118,nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile.. ..
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
La giurisprudenza della Suprema Corte insegna che :
In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza,
l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi
2 dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
(Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015, Rv. 636580)
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014, Rv. 633410)
4)Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione ha, infatti, concluso affermando che la ricorrente è affetto dalle seguenti patologie : deterioramento cognitivo severo in demenza degenerativa con parkinsonismo e perdita delle funzioni esecutive, sindrome depressiva, disorientamento spazio-temporale, severa difficoltà nella deambulazione e nei passaggi posturali ed incontinenza urinaria abituale in soggetto con necessità di assistenza continua per grave compromissione degli indici di autonomia.
Alla stregua di tali patologie, in parte discostandosi dal giudizio già reso nella fase sommaria ha affermato che la ricorrente è :
soggetto invalido con difficoltà gravi ai sensi dell'art. 6 d.l. n 509/88 dalla data della domanda amministrativa (21/06/2022); è soggetto invalido ai sensi dell'art. 6 d.l. n 509/88 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla data della visita medica peritale (12/10/2024). che non presenta minorazioni rispondenti alla definizione di handicap di cui al comma 1 art. 3 della legge 104/92; che non presenta minorazioni determinanti la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3;
Le valutazioni medico legali compiute dal consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. Quanto alla decorrenza dello stato
3 invalidante comportante l'accompagnamento , tuttavia, considerata la complessità del quadro patologico , costituisce dato di esperienza comune ritenere che le stesse non siano insorte al momento della visita medico -legale ma che possano retrodatarsi quanto meno di sei mesi rispetto alla decorrenza assegnata dal consulente. Il diritto all'accompagnamento, pertanto, a giudizio del
Tribunale , va fissato alla data del 12.4.2024.
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Per quanto considerato , dunque, ricorrono , i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in data successiva alla domanda amministrativa , a decorrere dal 12/4/2024.
Va ,invece, respinta la domanda di riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 .
In tali termini il ricorso va parzialmente accolto, con condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati della prestazione indicata con la medesima decorrenza , oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti e fino al saldo
.
5)Le spese si liquidano come da dispositivo tenendosi conto sia del parziale accoglimento della domanda giudiziale che dello spostamento di decorrenza dell'invalidità , rispetto alla data della domanda amministrativa, del 21.06.2022.
Le spese di consulenza, sia del giudizio di opposizione che del giudizio sommario, si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento a decorrere Parte_1 dal 12/4/2024;
2)Rigetta la domanda di riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 ;
4 3)Condanna l' in persona del legale rapp.te , al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dei ratei maturati di indennità di accompagnamento , con la medesima decorrenza (12/4/2024) oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto e fino al saldo;
3)Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi CP_1
€1066,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori antistatari di parte ricorrente.
4)Liquida con separati decreti le spese di CTU .
Napoli, 14.5.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
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